Regolamento regionale n. 14 del 27 dicembre 2021  ( Vigente )
Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico.[1]
(B.U. 28 dicembre 2021, 5° suppl. al n. 51)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Vista la deliberazione 14 dicembre 2017, n. 4 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (DDE)

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-4394 del 22 dicembre 2021

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , in materia di tutela delle acque) e in coerenza con quanto stabilito dal Piano di tutela delle acque e dalla deliberazione 14 dicembre 2017, n. 4 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (DDE), detta disposizioni per l'implementazione dei deflussi ecologici.
2. 
Il presente regolamento, ferme restando le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e dei relativi provvedimenti attuativi, persegue l'obiettivo di mantenere nei corsi d'acqua un regime di deflusso ecologico finalizzato a garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici fissati nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO).
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale; ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (DQA), un corpo idrico rappresenta un ambito omogeneo di un torrente, fiume o canale, sul quale insistono pressioni di origine antropica omogenee che ne determinano un particolare stato delle acque;
b) 
obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati all'articolo 4 della DQA e nel titolo II, sezione II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
c) 
deflusso minimo vitale (DMV): è la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali; per ''salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua'' deve intendersi il mantenimento delle sue tendenze evolutive naturali (morfologiche ed idrologiche), anche in presenza delle variazioni artificialmente indotte nel tirante idrico, nella portata e nel trasporto solido; per ''salvaguardia delle caratteristiche chimico-fisiche e delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali delle acque'' deve intendersi, invece, il mantenimento nel tempo dello stato di qualità chimica e ecologica delle acque, tale da consentire il perseguimento degli obiettivi di qualità individuati ai sensi del d.lgs. 152/06 ;
d) 
DMV idrologico: la frazione della portata naturale media annua del corpo idrico in una data sezione, calcolata sulla base delle caratteristiche idrologiche peculiari dei diversi bacini idrografici;
e) 
DMV di base: il valore di DMV idrologico corretto in funzione della morfologia dell'alveo (M) e dei fenomeni di scambio idrico dei corsi d'acqua con la falda (A);
f) 
deflusso ecologico (DE): il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d'acqua, appartenente ad un corpo idrico così come definito nel Piano di Gestione del distretto idrografico vigente, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'articolo 4 della DQA; il DE si compone di una componente idrologica, stimata in base a peculiarità del regime idrologico di un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d'acqua, appartenente ad un corpo idrico; una componente ambientale stimata attraverso i fattori correttivi che tengono conto delle caratteristiche morfologiche dell'alveo (M), dei fenomeni di scambio idrico con la falda (A), dei fattori ambientali (Z) riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q) e la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata a valle dei prelievi (T) per tenere conto del regime naturale del corpo idrico e degli obiettivi ambientali definiti ai sensi degli articoli 4 e 13 della DQA, nel rispetto di quanto disciplinato dal d.lgs. 152/06 ;
g) 
prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di concessione è stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelli per i quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;
h) 
prese sussidiarie: una o più prese che complessivamente sottendono una superficie inferiore al 20 per cento del sottobacino che alimenta la derivazione.
Art. 3. 
(Ambito d'applicazione)
1. 
Fatto salvo quanto stabilito ai commi successivi, il DE si applica a tutti i prelievi di acqua pubblica da corpi idrici naturali e fortemente modificati, così come definiti nel PdGPo vigente e nei successivi riesami e aggiornamenti, tenuto conto dei fattori correttivi idrologici e ambientali di cui all'articolo 4.
2. 
Ai prelievi di acqua pubblica da sorgente si applica il DMV idrologico di cui all'articolo 5, mentre a quelli da corpi idrici naturali che originano un invaso si applica il DE con esclusione del fattore correttivo T. I corpi idrici artificiali soggetti ad obiettivi di qualità e i corpi idrici ad uso ''artificiale/misto'' di cui alla tabella dell'allegato C, restano soggetti agli obblighi di rilascio del DMV definiti ai sensi del regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8 (Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale - Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ) o agli eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti.
