Regolamento regionale n. 4 del 22 marzo 2019  ( Vigente )
Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.
(B.U. 28 marzo 2019, 4° suppl. al n. 13)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 8bis, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

Visto l'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 34-8599 del 22 marzo 2019

EMANA

il seguente regolamento

CAPO I. 
Principi generali
Art 1. 
(Ambito di applicazione e finalità)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 8 bis comma 7 della l.r. 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10 delle norme di attuazione (d'ora innanzi: NdA) del Piano paesaggistico regionale (d'ora innanzi: Ppr) disciplina, ai sensi dell'articolo 145 comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante 'Codice dei beni culturali del paesaggio' (d'ora innanzi: Codice) e dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo del 14 marzo 2017 stipulato tra l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Codice (d'ora innanzi: Accordo), le modalità di attuazione del Ppr dettando disposizioni procedimentali per:
a) 
l'adeguamento al Ppr degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 5, comma 2, delle NdA;
b) 
l'esame delle varianti agli strumenti di pianificazione che non costituiscono adeguamento di cui all'articolo 46, comma 9, delle NdA;
c) 
la verifica di conformità degli interventi soggetti a procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) con le disposizioni normative del Ppr;
d) 
la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali (d'ora innanzi: MiBAC) ai procedimenti per le varianti di adeguamento al Ppr e per le altre varianti agli strumenti di pianificazione; anche per quanto attiene alla positiva verifica da parte del medesimo MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr, ai sensi dell'articolo 146, comma 5, secondo periodo del Codice;
e) 
la realizzazione dei progetti e programmi strategici previsti dal Ppr.
Art. 2. 
(Attuazione del Ppr)
1. 
L'attuazione del Ppr, ai sensi dell'articolo 5 delle NdA, avviene mediante:
a) 
il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti, rivolte a tutti gli strumenti generali e settoriali di governo del territorio alle diverse scale, compresi i piani d'area delle aree protette, espressamente richiamate ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della l.r. 56/1977 nella deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017 n. 233-35836 di approvazione del Ppr e contenute nelle NdA (articolo 3, comma 9, articolo 13, commi 11, 12 e 13, articolo 14, comma 11, articolo 15, commi 9 e 10, articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, articolo 26, comma 4, articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, articolo 39, comma 9 e articolo 46, commi 6, 7, 8, 9) e nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, che prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili e che sono di immediata applicazione per gli interventi sul territorio;
b) 
l'adeguamento degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 5, comma 2, delle NdA attraverso il recepimento dell'intero apparato previsionale del Ppr;
c) 
la coerenza e l'armonizzazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, delle NdA, degli atti di pianificazione e delle politiche di settore, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione europea del paesaggio;
d) 
la verifica di conformità al Ppr dei piani paesistici o territoriali a valenza paesaggistica di cui all'articolo 3, commi 5, 6, e 7 delle NdA;
e) 
la promozione e realizzazione dei programmi e progetti strategici in esso riconosciuti;
f) 
la predisposizione di strumenti di approfondimento sui temi del paesaggio.
2. 
Ai fini dell'adeguamento al Ppr degli strumenti di pianificazione, anche con riferimento ai contenuti dell'articolo 3 comma 4 delle NdA, è necessario:
a) 
perseguire gli obiettivi;
b) 
definire le azioni di pianificazione in coerenza con gli indirizzi;
c) 
dare attuazione alle direttive;
d) 
rispettare le prescrizioni e le specifiche prescrizioni d'uso.
3. 
Ai sensi dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, delle NdA e dell'articolo 8 della l.r. 56/1977:
a) 
per 'indirizzi' si intendono le previsioni di orientamento e i criteri per il governo del territorio e del paesaggio rivolti alla pianificazione alle diverse scale, rispetto ai quali gli enti territoriali competenti possono esercitare una motivata discrezionalità nelle modalità di recepimento, purché in coerenza con le finalità e gli obiettivi individuati dal Ppr;
b) 
per 'direttive' si intendono le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, dei piani territoriali e dei piani urbanistici alle diverse scale, previa puntuale verifica in sede di redazione del piano o della variante; eventuali scostamenti devono essere argomentati e motivati tecnicamente;
c) 
per 'prescrizioni' e 'specifiche prescrizioni d'uso' si intendono le previsioni vincolanti che presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e che prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione.
4. 
Il Comitato tecnico interistituzionale, istituito ai sensi del Protocollo d'intesa del 28 marzo 2008 fra l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione per le attività di formazione congiunta e successiva attuazione del Piano paesaggistico regionale, concorre al processo di attuazione del Ppr, attraverso eventuali indicazioni da formulare per la sua applicazione e per monitorare e agevolare i processi di adeguamento degli strumenti di pianificazione, nonché attraverso la redazione di linee guida e atti di indirizzo, predisposti anche in relazione al processo di semplificazione in materia di autorizzazione paesaggistica, sulla base di quanto previsto nell'Accordo.
