Regolamento regionale n. 4 del 06 luglio 2015  ( Vigente )
"Ulteriori modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell' articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 )".
(B.U. 09 luglio 2015, 1° suppl. al n. 27)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 ;

Visti i regolamenti regionali 20 settembre 2011, n. 8 e 21 febbraio 2013, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 49-1702 del 6 luglio 2015

emana

il seguente regolamento

Art. 1. 
1. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell' articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 " Gestione e promozione economica delle foreste ". Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17, 3 agosto 2011, n. 5), come modificato dal regolamento 21 febbraio 2013, n. 2 , dopo la parola: "
abilitati
" sono inserite le seguenti: "
con le procedure di cui all'articolo 6
".
Art. 2. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 3 del r.r. 8/2011 la parola: "
alla
" è sostituita dalla seguente: "
della
".
2. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del r.r. 8/2011 le parole: "
agli articoli 5 e 6
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 6
".
3. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del r.r. 8/2011 , è inserito il seguente: "
3. bis.
A partire dal 1° settembre 2017 le comunicazioni e le istanze di autorizzazione sono compilate esclusivamente per via telematica.
".
Art. 3. 
1. 
L' articolo 4 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Comunicazione semplice)
1.
Per gli interventi selvicolturali finalizzati all'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi fino a 150 quintali per anno solare non è richiesta la comunicazione semplice.
2.
Indipendentemente dall'estensione dell'intervento non è richiesta la comunicazione semplice per i seguenti interventi selvicolturali:
a)
ripuliture e sfolli;
b)
abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.
3.
Anche per agevolare la raccolta delle informazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 ''European Timber Regulation'' (EUTR), la comunicazione semplice è richiesta per:
a)
interventi selvicolturali eseguiti su una superficie inferiore a 5 ettari;
b)
interventi previsti dai piani forestali aziendali e da altri strumenti di pianificazione forestale approvati dalla Giunta regionale;
c)
interventi selvicolturali all'interno delle tartufaie controllate indicati nel provvedimento di riconoscimento di cui all' articolo 5, comma 2 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).
4.
Qualora l'esecutore degli interventi sia una ditta iscritta all'albo delle imprese forestali di cui all' articolo 31 della l.r. 4/2009 , il cui titolare o almeno un addetto legato alla stessa in modo stabile ed esclusivo abbia conseguito la qualifica professionale di operatore forestale, la superficie di cui al comma 3, lettera a) è elevata a 10 ettari.
5.
La comunicazione è presentata prima dell'inizio dei lavori.
6.
Gli interventi segnalati mediante comunicazione semplice devono essere ultimati entro due anni dalla data della comunicazione stessa.
7.
Allo scopo di attestare l'effettuazione di impianti di arboricoltura da legno in assenza di contributo pubblico, gli esecutori possono presentare una comunicazione semplice contenente i seguenti dati:
a)
dati anagrafici completi e recapiti del proprietario conduttore;
b)
dati catastali e superficie dell'area interessata all'impianto;
c)
elenco delle specie relativo al numero di piante utilizzate.
".
Art. 4. 
1. 
L' articolo 6 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
Art. 6.
(Autorizzazione con progetto di intervento)
1.
È presentata una richiesta di autorizzazione accompagnata da un progetto di intervento per:
a)
interventi che superano le soglie di cui all'articolo 4;
b)
utilizzazioni di boschi di proprietà pubblica che interessino superfici superiori a 0,5 ettari;
c)
interventi di cui agli articoli 12 e 41 che interessino superfici superiori ad un ettaro.
2.
Il progetto di intervento, conforme ai contenuti del modello di cui all'Allegato I è redatto da un tecnico forestale abilitato.
3.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'intervento si intende autorizzato senza necessità di provvedimenti espressi da parte della Regione.
4.
Entro lo stesso termine, la Regione può chiedere integrazioni, formulare prescrizioni o negare l'autorizzazione con provvedimento espresso.
5.
L'autorizzazione regionale ha validità di tre anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso di progetti che prevedono esplicitamente la programmazione pluriennale degli interventi, per i quali la durata dell'autorizzazione può essere estesa fino a un massimo di 5 anni.
6.