3. 
Sono soggetti alla modulazione della portata (T) i prelievi che ricadono nell'asta principale di corpi idrici il cui bacino idrografico ha un'area superiore a 100 kmq, valutata in corrispondenza della sezione di prelievo.
4. 
Per i corpi idrici interregionali la determinazione del DE avviene di concerto tra le Regioni interessate, al fine di omogenizzare le strategie di regolazione delle portate a livello di asta e garantire la coerenza dei DE applicati. Per il fiume Ticino il DE è pari ai valori di rilascio definiti dai protocolli sottoscritti e approvati d'intesa tra le Regioni interessate, ai sensi dell' articolo 3 del regolamento regionale 8/2007 .
5. 
Il DE non può essere inferiore a 20 litri al secondo nelle aree idrografiche Basso Tanaro, Bormida, Orba, Scrivia, Curone, Borbore, Belbo e Banna e a 50 litri al secondo nelle restanti aree idrografiche, come individuate dal Piano di tutela delle acque di cui alla D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007 e riportate nell'allegato A.
6. 
Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
a) 
i prelievi da fontanile;
b) 
gli utilizzi dell'acqua per uso energetico attuati mediante turbine collocate nel corpo della traversa, a condizione che la continuità idraulica sia assicurata da un'apposita scala di risalita della fauna ittica;
c) 
i prelievi di acque minerali e termali.
Art. 4. 
(Componente idrologica e componente ambientale del DE, DMV di base)
1. 
La quantificazione della componente idrologica del DE e del DMV di base è effettuata secondo le modalità specificate nell'allegato B.
2. 
I valori dei fattori correttivi della componente ambientale del DE da utilizzare, riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T), sono riportati, per ogni corpo idrico, nell'allegato C.
Art. 5. 
(Rilasci da sorgente)
1. 
Nel caso di prelievi da sorgenti è richiesto il rilascio del solo DMV idrologico pari:
a) 
ad un terzo della portata istantanea nel caso di sorgenti caratterizzate da una portata media annua inferiore o uguale 10 litri al secondo;
b) 
al 10 per cento della portata istantanea nel caso di sorgenti caratterizzate da una portata media annua superiore a 10 litri al secondo e comunque in misura non inferiore a 3 litri al secondo.
Art. 6. 
(Deroghe)
1. 
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7 delle norme di piano del Piano di Tutela delle Acque, La Giunta regionale, sentita l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e le autorità concedenti, emana un atto di indirizzo per la gestione delle situazioni di particolare carenza idrica, individuando le modalità di autorizzazione temporanea a minori rilasci di DE, in conformità alla direttiva deflussi ecologici (DDE), nell'ambito dell'attuazione delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.
2. 
L'esercizio della derivazione anche in deroga al valore del DE è altresì consentito:
a) 
nel caso di utilizzazioni marginali della risorsa a servizio di alpeggi e rifugi montani;
b) 
per le derivazioni da corpi idrici soggetti ad asciutte naturali di durata superiore a 60 giorni consecutivi all'anno, opportunamente documentate dal gestore della derivazione;
c) 
per i prelievi di portata massima inferiore o uguale a 5 litri al secondo.
3. 
Le deroghe al rilascio del DMV previste ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del regolamento regionale 8/2007 cessano a fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 7. 
(Nuovi prelievi e rinnovi)
1. 
L'applicazione del DE è condizione necessaria per il rilascio:
a) 
delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica;
b) 
dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualità prevista per i prelievi esistenti.
Art. 8. 
(Prelievi esistenti)
1. 
Entro il 22 dicembre 2024 tutti i prelievi esistenti rilasciano il DE, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.
2. 
La relazione di calcolo del DE di cui al comma 1 è trasmessa all'autorità concedente entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di realizzare l'adeguamento delle opere di presa entro il 22 dicembre 2024.
3. 
