Regolamento regionale n. 15 del 27 dicembre 2021  ( Vigente )
Servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili.
(B.U. 28 dicembre 2021, 5° suppl. al n. 51)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 ;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 15 ;

Visti i regolamenti regionali 7 dicembre 2009, n. 19 e 21 aprile 2011, n. 3.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 67-4435 del 22 dicembre 2021

EMANA

il seguente regolamento

Capo I. 
Norme generali
Art 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
Il presente regolamento disciplina la materia degli agenti contabili al fine di regolarne criteri di individuazione, funzioni, obblighi e responsabilità, in coerenza con le disposizioni di cui alla parte III del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della giustizia contabile), le modalità di presentazione dei conti giudiziali ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023), nonché il servizio di cassa economale svolto dagli agenti contabili a denaro interni.
Art 2. 
(Definizione di agente contabile)
1. 
Ai fini del presente regolamento per agente contabile si intende la persona fisica o giuridica che, per vincolo contrattuale o per compiti di istituto inerenti al proprio rapporto di lavoro, è tenuta a maneggiare denaro (cd. agente contabile ''a denaro''), valori o beni (cd. agente contabile ''a materia'') di proprietà della Regione Piemonte.
2. 
Per maneggio si intende la concreta, specifica ed effettiva disponibilità di denaro, beni e valori, non il semplice impiego degli stessi.
3. 
La qualifica di agente contabile può essere rivestita da:
a) 
persone fisiche, singole o più persone unite tra loro da un vincolo collegiale;
b) 
persone giuridiche;
c) 
personale interno all'Amministrazione regionale (cd. agente contabile interno);
d) 
soggetto privato legato all'Amministrazione regionale da un rapporto di servizio (cd. agente contabile esterno).
Art 3. 
(Individuazione degli agenti contabili)
1. 
Gli agenti contabili della Regione Piemonte sono:
a) 
il dirigente responsabile pro-tempore del settore presso il quale è istituita la cassa economale (agente contabile ''a denaro'' interno);
b) 
l'istituto bancario esercente il servizio di tesoreria in qualità di Tesoriere (agente contabile ''a denaro'' esterno);
c) 
il dirigente responsabile pro-tempore del settore competente in materia di patrimonio mobiliare ed economato in qualità di Consegnatario dei beni mobili (agente contabile ''a materia'' interno);
d) 
il dirigente responsabile pro-tempore del settore competente in materia di indirizzi e controlli sulle società partecipate in qualità di Consegnatario delle azioni (agente contabile ''a materia'' interno);
e) 
l'agente incaricato della riscossione e/o attività coattiva sulla base di apposito contratto (agente contabile ''a denaro'' esterno);
f) 
il direttore, in caso di vacanza del responsabile di settore, di cui alle lettere a), c) e d), individuato come agente contabile, in qualità di dirigente ad interim ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
2. 
Il responsabile consegnatario dei beni può nominare dipendenti in qualità di sub-consegnatari che provvedono ad aggiornare i registri di carico e utilizzo dei beni.
Art. 4. 
(Esclusioni)
1. 
Non rivestono la qualifica di agenti contabili:
a) 
coloro che ricevono anticipi dalla cassa economale di ogni genere;
b) 
gli addetti alle casse, se le somme riscosse vengono riversate a fine giornata all'istituto cassiere, in quanto non in presenza di giacenza di denaro;
c) 
gli addetti alle casse per i versamenti ricevuti in moneta elettronica;
d) 
i consegnatari di beni mobili per mero debito di vigilanza (sub-consegnatari);
e) 
i consegnatari di beni di consumo per mero debito di vigilanza;
f) 
i consegnatari di beni immobili o considerati tali ai fini inventariali;
g) 
coloro che gestiscono l'acquisto e la distribuzione dei titoli di viaggio di modesto valore;
h) 
coloro che vigilano sull'utilizzo dei valori bollati di modesto valore;
i) 
coloro che vigilano sull'utilizzo dei buoni e delle carte di rifornimento carburante per i mezzi regionali.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 sono comunque responsabili del denaro e dei beni che ricevono ed impiegano in base a quanto disposto nel presente regolamento.
3. 
I soggetti di cui al comma 1, lettere e), g), h) ed i) sono inoltre tenuti alle seguenti attività:
a) 
predisposizione, tenuta ed aggiornamento di un registro dei beni da essi impiegati;
b) 
predisposizione di una tabella riepilogativa di inventario dei beni da essi impiegati, da inviare al responsabile del procedimento entro il 20 gennaio di ciascun anno con riferimento alla gestione dell'esercizio precedente.