Con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 possono essere autorizzate istanze di variante e di proroga fino ad 1 anno.
7.
Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla struttura regionale competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.
".
Art. 5. 
1. 
L' articolo 7 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette)
1.
Nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali rispettivamente conformi alle misure di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7 aprile 2014, come modificata dalla d.g.r. n. 22-368 del 29 settembre 2014, o a misure sito-specifiche o a piani di gestione dei singoli siti, e all'articolo 30 che riguardano superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4. In tutti gli altri casi si applicano i commi 2 e 3.
2.
Gli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:
a)
in presenza di strumenti di pianificazione forestale sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):
1)
gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale non richiedono ulteriore procedura di valutazione di incidenza e sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4;
2)
gli interventi selvicolturali non previsti dagli strumenti di pianificazione forestale sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 6 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza;
b)
in presenza di strumenti di pianificazione forestale non sottoposti a procedura di valutazione di incidenza:
1)
gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui alla d.g.r. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, o di misure sito-specifiche o di piani di gestione dei singoli siti, sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4;
2)
gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al punto 1 sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 6 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza;
c)
in assenza di strumenti di pianificazione forestale:
1)
gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui alla d.g.r. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, o di misure sito-specifiche o di piani di gestione dei singoli siti, sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4 o 6;
2)
gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al punto 1 sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4 o 6 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza.
3.
Gli interventi in boschi localizzati in aree protette non facenti parte della Rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:
a)
in presenza di strumenti di pianificazione forestale, gli interventi selvicolturali previsti dagli stessi sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4, quelli non previsti sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 6;
b)
in assenza di strumenti di pianificazione forestale:
1)
gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4 o 6;
2)
gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al punto 1 sono soggetti alla richiesta di autorizzazione corredata da progetto di cui all'articolo 6.
4.
Preventivamente alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4, gli enti di gestione delle aree protette o i soggetti gestori dei siti o, in loro assenza, la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, hanno la facoltà di provvedere, ove richiesto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, alla contrassegnatura delle piante, nonché alla definizione delle vie di esbosco.
5.
Per gli interventi soggetti all'articolo 6, gli enti di gestione dell'area protetta, i soggetti gestori dei siti o, in loro assenza, la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, emana eventuali pareri o prescrizioni che comunica alla struttura regionale competente in materia forestale, unitamente al giudizio di incidenza, ove previsto. I pareri, le prescrizioni ed il giudizio concorrono alla formulazione dei provvedimenti in merito all'esecuzione degli interventi.
6.
Gli strumenti di pianificazione con valenza forestale specifici delle aree protette vigenti e le relative procedure restano in vigore fino alla loro scadenza o revisione. I relativi interventi selvicolturali sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 a cura dell'ente di gestione dell'area protetta.
".
Art. 6. 
1. 
L' articolo 9 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Assegno al taglio)
1.
Nei tagli di utilizzazione delle fustaie interessanti superfici superiori ai 5.000 metri quadrati o dieci alberi, le piante da prelevare devono essere assegnate con bollo di vernice sul fusto e al piede in posizione non asportabile a partire dalla classe diametrica dei 20 centimetri; dai 30 centimetri devono essere numerate, martellate su apposite specchiature praticate al piede e assegnate con bollo di vernice sul fusto. Tale disposizione si applica anche alle piante morte in piedi.
2.
Nei tagli di utilizzazione dei boschi a governo misto interessanti superfici superiori a 1 ettaro è previsto l'assegno al taglio secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.
3.
Su proprietà pubblica, sia negli interventi di conversione sia nei tagli intercalari, è obbligatoria la contrassegnatura per aree campione rappresentative secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.
4.
Su proprietà pubblica, nei tagli di utilizzazione dei cedui è obbligatoria la contrassegnatura sul fusto e al piede dei soggetti da rilasciare.
5.
Su proprietà privata, ai tagli intercalari, alle conversioni e alle utilizzazioni dei cedui ricadenti nelle procedure di cui all'articolo 6 si applicano rispettivamente le modalità di assegno previste nei commi 3 e 4.
6.
Le piante destinate al taglio per la realizzazione delle vie di esbosco sono assegnate in conformità al presente articolo.
7.
Le operazioni di assegno al taglio sono effettuate esclusivamente da tecnici forestali abilitati.
