Regolamento regionale n. 2 del 09 marzo 2022  ( Vigente )
Attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49). Abrogazione del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12 e del regolamento regionale 29 gennaio 2008, n. 1.
(B.U. 10 marzo 2022, 4° suppl. al n. 10)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 ;

Visti i regolamenti regionali 9 novembre 2004, n. 12 e 29 gennaio 2008, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6-4723 del 4 marzo 2022

EMANA

il seguente regolamento

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49) disciplina:
a) 
la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;
b) 
le autorizzazioni e i casi di esclusione delle opere di cui all' articolo 1 della l.r. 25/2003 ;
c) 
la vigilanza sui lavori di costruzione;
d) 
il collaudo e l'esercizio dell'opera;
e) 
le competenze relative al catasto degli invasi di cui all' articolo 3, comma 2, della l.r. 25/2003 ;
f) 
le competenze in ordine all'applicazione delle fattispecie sanzionatorie;
g) 
la modificazione o demolizione delle strutture; nonché, le competenze regionali correlate anche alle dighe nazionali di cui all' articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle direttive P.C.M. 27 febbraio 2004 e 8 luglio 2014.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) 
invaso: volume d'acqua trattenuto da uno sbarramento. Può essere alimentato direttamente da un corso d'acqua, oppure da acqua meteorica ruscellante sui terreni circostanti o direttamente raccolta dalla superficie dell'invaso, oppure da derivazioni, oppure da sorgenti o da impianti di pompaggio che attingono da pozzi;
b) 
sbarramento: struttura artificiale di ritenuta dell'acqua, costituita da una diga o da una traversa e dalle opere di scarico;
c) 
diga: sbarramento artificiale, in terra battuta, muratura, calcestruzzo o altri materiali, che ha di norma la funzione di regolare il deflusso di un corso d'acqua o di creare un invaso. La diga può essere ubicata direttamente su un corso d'acqua, oppure in zone pianeggianti o di versante collinare o montano;
d) 
traversa: opera di sbarramento di un corso d'acqua o di infrastruttura irrigua, di altezza limitata e che determina un invaso ridotto; ha di norma la funzione di regolare il livello del corso d'acqua a monte per permettere di derivare le acque a scopi irrigui o idroelettrici;
e) 
traversa con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo: traversa non completamente fissa che presenta uno o più organi di ritenuta movimentabili quali ad esempio paratoie o tubolari gonfiabili che interessano una porzione rilevante dello sviluppo trasversale del corso d'acqua, corrispondente ad almeno la metà dello stesso;
f) 
traverse non assoggettate alla l.r. 25/2003 : traverse fisse che creano un volume di accumulo idrico inferiore a centomila metri cubi;
g) 
dighe nazionali: opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i quindici metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a un milione di metri cubi;
h) 
dighe regionali: opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, inferiori ai quindici metri di altezza e che determinano un volume d'invaso inferiore a un milione di metri cubi;
i) 
opere o organi di scarico o scarichi: insieme delle opere civili e impiantistiche necessarie per lo scarico, libero o volontario, dell'acqua invasata;
j) 
impianto di ritenuta: l'insieme dell'invaso, dello sbarramento, delle opere complementari ed accessorie e dei pendii costituenti le sponde;
k) 
opere complementari e accessorie: opere direttamente connesse alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti di ritenuta, compresi gli interventi di sistemazione, impermeabilizzazione e consolidamento delle sponde del serbatoio, gli impianti di alimentazione alternativa di emergenza e i sistemi di sorveglianza, allarme ed illuminazione, la casa di guardia, la viabilità di servizio, le opere di adduzione e di derivazione dal serbatoio;
l) 
proprietario: persona fisica o giuridica titolare del diritto di proprietà dell'impianto di ritenuta;
m) 
gestore: persona fisica o giuridica incaricata dal proprietario della conduzione e manutenzione dell'impianto di ritenuta;
n) 
autorità competente: sono autorità competenti per le attività di cui al presente regolamento il settore regionale Difesa del suolo e i Settori tecnici regionali, elencati nell'allegato I, secondo le competenze definite all'articolo 8;
o) 
altezza: differenza tra la quota del piano di coronamento, ovvero del ciglio più elevato di sfioro nel caso di traverse prive di coronamento, e quella del punto più depresso dei paramenti, da individuare su una delle due linee di intersezione tra paramenti e piano di campagna;
p) 
volume: capacità del serbatoio compresa tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (quota di massima regolazione), e la quota del punto più depresso del paramento di monte da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e il piano di campagna;
q) 
invasi sperimentali: riempimenti parziali dell'invaso effettuati per fasi successive fino al riempimento totale dello stesso, operato anche molto tempo dopo l'inizio delle prove per permettere monitoraggi strumentali e verificare il corretto funzionamento delle opere di ritenuta;
r) 
