IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-5048 del 15 maggio 2017
EMANA
il seguente regolamento
STANDARDS QUALITATIVI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE DISTINTI PER CLASSE.
SIMBOLOGIA GRAFICA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE NELLA REGIONE PIEMONTE.
Note:
[1] Il comma 2 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 5 del 2022.
[2] Nel comma 2 dell'articolo 8 le parole "e da 3 a 5, più una categoria lusso, per i condhotel."sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 5 del 2022.
[3] Nel comma 3 dell'articolo 8 le parole "e per i condhotel." sono state aggiunte ad opera del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 5 del 2022.
[4] Il Capo I bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 5 del 2022.
[5] L'articolo 11 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 5 del 2022.
[6] L'articolo 11 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 5 del 2022.
[7] L'articolo 11 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 5 del 2022.
[8] L'articolo 11 quinquies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 5 del 2022.
[9] Il comma 1 dell’art. 4 del r.r. 5/2022 ha sostituito il comma 1 dell’art. 2 dell'allegato A. Il comma 1 dell’art. 5 del r.r. 5/2022 ha aggiunto la lettera g bis) dopo la lettera g), del punto 3.2.1, comma 3 dell’articolo 8 dell'allegato A. Il comma 2 dell’art. 5 del r.r. 5/2022 ha aggiunto la lettera d bis) dopo la lettera d) del punto 3.2.2 del comma 3 dell’articolo 8 dell'allegato A. Il comma 3 dell’art. 5 del r.r. 5/2022 al punto 3.3 del comma 3 dell’articolo 8 ha apportato le seguenti modifiche all'allegato A: nel primo periodo le parole: “destinata al benessere psico-fisico della persona” sono state soppresse; nel secondo periodo le parole: “rientrano nelle attività del presente comma le saune e i bagni a vapore (cd. ‘‘bagni turchi’’)” sono state soppresse; nell’ultimo periodo sono state aggiunte, infine, le parole: “ed in presenza di un responsabile tecnico in possesso di abilitazione di estetista. Il comma 4 dell’art. 5 del r.r. 5/2022 dopo il comma 4 dell’articolo 8 ha inserito il comma 4 bis) all'allegato A.
[10] L'allegato B è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 5 del 2022.
[11] L'allegato D è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 5 del 2022.
[12] L’art.8 del regolamento regionale 5/2022 ha inserito le seguenti modifiche all’allegato E: al punto 2 del paragrafo rubricato Sanzioni della sezione I le parole: “17, comma 11” sono state sostituite dalle seguenti: “13, comma 8”; la lettera d) del modello PT della sezione II è stata sostituita dalla seguente: “d) che il personale addetto alla reception, il titolare o il gestore della struttura ricettiva comprende almeno una lingua ufficiale dell’Unione europea, oltre alla lingua italiana, e possiede una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell’itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità, nonché nozioni necessarie per un intervento di primo soccorso;”; la lettera g) del modello PT della sezione II è stata sostituita dalla seguente: “g) di consentire all'interno della struttura, sotto la responsabilità dell'ospite, ai fini della sicurezza alimentare, il consumo autonomo di propri pasti freddi;”.