8.
Gli interventi di cui all'articolo 12 non richiedono l'assegno al taglio.
".
Art. 7. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 12 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
3.
Per gli interventi di cui al comma 2 è obbligatoria la messa a dimora di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea di cui all'Allegato C, tabella I.
".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del r.r. 8/2011 è aggiunto, infine, il seguente: "
3 bis.
L'obbligo di messa a dimora è derogato qualora sia già presente rinnovazione naturale affermata.
".
Art. 8. 
1. 
Al comma 5 dell'articolo 17 del r.r. 8/2011 le parole: "
previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4
" sono soppresse.
Art. 9. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 18 del r.r. 8/2011 dopo le parole: "
boschi cedui
", sono inserite le seguenti: "
, nei robinieti e nei castagneti
".
2. 
Dopo il comma 2, dell'articolo 18 del r.r. 8/2011 è inserito il seguente: "
2 bis.
Il taglio della componente a fustaia del governo misto deve essere eseguito contemporaneamente al taglio della componente a ceduo
".
3. 
Le lettere a) ed e) del comma 5 dell'articolo 18 del r.r. 8/2011 , sono sostituite dalle seguenti: "
a) interventi in fustaia;

e) ripuliture e sfolli
".
Art. 10. 
1. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del r.r. 8/2011 dopo la parola: "
castagneti
", è inserita la seguente: "
, robinieti
".
Art. 11. 
1. 
L' articolo 20 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
Art. 20.
(Turni massimi)
1.
È vietata la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai 40 anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui delle specie di cui all' articolo 20 comma 1, lettera a) della l.r. 4/2009 .
".
Art. 12. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 21 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
1.
Nelle fustaie trattate a taglio a scelta colturale i valori minimi assoluti da rilasciare per ettaro non devono essere inferiori a 90 metri cubi e il taglio non può superare il 40 per cento della provvigione.
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 21 del r.r. 8/2011 la parola: "
culturale
" è sostituita dalla seguente: "
colturale
".
Art. 13. 
1. 
L' articolo 22 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
Art. 22.
(Tagli intercalari)
1.
I tagli intercalari sono eseguiti rilasciando una copertura minima a fine intervento non inferiore al 50 per cento.
2.
Il taglio di conversione a fustaia è assimilato ai tagli intercalari.
".
Art. 14. 
(Inserimento dell'articolo 26 bis nel regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 )
1. 
Dopo l' articolo 26 del r.r. 8/2011 è inserito il seguente: "
Art. 26 bis.
(Interventi nei cedui invecchiati).
1.
Gli interventi in boschi cedui non a regime o già sottoposti a taglio di avviamento, per cui vige il divieto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r. 4/2009 , sono assimilati, in relazione alla struttura del popolamento, ai tagli intercalari o di maturità della fustaia coetanea o al taglio a scelta colturale della fustaia disetanea.
".
Art. 15. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 27 del r.r. 8/2011 le parole: "
di latifoglie
" sono soppresse.
Art. 16. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 29 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
2.
Oltre il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea senza che siano stati effettuati interventi selvicolturali che conducano a diverse forme di governo, i boschi di neoformazione di aceri, frassino maggiore, faggio e querce, esclusa la roverella, devono essere gestiti a fustaia.
".
Art. 17. 
1. 
L' articolo 30 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
Art. 30.
(Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000).
1.
Per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000 gli strumenti di pianificazione con valenza forestale definiscono, sulla base di specifici motivi di tutela, le norme particolari per la conservazione della biodiversità.
2.
Fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le misure di conservazione per la tutela della biodiversità sono così definite:
a)
i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
b)
nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
c)
nei robinieti e nei castagneti l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari e la copertura minima da rilasciare è del 25 per cento;
d)
nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione per le categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
e)
non è ammesso il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
f)
i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati nel rispetto del presente comma per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
g)
qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;
h)
in tutti i tipi d'intervento sono rilasciati all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
i)
in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
l)
in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
m)
in tutti i tipi di intervento sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
n)
i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti.
".
Art. 18. 
1. 
L' articolo 31 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
Art. 31.
(Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali)
1.