5. 
Nell'ambito dei procedimenti di adeguamento degli strumenti di pianificazione il MiBAC opera attraverso il relativo Segretariato regionale per il Piemonte (d'ora innanzi: Segretariato), il quale manifesta per l'intero ambito territoriale regionale l'univoco parere di competenza della relativa Amministrazione, acquisendo le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dalle competenti Soprintendenze Archeologia, Belle arti e Paesaggio (d'ora innanzi: Soprintendenza) secondo le modalità organizzative vigenti dello stesso MiBAC.
6. 
Ai fini della valutazione degli strumenti di pianificazione in adeguamento al Ppr, secondo quanto previsto all'articolo 8bis, comma 6, della l.r. 56/1977, è istituito un Tavolo tecnico costituito dalla Regione (Settori Copianificazione urbanistica e Territorio e paesaggio della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio) e dal MiBAC (Segretariato e Soprintendenza); il Tavolo è convocato e gestito dalla Regione, per il tramite dei Settori di riferimento in relazione alla tipologia dello strumento di pianificazione oggetto di adeguamento, che possono coinvolgere ulteriori soggetti, appartenenti alla Regione o ad altri Enti, qualora ritenuto necessario.
7. 
Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) e la Regione periodicamente relazionano al Comitato tecnico di cui al comma 4 in merito alle attività di conformazione e adeguamento degli strumenti di pianificazione al Ppr, nonché per le altre attività di attuazione del Ppr, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dell'Accordo.
8. 
L'attuazione del Ppr avviene, oltre che attraverso il rispetto delle sue previsioni e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione, mediante la realizzazione dei progetti e programmi strategici di cui all'articolo 44 delle NdA, la promozione di azioni e interventi attuati mediante la legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), nonché attraverso la realizzazione di ulteriori strumenti di ausilio alla pianificazione e alla progettazione quali linee guida, manuali, cataloghi e repertori di buone pratiche.
Art. 3. 
(Provvedimenti di specificazione)
1. 
Gli adeguamenti al Ppr sono predisposti secondo le indicazioni generali contenute nel presente regolamento; la Giunta regionale può predisporre ulteriori provvedimenti con i quali definire specifiche di carattere tecnico e applicativo inerenti all'adeguamento degli strumenti di pianificazione al Ppr.
2. 
Gli Allegati A, B, C e D al presente regolamento costituiscono specifiche tecniche finalizzate a fornire supporto nel processo di adeguamento del Piano regolatore generale (Prg) al Ppr e nell'attività di verifica per la coerenza delle varianti agli strumenti urbanistici precedenti alla variante di adeguamento al Ppr stesso e possono essere modificati o integrati con deliberazione della Giunta regionale.
CAPO II. 
Piani settoriali e piani d'area
Art. 4. 
(Adeguamento al Ppr)
1. 
I nuovi strumenti della pianificazione settoriale e le loro varianti, ai sensi dell'articolo 8bis, comma 6, lettera c), della l.r. 56/1977 garantiscono il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Ppr, dimostrando negli elaborati di piano la coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi contenuti nelle schede degli ambiti di paesaggio e le disposizioni normative contenute negli articoli delle NdA e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - prima parte.
2. 
La Regione provvede ad assicurare la coerenza e l'armonizzazione con le disposizioni del Ppr dei propri atti di pianificazione e delle politiche di settore vigenti, quali quelli a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, come specificato all'articolo 46, comma 1, delle NdA, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo dell'Accordo.
3. 
Il coinvolgimento del MiBAC nella verifica della coerenza al Ppr dei piani regionali è assicurato dalla consultazione obbligatoria dei relativi uffici competenti (Segretariato e Soprintendenza) nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica, in qualità di soggetto con competenza ambientale.
4. 
I piani d'area vigenti, ai sensi dell'articolo 8bis, comma 6, lettera d), della l.r. 56/1977 sono sottoposti alla verifica di conformità di cui all'articolo 3, comma 7, delle NdA. Il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Ppr è verificato dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 del presente regolamento; le risultanze della verifica sono esplicitate in un verbale conclusivo delle attività del Tavolo, nel quale è dichiarata la conformità al Ppr, ovvero, in caso di non conformità, la necessità di attivare le procedure per la variante di adeguamento del piano d'area al Ppr.
5. 
Le varianti ai piani d'area vigenti garantiscono il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Ppr limitatamente alle aree da esse interessate, come previsto all'articolo 46, comma 9, delle NdA; la Relazione di piano d'area contiene uno specifico capitolo che, anche mediante il supporto di tavole e cartogrammi, illustra adeguatamente la coerenza della variante con il Ppr.