laghetti interrati sotto il piano di campagna: invasi creati, di solito in pianura, attraverso il solo scavo del terreno, senza la costruzione di rilevati di contenimento idrico. Nel caso di invasi creati nelle vicinanze di corsi d'acqua o in zone che presentano accentuata pendenza, la porzione di terreno verso il corso d'acqua o quella del versante a valle dell'invaso si possono configurare come sbarramento perché potenzialmente instabilizzabili dall'accumulo idrico o per una erosione esterna;
s) 
vasche: opere di accumulo idrico, di solito con sponde rivestite in cemento armato ed eventualmente impermeabilizzate;
t) 
vasche di carico: opere di accumulo idrico di solito con sponde rivestite in cemento armato ed eventualmente impermeabilizzate ricavate in località necessariamente contraddistinte da accumuli idrici con elevata energia potenziale. Tali vasche posizionate di solito sui versanti permettono l'approvvigionamento idrico alle condotte forzate ed alla produzione di energia elettrica e sono normalmente da considerarsi assoggettate alla legge. Se le vasche di carico sono sotterranee ed enucleate nella montagna o in grossi edifici per i quali predominante è la struttura edilizia o se il collasso delle stesse non è considerato un pericolo per insediamenti abitativi sottostanti può essere valutata l'esclusione dell'opera;
u) 
serbatoio: opera di accumulo idrico utilizzata in impianti di approvvigionamento e distribuzione con funzioni di compenso o di riserva. Ad esempio possono essere pensili, sostenuti da pilastri, autoclavi, alimentati da pompe che vi immettono acqua in pressione destinata ad alimentare piccole reti di distribuzione, a cisterna, che raccolgono l'acqua piovana;
v) 
opere di regimazione: opere finalizzate alla regolazione delle pendenze dei corsi d'acqua, oppure alla riduzione dell'erosione delle sponde o del fondo dell'alveo, oppure che trattengono il materiale lapideo trasportato dal corso d'acqua (soglie e briglie);
w) 
catasto sbarramenti: sistema informativo per la raccolta delle informazioni e la gestione in maniera integrata sia della componente descrittiva di tipo generale, tecnico ed amministrativo, sia della componente geografica relativa alla localizzazione degli impianti.
Art. 3. 
(Opere di competenza ed opere escluse)
1. 
La l.r. 25/2003 disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e secondo quanto definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. 
Sono escluse dalla disciplina prevista dalla l.r. 25/2003 :
a) 
i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna. Per i laghetti totalmente interrati insistenti su versanti collinari e montani, anche in assenza di rilevati di contenimento, l'esclusione è ottenuta attestando, da parte di un tecnico abilitato, le condizioni di sicurezza nei confronti della stabilità del versante interessato dallo scavo e dal successivo accumulo idrico;
b) 
le vasche e i serbatoi non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti;
c) 
le opere di regimazione di fiumi e torrenti;
d) 
le opere soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ad eccezione delle traverse con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo e di quelle che determinano un volume di invaso superiore a centomila metri cubi per le quali trova applicazione la l.r. 25/2003 .
TITOLO II 
CLASSIFICAZIONI DELLE DIGHE REGIONALI E ANALISI DEL RISCHIO
Art. 4. 
(Classificazione delle tipologie di impianto regionali)
1. 
Gli impianti di ritenuta oggetto del presente regolamento sono classificati nelle seguenti tipologie:
a) 
tipologia D: piccole dighe;
b) 
tipologia L: invasi temporanei per la laminazione delle piene;
c) 
tipologia T: traverse.
Art. 5. 
(Classificazione dimensionale degli impianti regionali)
1. 
Le tipologie di impianto di cui all'articolo 4 sono classificate in base alle loro dimensioni, nelle seguenti categorie:
a) 
tipologia D:
1) 
categoria A1: sbarramenti con altezza fino a cinque metri e che determinano un volume di invaso inferiore a diecimila metri cubi;
2) 
categoria A2: sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso inferiore a trentamila metri cubi;
3) 
categoria B: sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso compreso tra trentamila e centomila metri cubi;
4) 
categoria C: sbarramenti con altezza superiore a dieci metri e fino a quindici metri o con volume di invaso superiore a centomila metri cubi e fino a un milione di metri cubi;
b) 
tipologia L:
1) 
categoria A: invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a cinque metri con volume di invaso fino a trentamila metri cubi;
2) 
categoria B: invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a cinque metri e con volume di invaso compreso tra trenta mila e centomila metri cubi;
3) 
categoria C: invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza compresa fra cinque e quindici metri o con volume di invaso compreso fra centomila e un milione di metri cubi;
c) 
tipologia T 1) categoria A: traverse con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso fino a trentamila metri cubi; 2) categoria B: traverse con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso compreso tra trentamila e centomila metri cubi; 3) categoria C: traverse con altezza superiore a dieci metri e fino a quindici metri o con volume di invaso superiore a centomila metri cubi e fino a un milione di metri cubi.
Art. 6. 
(Classificazione degli impianti regionali secondo analisi di rischio potenziale)
1. 