A decorrere dal 1° settembre 2015 gli interventi selvicolturali eseguiti su superfici superiori a 5.000 metri quadrati devono essere realizzati da almeno un operatore, stabilmente presente in cantiere, in possesso delle competenze professionali riferite all'unità formativa denominata ''Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento '' (UF3) descritta nell'Allegato F.
2.
Le competenze professionali di cui al comma 1 non sono richieste ai soggetti in possesso di un attestato di frequenza ad un corso di formazione "specifica" dei lavoratori per il settore ATECO 2007 - A02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b) e comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 . n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
3.
La Regione promuove l'attivazione di percorsi formativi professionali in campo forestale secondo le modalità stabilite dall' articolo 30, comma 3 della l.r. 4/2009 e provvede al riconoscimento di competenze professionali derivanti da apprendimenti formali, non formali e informali, anche acquisiti presso altre realtà regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali.
Art. 19. 
1. 
Il comma 6 dell'articolo 33 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
6.
Per l'abbruciamento in bosco degli scarti di lavorazione valgono le norme di cui all' articolo 11 della legge regionale 19 novembre 2013, n. 21 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi).
".
Art. 20. 
1. 
L' articolo 35 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
Art. 35.
(Boschi compresi in aree iscritte al registro regionale dei materiali di base)
1.
Nei boschi compresi in aree iscritte al registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009 , per migliorare la produzione e la raccolta di materiale forestale di propagazione, sono consentiti, previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4, i seguenti interventi:
a)
contenimento del sottobosco in prossimità dei portaseme identificati;
b)
potatura e capitozzatura di singole piante identificate come portaseme.
2.
Gli interventi selvicolturali previsti dai PFA che recepiscono perimetrazione dei popolamenti da seme e specifiche norme di gestione per i boschi da seme, ovvero PFA conformi all' articolo 23, comma 2, lettera a) della l.r. 4/2009 , sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4.
3.
In assenza di specifici PFA di cui al comma 2:
a)
gli interventi selvicolturali riguardanti superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4, preservando i migliori portaseme, con particolare riguardo per gli esemplari stabili, con chioma equilibrata e di grandi dimensioni;
b)
gli interventi selvicolturali riguardanti superfici superiori a 0,5 ettari che preservano i migliori portaseme, con particolare riguardo per gli esemplari stabili, con chioma equilibrata e di grandi dimensioni, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 o 6;
c)
gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) richiedono l'autorizzazione con progetto d'intervento di cui all'articolo 6.
4.
Negli interventi selvicolturali che richiedono le procedure di cui all'articolo 6, i soggetti arborei individuati come portaseme sono contrassegnati in modo indelebile.
".
Art. 21. 
1. 
Il comma 7 dell'articolo 37 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
7.
Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4; gli altri casi sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 e 6.
".
Art. 22. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 38 del r.r. 8/2011 dopo le parole: "
tutto l'anno
" sono aggiunte le seguenti: "
, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 33 e 34
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 38 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
4.
Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 non sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 e 6.
".
Art. 23. 
(Inserimenti degli articoli 42 bis e 42 ter nel regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 )
1. 
Dopo l' articolo 42 del r.r. 8/2011 sono inseriti i seguenti: "
Art. 42 bis.
(Alberi da conservare ad invecchiamento indefinito)
1.
Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, nell'esecuzione dei tagli di utilizzazione e degli interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti, sia nelle fustaie che nei cedui, è obbligatoria la conservazione, a tempo indefinito, di almeno un albero vivo e, ove presente, anche di un albero morto, ogni 5.000 metri quadrati o frazione di bosco interessato dall'intervento.
2.
Gli alberi da conservare a tempo indefinito sono contrassegnati con vernice indelebile sul tronco e sulla ceppaia negli interventi di cui all'articolo 6 e in quelli di attuazione di un piano forestale aziendale.
3.
Gli alberi da conservare sono scelti tra gli esemplari appartenenti a specie autoctone tipiche della stazione forestale, di grandi dimensioni, preferibilmente con presenza di nidificazioni o cavità. Gli alberi appartenenti a specie non autoctone possono essere conservati se ospitano nidificazioni.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle porzioni di terreno boscato con alberi che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, causare danno ad edifici, ostruire il deflusso delle acque o interferire con il regolare funzionamento delle reti tecnologiche.