6. 
I nuovi piani d'area avviati successivamente all'entrata in vigore del Ppr garantiscono il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Ppr; la Relazione di piano d'area contiene uno specifico capitolo che, anche mediante il supporto di tavole e cartogrammi, illustra adeguatamente la coerenza del nuovo piano con i contenuti del Ppr.
Art. 5. 
(Regime transitorio)
1. 
Gli strumenti di pianificazione di cui al presente capo già adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore del Ppr integrano la Relazione di piano con uno specifico capitolo che, anche mediante il supporto di tavole e cartogrammi, illustra adeguatamente il rispetto delle previsioni degli strumenti con il Ppr stesso.
CAPO III. 
Pianificazione territoriale provinciale e della città metropolitana
Art. 6. 
(Ruolo della pianificazione d'area vasta)
1. 
Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, delle NdA, nell'ambito del processo di adeguamento il ruolo della pianificazione provinciale e della città metropolitana è principalmente finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di livello sovracomunale, con particolare riferimento al quadro strutturale, agli ambiti di paesaggio, nonché al sistema delle reti e dei progetti e programmi strategici, mediante l'approfondimento delle tematiche trattate dal Ppr e attraverso il coordinamento della pianificazione locale.
2. 
I piani territoriali provinciali e della città metropolitana in sede di adeguamento al Ppr riconoscono i contenuti degli strumenti urbanistici già eventualmente adeguati al Ppr stesso.
3. 
I piani territoriali provinciali e della città metropolitana in sede di adeguamento al Ppr provvedono, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, delle NdA, alla medesima verifica di conformità dei piani paesistici provinciali vigenti, che sono così inseriti all'interno del piano territoriale provinciale o metropolitano, come precisato all'articolo 20, comma 4 del presente regolamento.
Art. 7. 
(Piani territoriali di coordinamento provinciali)
1. 
Il processo di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciali, ai sensi dell'articolo 8bis, comma 6, lettera a) della l.r. 56/1977, così come definito all'articolo 2 del presente regolamento, richiede una revisione complessiva dei piani stessi, che dia piena attuazione a quanto richiesto dal Ppr, e la conseguente predisposizione di una variante formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 7bis della l.r. 56/1977.
2. 
I piani territoriali di coordinamento provinciali garantiscono il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) e degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr; uno specifico capitolo della Relazione del Piano descrive adeguatamente, anche con l'ausilio di eventuali tabelle o cartogrammi illustrativi, in quale modo viene dato riscontro ai contenuti presenti nei diversi elaborati del Ppr stesso, con particolare riferimento alle norme di attuazione i cui disposti sono espressamente rivolti alla pianificazione provinciale.
3. 
Il piano territoriale predisposto ai fini dell'adeguamento al Ppr è trasmesso contestualmente alla Regione e al MiBAC (Segretariato e Soprintendenza), per l'espressione del parere di cui all'articolo 8bis, comma 6, lettera a), della l.r. 56/1977; l'attività istruttoria può essere effettuata dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 del presente regolamento.
4. 
La Regione entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti esprime il proprio parere alla Provincia, secondo quanto previsto all'articolo 7bis, comma 7 della l.r. 56/1977; il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) nei medesimi termini temporali esprime il proprio parere alla Provincia che, acquisiti entrambi i pareri, recepisce le indicazioni in essi contenute e provvede all'elaborazione definitiva e all'approvazione del piano territoriale.
Art. 8. 
(Piano territoriale generale della Città metropolitana)
1. 
Il piano territoriale generale della città metropolitana come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 56/1977, assume a tutti gli effetti valore di piano territoriale di coordinamento; esso costituisce strumento di attuazione delle previsioni del Ppr e pertanto è formato e approvato in adeguamento al Ppr stesso, secondo il procedimento di cui all'articolo 7bis della l.r. 56/1977.
2. 
Il piano territoriale generale della città metropolitana garantisce il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) e degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr; uno specifico capitolo della Relazione del Piano descrive adeguatamente, anche con l'ausilio di eventuali tabelle o cartogrammi illustrativi, in quale modo viene dato riscontro ai contenuti presenti nei diversi elaborati del Ppr stesso, con particolare riferimento alle norme di attuazione i cui disposti sono espressamente rivolti alla pianificazione della città metropolitana.
3. 
Il piano territoriale generale della città metropolitana predisposto ai fini dell'adeguamento al Ppr è trasmesso contestualmente alla Regione e al MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) per l'espressione del parere di cui all'articolo 8bis, comma 6, lettera a) della l.r. 56/1977, formulato a seguito dell'attività di istruttoria e di condivisione che può essere effettuata dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 del presente regolamento.
4. 