Prima dell'inizio dei lavori per l'adeguamento delle opere di presa i concessionari, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti, sono tenuti a depositare i relativi progetti redatti secondo i criteri di cui all'allegato D presso l'autorità concedente, che procede ad effettuare controlli a campione per accertare la funzionalità dei dispositivi di rilascio realizzati.
4. 
I titolari di derivazioni di portata massima inferiore o uguale al 10 per cento del valore del DE o comunque inferiore o uguale a 100 litri al secondo, esercitate mediante accumulo precario di materiale d'alveo o mediante organi mobili, sono tenuti a depositare presso l'autorità concedente unicamente la relazione di calcolo del DE entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. 
Fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio, le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi in atto sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal presente regolamento a far data dall'entrata in vigore del medesimo.
6. 
Ai prelievi esistenti da sorgente e fino alla scadenza della relativa concessione, si applica il rilascio del dieci per cento della portata istantanea.
Art. 9. 
(Modalità di rilascio in alveo)
1. 
Le derivazioni dotate di opere di presa fisse o di dispositivi di regolazione delle portate derivate sono dotate di apparati che assicurino le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi e sono dotate, altresì, almeno di un'asta idrometrica tarata che consenta un'immediata verifica del rispetto degli obblighi previsti, anche da parte di personale non specializzato.
2. 
Ove siano prescritte opere per la risalita dell'ittiofauna, il DE o quota parte del medesimo è fatto defluire tramite le predette opere.
Art. 10. 
(Sperimentazione)
1. 
La Regione, le province e la Città metropolitana incentivano l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del DE sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente e le comunità locali, nel rispetto delle metodologie indicate da ISPRA, dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dalla Regione Piemonte.
2. 
Il DE risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente regolamento, è reso pubblico ed è applicato anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corpo idrico.
3. 
A decorrere dalla data di avvio della sperimentazione il titolare della derivazione può chiedere l'applicazione della riduzione del canone demaniale per uso di acqua pubblica.
4. 
Sono fatti salvi i valori del deflusso minimo vitale risultanti dai programmi dei rilasci di cui all' articolo 7 del regolamento regionale n. 8/2007 e dalle sperimentazioni di cui all' articolo 13 del regolamento regionale n. 8/2007 , già approvati dall'autorità concedente. I programmi dei rilasci e le sperimentazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono in ogni caso, con motivato provvedimento dell'autorità concedente, entro il 22 dicembre 2022.
Art. 11. 
(Controlli)
1. 
Il controllo del rispetto degli obblighi di rilascio di cui al presente regolamento è effettuato dall'autorità concedente attraverso una misura diretta della portata istantanea immediatamente a valle della derivazione, eseguita con modalità conformi alle norme ISO vigenti o a prassi idrometriche riconosciute.
2. 
Il controllo del rilascio della portata a gradini, realizzato attraverso apparati mobili ad esso finalizzati, è effettuato mediante il semplice riscontro visivo dell'asta idrometrica di cui gli stessi sono dotati o di dispositivi che consentono di controllare i livelli idrici o attraverso la verifica del posizionamento degli organi di rilascio.
3. 
Nel caso in cui la derivazione sia dotata di un misuratore in continuo delle portate rilasciate, i dati registrati sono conservati per almeno cinque anni a disposizione dell'autorità concedente.
Art. 12. 
(Norme transitorie)
1. 
I prelievi esistenti, fino alla piena attuazione del rilascio del DE ai sensi dell'articolo 8, restano soggetti agli obblighi di rilascio del DMV definiti ai sensi del regolamento regionale 8/2007 o agli eventuali obblighi di maggior rilascio previsti nei disciplinari di concessione.
Art. 13. 
(Abrogazioni)
1. 
Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 19 luglio 2007, n. 8 (Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ).
Art. 14. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 27 dicembre 2021
Alberto Cirio


Note:

[1] L'errata corrige al regolamento 14/2021 è stata pubblicata il 5 gennaio 2022 sul 4° supplemento al B.U.R n. 1/2022.