"Disciplina dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 17)".
(B.U. 06 agosto 2009, n. 31)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-11856 del 28 luglio 2009
emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1.
Il presente regolamento, in attuazione dell'
articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2
(Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), disciplina l'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi.
2.
I comuni esercitano le funzioni amministrative e di vigilanza in materia di locazione e noleggio in conformità alle norme contenute nel presente regolamento.
Art. 2.
(Definizioni)
1.
Per locazione di natanti da diporto si intende il contratto con cui una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2.
Con l'unità da diporto locata il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
3.
Per noleggio di natanti da diporto si intende il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte (noleggiatore) l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto.
4.
Il natante noleggiato rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'eventuale equipaggio.
Art. 3.
(Disposizioni generali)
1.
L'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto non necessita di specifiche autorizzazioni.
2.
Per l'esercizio dell'attività si richiede l'iscrizione dell'unità da diporto da adibire a noleggio e locazione in apposito registro tenuto dal comune avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
3.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di locazione e noleggio le imprese possono utilizzare soltanto i natanti iscritti nei registri.
Art. 4.
(Registro di iscrizione unità da diporto adibite a locazione e noleggio).
1.
E' istituito, presso i comuni interessati, il registro per l'iscrizione dei natanti da diporto da adibire all'esercizio della locazione e del noleggio con finalità turistiche e per gli usi di carattere locale, denominato "Registro Unità da Diporto adibite a Locazione e Noleggio".
2.
Il Registro Unità da Diporto adibite a Locazione e Noleggio, conforme a quanto previsto nell'Allegato A, riporta le seguenti informazioni:
a)
la data di iscrizione nel registro;
b)
la sigla identificativa assegnata;
c)
gli estremi dell'impresa che effettua l'attività di locazione e noleggio;
d)
le caratteristiche dell'unità, il luogo di svolgimento dell'attività, i periodi di validità delle eventuali visite tecniche alle quali è stata sottoposta l'unità e gli eventi straordinari occorsi all'unità.
Art. 5.
(Iscrizione nel registro)
1.
Le imprese che esercitano l'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto, iscritte presso la competente Camera di Commercio Industria, Artigianato Agricoltura, registrano i propri mezzi nautici nel registro di cui all'articolo 4, presentando specifica comunicazione di inizio o di svolgimento dell'attività mediante modello conforme all'Allegato B.
2.
Alla comunicazione è allegata, in duplice copia, una dichiarazione, secondo il modello di cui all'Allegato C, attestante:
a)
le generalità della ditta o società;
b)
i requisiti allo svolgimento dell'attività nonchè le caratteristiche di ciascuna unità di navigazione adibita a locazione e noleggio (tipo natante, costruttore, potenza massima di esercizio del motore ad esso applicabile, motore installato e relativa potenza, dimensioni dell'unità, numero massimo persone trasportabili);
c)
il luogo di stazionamento ai fini dell'esercizio dell'attività;
d)
gli estremi della polizza assicurativa;
e)
la fotografia a colori del natante medesimo, sottoscritta sul retro dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, nonché, per le unità adibite a noleggio, certificato di idoneità di cui all'articolo 82 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'
articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
, recante il codice della nautica da diporto).
3.
Le imprese sono, altresì, tenute a comunicare, nelle stesse forme, ogni eventuale variazione sopravvenuta dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 2, come pure l'intervenuta cessazione dell'attività, entro 15 giorni dal suo verificarsi.
Art. 6.
(Adempimenti comunali)
1.
Il comune, effettuata l'annotazione sul registro, assegna a ciascuna unità la sigla identificativa del natante e provvede a restituire, al richiedente, una copia della dichiarazione sulle caratteristiche del natante di cui all'articolo 5, comma 2, con l'indicazione della sigla identificativa assegnata.
2.
Per la navigazione sul lago Maggiore, ove il natante risulti già dotato di contrassegno ai sensi dell'articolo 4 della convenzione italo elvetica, approvata per l'Italia con
legge 20 gennaio 1997, n. 19
(Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992), la sigla identificativa può corrispondere al contrassegno.
Art. 7.
(Adempimenti a carico dell'impresa)
1.
I natanti adibiti a noleggio o a locazione riportano una targhetta, ben visibile, indicante la sigla identificativa, il comune di iscrizione dell'unità, il nome o la ragione sociale del locatore o noleggiante ed il numero massimo di persone trasportabili.
2.
Il comune determina le caratteristiche della targhetta riportante i dati di cui al comma 1.
3.