La Regione entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti esprime il proprio parere alla Città metropolitana, secondo quanto previsto all'articolo 7bis, comma 7 della l.r. 56/1977; il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) nei medesimi termini temporali esprime il proprio parere alla Città metropolitana che, acquisiti entrambi i pareri, recepisce le indicazioni in essi contenute e provvede all'elaborazione definitiva e all'approvazione del piano territoriale.
CAPO IV. 
Pianificazione urbanistica
Art. 9. 
(Ruolo della pianificazione urbanistica)
1. 
Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, delle NdA, nell'ambito del processo di adeguamento il ruolo della pianificazione urbanistica, in forma singola o associata, è principalmente finalizzato alla tutela, salvaguardia e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche e alla riqualificazione dei territori di propria competenza, con particolare attenzione alle specificazioni dei beni paesaggistici ricadenti nel territorio comunale e delle componenti paesaggistiche riconosciute dal Ppr stesso; la pianificazione locale, attraverso l'adeguamento dei piani regolatori, anche intercomunali, costituisce il riferimento per gli approfondimenti alla scala urbanistico-edilizia delle tematiche trattate dal Ppr.
Art. 10. 
(Adeguamento al Ppr)
1. 
Il processo di adeguamento al Ppr dei piani regolatori generali (Prg), ai sensi dell'articolo 8bis, comma 6, lettera a) della l.r. 56/1977, così come definito all'articolo 2 del presente regolamento, richiede una revisione complessiva e la conseguente predisposizione di una variante generale al piano regolatore come previsto dall'articolo 17, comma 3, della l.r. 56/1977, in quanto variante che interessa l'intero territorio comunale e può modificare le previsioni urbanistiche vigenti, l'impianto strutturale e l'apparato normativo del Prg.
2. 
Dall'entrata in vigore del Ppr non possono essere adottati nuovi piani regolatori, varianti generali o revisioni allo strumento urbanistico che non siano comprensivi dell'adeguamento al Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 7, delle NdA.
3. 
La variante di cui al comma 1 è formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15 della l.r. 56/1977; l'articolo 15bis della medesima legge disciplina la conferenza di copianificazione e valutazione, alla quale partecipano il Comune, la Provincia o la Città metropolitana, la Regione, il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza), con le modalità descritte nel Regolamento regionale 23 gennaio 2017, n. 1 'Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale'.
4. 
Per l'adeguamento dei Prg al Ppr la Regione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Giunta regionale, concede ai Comuni, alle unioni di Comuni o alle loro forme associative contributi in conto capitale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica).
5. 
L'adeguamento dei Prg al Ppr realizzato per unioni o associazioni di Comuni ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 56/1977 è soggetto a un contributo in conto capitale maggiorato rispetto al contributo previsto per l'adeguamento realizzato dal singolo Comune, come stabilito all'articolo 2 della l.r. 24/1996.
6. 
Il Comune che intende predisporre la variante al Prg di adeguamento al Ppr può richiedere un confronto tecnico, propedeutico all'avvio della procedura urbanistica per l'approvazione dello strumento di pianificazione, al Settore Copianificazione urbanistica competente per territorio; a tal fine è convocato il Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 comma 6 e, a seguito della condivisione degli elementi conoscitivi del Ppr il Comune avvia la procedura di variante di adeguamento ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 56/1977.
7. 
L'Allegato A al presente regolamento specifica gli elaborati che il Comune deve predisporre per dimostrare l'adeguamento al Ppr.
8. 
Nell'ambito delle procedure di adeguamento al Ppr i Comuni possono proporre, in attuazione dell'articolo 142, comma 3, del Codice e ai sensi dell'articolo 14, comma 10, delle NdA, l'individuazione dei corpi idrici ritenuti, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, sulla base dei criteri di cui all'Allegato C al presente regolamento. Il parere positivo sulle proposte dei Comuni formulato dalla Regione e dal MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) costituisce riconoscimento dell'irrilevanza paesaggistica del corpo idrico; l'insussistenza del vincolo paesaggistico assume efficacia, previa deliberazione della Giunta regionale di ratifica della derubricazione del corso d'acqua, con l'entrata in vigore della variante di adeguamento del Prg al Ppr.
9. 
Nel caso in cui, a seguito di specificazioni alla scala locale ovvero di riscontro di errori materiali, siano apportate precisazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 45 delle NdA, alla rappresentazione di beni paesaggistici di cui all'articolo 136 e 157 del Codice, la nuova delimitazione, per la parte che ricade nel territorio del Comune che effettua l'adeguamento al Ppr, è efficace dal momento della pubblicazione del progetto preliminare di cui all'articolo 15, comma 7, della l.r. 56/1977; per i beni di cui all'articolo 142 del Codice il momento della pubblicazione del progetto preliminare evidenzia la nuova individuazione del bene stesso, essendo di fatto la tutela ex lege determinata dalla presenza del bene indipendentemente dalla sua individuazione nel Ppr o nel Prg; in entrambi i casi è necessaria la previa condivisione della rappresentazione del bene con la Regione e con il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza), nonché la previa informativa agli altri Comuni interessati dalla modifica.
