IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Visto l' articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-7010 dell'8 giugno 2018
EMANA
il seguente regolamento
REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
LOGHI IDENTIFICATIVI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Note:
[1] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "con periodi di" sono state sostituite dalle parole "con almeno un periodo di" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2019.
[2] La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2019.
[3] Il comma 4 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2 del 2019.
[4] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2019.
[5] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 le parole "aventi le modalità organizzative del villaggio turistico" sono state soppresse e la parola "cinque" è stata sostituita dalla parola "sei" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 del 2019.
[6] La lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 del 2019.
[7] Il comma 3 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 del 2019.
[8] Il comma 3 ter dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 del 2019.
[9] La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 2 del 2019.
[10] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 sono state aggiunte le parole " , fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice e dell' articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );" ad opera del comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 2 del 2019.
[11] Il comma 01 dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 2 del 2019.
[12] L'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 5 del 2022.
[13] Il comma 3 bis dell'articolo 17 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2019.
[14] L'allegato A è stato modificato con D.D. n. 282 del 26/11/2020 pubblicata sul B.U. n. 50 suppl. 1 del 10/12/2020
[15] L'allegato B è stato modificato ad opera dell'articolo 12, dell'articolo 13, dell'articolo 14 e dell'articolo 15 del regolamento regionale 2 del 2019.
[16] Dopo il numero 2 della Sezione I dell'allegato D è stato aggiunto il seguente: "2 bis. Con successivo provvedimento amministrativo del settore regionale competente in materia di turismo, sono adottate le caratteristiche grafiche e il logo identificativo delle strutture ricettive innovative di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b)" ad opera del comma 1 dell'articolo 16 del regolamento regionale 2 del 2019.
[17] L’art.10 del regolamento regionale 5/2022 ha inserito le seguenti modifiche all’allegato E: il punto 3 del paragrafo rubricato Adozione del logo regionale ‘posto tappa’ della sezione I è stato sostituito dal seguente: “3. Ai fini del legittimo utilizzo del logo, le aziende extralberghiere che svolgono l’attività di ‘‘posto tappa’’ sottoscrivono in forma di autocertificazione il modello PT riportato nella Sezione II del presente allegato.”; la lettera d) del modello PT della sezione II è stata sostituita dalla seguente: “d) che il personale addetto alla reception, il titolare o il gestore della struttura ricettiva comprende almeno una lingua ufficiale dell’Unione europea, oltre alla lingua italiana, e possiede una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell’itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità, nonché nozioni necessarie per un intervento di primo soccorso;”; la lettera g) del modello PT della sezione II è stata sostituita dalla seguente: “g) di consentire all'interno della struttura, sotto la responsabilità dell'ospite, ai fini della sicurezza alimentare, il consumo autonomo di propri pasti freddi;”.
[18] L'allegato H è stato sostituito con Determinazione Dirigenziale n.173 del 5/08/2020 pubblicata sul B.U.R n.37 del 10/09/2020