Art. 5. 
(Responsabile del procedimento)
1. 
Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile pro-tempore del settore competente in materia di ragioneria, che svolge le funzioni previste dall' articolo 139, comma 2 del d. lgs. 174/2016 .
2. 
Il responsabile del procedimento, nell'esercizio delle sue funzioni:
a) 
verifica i rendiconti periodici presentati dagli agenti contabili economi, approvandoli con le modalità di cui all'articolo 12;
b) 
predispone la dichiarazione di cui all'allegato A inerente ogni singola resa del conto ricevuta;
c) 
parifica, se regolare, la resa del conto presentata dall'agente contabile.
Art. 6. 
(Passaggio di gestione)
1. 
L'agente contabile che cessa dalle relative funzioni compila la resa del conto giudiziale e la trasmette al responsabile del procedimento.
2. 
L'agente contabile è tenuto in ogni caso a consegnare, redigendone apposito verbale, i valori e le materie di pertinenza pubblica all'agente subentrante.
3. 
Del passaggio di gestione è data comunicazione al settore competente in materia di ragioneria, al Collegio dei Revisori dei Conti e, per le casse economali, al Tesorerie.
Capo II. 
Disposizioni generali casse economali - Agenti contabili a denaro interni
Art. 7. 
(Servizio di cassa economale)
1. 
Il servizio di cassa economale è svolto dalla cassa economale centrale che opera presso il settore competente in materia di beni mobili ed economato e da casse economali decentrate istituite presso singole strutture regionali di cui al comma 2.
2. 
Le casse economali decentrate operano presso:
a) 
settore competente in materia di relazioni istituzionali e affari europei - Ufficio di Bruxelles;
b) 
settore competente in materia di Museo regionale di scienze naturali.
3. 
Le casse economali decentrate sono istituite e revocate mediante provvedimento della Giunta regionale.
Art. 8. 
(Determinazione dell'ammontare dei fondi economali)
1. 
L'ammontare dei fondi economali è determinato per ogni esercizio finanziario, mediante deliberazione della Giunta regionale, predisposta dal settore competente in materia di ragioneria, nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in accordo con i responsabili dei settori interessati.
2. 
La Giunta può rideterminare l'ammontare di cui al comma 1 in corso di esercizio.
Art. 9. 
(Deposito dei fondi economali e forme di pagamento ed incasso)
1. 
I fondi delle casse economali sono depositati in appositi conti correnti bancari presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, intestati a ''Fondo Economale - Regione Piemonte'', con l'indicazione del servizio presso cui opera la cassa.
2. 
Per le casse economali decentrate estere, il dirigente responsabile del servizio può optare per l'utilizzo di una banca estera, individuata con le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.
3. 
Le modalità di pagamento delle spese sostenibili tramite le casse economali sono individuate da apposita determinazione predisposta dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 5.
Art. 10. 
(Responsabilità)
1. 
I titolari delle casse economali, in qualità di agenti contabili, sono personalmente responsabili delle somme ricevute sino a che non ne abbiano ottenuto il discarico, mediante presentazione della resa del conto annuale e successiva parifica da parte del responsabile del procedimento.
2. 
Il responsabile della cassa economale centrale, prima di sostenere la spesa, verifica la richiesta pervenuta e la disponibilità di cassa.
3. 
La richiesta di pagamento di cui al comma 2, sottoscritta dal responsabile della struttura richiedente, deve contenere:
a) 
identificazione del creditore;
b) 
determinazione dell'ammontare esatto della spesa;
c) 
corretta imputazione a bilancio mediante preventiva determinazione di impegno di spesa;
d) 
documentazione fiscale o altra documentazione idonea.
4. 
In caso di richiesta di pagamento mancante la documentazione indicata al comma 3, il responsabile della cassa economale centrale non effettua alcun pagamento.
5. 
Il responsabile della cassa economale centrale può rigettare la richiesta di pagamento nel caso rilevi l'inopportunità del ricorso all'utilizzo del servizio di cassa economale in luogo delle procedure ordinarie.
6. 
Il responsabile della cassa economale decentrata, prima di effettuare il pagamento, impegna la spesa sul capitolo di bilancio pertinente ed attesta la regolare esecuzione della fornitura o del servizio.
7. 