10. 
In sede di conferenza di copianificazione e valutazione la Regione e il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) si esprimono sulla variante di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 15bis della l.r. 56/1977 e del regolamento regionale 1/2017, con riferimento a tutte le previsioni del Prg, incluse quelle già presenti nel piano vigente; a tal fine nel periodo che intercorre tra la prima e la seconda seduta della prima conferenza di copianificazione può essere attivato il Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 del presente regolamento, che procede all'istruttoria della variante; per particolari necessità il Tavolo può essere attivato anche nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione. Il parere del MiBAC espresso in conferenza assume carattere vincolante in merito agli aspetti riguardanti i beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 15bis comma 5bis della l.r. 56/1977.
11. 
Il provvedimento di approvazione della variante dichiara che il Prg è adeguato al Ppr; ai fini di quanto previsto dall'articolo 146 comma 5 del Codice, il Comune, dandone comunicazione alla Regione, trasmette al MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) lo strumento urbanistico con la relativa deliberazione di approvazione, chiedendo la dichiarazione di positiva verifica dell'avvenuto adeguamento del Prg al Ppr. Il Segretariato, acquisito il parere della Soprintendenza, si pronuncia sulla positiva verifica di adeguamento del Prg al Ppr comunicando alla Regione e al Comune, in caso di esito positivo, la natura obbligatoria e non vincolante del parere del Soprintendente nell'ambito delle autorizzazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.
Art. 11. 
(Regime transitorio)
1. 
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 10, qualsiasi variante al Prg, formata e approvata secondo il procedimento previsto dalla l.r. 56/1977, deve garantire il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento, nonché il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr, limitatamente alle aree da essa interessate, come previsto dall'articolo 46, comma 9, delle NdA.
2. 
Sino all'adeguamento di cui all'articolo 10, le previsioni dei Prg vigenti alla data di entrata in vigore del Ppr si attuano con le modalità, dirette o indirette, previste dal Prg stesso, purché non in contrasto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a).
3. 
La Relazione illustrativa delle varianti di cui al comma 1 contiene uno specifico capitolo corredato da tavole o cartogrammi che illustra il rapporto tra la variante e il Ppr e dimostra come lo strumento urbanistico rispetti le previsioni del Ppr, secondo quanto previsto dall'Allegato B al presente regolamento.
4. 
Per le varianti strutturali di cui all'articolo 17, comma 4, della l.r. 56/1977, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della Conferenza di copianificazione e valutazione, disciplinata dall'articolo 15bis della l.r. 56/1977 e dal regolamento regionale 1/2017.
5. 
Per le varianti semplificate di cui all'articolo 17bis della l.r. 56/1977, ivi comprese quelle di cui al comma 15bis del medesimo articolo, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine il progetto corredato dalla relativa variante è accompagnato da un'apposita verifica del rispetto del Ppr, prodotta dal professionista incaricato della progettazione, sulla base di una specifica relazione predisposta secondo i contenuti dell'Allegato B. Analoga documentazione è richiesta per la procedura semplificata di cui all'articolo 19 del d.p.r. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), prevista dall'articolo 17bis, comma 6 della l.r. 56/1977.
6. 
Per le varianti di cui all'articolo 16 bis della l.r. 56/1977, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine la documentazione della variante è accompagnata da una specifica relazione adeguatamente motivata che dimostra il rispetto delle previsioni del Ppr.
7. 
Per le varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977, all'inizio dello specifico capitolo della Relazione illustrativa dedicato ai rapporti con il Ppr, di cui al comma 3 del presente articolo, sono richiamati gli eventuali beni paesaggistici e le componenti paesaggistiche del Ppr presenti nell'area oggetto di variante e le disposizioni normative del Ppr interessate dalla variante stessa; nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.
8. 
Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) è obbligatoriamente consultato nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica nelle procedure di approvazione di tutte le varianti strutturali; lo stesso MiBAC è altresì obbligatoriamente consultato per le altre tipologie di variante qualora le previsioni della variante stessa ricadano su un'area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 134 del Codice. Nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica il MiBAC si esprime in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e a ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal Comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr. Nel caso di varianti parziali il contributo del MiBAC è inviato per conoscenza anche alla Provincia o Città metropolitana.
9. 
Le modifiche al Prg non costituenti variante ai sensi dell'articolo 17 comma 12 della l.r. 56/1977 garantiscono il rispetto del Ppr, che deve essere dimostrato attraverso una specifica relazione adeguatamente motivata allegata alla deliberazione del consiglio comunale che assume le modifiche.
10. 