Art. 42 ter.
(Specie arboree forestali esotiche invasive)
1.
Negli interventi selvicolturali le specie arboree forestali esotiche invasive di cui all'Allegato E sono gestite in modo da evitare la loro diffusione.
".
Art. 24. 
1. 
L' articolo 52 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
Art. 52.
(Vie di esbosco)
1.
Le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali e si distinguono in:
a)
linee per l'esbosco via cavo, consistenti in varchi nel soprassuolo effettuati esclusivamente mediante il taglio di piante o rami. L'installazione di eventuali cavalletti intermedi artificiali deve essere temporanea, in relazione alla durata dell'intervento selvicolturale. È obbligatorio segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di 8 metri, aumentabile sino a consentire il libero passaggio del carico affinché non rechi danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza. Per l'attraversamento di strade adibite a pubblico transito è necessario acquisire l'autorizzazione da parte del soggetto titolare dei diritti. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale, sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli di segnalazione posti almeno 50 metri prima dell'incrocio;
b)
linee di esbosco per gravità, sia naturali che artificiali, consistenti in percorsi lungo i quali il legname scivola verso valle. La loro realizzazione deve avvenire con gli accorgimenti necessari per il completo controllo del movimento del legname e per evitare gravi danni al suolo e al soprassuolo;
c)
vie d'esbosco per trattori ricavate con il solo taglio della vegetazione e movimenti di terra tali da determinare una lunghezza massima di 150 metri per ettaro d'intervento, comunque non superiore a un chilometro, una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate non superiore ad un metro; il superamento di tali parametri determina l'applicazione delle norme sulla modificazione e trasformazione d'uso del suolo.
2.
L'attraversamento dei terreni di proprietà privata è disciplinato dal codice civile .
".
Art. 25. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del r.r. 8/2011 sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
Gli importi indicati nell'Allegato B, tabella 1, si applicano ai cedui e alla componente a ceduo dei boschi a governo misto per interventi eseguiti in violazione alle epoche di intervento di cui all'articolo 18.
1 ter.
Gli importi indicati nell'Allegato B, tabella 2, si applicano alle fustaie, alla componente a fustaia dei boschi a governo misto e alle matricine e riserve dei cedui.
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 53 del r.r. 8/2011 le parole: "
costituenti la futura fustaia
" sono soppresse.
Art. 26. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 54 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
2.
Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione, i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo, quando obbligati in solido ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
".
Art. 27. 
1. 
L' articolo 55 del r.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: "
Art. 55
(Robinieti e castagneti)
1.
In deroga a quanto previsto dagli articoli dal 19 al 27, i robinieti e castagneti sono gestiti rispettando questo articolo a prescindere dalla forma di governo e trattamento.
2.
È fissato il turno minimo di 10 anni.
3.
Non è fissato il turno massimo.
4.
Nei tagli di utilizzazione devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 25 per cento della copertura; se le altre specie sono a gruppi in competizione tra loro o a ceppaie con polloni numerosi, è ammessa la selezione per favorire i soggetti migliori. Qualora, invece, la copertura delle altre specie sia inferiore al 10 per cento è necessario il rilascio di robinie o castagni a gruppi fino al raggiungimento del 10 per cento di copertura.
5.
I tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento.
6.
L'articolo 9 non si applica alle robinie ed ai castagni nei robinieti e nei castagneti.
".
Art. 28. 
(Modifiche agli allegati A, B, C, E, F, G e I del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 )
1. 
Gli Allegati A, B, C ed E del r.r. 8/2011 sono modificati come riportato nell'Allegato 1) al presente regolamento.
2. 
Gli Allegati F, G ed I del r.r. 8/2011 sono sostituiti dagli Allegati F, G ed I del presente regolamento.
Art. 29. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni del r.r. 8/2011 :
a) 
l'articolo 5;
b) 
il comma 2 dell'articolo 13;
c) 
le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo24;
d) 
i commi 2 e 4 dell'articolo 27;
e) 
i commi 5 e 7 dell'articolo 28;
f) 
l'articolo 56;
g) 
l'Allegato H.
Art. 30. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2015.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 6 luglio 2015
Sergio Chiamparino