Le opere di cui all'articolo 4, censite al catasto di cui all'articolo 35, sono suddivise in tre classi, in base al rischio che esse comportano sugli insediamenti e le infrastrutture circostanti:
a) 
classe di rischio potenziale basso;
b) 
classe di rischio potenziale medio;
c) 
classe di rischio potenziale alto.
2. 
I criteri per la classificazione di cui al comma 1 sono definiti con provvedimento della Direzione regionale competente sulla base dei seguenti elementi:
a) 
dimensioni dell'invaso o dello sbarramento;
b) 
pendenza dell'impluvio o del versante ricettore delle acque defluenti a seguito di ipotizzata rottura dello sbarramento;
c) 
distanza dello sbarramento da insediamenti civili, industriali e da infrastrutture rilevanti.
3. 
Per gli impianti che alla data di pubblicazione del presente regolamento sono inseriti nel Catasto sbarramenti, l'assegnazione alle classi di rischio di cui al comma 1 è effettuata d'ufficio dal Settore regionale Difesa del suolo, che ne dà comunicazione ai proprietari.
4. 
Successivamente all'assegnazione di cui al comma 3, l'attribuzione degli ulteriori impianti inseriti nel Catasto sbarramenti alle classi di rischio di cui al comma 1, nonché eventuali modifiche alla suddetta assegnazione, è effettuata dall'autorità competente, che ne dà comunicazione ai proprietari.
Art. 7. 
(Classi d'uso)
1. 
Le opere di cui all'articolo 4, con riferimento alle classificazioni di cui al par. 2.4.2. delle NTC2018 e al paragrafo C.7.7.2 del DM 26 giugno 2014, sono suddivise tra la classe III o "Dighe rilevanti per le conseguenze di un eventuale collasso" e la classe II o "Dighe di importanza normale".
2. 
Le "dighe rilevanti per le conseguenze di un eventuale collasso" di competenza regionale sono quelle classificate con rischio potenziale alto e di utilizzo per scopi idroelettrici o potabili.
3. 
Le "dighe di importanza normale" di competenza regionale sono tutte quelle non appartenenti alla fattispecie di cui al comma 2.
Art. 8. 
(Ripartizione delle competenze)
1. 
Il Settore regionale Difesa del suolo coordina le attività regionali correlate alle dighe nazionali, relative alla predisposizione dei documenti di protezione civile, dei piani di emergenza diga, dei piani di laminazione, dei progetti di gestione del materiale sedimentato e dei piani di finanziamento statali.
2. 
I procedimenti di autorizzazione alla costruzione degli impianti regionali di cui all'articolo 4 e i procedimenti correlati all'esercizio e vigilanza degli stessi sono attribuiti alle autorità competenti in base alla classificazione dimensionale indicata all'articolo 5 secondo la ripartizione che segue:
a) 
ai Settori tecnici regionali competenti per territorio gli impianti di tipologia D e T rientranti nella categoria A;
b) 
al Settore regionale Difesa del suolo gli impianti di tipologia D e T rientranti nelle categorie B e C e gli impianti di tipologia L.
3. 
Al Settore regionale Difesa del suolo compete altresì il coordinamento delle attività correlate alle dighe regionali.
4. 
Le autorità competenti possono avvalersi, in casi di particolare complessità, del supporto di enti strumentali, delle agenzie regionali e della consulenza di istituti di ricerca ed universitari.
TITOLO III 
PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI
Art. 9. 
(Costruzione di nuovi impianti)
1. 
La costruzione degli impianti di ritenuta di cui al presente regolamento è soggetta a comunicazione oppure ad autorizzazione regionale, a seconda della classe di rischio potenziale in cui ricade.
Art. 10. 
(Assegnazione dei nuovi impianti alle classi di rischio potenziale)
1. 
Chi intende realizzare un nuovo impianto di ritenuta ne valuta preventivamente l'attribuzione ad una delle tre classi di rischio di cui all'articolo 6, comma 1, secondo i criteri definiti dal provvedimento della direzione regionale competente di cui all'articolo 6, comma 2.
2. 
La valutazione di cui al comma 1 ha carattere provvisorio ed è finalizzata all'individuazione della procedura da applicare per la realizzazione, ferma restando la diversa attribuzione eventualmente risultante a seguito delle verifiche in sede di istruttoria da parte dell'autorità competente.
Art. 11. 
(Comunicazione per la costruzione di impianti rientranti nella classe di rischio potenziale basso)
1. 
A seguito della valutazione di cui all'articolo 10, se l'opera in progetto rientra nella classe a rischio potenziale basso, il proponente invia all'autorità competente una comunicazione di costruzione, secondo il modello riportato in allegato A, con l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 31.
2. 
L'autorità competente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, comunica al proponente il codice di riferimento assegnato all'opera e l'inserimento nella classe di rischio potenziale basso, intendendo autorizzato l'intervento.
3. 
Entro lo stesso termine, l'autorità competente, nel caso di documentazione carente, può richiedere elaborati integrativi ovvero, se l'istruttoria determina come necessario l'inserimento dell'opera proposta nelle classi di rischio potenziale medio o alto, comunica al proponente la necessità di avviare la procedura di cui all'articolo 12.
