Regolamento regionale n. 3 del 27 aprile 2023  ( Vigente )
Modifiche al regolamento regionale 8 giugno 1994, n. 4 (Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata - convenzionata).
(B.U. 02 maggio 2023, 4° suppl. al n. 17)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Viste le leggi 22 ottobre 1971, n. 865, 5 agosto 1978, n. 457 e 17 febbraio 1992, n. 179;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ;

Visto il regolamento regionale 8 giugno 1994, n. 4 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-6782 del 27 aprile 2023

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 8 del r.r. 4/1994 )
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 8 giugno 1994, n. 4 (Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata-convenzionata) è sostituita dalla seguente: "
a)
essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 9 del r.r. 4/1994 )
1. 
Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 4/1994 è sostituito dal seguente: "
1)
di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
".
Art. 3. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 27 aprile 2023
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Fabio Carosso