LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37;
Visti i regolamenti regionali 31 ottobre 1984, n. 5, 3 aprile 1986, n. 5 e 19 aprile 1990, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-8647 del 21 aprile 2008
emana
il seguente regolamento:
(Artt. 3, 10, 15)
ACQUE SALMONICOLE PER LA PESCA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Affluenti del Torrente Scrivia dal Ponte di Serravalle Scrivia fino al confine con la Provincia di Genova.
Torrente Piota ed affluenti dalle origini alla confluenza con il Gorzente.
Torrente Gorzente ed affluenti per tutto il corso, compresi i due laghi di Lavagnina.
Torente Alto Ponzema ed affluenti per tutto il loro corso.
Torrente Erro ed affluenti dal Ponte di Cartosio - Malvicino (Guadabono) fino al confine con la Provincia di Savona.
Affluenti del Torrente Stura di Ovada per tutto il loro corso.
Torrente Borbera ed affluenti dalle origini alla località Pertuso Torrente Curone ed affluenti dalle origini alla località S. Sebastiano Curone.
Torrente Spinti ed affluenti dalle origini alla località Grondona.
Torrente Visone ed affluenti dalle origini alla località Grognardo Torrente Lemme ed affluenti dalle origini alla località Carrosio.
Torrente Orba ed affluenti dalla diga di compensazione del Comune di Molare sino ai confini con la Regione Liguria, ivi compreso il Lago Ortiglieto.
Torrente Olbicella ed affluenti per tutto il corso.
Affluenti del torrente Valla per tutto il loro corso.
Torrente Stura di Bosio e affluenti per tutto il loro corso.
PROVINCIA DI BIELLA
Tutte le acque scorrenti e bacini a monte della strada Cerrione-Mongrando-Cossato-Gattinara.
Sono inclusi i seguenti corsi d'acqua posti a monte del limite così individuato: partendo da NE, presso il Comune di Crevacuore, esso percorre la SP 200 dal confine di provincia fino al Comune di Crocemosso, località nella quale passa sulla SS 232, in direzione S-SE. A SO del Comune di Cossato (località C.na lavino), all'incrocio della SS 142, il limite passa su quest'ultima, in direzione O. All'altezza dello svincolo situato tra Biella e Vigliano Biellese, dopo un breve tratto della SS verso S, il limite passa attraverso la città di Biella verso Occhieppo Inferiore, dove si allaccia alla SS 338 in direzione SO. All'altezza di Filippi la SP 411 prende il posto della SS 338, in direzione SE, fino al Comune di Cerrione, dove viene sostituita dalla SP 400, in direzione SO. Il limite incontra quindi il confine della Provincia di Biella presso Zimone.
PROVINCIA DI VERCELLI
Fiume Dora Baltea compreso tra il confine con la Provincia di Torino e la Diga Farini in Comune di Saluggia.
Fiume Sesia dalle origini al ponte di Romagnano Sesia e suoi affluenti e bacini per tutto il loro corso ed estensione.
PROVINCIA DI NOVARA
Tutte le acque scorrenti a monte della linea stradale Romagnano - Borgomanero, Gattico-Comignano - Borgoticino - Castelletto Ticino e Fiume Sesia nel tratto sino al ponte di Romagnano Sesia.
Fa eccezione il Lago d'Orta in quanto non popolato prevalentemente da salmonidi.
PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Tutte le acque scorrenti nella Provincia.
Fanno eccezione perché non popolate prevalentemente da salmonidi i seguenti bacini e corsi d'acqua:
Lago di Mergozzo.
Fiume Toce dal ponte di Migiandone alla confluenza con il Lago Maggiore.
Torrente Strona dalla confluenza del fiume Toce a monte fino alla confluenza con lo scaricatore Nigoglia.
Torrente S. Bernardino dal ponte di Plush alla foce.
Lago di Antrona.
Lago d'Orta.