Art. 12. 
(Autorizzazione alla costruzione di impianti rientranti nelle classi di rischio potenziale medio o alto)
1. 
Se l'impianto da realizzare rientra nelle classi di rischio potenziale medio o alto, il proponente presenta all'autorità competente istanza di autorizzazione, corredata dal progetto dell'opera elaborato a livello di definitivo. Il progetto è trasmesso anche al Comandante militare territoriale ai sensi dell' articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) ed ai comuni territorialmente interessati dalla costruzione.
2. 
Il progetto definitivo dell'opera è redatto da un ingegnere iscritto all'Albo professionale, che svolge anche la funzione di referente con l'autorità competente per tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.
3. 
Il progetto di cui al comma 2, sottoscritto dal proprietario e dal progettista deve avere i contenuti elencati nell'allegato B del presente regolamento. L'istanza e l'allegato progetto definitivo dell'opera sono inviati con l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 31.
4. 
Se il progetto prevede il rilascio di una concessione per derivazione idrica, le autorizzazioni per la costruzione degli impianti di cui al presente regolamento sono rilasciate nell'ambito delle procedure di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 . (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica) e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
5. 
Nel caso in cui il progetto ricada nelle tipologie di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 , devono essere seguite le procedure di VIA di cui al medesimo decreto, in combinato disposto con la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
6. 
Nell'ambito dei procedimenti in capo a soggetti diversi dall'autorità competente, l'autorizzazione alla costruzione di impianti di cui al presente regolamento viene comunque rilasciata dall'autorità competente con determinazione dirigenziale.
7. 
Per i procedimenti in capo all'autorità competente, essa predispone un avviso ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. 241/1990 .
8. 
L'autorità competente pubblica il progetto sul proprio sito web, mentre il proponente è tenuto ad inviarne copia ai soggetti istituzionali che individua come interessati all'opera.
9. 
Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni, l'autorità competente convoca la conferenza dei servizi per acquisire i pareri, atti di assenso, autorizzazioni e nulla osta dei soggetti pubblici coinvolti.
10. 
Ai sensi dell' articolo 14 quater l. 241/1990 la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
11. 
Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.
Art. 13. 
(Disciplinare di costruzione)
1. 
Il disciplinare di costruzione contiene le condizioni a cui è subordinata l'autorizzazione alla costruzione per gli impianti rientranti nelle classi di rischio potenziale medio o alto.
2. 
Il disciplinare contiene in particolare le prescrizioni relative ai materiali da utilizzare, alle modalità di costruzione, alle verifiche da effettuare in corso d'opera e al collaudo nonché le indicazioni fornite dal documento di protezione civile nei casi di maggiore rilevanza e per le fasi degli invasi sperimentali.
3. 
Le verifiche da effettuare in corso d'opera e al collaudo riguardano:
a) 
l'esecuzione dei drenaggi;
b) 
la predisposizione dei piani di fondazione e l'esecuzione degli ancoraggi e degli ammorsamenti di fondazione;
c) 
l'esecuzione degli organi di scarico;
d) 
l'esecuzione dello splateamento e dello scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;
e) 
l'eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale anche relativamente all'intorno dell'invaso;
f) 
i processi di compattazione per la formazione dello sbarramento;
g) 
le campionature e le prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;
h) 
i profili dei paramenti.
4. 
La mancata osservanza delle condizioni del disciplinare di costruzione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 32 comma 1 lettera c). La sanzione è inflitta previa contestazione della violazione da parte dell'autorità competente.
5. 
Se l'inottemperanza alle prescrizioni del disciplinare determina un possibile rischio per la pubblica incolumità, l'autorità competente revoca l'autorizzazione rilasciata.
Art. 14. 
(Varianti durante i lavori)
1. 
Ogni modifica delle opere inserite nelle classi di rischio potenziale medio o alto, che intervenga in corso di costruzione, deve essere comunicata all'autorità competente. La comunicazione, su espressa richiesta della autorità competente, può essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati.
2. 
Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali dell'impianto di ritenuta rispetto a quanto previsto nel progetto approvato è necessaria una nuova autorizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 12.
Art. 15. 
(Verifica dei lavori di costruzione)
1. 
Ferme restando le rispettive competenze del direttore dei lavori, del collaudatore e dei coordinatori per la sicurezza, l'autorità competente ha facoltà di accesso ai cantieri per la costruzione degli sbarramenti di categoria B e C inseriti nelle classi di rischio potenziale medio o alto, per la verifica del rispetto di quanto disposto nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione alla costruzione.
2. 
Ai fini di cui al comma 1 il proprietario dell'impianto comunica all'autorità competente la data di inizio dei lavori ed il nominativo del direttore dei lavori incaricato, che esegue i controlli con particolare riferimento a quelli prescritti nella manualistica tecnica di settore.
3. 
L'autorità competente ha facoltà di eseguire o di far eseguire indagini e controlli ritenuti necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità.
