Regolamento regionale n. 10 del 17 ottobre 2006  ( Vigente )
"Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attivita' degli enti locali piemontesi)".
(B.U. 26 ottobre 2006, n. 43)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 59 - 4076 del 17 ottobre 2006

emana

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto dall' articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attivita' degli enti locali piemontesi), assicura un servizio gratuito di consulenza a favore degli enti locali piemontesi, singoli od associati, che ne facciano richiesta, con priorita' per quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, finalizzato a fornire preventivi elementi di studio, valutazione e pareri preventivi su aspetti problematici derivanti dall'applicazione, sul loro territorio, della normativa regionale, nazionale e comunitaria.
2. 
In particolare l'attivita' di cui al comma 1 e' rivolta ad offrire le idonee determinazioni in merito all'adozione di atti di notevole complessita' o che attengano a questioni nuove o controverse dell'attivita' amministrativa di loro competenza.
Art. 2. 
(Svolgimento del servizio)
1. 
Per l'esercizio dell'attivita' di consulenza di cui all'articolo 1, di natura consultiva e non vincolante, la Regione mette a disposizione degli enti locali richiedenti un gruppo di esperti in grado di garantire contributi specializzati, con particolare riguardo ai seguenti ambiti di materie:
a) 
attivita' rivolta al settore degli affari generali ed istituzionali;
b) 
redazione di statuti e regolamenti;
c) 
organizzazione, gestione e amministrazione del personale;
d) 
contratti ed appalti;
e) 
bilanci, contabilita' e tributi;
f) 
edilizia ed urbanistica;
f bis) 
ambiente e pianificazione del territorio.
[1]
2. 
Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale, in numero massimo di dieci, tenuto conto degli ambiti di materie di cui al comma stesso nonche' dell'entita' delle richieste, sulla base delle designazioni operate dalle associazioni degli enti locali.
3. 
Ai fini delle designazioni di cui al comma 2 ANCI, UPP, UNCEM, Lega delle autonomie locali ed ANPCI propongono ognuna fino ad un massimo di tre nominativi scelti sulla base di una documentata attivita' giuridica, scientifica o di consulenza agli enti locali ed appartenenti ai seguenti ordini o categorie:
a) 
avvocati;
b) 
dottori e ragionieri commercialisti;
c) 
segretari comunali;
d) 
magistrati dello Stato;
e) 
professori di ruolo di Universita' o Politecnici;
f) 
ingegneri ed architetti;
f bis) 
biologi, naturalisti e dottori forestali;
[2]
g) 
funzionari statali o degli enti locali con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza.
4. 
La consulenza e' resa nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta sulla scorta dei principi operativi desumibili:
a) 
dal quadro normativo di riferimento;
b) 
dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente richiedente;
c) 
dalla giurisprudenza;
d) 
dalla dottrina.
5. 
Fra i soggetti individuati ai sensi dei commi 2 e 3 e' nominato un esperto con funzioni di raccordo in merito all'assegnazione ed alla gestione delle richieste di parere da evadere.
6. 
Qualora necessario, ulteriori eventuali criteri e modalita' per lo svolgimento dell'attivita'' di cui all'articolo 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 3. 
(Modalita' operative)
1. 
Le richieste sono inoltrate, corredate della eventuale documentazione utile ai fini dell'espressione del parere, dai rappresentanti legali degli enti locali interessati alla Direzione regionale "Affari istituzionali e Processo di Delega" che provvede ad assolvere i compiti di segreteria relativi alla ricezione ed all'inoltro dei pareri.
Art. 4. 
(Collegamento con RUPAR)
1. 
Al fine di rendere accessibile l'attivita' di consulenza, i pareri redatti dagli esperti sono pubblicizzati a mezzo della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR).
Art. 5. 
(Compensi)
1. 
Per ogni parere reso e' prevista la corresponsione di un compenso lordo di euro 1.500 (IVA compresa).
2. 
Qualora, per la particolare complessita' della consulenza o per il coinvolgimento di piu' ambiti di materia, si renda opportuno l'apporto di piu' esperti, il compenso e' determinato in euro 2.500 da dividere tra i soggetti che hanno collaborato alla redazione del parere ed hanno provveduto alla sua sottoscrizione.
3. 
Alle spese previste ai commi 1 e 2 si fa fronte con le provviste di cui all' articolo 4 della l.r. 8/2006 .
4. 
La Giunta regionale e' autorizzata, con propria deliberazione, a procedere annualmente alla revisione dei compensi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 5 bis.[3] 
(Cessazione e sostituzione degli esperti)
1. 
Le dimissioni dei componenti del gruppo di esperti del servizio di consulenza regionale di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al Presidente della Giunta regionale.
2. 
Le richieste di sostituzione degli esperti, cessati per qualsiasi causa dall'incarico, sono inoltrate per la nuova designazione alle associazioni degli enti locali che hanno designato l'esperto da sostituire.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale promuove le sostituzioni non oltre 15 giorni dalla notizia della vacanza dell'incarico.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 17 ottobre 2006
Mercedes Bresso

Note:

[1] La lettera fbis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 2008.

[2] La lettera f bis) del comma 3 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 2008.

[3] L'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 3 del 2008.