Il responsabile della cassa economale annota cronologicamente tutte le operazioni effettuate sul giornale di cassa, utilizzando il sistema contabile dell'Ente.
Art. 11. 
(Rendicontazione periodica e verifica sulle casse economali)
1. 
Il responsabile della cassa economale presenta trimestralmente, entro 10 giorni dal termine di ogni periodo, il rendiconto delle spese sostenute al settore competente in materia di ragioneria ed al Collegio dei Revisori dei Conti, anche in caso di assenza di movimenti contabili.
2. 
Il rendiconto, distinto per capitolo di bilancio, riporta: l'oggetto della spesa, il beneficiario, il capitolo di spesa con il relativo impegno, l'importo pagato, la data del pagamento e la relativa documentazione.
3. 
Il rendiconto è approvato dal responsabile del procedimento, mediante proprio atto, al fine della regolarizzazione contabile delle spese sostenute.
4. 
Qualora il rendiconto presenti delle irregolarità, il responsabile del procedimento restituisce al responsabile della cassa economale la documentazione, al fine della sua regolarizzazione entro il termine di 5 giorni dalla restituzione.
5. 
Nel caso in cui la regolarizzazione di cui al comma 4 non venga effettuata nei termini, il responsabile del procedimento rimette il rendiconto alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per le conseguenti determinazioni.
6. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla verifica periodica sulle casse economali, predisponendo apposito verbale al termine della stessa.
Art. 12. 
(Restituzione dei fondi economali e resa del conto)
1. 
Il fondo economale non utilizzato nel corso dell'esercizio dal responsabile della cassa economale viene restituito mediante versamento sul conto corrente di tesoreria regionale entro il 31 dicembre.
2. 
Il responsabile della cassa economale presenta la resa annuale del conto giudiziale al responsabile del procedimento entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, con le modalità di cui all' articolo 139 del d. lgs. 174/2016 , anche in caso di assenza di movimenti contabili, utilizzando il modello di cui all'allegato B e la relativa dichiarazione di cui all'allegato B.1.
Capo III. 
Cassa economale Centrale
Art. 13. 
(Servizio di cassa economale centrale)
1. 
Mediante il servizio di cassa economale centrale la Regione Piemonte provvede al pagamento di:
a) 
spese minute, urgenti ed indifferibili;
b) 
rimborsi spese anticipate dai dipendenti regionali;
c) 
anticipazioni di cassa.
2. 
Sono considerate spese minute, urgenti ed indifferibili di cui al comma 1, lettera a) le spese di modesta entità, i cui limiti sono definiti dal comma 5, per le quali ricorrano almeno una delle seguenti condizioni:
a) 
non esperibili attraverso le ordinarie procedure contabili;
b) 
il cui mancato sostegno costituisca danno per la Regione oppure ostacolo al suo funzionamento.
3. 
Le spese di rappresentanza non possono essere sostenute tramite il servizio di cassa economale.
4. 
Per rimborsi spese anticipate dai dipendenti si intendono le spese sostenute dal dipendente regionale durante lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'interesse della Regione, per le quali non è stato possibile espletare precedentemente alcuna procedura amministrativo-contabile.
5. 
Il limite di importo delle spese e dei rimborsi di cui al comma 1, lettere a) e b) è fissato in euro 1.000,00 (oneri finanziari inclusi) per ogni singola spesa. Non sono ammessi frazionamenti per evitare il superamento della soglia stabilita. Per le anticipazioni di cui al comma 1, lettera c) non sono previsti limiti di importo.
Art. 14. 
(Anticipazioni di cassa)
1. 
Sono consentite le anticipazioni, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) relative a:
a) 
spese di missione, limitatamente ai casi di cui all'articolo 15;
b) 
spese per la formazione, limitatamente ai casi di cui all'articolo 16;
c) 
trattamento economico, limitatamente ai casi di cui all'articolo 17;
d) 
spese per notifiche ed attività di difesa della Regione, limitatamente ai casi di cui all'articolo 18.
2. 
I dipendenti regionali che ricevono l'anticipazione di cui al comma 1, lettere a) e b) sono tenuti a rendicontare quanto ricevuto ai rispettivi settori competenti in materia di trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale ed in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale, i quali provvedono alla verifica della documentazione pervenuta e, in caso di mancata presentazione o incompletezza della stessa, al recupero dell'anticipazione non rendicontata. .
Art. 15. 
(Anticipazioni per spese di missione)
1. 