PROVINCIA DI TORINO
Torrente Cantogno e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Torrente Chisone dalle origini alla confluenza con il torrente Pellice.
Torrente Pellice per tutto il suo corso compresi i suoi affluenti e defluenti con esclusione del Torrente Chiamogna, dal Ponte sulla Strada Provinciale Pinerolo-Torre Pellice a valle.
Torrente Chiamogna e suoi affluenti e defluenti dalle origini al Ponte sulla Strada Provinciale di Pinerolo-Torre Pellice.
Torrente Lemina e i suoi affluenti dalle origini al ponte di S. Pietro Val Lemina.
Torrente Sangone dalle origini al Ponte di Trana e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Torrente Messa e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Fiume Dora Riparia e suoi affluenti e defluenti per tutto il suo corso dalle origini fino confine del Comune di Pianezza in zona Bivio Cotonificio Valle Susa.
Torrente Ripa e affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Torrente Ceronda e i suoi affluenti dalle origini al ponte di Baratogna in Comune di Fiano.
Fiume Stura di Lanzo e i suoi affluenti e defluenti dalle origini fino al Ponte della Strada di Villanova-Cafasse (con esclusione dei canali riva sx e riva dx dello Stura che iniziano dalla diga del ponte di Cafasse).
Torrente Malone dalle origini al Ponte di Front Canavese e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Torrente Soana e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Torrente Chiusella e suoi affluenti e defluenti dalle origini al Ponte Collaretto Giacosa - Pranzalito per tutto il loro corso.
Fiume Dora Baltea dal confine con la Regione Autonoma Valle d'Aosta al Ponte alla confluenza con il fiume Po in tutto il territorio della Provincia di Torino.
Torrente Orco dalle origini al Ponte della strada provinciale Rivarolo-Ozegna e tutti i canali e affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Torrente Angiale e suoi affluenti e defluenti dalle origini alle Paratoie in località Cascina Gruatera.
Torrente Chisola e suoi affluenti e defluenti dalle origini fino a tutto il territorio del Comune di Cumiana.
Torrente Noce dalle origini alla Strada dei Laghi in Comune di Frossasco suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Rogge e corsi d'acqua scorrenti in territorio del Comune di Villafranca Piemonte con esclusione del Fiume Po.
Torrente Malesina e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
PROVINCIA DI CUNEO
Tutte le acque nel territorio provinciale, fatta eccezione per le seguenti acque:
Fiume Po: dalla confluenza con il T. Bronda a valle, fino al confine con la Provincia di Torino;
Torrente Varaita: dal ponte SP Moretta-Murello a valle fino alla confluenza con il Po;
Torrente Maira: dal ponte della S.S 661 per Saluzzo a valle fino alla confluenza con il Mellea;
Torrente Maira: dal ponte dismesso della ferrovia (ponte di Moretta) in Comune di Cavallermaggiore a valle fino al confine con la Provincia di Torino;
Fiume Stura di Demonte: dal ponte della S.P. Fossano-Salmour (Ponte di San Lazzaro) a valle fino alla confluenza con il Tanaro;
Torrente Mondalavia: dal ponte della S.P. Carrù-Benevagienna a valle fino alla confluenza con il Tanaro;
Torrente Pesio: dal ponte dell'autostrada Torino-Savona a Valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro;
Fiume Tanaro: dal ponte S.S. 28 in Ceva a valle fino alla confluenza con il F. Stura;
Corsi d'acqua vari: tutte le acque scorrenti nei Comuni di Bra, Cherasco, Narzole, Roddi, Sanfrè, Sommariva Bosco e nelle frazioni di Gallo d'Alba (Alba) e Cinzano (S. Vittoria).
(Artt. 3, 21)
ELENCO DELLE ZONE ITTICHE A TROTA MARMORATA E/O TEMOLO
TANARO: dall'immissione del rio Chiapino in comune di Ormea all'immissione del Torrente Cevetta in comune di Ceva.