Le varianti già adottate ma non ancora approvate alla data di entrata in vigore del Ppr garantiscono il rispetto delle previsioni del Ppr limitatamente alle aree interessate dalla variante stessa, come previsto all'articolo 46, comma 9, delle NdA; la Relazione illustrativa deve essere integrata da uno specifico capitolo che, anche mediante l'eventuale supporto di tavole e cartogrammi, dimostra come lo strumento urbanistico rispetti le previsioni del Ppr, secondo quanto previsto dall'Allegato B al presente regolamento.
11. 
Il provvedimento di approvazione delle varianti di cui al presente articolo dichiara espressamente il rispetto delle disposizioni normative del Ppr cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr, come previsto all'articolo 46, comma 9, delle NdA.
12. 
Per le varianti soggette alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 89, comma 3 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 recante modifiche alla l.r. 56/1977, che al momento dell'approvazione del Ppr risultano depositate in Regione ai sensi del previgente articolo 15, comma 17, della l.r 56/1977, il provvedimento regionale di approvazione dichiara il rispetto dei contenuti del Ppr, limitatamente alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento, ferma restando la necessità di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, delle NdA.
Art. 12. 
(Varianti successive all'adeguamento del Prg al Ppr)
1. 
Qualsiasi variante al Prg successiva alla variante di adeguamento al Ppr deve garantire il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) nonché il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del Ppr, limitatamente alle aree da essa interessate, come previsto dall'articolo 46, comma 9, delle NdA del Ppr stesso. La Relazione illustrativa della variante contiene uno specifico capitolo corredato da tavole o cartogrammi che illustra il rapporto tra la variante e il Ppr, e descrive come lo strumento urbanistico rispetta le disposizioni del Ppr, secondo i contenuti di cui all'Allegato B al presente regolamento.
2. 
Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) partecipa alle procedure di approvazione delle varianti strutturali e generali, nei casi previsti dall'articolo 15bis, comma 2 della l.r. 56/1977.
3. 
Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) partecipa alle procedure di approvazione delle altre tipologie di variante qualora le previsioni della variante ricadano su un'area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 134 del Codice.
4. 
Per le varianti generali e strutturali il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della Conferenza di copianificazione e valutazione, disciplinata dall'articolo 15bis della l.r. 56/1977.
5. 
Per le varianti semplificate di cui all'articolo 17bis della l.r. 56/1977, ivi comprese quelle di cui al comma 15bis del medesimo articolo, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine il progetto corredato dalla relativa variante è accompagnato da apposita e motivata verifica di coerenza con il Ppr, prodotta dal professionista incaricato della progettazione, sulla base di una specifica Relazione secondo i contenuti dell'Allegato B.
6. 
Per le varianti di cui all'articolo 16 bis della l.r. 56/1977, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine la documentazione della variante è accompagnata da una specifica relazione adeguatamente motivata che dimostra il rispetto delle previsioni del Ppr.
7. 
Per le varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977, all'inizio dello specifico capitolo della Relazione illustrativa dedicato ai rapporti con il Ppr di cui al comma 1 del presente articolo, sono richiamati gli eventuali beni paesaggistici e le componenti paesaggistiche del Ppr presenti nell'area oggetto di variante e le norme del Ppr interessate dalla variante stessa; nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.
8. 
Come previsto dall'articolo 17, comma 7, della l.r. 56/1977, nella procedura di approvazione delle varianti parziali che interessano beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice la deliberazione di adozione della variante è trasmessa alla Soprintendenza che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al Ppr, dandone comunicazione al Comune e alla Provincia o Città metropolitana.
9. 
Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) è obbligatoriamente consultato nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica nelle procedure di approvazione di tutte le varianti generali e strutturali; lo stesso MiBAC è altresì obbligatoriamente consultato per le altre tipologie di variante qualora le previsioni della variante stessa ricadano su un'area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 134 del Codice. Nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica, il MiBAC si esprime in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e a ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal Comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr. Nel caso di varianti parziali il contributo del MiBAC è inviato per conoscenza anche alla Provincia o Città metropolitana.
10. 
Le modifiche al Prg non costituenti variante ai sensi dell'articolo 17 comma 12 della l.r. 56/1977 garantiscono il rispetto del Ppr, che deve essere dimostrato attraverso una specifica relazione adeguatamente motivata allegata alla deliberazione del consiglio comunale che assume le modifiche.
11. 
Il provvedimento di approvazione delle varianti di cui al presente articolo dichiara espressamente il rispetto delle disposizioni normative del Ppr cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr, come previsto all'articolo 46, comma 9, delle NdA.
Art. 13. 
(Adeguamento al Ppr dei Prg dei Comuni ricadenti nel sito Unesco 'Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato')
1. 