La cassa economale centrale provvede ad erogare, a richiesta degli aventi diritto, un anticipo sulle spese di missione, relativamente a:
a) 
biglietti di viaggio aereo, dietro presentazione di apposita liberatoria da parte del settore competente attestante l'impossibilità dell'agenzia di viaggio incaricata a rendere nel caso specifico il servizio;
b) 
costo dell'albergo, dietro presentazione di apposita liberatoria da parte del settore competente attestante l'impossibilità dell'agenzia di viaggio incaricata a rendere nel caso specifico il servizio;
c) 
costo dei mezzi pubblici, quali tram, autobus, metropolitana e similari;
d) 
pasti, nelle misure ed importi previsti dalla normativa vigente;
e) 
pedaggi per l'accesso ad autostrade, superstrade e comunque per tratti stradali a pagamento;
f) 
costo presunto del taxi, con le modalità previste dalla normativa vigente;
g) 
biglietti relativi alla rete ferroviaria;
h) 
noleggio di autoveicoli ovvero di eventuali altri mezzi di trasporto privati autorizzati all'espletamento del servizio pubblico.
2. 
La richiesta di anticipo sul trattamento di missione è presentata prima dell'effettuazione della stessa.
3. 
Per quanto non previsto dal presente articolo riguardo alle spese di missione, si osservano le disposizioni recanti la disciplina delle trasferte del personale assegnato a ruolo della Giunta regionale.
Art. 16. 
(Spese per la formazione)
1. 
La cassa economale, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni in materia di formazione del personale, anticipa ai dipendenti interessati le spese relative alla partecipazione all'attività di formazione a domanda individuale nei casi in cui l'ente organizzatore stabilisca che, per la partecipazione all'attività formativa, sia necessario il pagamento all'atto dell'iscrizione. Tali spese riguardano l'importo delle somme destinate all'iscrizione a corsi, convegni, seminari, congressi e acquisto di documentazione in occasione della partecipazione a dette manifestazioni.
2. 
L'erogazione delle anticipazioni avviene a seguito dell'adozione, da parte del settore competente in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale, di apposita determinazione di autorizzazione alla partecipazione alla manifestazione segnalata ed all'impegno di spesa.
3. 
La richiesta di anticipo sulle spese per la formazione è necessariamente effettuata prima della partecipazione alla stessa; pertanto, non è ammesso alcun successivo rimborso.
4. 
Il dipendente che ha usufruito dell'anticipazione presenta, entro 3 mesi dalla partecipazione, la relativa documentazione in originale al settore competente in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale.
5. 
In caso di mancata presentazione della documentazione, su richiesta del settore competente in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale, il settore competente in materia di trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale provvede al recupero della somma anticipata sul cedolino stipendiale.
6. 
In deroga ai commi precedenti, la cassa economale provvede a rimborsare le spese di cui al comma 1 in casi eccezionali opportunamente documentati e motivati, su richiesta del settore competente in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale.
Art. 17. 
(Anticipazioni sul trattamento economico)
1. 
Tramite la cassa economale centrale può essere anticipata ai dipendenti regionali, esclusivamente in caso di errore materiale o di contingente impossibilità a procedere alla liquidazione del trattamento economico, una somma pari all'importo non corrisposto.
2. 
Il responsabile del settore competente in materia di trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale attesta le circostanze di cui al comma 1 e, nel liquidare lo stipendio relativo al mese successivo a quello in cui si è verificato l'errore o l'impossibilità a procedere, opera il recupero della somma anticipata e la restituisce alla cassa economale centrale.
3. 
Il sospeso di cassa derivante dall'anticipazione prevista dal presente articolo viene estinto con la restituzione della somma anticipata.
4. 
Il dipendente che ha ricevuto tale anticipazione non è tenuto ad alcuna rendicontazione.
Art. 18. 
(Spese per notifiche ed attività di difesa della Regione)
1. 
Tramite la cassa economale centrale possono essere anticipate al settore competente in materia di avvocatura le somme occorrenti allo svolgimento dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, degli oneri connessi alle spese ed all'espletamento delle procedure esecutive e di notifica.
2. 
Il responsabile del settore competente in materia di avvocatura presenta il rendiconto delle spese sostenute alla cassa economale entro la fine del mese.
3. 
I sospesi di cassa, derivanti dalle anticipazioni delle somme di cui al presente articolo, sono estinti con la presentazione della specifica documentazione di spesa alla cassa economale centrale.
Capo IV 
Casse economali decentrate
Art. 19. 
