Regolamento regionale n. 13 del 04 dicembre 2006  ( Vigente )
"Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1 (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne)".
(B.U. 07 dicembre 2006, n. 49)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-4756 del 4 dicembre 2006

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
1. 
Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1 le parole: "
31 ottobre 2006
", sono sostituite dalle seguenti: "
30 aprile 2007
".
2. 
La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dal 1° novembre 2006.
3. 
Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1 le parole: "
31 dicembre 2006
", sono sostituite dalle seguenti: "
30 giugno 2007
".
Art. 2. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
Il presente regolamento e' dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 4 dicembre 2006
Mercedes Bresso