L'esercente l'attività di locazione o noleggio indica su apposito registro di cui all'Allegato D, il numero dell'unità noleggiata o locata, il giorno e l'ora di inizio e termine di detto utilizzo e le complete generalità di colui al quale viene affidato il natante.
4.
Il registro di cui al comma 3 è rilasciato dal comune competente e deve essere reso disponibile per i controlli da parte delle autorità preposte.
5.
In caso di noleggio sono, altresì, annotati gli estremi del conduttore.
Art. 8.
(Norme di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di locazione e noleggio)
1.
Il locatore é tenuto a consegnare l'unità da diporto da adibire a locazione, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa dei mezzi di salvataggio e di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla
legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), in favore di terzi e trasportati.
2.
Il noleggiante é obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla
l. 990/1969
, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
3.
Alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, con esclusione di quelle a remi, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo II del d. m. 146/2008 in materia di mezzi di salvataggio, dotazioni di sicurezza, tipi di visita e relativi certificati, tipi di navigazione, nonché in materia di numero minimo dei componenti dell'equipaggio.
4.
I natanti minori di cui all'articolo 10, che non possono allontanarsi più di 300 metri dalla riva, devono avere a bordo almeno un salvagente omologato con 25 metri di cima galleggiante.
5.
I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, sono obbligate ad indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.
6.
I natanti adibiti a locazione e noleggio, dotati di propulsione a motore, o a vela con motore ausiliario, con l'esclusione dei natanti di cui all'articolo 10, devono avere a bordo una cassetta di pronto soccorso conforme al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279.
7.
L'iscrizione di natanti diversi dalle unità da spiaggia di cui all'articolo 10, sui quali sia possibile il pernottamento, è subordinata alla verifica dell'idoneità tecnica effettuata da organismo abilitato, da ripetersi ogni 5 anni.
8.
I natanti da diporto adibiti a locazione, a motore o a vela con motore ausiliario, oltre ai mezzi di salvataggio ed alle dotazioni di sicurezza minime previsti dalla vigente normativa per la navigazione dei natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva, devono avere a bordo in ogni caso:
a)
n. 2 fuochi a mano a luce rossa;
b)
n. 2 razzi a paracadute a luce rossa;
c)
dispositivo di esaurimento di sentina nonché fanali regolamentari.
Art. 9.
(Esercizio dell'attività e modalità di utilizzo dei natanti)
1.
E' vietato l'esercizio dell'attività di locazione e noleggio ad una distanza inferiore a 100 metri dagli attracchi del servizio pubblico di linea.
2.
E' vietato l'esercizio dell'attività di locazione o noleggio di unità a motore con stazionamento e luogo di imbarco dei natanti nelle zone riservate a balneazione.
3.
L'attraversamento delle zone destinate a balneazione può avvenire solo entro appositi corridoi di lancio segnalati ai sensi delle norme regionali in materia.
4.
In caso di locazione di unità, per la conduzione delle quali sia prescritta apposita abilitazione, è fatto obbligo al locatore di chiedere l'esibizione di detta abilitazione (in corso di validità) e di indicarne gli estremi sul registro di cui all'articolo 7, comma 3.
5.
Il locatore o il noleggiatore ha facoltà di richiedere al cliente apposita dichiarazione di capacità al nuoto, fornendo in caso negativo, un numero adeguato di cinture di salvataggio da indossare.
6.
Il numero di persone trasportabili è stabilito dalle vigenti norme in materia.
7.
Il locatore è tenuto ad informare il conduttore sulle regole generali di navigazione, sulle vigenti norme di sicurezza relative all'utilizzo dei natanti da diporto, sulle previsioni meteo locali nonché sull'obbligo di rientrare subito a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche.
8.
E' vietata la locazione di natanti da diporto con condizioni meteorologiche avverse (con vento forte, moto ondoso, temporali).
9.
E' vietata la locazione di natanti a motore, esenti da patente, a persone di età inferiore a 16 anni.
10.
Per la conduzione di natanti da diporto adibiti a noleggio è obbligatorio il possesso della patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore.
11.
Il locatore o noleggiatore deve sempre tenere approntata una idonea unità di appoggio per il recupero degli utenti dotata di cavo di rimorchio e delle dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa.
12.
I natanti adibiti a locazione e noleggio provvisti di impianti per cucinare o di impianti idro-sanitari devono essere dotati di recipienti per la raccolta delle acque reflue e di ogni altro materiale.
13.
E' fatto obbligo di usare, nelle unità a motore adibite a locazione o noleggio, olio biodegradabile.
14.