(Ufficio di Bruxelles)
1. 
Tramite la cassa economale decentrata dell'Ufficio di Bruxelles, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) si fa fronte alle spese:
a) 
d'ufficio e funzionamento;
b) 
connesse con l'organizzazione di convegni, manifestazioni, eventi ed incontri presso la sede.
2. 
La singola spesa può essere assunta nel limite di euro 3.500,00 o.f.e..
Art. 20. 
(Museo regionale di Scienze naturali)
1. 
Tramite la cassa economale decentrata del Museo regionale di Scienze naturali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) si fa fronte, nei limiti riferiti ad ogni singola operazione, alle spese relative a:
a) 
acquisto di materiali specifici, per la sistemazione e la conservazione delle raccolte di proprietà o in uso al Museo, nonché per l'attività scientifica, didattica, divulgativa e ostensiva del Museo stesso, nel limite di euro 3.000,00;
b) 
acquisto di pubblicazioni e volumi nel limite di euro 1.600,00;
c) 
servizi postali, telegrafici, svincoli per trasporti e oneri relativi, premi assicurativi senza limite di importo;
d) 
realizzazione di mostre non prevedibili in sede di programmazione, aventi natura straordinaria ed indifferibile, accompagnate da debita motivazione, nel limite di euro 3.500,00;
e) 
rinfreschi, colazioni e piccole consumazioni in occasione di attività ostensive, informative e divulgative nel limite di euro 1.200,00.
Capo V 
Compiti e resa del conto degli agenti contabili a denaro esterni
Art. 21. 
(Compiti e resa del conto del Tesoriere)
1. 
Il Tesoriere svolge le funzioni previste dalla normativa vigente, nonché quelle indicate nel capitolato speciale di appalto previste nell'affidamento del servizio di tesoreria.
2. 
Il Tesoriere, previa verifica di cassa effettuata con il settore competente in materia di ragioneria ed il Collegio dei Revisori, presenta la resa del conto entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell' articolo 139 comma 1 del d. lgs. 174/2016 , utilizzando il modello n. 21 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 .
Art. 22. 
(Compiti e resa del conto dell'Agente incaricato della riscossione)
1. 
L'Agente incaricato della riscossione svolge le funzioni previste dalla normativa vigente, nonché quelle indicate nel contratto.
2. 
L'Agente, previa verifica di cassa effettuata con il settore competente in materia di ragioneria ed il Collegio dei Revisori, presenta la resa del conto entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell' articolo 139 comma 1 del d. lgs. 174/2016 , utilizzando il modello di cui all'allegato C e la relativa dichiarazione di cui all'allegato C.1.
Capo VI 
Compiti e resa del conto degli agenti contabili a materia interni
Art. 23. 
(Compiti e resa del conto del Consegnatario dei beni mobili)
1. 
Il Consegnatario dei beni mobili svolge le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato).
2. 
Il Consegnatario dei beni mobili presenta la resa del conto entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell' articolo 139, comma 1 del d. lgs. 174/2016 , utilizzando il modello di cui all'allegato D e la relativa dichiarazione di cui all'allegato D.1.
3. 
Le risultanze dei conti dei sub-consegnatari confluiscono nel conto reso dal consegnatario principale.
Art. 24. 
(Compiti e resa del conto del Consegnatario delle azioni)
1. 
Il Consegnatario delle azioni provvede:
a) 
alla predisposizione delle proposte di deliberazione di Giunta riguardanti gli indirizzi per la partecipazione del rappresentante delegato alle assemblee dei soci delle società partecipate;
b) 
alla ricezione e conservazione della scheda di partecipazione all'assemblea societaria;
c) 
alla trasmissione al Presidente della Giunta regionale dei resoconti semestrali degli esiti dei deliberati assembleari.
2. 
Il Consegnatario delle azioni presenta la resa del conto entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell' articolo 139, comma 1 del d. Lgs. 174/2016 , utilizzando il modello di cui all'allegato E e la relativa dichiarazione di cui all'allegato E.1.
Capo VII 
Norme transitorie e di abrogazione
Art. 25. 
(Norme transitorie)
1. 
Per gli adempimenti relativi all'esercizio 2021 gli agenti contabili rispettano le scadenze e utilizzano i modelli e le dichiarazioni indicati nel presente regolamento.
Art. 26. 
(Abrogazione)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
Art. 27. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 27 dicembre 2021
Alberto Cirio