PESIO: dal ponte di Chiusa Pesio alla confluenza con il Torrente Brobbio in comune di Pianfei.
GESSO: dalla confluenza tra il Gesso di Entracque e di Valdieri alla confluenza con lo Stura di Demonte in comune di Cuneo.
STURA DI DEMONTE: dal ponte di ferro in comune di Vinadio al ponte della strada provinciale Centallo-Castelletto in comune di Castelletto Stura.
GRANA-MELLEA: dall'immissione del Rio di Narbona in Comune di Castelmagno alla confluenza col Maira in comune di Cavallermaggiore.
MAIRA: dalla diga centrale elettrica di Ponte Marmora alla confluenza con il torrente Grana Mellea in comune di Cavallermaggiore.
VARAITA: dall'immissione del Torrente Gilba in comune di Brossasco alla confluenza con il Po in comune di Polonghera.
PELLICE : dalla confluenza con l'Angrogna alla confluenza con il Po.
CHISONE: dalla confluenza con il Germanasca alla confluenza con il Pellice.
GERMANASCA: dalla località Perrero alla confluenza con il Chisone.
PO: dal ponte S.P. Revello-Sanfront alla diga di La Loggia.
DORA RIPARIA: dalla confluenza con il Cenischia allo sbocco con il Messa Vecchia.
STURA DI VIU': da località Lemie alla confluenza con lo Stura di Lanzo.
STURA DI LANZO: dalla confluenza con lo Stura di Valgrande alla confluenza con il torrente Ceronda.
ORCO: dalla confluenza con Eugio a confluenza con il fiume Po.
SOANA: dalla località Fraschietto alla confluenza con l'Orco.
DORA BALTEA: tratto piemontese fino alla confluenza con il Po.
CHIUSELLA: da Vico Canavese alla confluenza con la Dora Baltea.
SESIA: dalla confluenza con l'Artogna al ponte stradale di Romagnano Sesia.
MASTALLONE: dalla confluenza con il Sabbiola alla confluenza con il Sesia.
TICINO: dal lago Maggiore alla confluenza con il Terdoppio.
TOCE: dalla confluenza con il Bondolero alla traversa di Ponte Cuzzago.
(Artt. 13, 14, 17, 27)
SPECIE DI FAUNA ITTICA CHE POSSONO ESSERE PESCATE, NELLE ACQUE CIPRINICOLE, SENZA LIMITAZIONI DI PERIODI, MISURE O QUANTITATIVO
FAMIGLIA - GENERE E SPECIE - NOME COMUNE Cyprinidae - Abramis brama - Abramide Cyprinidae - Aspius aspius - Aspio Cyprinidae - Barbus barbus - barbo europeo Cyprinidae - Carassius auratus - pesce rosso Cyprinidae - Carassius carassiis - Carassio Cyprinidae - Ctenopharyngodon idellus - carpa erbivora Cobitidae - Misgurnus anguillicaudatus - cobite di stagno orientale o misgurno Poeciliidae - Gambusia holbrooki - Gambusia Centrarchidae - Lepomis gibbosus - persico sole Centrarchidae - Micropterus salmoides - persico trota Ictaluridae - Ictalurus melas - pesce gatto Cyprinidae - Pseudorasbora parva - Pseudorasbora Cyprinidae - Rhodeus sericeus - rodeo amaro Cyprinidae - Rutilus rutilus - rutilo o gardon Salmonidae - Salvelinus fontinalis - salmerino di fonte Percidae - Stizostedion lucioperca - sandra o lucioperca Siluridae - Silurus glanis - Siluro.
