Art. 2.
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
accumuli di letami: i depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione;
b)
allevamenti e aziende esistenti: gli allevamenti e le aziende agricole, zootecniche o agroalimentari in esercizio alla data di entrata in vigore presente regolamento;
c)
ampliamento di allevamento esistente: ampliamento della capacità zootecnica che comporti la necessità di adeguamenti strutturali;
d)
allevamenti intensivi: quelli soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
e)
applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interramento;
f)
area aziendale omogenea: la porzione della superficie aziendale che presenta aspetti uniformi per, ad esempio, caratteristiche dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
g)
azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola;
h)
bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
i)
concime azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
j)
concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
k)
consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;
l)
destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti zootecnici sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;
m)
effluenti zootecnici: le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera;
n)
effluenti zootecnici palabili o non palabili: gli effluenti zootecnici in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
p)
fertilizzanti: le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione, fermo restando quanto disposto dal
decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217
(Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);
q)
fertirrigazione: l'applicazione al terreno effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;
r)
letami: gli effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
1)
le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2)
le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
3)
le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;
4)
i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
s)
liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
1)
i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
2)
i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
3)
le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
4)
le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;
5)
i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II;
t)
stallatico: gli escrementi, l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati, ai sensi del
regolamento CE 1774/2002
e sue modificazioni;
u)
stoccaggio: il deposito temporaneo degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento;
v)
trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;
w)
utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti zootecnici, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari individuate dal presente regolamento, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;
x)
titoli d'uso: i titoli di disponibilità dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica, ivi compresi quelli destinati esclusivamente all'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue disciplinati dal presente regolamento (c.d. asservimenti).