4. 
In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, l'autorità competente ha facoltà di sospendere i lavori informandone il comune territorialmente competente e proponendo allo stesso l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
5. 
Il proprietario dell'impianto informa il comune e l'autorità competente dell'avvenuta ultimazione dei lavori.
Art. 16. 
(Collaudo su lavori di nuova costruzione o variante sostanziale)
1. 
Per gli impianti di categoria C di ogni tipologia e classificazione di rischio potenziale, di cui agli articoli 5 e 6, è necessario il collaudo in corso d'opera da parte di una commissione di tecnici collaudatori.
2. 
Per gli impianti di categoria A e B di ogni tipologia e classificazione di rischio potenziale, di cui agli articoli 5 e 6, è richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo in corso d'opera contenuta nel disciplinare di costruzione.
3. 
I collaudi relativi agli impianti rientranti nella categoria C di ogni tipologia e classificazione di rischio potenziale e nelle categorie A e B, limitatamente alla classe di rischio potenziale alto, sono effettuati da tecnici collaudatori designati dall'autorità competente, ricorrendo all'elenco predisposto dal Settore regionale Difesa del suolo secondo i criteri e le procedure da esso definiti con apposito provvedimento.
4. 
Per gli impianti rientranti nelle categorie A e B e nelle classi di rischio potenziale medio e basso, di cui agli articoli 5 e 6, il proprietario ha facoltà di richiedere la designazione del collaudatore all'autorità competente o di provvedere direttamente alla nomina, scegliendo tra ingegneri con esperienza nel campo idraulico e strutturale, comunicando il nominativo al comune e alla medesima autorità.
5. 
I risultati delle ispezioni periodiche effettuate dalla commissione di collaudo in corso d'opera sono comunicati al comune ed all'autorità competente.
6. 
Il certificato di collaudo tecnico finale è trasmesso dal proprietario all'autorità competente unitamente al progetto esecutivo di quanto effettivamente realizzato. Una copia del certificato di collaudo è trasmessa anche al comune.
7. 
Il collaudatore o la commissione di collaudo certificano in particolare:
a) 
la conformità delle opere realizzate con il progetto o le eventuali varianti approvate;
b) 
il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;
c) 
il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali;
d) 
lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.
8. 
Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario dell'impianto.
Art. 17. 
(Invasi sperimentali)
1. 
In fase di collaudo per una nuova costruzione, il proprietario dell'impianto di categoria C, rientrante nelle classi di rischio potenziale medio o alto, comunica preventivamente al settore regionale Difesa del suolo il progressivo riempimento dell'invaso, allegando il programma operativo e il parere dei collaudatori in corso d'opera.
2. 
La comunicazione di cui al comma 1 è altresì inviata ai comuni interessati dalla costruzione e alla competente Prefettura per eventuali provvedimenti di protezione civile.
Art. 18. 
(Autorizzazione all'esercizio)
1. 
L'autorità competente, ricevuto il collaudo di cui all'articolo 16, comma 6, autorizza l'esercizio dell'impianto e redige il disciplinare di cui all'articolo 27.
2. 
Copia dell'autorizzazione e del disciplinare di esercizio sono trasmesse al proprietario o gestore e al comune.
3. 
Per gli sbarramenti rientranti nella categoria di rischio basso non viene redatto uno specifico disciplinare di esercizio. Il proprietario è comunque tenuto alla gestione dell'impianto in maniera tale da non comportare rischi per la sicurezza di persone o cose o danni all'ambiente, secondo le disposizioni degli allegati D ed E nonché, quando ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto nell'allegato F.
4. 
L'autorità competente e le amministrazioni comunali, secondo le rispettive competenze, possono effettuare controlli anche sugli invasi rientranti nella classe di rischio potenziale basso e, qualora riscontrino la presenza di rischi per la sicurezza di persone o cose o danni all'ambiente o inadempienze rispetto a quanto previsto nel disciplinare di esercizio o nell'allegato F, ne danno segnalazione agli enti accertatori anche ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista all'articolo 32, comma 1, lettera d).
TITOLO IV 
IMPIANTI ESISTENTI
Art. 19. 
(Regolarizzazione degli impianti esistenti)
1. 
I proprietari degli impianti esistenti che non hanno ottemperato agli obblighi di denuncia di cui all' articolo 4, comma 1 della l.r. 25/2003 sono soggetti alla sanzione di cui all'articolo 32 comma 1, lettera a) per gli impianti costruiti fino al 10 novembre 2005 o lettera b) per gli impianti costruiti dopo il 10 novembre 2005.
2. 