(Art. 31)
NORMA TRANSITORIA
TABELLA DELLE RETI ED ALTRI ATTREZZI DI PESCA PERMESSI NELLE ACQUE CLASSIFICATE PRINCIPALI DEL PIEMONTE
Lago di Viverone
1) Attrezzi da posta A) Altana pic per coregone - Lunghezza massima della rete mt. duecento. Lunghezza minima mt. centottanta. Altezza massima della rete maglie cento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quarantatrè. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca e dal 15 dicembre al 15 gennaio.
B) Antanella per tinca - Lunghezza massima della rete mt. duecento. Altezza massima della rete maglie cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. trenta. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.
C) Antanella per scardola - Lunghezza massima della rete mt. cento. Altezza massima della rete maglie cento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. trentacinque. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.
D) Tremaglione o tremagion per pesce persico Lunghezza massima della rete mt. cento. Altezza massima della rete mt. uno e venti. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. ventotto. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.
E) Panterina per pesce persico - Lunghezza massima della rete mt. cinquanta. Altezza massima della rete mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venticinque. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico, della tinca e dal 15 dicembre al 15 gennaio.
2) Attrezzi ad inganno A) Bertovello, Bertovel per pesce persico.
- Lunghezza massima della rete mt. due. Altezza massima della rete mt. uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. ventidue. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.
B) Bertovello per scardola - Lunghezza massima della rete mt. due. Altezza massima della rete cm. ottanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca.
C) Realone per scardola - circonferenza della rete mt. 50. Diametro mt. 12. Altezza massima della rete mt. 20. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 30. L'uso della rete è consentito dal 1° marzo al 30 aprile.
3) Vari A) Bilancia senza sacca - Pesca fund quadrato - Il lato della rete non deve essere superiore a mt. due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti. L'uso di detta rete è vietato dal 1° aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre.
B) Bilancia o Balenzin o Quadratel o Balanza - Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti. L'uso di detta rete è vietato dal 1° aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre.
C) Tirlindana per pesce persico - Con non più di cinque ami. L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.
D) Canna - Un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.
Lago Grande d'Avigliana
1) Attrezzi da posta A) Filare non tremagliato - detto Antanella (per la pesca delle alborelle). Lunghezza massima della rete mt. venticinque. Altezza massima della rete mt. tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. dieci. L'uso di detta rete è vietato dal 15 aprile al 30 giugno.
B) Lenza a fondo - Una sola spaderna o filagna morta con un massimo di 10 ami.
2) Vari A) Bilancia Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici.
B) Canna - Un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.
Lago di Candia
1) Attrezzi da posta A) Tremaglio - Lunghezza massima della rete mt. cento. Altezza massima della rete mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. trentacinque. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio, del pesce persico, della tinca e della carpa.
B) Filare non tremagliato detto "Antanella" - (per la pesca delle alborelle). Lunghezza massima della rete mt. cinquanta. Altezza massima della rete mt due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quattordici. L'uso di detta rete è vietato dal 1° aprile al 30 giugno.
C) Filare non tremagliato - detto "Antanella" o "Panterina" (per la pesca alle Scardole). Lunghezza massima della rete mt. cinquanta. Altezza massima della rete mt. due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. trenta e non superiore a mm. quarantacinque.
D) Bertovello - Diametro massimo di apertura mt. uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quattordici. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio, del pesce persico reale, della tinca e della carpa.
E) Palamite Con non più di cinquanta ami. La distanza tra un amo e l'altro non deve essere inferiore a mt. due. L'uso di detto attrezzo è vietato dal 1° febbraio al 30 aprile.
2) Attrezzi ad inganno A) Guada - Apertura massima della bocca cm. settantacinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. ventidue. L'uso di detta rete è vietato dal 1° gennaio al 31 luglio.
B) Tremaglino - Da usarsi solo per la battuta. Lunghezza massima della rete mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio, del pesce persico, della tinca e della carpa.
3) Vari A) Bilancia - Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti.
B) Tirlindana - L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e del luccio.
C) Canna - Una sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.
