Regolamento regionale n. 7 del 06 agosto 2013  ( Vigente )
"Modifiche degli articoli 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7 (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 'Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali ')".
(B.U. 08 agosto 2013, n. 32)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 ;

Visto il regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7 ;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 244 - 25134 del 31 luglio 2013

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 2 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7 , le parole: "
entro dodici mesi
", sono sostituite con le seguenti: "
entro quindici mesi
".
Art. 2. 
1. 
Al comma 9 dell'articolo 3 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7 , le parole: "
entro dodici mesi
", sono sostituite con le seguenti: "
entro quindici mesi
".
Art. 3. 
1. 
Al comma 9 dell'articolo 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7 , le parole: "
entro dodici mesi
", sono sostituite con le seguenti: "
entro quindici mesi
".
Art. 4. 
(Urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 6 agosto 2013
Roberto Cota