In caso di accertamento della violazione di cui al comma 1 i proprietari degli impianti sono tenuti, entro 90 giorni dall'accertamento, a regolarizzare la propria posizione amministrativa in uno dei seguenti modi:
a) 
in caso di impianto rientrante nella classe di rischio potenziale basso, secondo i criteri definiti dal provvedimento della Direzione regionale competente di cui all'articolo 6, comma 2, presentando all'autorità competente una richiesta di classificazione in tale classe mediante il modulo riportato in allegato A;
b) 
in caso di impianto rientrante nelle classi di rischio potenziale medio o alto, pagando le spese di istruttoria di cui all'articolo 31, comma 1 e presentando all'autorità competente una perizia tecnica costituita dagli elaborati descritti nell'allegato B, in base alla categoria di appartenenza dell'opera di sbarramento, ai fini dell'articolo 20;
c) 
in caso di dismissione dell'impianto, presentando alla struttura regionale competente un progetto di dismissione ai sensi dell'articolo 22.
3. 
La mancata presentazione dell'istanza di regolarizzazione ovvero del progetto di dismissione comportano la segnalazione al comune da parte dell'autorità competente, affinché imponga la limitazione o lo svuotamento totale dell'invaso, la disattivazione o la dismissione delle opere.
4. 
La perizia tecnica di cui al comma 2 lettera b) e il progetto di dismissione di cui al comma 2 lettera c) sono firmati da un ingegnere iscritto all'Albo professionale, che svolge anche la funzione di referente con la Regione per tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.
Art. 20. 
(Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)
1. 
Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, il proprietario di un impianto inserito nella classi di rischio potenziale medio o alto:
a) 
se l'impianto non è mai stato autorizzato, trasmette all'autorità competente, se ancora mancanti o solo parzialmente trasmessi, una perizia tecnica con i contenuti di cui all'allegato B e l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 31, comma 1;
b) 
se l'impianto è già autorizzato in precedenza, allo scadere del periodo indicato nel disciplinare di esercizio o comunque dopo 15 anni dall'autorizzazione, trasmette all'autorità competente una perizia tecnica che verifichi e confermi le condizioni di sicurezza dell'invaso, dello sbarramento e dei territori a valle e l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 31, comma 1.
2. 
È facoltà dell'autorità competente richiedere integrazioni alla documentazione presentata con riferimento ai contenuti di cui all'allegato B.
3. 
Al termine dell'istruttoria, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto e il disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinato il medesimo, di cui all'articolo 27, e ne invia copia al proprietario o gestore e al comune.
4. 
Nel caso in cui le opere non risultino idonee alla prosecuzione dell'esercizio, il comune, su indicazione dell'autorità competente, ordina la sospensione dell'esercizio e l'esecuzione degli interventi di adeguamento o la demolizione dell'impianto.
5. 
Per gli impianti rientranti nella classe di rischio potenziale basso non sono richiesti gli adempimenti di cui al comma 1. Il proprietario ha l'obbligo di ottemperare a quanto indicato nel disciplinare di esercizio, se già in suo possesso, oppure di gestire l'impianto di accumulo idrico in maniera tale da non comportare rischi per la sicurezza di persone o cose o danni all'ambiente, secondo le indicazioni degli allegati D ed E nonché, quando ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto nell'allegato F.
Art. 21. 
(Modifiche agli impianti esistenti)
1. 
Ogni ipotesi di modifica alle opere inserite nelle classi di rischio potenziale medio o alto, che intervenga durante l'esercizio, e se sostanziale anche per la classe di rischio potenziale basso, deve essere comunicata all'autorità competente. La comunicazione, su espressa richiesta della predetta autorità, può essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati.
2. 
Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali dell'impianto di ritenuta è necessaria una nuova autorizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 12.
Art. 22. 
(Disattivazione o demolizione degli impianti)
1. 
Qualsiasi disattivazione degli impianti, compresa la demolizione, finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, deve essere descritta in un progetto che il proprietario trasmette all'autorità competente per ottenerne l'autorizzazione.
2. 
Il progetto di cui al comma 1 prevede il ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o l'impossibilità per le opere rimanenti di creare invasi o trattenute di alcun genere.
TITOLO V 
ESERCIZIO E VIGILANZA
Art. 23. 
(Esercizio e vigilanza)
1. 
Il proprietario, una volta autorizzato all'esercizio, provvede a sua cura e spese, con personale idoneo e qualificato, alla corretta gestione, alla vigilanza e alla costante manutenzione dell'impianto e, solo nel caso in cui esso sia inserito nelle classi di rischio potenziale medio o alto, invia al comune e all'autorità competente rapporti sui dati registrati con il monitoraggio secondo le modalità e le frequenze indicate all'allegato G e nel disciplinare di esercizio.
2. 
L'autorità competente, per gli impianti appartenenti alla classe di rischio alto, può imporre al proprietario la guardiania fissa e l'individuazione, anche all'interno della propria struttura, di un ingegnere con esperienza nel campo idraulico e strutturale, quale responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto. L'ingegnere responsabile garantisce alla pubblica amministrazione l'azione di controllo in fase di esercizio e fornisce rapporti annuali all'autorità competente, secondo le indicazioni di cui all'allegato G. Le spese per la guardiania e l'ingegnere responsabile sono a carico del proprietario dell'impianto.
3. 