Lago di Mergozzo e Lago d'Orta per la parte ricadente in Provincia di Novara
1) Attrezzi da posta A) Tremaglio (tremag) - Lunghezza massima della rete mt. sessanta. Altezza massima della rete mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. trenta. L'uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno.
B) Tremaglino (tremagin) - Lunghezza massima della rete mt. quaranta. Altezza massima della rete mt. uno. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno.
C) Rete volante per coregone - Lunghezza massima di diverse reti agganciate insieme mt. quattrocento. Altezza massima della rete mt. dieci. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a mm. quarantacinque.
D) Rete volante per trota - Lunghezza massima di diverse reti agganciate insieme mt. quattrocento. Altezza massima della rete mt. undici. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a mm. cinquantacinque.
E) Rete da fondo per luccio e tinca - Lunghezza massima della rete mt. sessanta. Altezza massima della rete mt. due e cinquanta. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a mm. quarantacinque.
Ogni pescatore può collocare fino ad un massimo di tre reti da fondo.
F) Lenza da fondo - Una lignola corda con un massimo di trenta ami. L'uso di detto attrezzo è vietato dal 25 aprile al 31 maggio.
2) Attrezzi ad inganno A) Bertovello - Diametro massimo della bocca mt. uno. Il lato delle maglie con deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detto attrezzo è vietato dal 1° dicembre al 30 giugno. E' sempre vietato l'uso del bertovello con l'ausilio delle frascate o arginelle.
B) Nassa - Diametro massimo della bocca mt. uno. La distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. quindici.
3) Vari A) Bilancione - Il lato della rete non deve essere superiore a mt. tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti.
B) Bilancia - Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici.
C) Canna - Un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.
D) Tirlindana L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e del luccio.
(Art. 32)
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DISAPPLICATE
a) D.G.R. n. 59-13663 del 16.2.1982 Art. 6, 2° comma della legge regionale 18/2/1981, n. 7 . Disposizioni particolari di protezione dell'ittiofauna tipica delle acque montane e quelle di particolare pregio e disciplina del relativo esercizio della pesca.
b) D.G.R. n. 185-16959 del 8.7.1982 Revoca disposizioni riguardanti l'effettuazione della pesca al temolo esclusivamente, con esche artificiali di superficie e divieto dell'uso del sistema di pesca con lenza radente il fondo.
c) D.G.R. 65-22757 del 25.1.1983 Art. 6, comma 2° l.r. 18.2.1981 n° 7 . Modifiche all'allegato delle acque montane e di particolare pregio di cui alla D.G.R. n. 59-13663 del 16.2.1982.
d) D.G.R. n. 53-24292 del 6.4.1983 Art. 15 l.r. 18 febbraio 1981 n. 7 . Spostamento del periodo di divieto di pesca del pesce persico e del persico trota nel Lago di Candia Canavese (Torino).
e) D.G.R. n. 60-2778 del 14.1.1986 Art. 6, 2° comma l.r. 18.2.1981 n. 7 .Fissazione del periodo di chiusura della pesca nelle acque montane e di particolare pregio.
f) D.G.R. n. 140-14789 del 21.6.1987, art. 6, 2° comma l.r. 18.2.1981 n. 7 . Modificazione all'elenco dei corsi d'acqua di cui all'allegato A della D.G.R. n. 59-13663 del 16.2.1982.
g) D.G.R. n. 188-16250 del 13.10.1987 Art. 6, 2° comma l.r. 18.2.1981 n. 7 . Modificazioni all'elenco dei corsi d'acqua di cui all'allegato A della DGR n. 59-13663 del 16.2.1982.
h) D.G.R. n. 114-26297 del 19.1.1989 Art. 6, 2° comma e 15 della legge regionale 18.2.1981, n. 7 . Disposizioni particolari di protezione dell'ittiofauna.
i) D.G.R. n. 159-26968 del 23.2.1989 Art. 14 legge regionale 18.2.1981, n. 7 . Spostamento dell'apertura della pesca in corsi d'acqua del territorio piemontese.