I Comuni che hanno già avviato il processo di adeguamento del proprio strumento urbanistico alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco 'Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato', (DGR n. 26-3131 del 21 settembre 2015), in attuazione dell'articolo 33, comma 6, delle NdA, sono comunque tenuti a predisporre la variante di adeguamento al Ppr entro ventiquattro mesi dall'approvazione del Ppr ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, tenendo conto dell'analisi paesaggistica già effettuata sulla base dei contenuti delle linee guida di cui alla DGR 26-3131 sopra citata. I Comuni che avviano il processo di adeguamento del proprio strumento urbanistico alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco possono contestualmente provvedere all'adeguamento al Ppr secondo le modalità di cui all'articolo 10.
Art. 14. 
(Usi civici)
1. 
Qualora il Comune intenda procedere ai sensi dell'articolo 33, comma 19, delle NdA del Ppr e dell'articolo 47 del regolamento regionale 27 giugno 2016 n. 8 in materia di usi civici, come previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017 n. 168, recante 'Norme in materia di domini collettivi', il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del Codice permane in ogni caso.
CAPO V. 
(Autorizzazioni paesaggistiche)
Art. 15. 
(Procedure autorizzative)
1. 
Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr, come previsto dall'articolo 146, comma 7, del Codice l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (la Regione o il Comune con il supporto della commissione locale del paesaggio) preliminarmente alla valutazione di compatibilità paesaggistica verifica la conformità dell'intervento proposto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr e richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento in particolare rispetto ai contenuti delle schede del Catalogo dei beni paesaggistici - Prima parte, fatto salvo quanto previsto al comma 4. A seguito dell'adeguamento del Prg al Ppr la verifica di conformità è effettuata anche sulla base delle norme del Prg.
2. 
La Relazione paesaggistica predisposta ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve contenere, come stabilito nell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, tutti gli elementi necessari per la verifica di conformità dell'intervento rispetto alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr e richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento, nonché alle altre disposizioni del Prg introdotte a seguito dell'adeguamento al Ppr; in tal caso, se l'autorizzazione è di competenza regionale, alla relazione paesaggistica è allegata la dichiarazione di conformità del progetto alle norme del Prg rilasciata dal Comune.
3. 
Per gli interventi di cui al d.p.r. 31/2017 nella Relazione paesaggistica semplificata relativa agli interventi di lieve entità di cui all'Allegato B di tale decreto, deve essere attestata la conformità del progetto alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Ppr e richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento nonché alle altre disposizioni del Prg introdotte a seguito dell'adeguamento al Ppr.
4. 
I progetti approvati all'interno di procedimenti che contemplano la variante automatica al Prg o la contestuale approvazione della variante allo strumento urbanistico necessaria a garantire la conformità urbanistica del progetto stesso devono rispettare sia le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) sia gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del Ppr.
Art. 16. 
(Semplificazioni)
1. 
Ai sensi dell'articolo 146, comma 5, del Codice, a seguito della comunicazione del Segretariato al Comune della positiva verifica di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, di cui all'articolo 10, comma 11 del presente regolamento, il parere del Soprintendente assume natura obbligatoria non vincolante.
2. 
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 di adeguamento al Codice, come da ultimo modificato dall'articolo 140 della l.r. 16/2017, nel procedimento autorizzatorio semplificato di cui al d.p.r. 31/2017, a seguito dell'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr non è necessario acquisire il parere della commissione locale per il paesaggio, ferma restando la necessità di acquisire il parere del Soprintendente.
3. 
Le modalità attuative dell'articolo 46 comma 4 delle NdA del Ppr, in relazione a quanto previsto dall'articolo 143, commi 4, 5 e 6 del Codice, sono disciplinate con successivo provvedimento della Giunta regionale assunto d'intesa con il MiBAC.
CAPO VI. 
(L'attuazione e la gestione del piano)
Art. 17. 
(Programmi, piani e progetti strategici)
1. 
L'attuazione delle politiche di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio individuate dal Ppr avviene mediante la realizzazione dei programmi, piani e progetti strategici previsti dall'articolo 44, comma 2, delle NdA sintetizzati nella tavola P6 del Ppr, a regia regionale o promossi da soggetti diversi (pubblici e privati) e attraverso l'elaborazione di approfondimenti tematici quali ad esempio studi e analisi, linee guida e cataloghi.
2. 
In coerenza con i contenuti e le strategie del Ppr e in recepimento della normativa comunitaria in materia, la Regione ha individuato all'articolo 44, comma 2, delle NdA quali temi prioritari:
a) 
la valorizzazione del patrimonio paesaggistico piemontese;
b) 
l'implementazione della rete di connessione paesaggistica;
c) 
il contenimento del consumo di suolo;
d) 
la salvaguardia attiva dei paesaggi agrari;
e) 
la definizione di criteri e modalità per la qualificazione dei sistemi urbani e periurbani;
f) 
l'implementazione delle infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici;
g) 
l'inserimento paesaggistico e la riqualificazione delle aree dismesse o compromesse.