Se il comune, nell'esercizio delle proprie competenze, dispone visite di controllo agli impianti di ritenuta al fine di garantire la pubblica incolumità, deve trasmettere all'autorità competente copia del verbale di visita.
4. 
Il sindaco ordina l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione necessari in relazione alle risultanze delle visite di controllo. In caso di accertate negligenze o di mancata esecuzione dei lavori ordinati, su parere dell'autorità competente, impone al proprietario o gestore dell'impianto la limitazione o lo svuotamento dell'invaso a tutela dell'incolumità pubblica.
Art. 24. 
(Verifica efficienza organi sommersi)
1. 
Per gli impianti di accumulo di categoria B e C e che abbiano opere ed organi sommersi, è richiesto uno svuotamento completo dell'invaso, almeno ogni 15 anni, per permettere la verifica dell'efficienza ed eventualmente la manutenzione degli stessi.
2. 
Il Settore regionale Difesa del suolo può valutare, in particolari casi, in alternativa allo svuotamento completo, l'ispezione condotta con palombari, sommozzatori o robot.
Art. 25. 
(Piani comunali di protezione civile e piani di emergenza)
1. 
L'amministrazione comunale, all'interno dei propri piani comunali di protezione civile, provvede all'organizzazione delle azioni, delle risorse e degli strumenti necessari ad affrontare le emergenze derivanti da anomalie dei sistemi di ritenuta.
2. 
La Regione fornisce supporto alle amministrazioni locali anche attraverso la predisposizione di schemi tipo per la redazione dei suddetti piani.
3. 
La Regione approva i piani di emergenza per le dighe di competenza nazionale, ai sensi del punto 4 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014 (Indirizzi operativi inerenti l'attività di Protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe), seguendo classificazioni per livello di priorità.
4. 
Le disposizioni di cui al medesimo punto 4 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014 costituiscono altresì riferimento a carattere generale per i piani d'emergenza delle dighe di competenza regionale, che la Regione approva seguendo anche classificazioni per livello di priorità di cui all'articolo 26.
Art. 26. 
(Piani di laminazione)
1. 
La Regione provvede alla classificazione delle opere di sbarramento nazionali e regionali al fine di stabilire ordini di priorità per la predisposizione dei piani di laminazione delle piene.
2. 
In coerenza con la classificazione di cui al comma 1, la Regione adotta, con deliberazione di Giunta, appositi piani di laminazione, che contengono le indicazioni utili alla laminazione statica e dinamica delle piene in ingresso e la definizione delle misure da adottare in caso di piena, prevista o in atto, per la regolazione dei deflussi.
3. 
Dette misure sono finalizzate, nel rispetto delle previsioni progettuali delle opere, alla salvaguardia della vita umana, dei beni e dell'ambiente, con riferimento agli scenari individuati.
Art. 27. 
(Disciplinare di esercizio)
1. 
Il disciplinare di esercizio è richiesto per le opere rientranti nelle classi di rischio potenziale medio o alto e contiene le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per un nuovo invaso o alla prosecuzione dell'esercizio per un invaso esistente.
2. 
I disciplinari di esercizio già predisposti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono validità e devono essere osservati dai proprietari, anche nel caso di impianti assegnati alla classe di rischio potenziale basso di cui all'articolo 6.
3. 
Il disciplinare contiene le prescrizioni relative alla fase di esercizio e il documento di protezione civile dell'impianto di ritenuta. Le prescrizioni attengono a:
a) 
l'utilizzo plurimo della risorsa accumulata;
b) 
l'obbligo di rendere disponibile la risorsa idrica per fini di protezione civile ed in particolare per lo spegnimento di incendi;
c) 
le manovre degli scarichi;
d) 
le eventuali limitazioni di invaso ai fini di laminazione delle piene;
e) 
i controlli sull'efficienza delle opere;
f) 
i controlli sulle strumentazioni installate per il monitoraggio;
g) 
la raccolta dei dati e la trasmissione degli stessi;
h) 
la manutenzione da effettuare e la sua periodicità;
i) 
la vigilanza sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle dello sbarramento e l'indicazione del personale addetto alla vigilanza;
j) 
le verifiche effettuate dall'autorità competente;
k) 
la possibilità di richiedere l'effettuazione di verifiche anche periodiche da parte di professionisti abilitati, incaricati dai proprietari, in merito alla sicurezza delle opere;
l) 
l'eventuale guardiania fissa;
m) 
l'eventuale individuazione dell'ingegnere responsabile;
n) 
i controlli a carico del proprietario e gestore sulle opere di derivazione e la relativa periodicità degli stessi.
4. 
Per gli impianti della categoria A, rientranti nelle classi di rischio medio o alto, che non manifestano particolari anomalie, non presentano manifeste situazioni geologiche o idrauliche e non sembrano necessitare di indagini di approfondimento, il disciplinare di esercizio può essere rinnovato, su decisione del Settore tecnico regionale competente per territorio, a seguito di apposita verifica in loco e senza la presentazione della perizia di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).
5. 
Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 19, il disciplinare di esercizio può essere integrato e modificato dalla autorità competente in ogni momento, a seguito anche dell'esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, di successive valutazioni tecniche, di eventi alluvionali o tellurici rilevanti, di modifiche negli usi della risorsa idrica o di variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.
6. 
Il proprietario che non ha osservato le condizioni del disciplinare di esercizio è assoggettato alla sanzione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), anche reiterabile in seguito alle risultanze delle verifiche espletate dall'autorità competente.
7. 
L'autorità competente, in base all'entità della violazione, può infine revocare l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e darne notizia al comune, affinché imponga la limitazione o lo svuotamento totale dell'invaso, la disattivazione o la dismissione delle opere.
Art. 28. 
(Trasmissione dei dati)
1. 
Per le opere di tipologia D e T, rientranti nella categoria di rischio medio o alto, i dati raccolti ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera g) devono essere comunicati al comune e all'autorità competente secondo le disposizioni del disciplinare e in particolare a seguito di fenomeni tellurici od alluvionali gravi.
2. 
Per le opere di tipologia L, rientranti nella categoria di rischio medio o alto, i dati raccolti ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera g) devono essere comunicati al comune e all'autorità competente secondo le disposizioni del disciplinare e in particolare a seguito di fenomeni che attivano la cassa di laminazione.
TITOLO VI 
CATASTO DEGLI SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE
Art. 29. 
(Catasto sbarramenti di competenza regionale)
1. 
Il catasto degli sbarramenti di competenza regionale, quale sistema informativo per la raccolta e la conservazione della documentazione relativa a ciascuno sbarramento, è istituito presso il settore regionale Difesa del suolo.
2. 
Ciascuna autorità competente provvede all'aggiornamento del sistema informativo per gli sbarramenti di propria competenza.
3. 
Il catasto viene sviluppato per disporre di uno strumento di organizzazione completa delle informazioni relative agli sbarramenti di competenza regionale; informazioni raccolte dalle autorità competenti, al fine di gestire in maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo generale, tecnico ed amministrativo, sia la componente geografica relativa alla localizzazione degli impianti.
Art. 30. 
(Accesso al catasto degli sbarramenti di competenza regionale)
1. 
Possono accedere al catasto degli sbarramenti regionali:
a) 
le autorità competenti;
b) 
le direzioni regionali;
c) 
la città metropolitana di Torino, le province, i comuni e le loro forme associative, l'ARPA, l'AIPO, l'Autorità di Bacino del fiume Po, gli enti di gestione delle aree protette;
d) 
i Vigili del fuoco e il Corpo Carabinieri forestali;
e) 
i proprietari, i gestori degli impianti e i professionisti incaricati.
2. 
Gli utenti abilitati possono, in base a criteri d'accesso differenziati e fatto comunque salvo quanto disposto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), accedere alle funzionalità di ricerca, visualizzazione, inserimento e modifica delle informazioni nonché esportare e stampare i dati e allegare documenti.
TITOLO VII 
SPESE DI ISTRUTTORIA E SANZIONI
Art. 31. 
(Spese di istruttoria)
1. 
Per ogni istanza relativa a nuove costruzioni di cui agli articoli 10 e 11, a lavori di adeguamento e di variante di cui all'articolo 21, di dismissione e di disattivazione di cui all'articolo 22 degli impianti classificati in medio o alto rischio potenziale, il richiedente effettua il versamento per spese di istruttoria secondo un valore stabilito annualmente con delibera di Giunta regionale e con le modalità di cui all'allegato H.
Art. 32. 
(Sanzioni)
1. 
Ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 25/2003 , si applicano le seguenti sanzioni:
a) 
da euro millecinquecento a euro ottomila per coloro i quali non hanno presentato la perizia tecnica definitiva entro il 10 novembre 2005;
b) 
da euro duemilacinquecento a euro diecimila per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio gli impianti di competenza regionale di cui all'articolo 3, senza l'autorizzazione regionale;
c) 
da euro cinquecento a euro cinquemila per coloro i quali realizzano impianti di competenza regionale di cui all'articolo 3 in difformità al progetto approvato;
d) 
da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento per coloro i quali gestiscono impianti di competenza regionale di cui all'articolo 3 senza rispettare le prescrizioni dettate con l'autorizzazione o con il disciplinare ad essa allegato e durante l'esercizio.
2. 
All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della l.r. 25/2003 , provvedono la polizia municipale del comune ove sono localizzate le opere e il comando carabinieri per la tutela forestale. Gli accertatori provvedono, altresì, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti.
TITOLO VIII 
DISPOSIZIONE TRANSITORIA E ABROGAZIONI
Art. 33. 
(Disposizione transitoria)
1. 
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 34, gli articoli dal 21 bis al 21 decies del Titolo IV bis (Operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi) nonché gli allegati B bis e B ter del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12 continuano a trovare applicazione fino all'emanazione di uno specifico regolamento regionale in attuazione del piano di tutela delle acque (PTA).
Art. 34. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 9 marzo 2022
p. Alberto Cirio Il Vicepresidente Fabio Carosso