j) D.G.R. n. 166-27360 del 14.3.1989 D.G.R. n. 159-26969 del 23.2.1989 riguardante lo spostamento dell'apertura della pesca ai salmonidi nel territorio piemontese. Parziale modifica.
k) D.G.R. n. 167-35129 del 6.2.1990 Art. 6, 2° comma l.r. 7/81 . Modificazioni all'elenco dei corsi d'acqua di cui all'allegato A) della D.G.R. n. 59-13663 del 16.2.1982.
l) D.G.R. n. 51-3982 del 11.2.1991 Riconferma delle zone di divieto di pesca nelle acque pubbliche della Regione. Art. 14 L.R. 7/81 .
m) D.G.R. n. 243-6594 del 27.5.1991 Art. 6, 2° comma, e 15 della legge regionale 18.2.1981, n. 7 . Disposizioni particolari di protezione dell'ittiofauna.
n) D.G.R. n. 46-12295 del 27.1.1992 Istituzione di zone di divieto di pesca nelle acque pubbliche della Regione. Art. 14 l.r. 18.2.1981, n. 7 .
o) D.G.R. n. 47-12296 del 27.1.1992; Art. 6, 2 comma l.r. 7/81 . Modificazioni all'elenco dei corsi d'acqua di cui all'allegato A) della D.G.R. n. 59-13663 del 16.2.1982 e successive modificazioni.
p) D.G.R. n. 19-14576 del 27.4.1992 Modifiche ed integrazione alla D.G.R. n. 46-12295 del 27.1.1992 relativa all'istituzione delle zone di divieto di pesca ai sensi dell' art. 14 della l.r. 7/81 .
q) D.G.R. n. 68-15104 del 18 maggio 1992 Artt. 6, secondo comma, e 15 della legge regionale 18.2.1981, n. 7 . Disposizioni particolari di protezione dell''ittiofauna tipica delle acque montane e quelle di particolare pregio.
r) D.G.R. n. 62-23222 del 1.3.1993 modifica della D.G.R. n. 60-2778 del 14.1.1986 periodo chiusura della pesca.
s) D.G.R. n. 203-31508 del 30.12.1993 Disposizioni particolari di protezione (o tutela) della Trota Marmorata (Salmo Trutta Marmoratus). L.R. 18.2.1981, n. 7 .
t) D.G.R. n. 48-31885 del 24.1.1994 D.G.R. n. 203-31508 del 30.12.1993. Modificazione.
u) D.G.R. n. 53-34343 del 2.5.1994 D.G.R. n. 19-14576 del 27.4.1992. Modificazione.
v) D.G.R. n. 117-43106 del 13.2.1995 Organizzazione di gare e manifestazioni di pesca da parte delle Associazioni piscatorie FIPS, ARCIPESCA, ENALPESCA. Comitati regionali piemontesi. Nulla osta.
w) D.G.R. n. 132-43295 del 20.2.1995 determinazioni in ordine all'inizio e termine del periodo di pesca. Art. 16,.comma 1, l.r. 18.2.1981, n. 7 .
x) D.G.R. n. 153-5521 del 22.1.1996. D.G.R. n. 117-43106 del 13.2.1995 concernente l'organizzazione di gare e manifestazioni di pesca. Modifica parziale.
y) D.D. n. 10 del 6.10.1997 Art. 6, comma 2, l.r. 7/81 . Fiume Maira scorrente in Comune di Cavallermaggiore (CN). Inclusione tra le acque di particolare pregio.
z) D.D. n. 9 del 12.2.1998 Art. 6, comma 2, l.r. 7/81 . Integrazione allegato A) della D.G.R. n. 59-13663 del 16.2.1982 concernente le acque di particolare pregio della Provincia di Torino.
Note:
[1] Il comma 2 bis dell'articolo 31 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 1 del 2009.