3. 
I programmi, i piani e i progetti strategici di cui al comma 1 sono attuati mediante:
a) 
la partecipazione a programmi europei a valere su fondi comunitari a gestione diretta e indiretta (Programma di sviluppo rurale, Fondo europeo per lo sviluppo regionale, Programmi di cooperazione territoriale, ecc.);
b) 
la realizzazione di progetti finanziati attraverso l'utilizzo di fondi nazionali e regionali (strategia nazionale per le aree interne, azioni e programmi di intervento previsti all'articolo 2 della l.r. 14/2008).
4. 
L'attuazione di programmi, piani e progetti strategici può avvenire anche attraverso intese tra Regione, Province, Città metropolitana, Comuni e soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione e alla gestione di progetti inerenti i temi di cui al comma 2, assicurando l'integrazione con eventuali altri progetti strategici attivati e gestiti da altri operatori nello stesso territorio.
Art. 18. 
(Processi partecipativi)
1. 
La Regione organizza attività di formazione per tecnici e operatori di settore al fine di agevolare il processo di conoscenza, attuazione e adeguamento dei piani di settore di competenza regionale, dei piani d'area, dei piani d'area vasta e degli strumenti urbanistici al Ppr.
2. 
La Regione promuove inoltre la diffusione della cultura del paesaggio attraverso momenti partecipativi, conferenze, laboratori, informazione nelle scuole.
3. 
I Comuni, durante il processo di adeguamento al Ppr dei propri strumenti urbanistici, possono altresì attivare processi di partecipazione per la condivisione delle scelte di sviluppo del proprio territorio.
4. 
Gli osservatori locali del paesaggio, gli ecomusei e le associazioni ambientaliste contribuiscono con azioni di sensibilizzazione e di promozione di momenti partecipativi a individuare i valori paesaggistici socialmente riconosciuti del territorio di appartenenza, in coerenza con la Convenzione europea del paesaggio e in attuazione e specificazione del Ppr stesso, attraverso progetti di tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio nei diversi contesti locali.
5. 
Nell'ambito della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 17, comma 3, la Regione organizza specifici processi di partecipazione con il coinvolgimento del territorio al fine di divulgare i contenuti del Ppr e diffondere, altresì, la cultura del paesaggio. CAPO VI. Disposizioni finali
Art. 19. 
(Modifiche al Ppr)
1. 
Il Ppr è variato secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della l.r 56/1977 e ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo.
2. 
Le modifiche al Ppr che non costituiscono variante ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 56/1977 sono condivise in sede di Comitato tecnico interistituzionale di cui all'articolo 2, comma 4 del presente regolamento, e approvate con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, dell'Accordo; i relativi dati sono pubblicati sul geoportale Piemonte, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, e dell'articolo 45 delle NdA.
Art. 20. 
(Piani paesistici o territoriali a valenza paesistica)
1. 
La verifica della conformità al Ppr dei piani di cui all'articolo 3 comma 5 delle NdA è effettuata dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 del presente regolamento.
2. 
La verifica di conformità dei piani di cui al comma 1 avviene contestualmente all'adeguamento al Ppr degli strumenti urbanistici dei Comuni ricadenti nelle perimetrazioni di tali piani, e al recepimento nei Prg delle previsioni dei piani stessi; il provvedimento di approvazione della variante dichiara espressamente l'adeguamento al Ppr e il recepimento delle disposizioni dei piani paesistici o territoriali sopra citati.
3. 
A conclusione del processo di adeguamento al Ppr dei Prg dei Comuni ricadenti nella perimetrazione del Ptr - area di approfondimento Ovest Ticino, tale piano si intende parte integrante della pianificazione locale, che costituisce unico riferimento normativo rispetto ad esso.
4. 
In sede di adeguamento dei piani territoriali provinciali e del piano territoriale generale metropolitano al Ppr, i piani paesistici provinciali vigenti elencati all'articolo 3 comma 6 delle NdA sono sottoposti alla verifica di conformità al Ppr attuata dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 congiuntamente alle Province o alla Città metropolitana, al fine di provvedere con l'adeguamento al loro inserimento all'interno, o come allegato, dei piani territoriali della Provincia o Città metropolitana.
Art. 21. 
(Valutazione ambientale strategica)
1. 
Le varianti ai Prg di adeguamento al Ppr sono sottoposte alla procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) sulla base di quanto disposto dall'articolo 17 della l.r. 56/1977; l'Allegato D al presente regolamento descrive e definisce gli strumenti conoscitivi e metodologici per agevolare le analisi e le valutazioni necessarie alla stesura del Rapporto Ambientale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 22 marzo 2019.
Sergio Chiamparino