E' fatto obbligo alle imprese che impiegano più di dieci unità adibite a locazione o noleggio provviste di impianti per cucinare o impianti idro-sanitari, di dotarsi di idonei impianti a terra per la raccolta dei rifiuti provenienti dalle unità.
Art. 10.
(Disposizioni particolari riguardanti la locazione di natanti minori da spiaggia)
1.
Per natanti minori si intendono le unità prive di motore e comunemente denominate jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a remi e simili mezzi da spiaggia e natanti a vela con superficie velica non superiore a mq 4.
2.
La locazione può essere effettuata dalle ore 7.30 alle ore 19.00 di ogni giorno, con luce, visibilità, condizioni meteo e stato delle acque assicurate.
3.
Le tavole a vela non possono allontanarsi più di 1 chilometro dalla costa.
4.
I restanti natanti minori non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa.
5.
Tali natanti possono imbarcare un numero di persone che abbiano la possibilità di stare sedute e comunque non superiore a cinque.
6.
Il locatore é obbligato ad informare gli utenti sui limiti ed obblighi di cui ai commi 3, 4, e 5.
7.
Per la locazione delle tavole a vela, è fatto obbligo di consegnare la cintura di salvataggio che dovrà essere indossata permanentemente.
8.
E' vietata la locazione di natanti minori a persone di età inferiore ad anni 14.
Art. 11.
(Disposizioni riguardanti la locazione di acquascooter)
1.
Negli specchi acquei interessati dalla balneazione, ove la navigazione degli acqua scooter é consentita, la locazione dei medesimi può aver luogo solo in presenza di appositi corridoi di lancio regolarmente autorizzati, da percorrersi alla velocità massima di tre nodi e con tubo di scarico in immersione.
2.
Sui bacini lacuali, fatte salve particolari ulteriori restrizioni adottate dai comuni territorialmente competenti, la navigazione con detti mezzi è consentita nella fascia compresa tra i 300 ed 1.500 metri dalla costa.
3.
I mezzi devono essere provvisti di dispositivo che assicuri l'arresto del motore in caso di caduta del conducente.
4.
E' vietato l'uso di scooter acquatici nel tratto di Lago Maggiore compreso tra le Isole Borromee e la costa antistante. E', altresì, vietato l'uso degli stessi nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e l'abitato di Orta sull'omonimo lago.
5.
Il conduttore deve essere in possesso della patente nautica ai sensi dell'
articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
, (Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE
, a norma dell'
articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172
).
6.
I locatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzarsi in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.
7.
I comuni individuano i tratti fluviali idonei alla navigazione di scooter acquatici in locazione.
Art. 12.
(Rimorchio di attrezzature ludico sportive)
1.
Ai natanti da diporto da adibire a noleggio al fine di rimorchio di attrezzature ludico sportive si applicano, per quanto concerne le visite tecniche, le norme di cui all'articolo 8, comma 3.
2.
Il conducente deve essere in possesso, indipendentemente dalla potenza del motore, della patente nautica di cui all'
articolo 39, comma 1, lettera b) del d. lgs. 171/2005
, nonché del titolo professionale, ove previsto dalla norme statali in materia.
3.
L'attività di rimorchio, con natante da diporto, di paracadute ascensionale può aver luogo con condizioni meteo e dello stato delle acque assicurate, tra 300 e 1000 metri dalla costa.
4.
E' vietato l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo nel tratto di Lago Maggiore compreso tra le Isole Borromee e la costa antistante nonché nello specchio d'acqua del lago d'Orta compreso tra l'Isola di S. Giulio e l'abitato di Orta.
5.
E' vietata la locazione di unità di navigazione e di attrezzature per effettuare il paracadutismo ascensionale.
Art. 13.
(Vigilanza e sanzioni)
1.
In materia di vigilanza si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 24 della l.r. 2/2008
.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, la non osservanza di una delle disposizioni del presente regolamento comporta, ai sensi dell'
articolo 26, comma 1, della l.r. 2/2008
, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
Art. 14.
(Norme transitorie)
1.
Le imprese che esercitano l'attività di locazione o noleggio di natanti da diporto devono iscriversi nei registri di cui all'articolo 4 entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 15.
(Norma di rinvio)
1.
Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di norme di sicurezza per natanti da diporto impiegati in attività di noleggio, si applicano le norme di cui al titolo III, capo II del d. m. 146/2008.
Art. 16.
(Abrogazioni)
1.
L'
articolo 8 del regolamento regionale 4 maggio 1992, n. 1 (Regolamento regionale per la disciplina della navigazione sulle acque del lago di Mergozzo), è abrogato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 28 luglio 2009
Mercedes Bresso