Art. 19.
(Determinazione canoni)
1.
a)
gli scenari territoriali interessati sono suddivisi, sulla base dell'alta, normale e minore valenza demaniale, in tre categorie denominate "categoria A", "categoria B" e "categoria C";
b)
nell'ambito di ciascuna delle categorie A, B e C, si applicano canoni diversi a seconda che la concessione sia rilasciata per l'uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione, in base agli importi di cui alla allegata "tabella 1";
c)
i canoni annui relativi alle concessioni di specchi acquei, sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, in base agli importi di cui alla allegata "tabella 2";
d)
i canoni annui relativi alle concessioni di boe, pontili fissi e mobili, zattere, e galleggianti in genere, sono calcolati in base agli importi di cui alla allegata "tabella 3".
2.
Ai fini dell'applicazione della presente disciplina la suddivisione degli scenari territoriali di riferimento da classificare nelle categorie A, B e C, è articolata sulla base dei seguenti elementi:
a)
caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
b)
grado di sviluppo turistico esistente;
c)
stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
d)
ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
e)
caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.
3.
La Giunta regionale con proprio provvedimento amministrativo adotta la classificazione degli scenari territoriali nelle categorie: A, B e C, di cui al comma 1, lettera a).
4.
La classificazione degli scenari territoriali è soggetta normalmente a revisione quadriennale con il medesimo procedimento.
4 bis.
Il canone annuo per la concessione di edifici o parti di essi di proprietà dello Stato, è determinato, dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, sulla base dei valori locativi in comune commercio.
[3]
5.
L'importo delle concessioni rilasciate per un periodo pari o inferiore ai 12 mesi, non può essere inferiore:
a)
a) euro 50,00, qualora la concessione sia rilasciata per un periodo uguale o inferiore a 30 giorni;
b)
euro 250,00, qualora la concessione sia rilasciata per un periodo compreso tra i 31 ed i 180 giorni;
c)
euro 500,00, qualora la concessione sia rilasciata per un periodo compreso tra i 181 ed i 365 giorni.
6.
L'importo annuo delle concessioni di cui al comma 1, lettere b) e c), rilasciate per un periodo superiore ai 12 mesi, non può essere inferiore a euro 500,00.
7.
L'importo delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, comma 3 non può essere inferiore:
a)
euro 50,00, qualora l'autorizzazione sia rilasciata per un periodo uguale o inferiore a 30 giorni;
b)
euro 250,00, qualora l'autorizzazione sia rilasciata per un periodo compreso tra i 31 ed i 180 giorni;
c)
euro 500,00 - qualora l'autorizzazione sia rilasciata per un periodo compreso tra i 181 ed i 365 giorni.
8.
Il canone delle concessioni di cui al comma 1, lettere b) e c), relativo alle occupazioni pari o inferiori a 1 mq., è determinato in misura fissa in euro 100,00 annue.
[4]
Art. 20.
(Canoni agevolati)
1.
Per fini di beneficenza, per le attività di volontariato di pubblica assistenza e di protezione civile le concessioni vengono rilasciate a titolo gratuito.
2.
La concessione delle aree del demanio della navigazione interna è gratuita per gli interventi attuati dagli enti di gestione di Aree protette ai fini d'istituto. La concessione è, altresì, gratuita nei casi in cui le aree del demanio della navigazione interna sono destinate a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali, o per gli interventi di ripristino, recupero e manutenzione ambientale.
3.
Per le concessioni rilasciate ai soggetti, di cui all'articolo 9, comma 10, la misura del canone annuo è ridotta del 90 per cento.
4.
Per le concessioni rilasciate ad enti o organismi statali, la misura del canone annuo è ridotta del 50 per cento.
5.
In presenza di qualsiasi evento dannoso d'eccezionale gravità che comporti una minore utilizzazione delle aree/beni oggetto della concessione, la misura del canone annuo è ridotta del 50 per cento.
6.
L'accertamento dell'incidenza dell'evento dannoso sull'utilizzazione delle aree/beni oggetto della concessione, è condotto dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.
7.
Nei casi in cui le aree del demanio della navigazione interna sono date in concessione a sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, è prevista la riduzione del 50 per cento dei canoni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c).
8.
Per le concessioni per le quali il concessionario non ha un diritto esclusivo di godimento ovvero per le quali il diritto esclusivo del concessionario sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non esclude l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, la misura del canone annuo è ridotta del 40 per cento.
9.
Al fine di incentivare l'attività delle imprese con finalità turistiche, la misura dei canoni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) e c), sono ridotti del 20 per cento.
10.
Al fine di salvaguardare le attività pubbliche e tradizionali, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), per le seguenti categorie di concessionari:
a)
pescatori professionisti la cui attività quale fonte principale del reddito familiare deve essere comprovata da idonea documentazione: riduzione del 50 per cento;
b)
ormeggiatori al di fuori delle aree protette dai porti pubblici: riduzione del 50 per cento;
c)
servizi di trasporto pubblico non di linea, di noleggio e locazione: riduzione del 60 per cento;
d)
servizi di trasporto pubblico di linea, Forze dell'ordine: riduzione dell'80 per cento.
11.
Al fine di salvaguardare le attività sportive: sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, la misura del canone annuo per concessioni di boe è ridotta del 50 per cento.
12.
Le riduzioni di cui ai commi precedenti, non sono cumulabili tra loro. In caso di compresenza di più fattori di riduzione, si applica la riduzione più favorevole.
13.
Al fine di incentivare l'attività produttive dei concessionari operanti nei seguenti settori:
l'organizzazione in acqua delle attività a loro connesse a mezzo di: pontile, zattera, corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria, area di balneazione delimitata, è oggetto di unica concessione e gli oneri relativi sono ricondotti all'occupazione dello specchio d'acqua comprendente tutta l'attività sviluppata nel sito considerato.
14.
Per i sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, le aree attrezzate in acqua per l'attività d'istituto (campo di slalom, trampolino di sci nautico, campo canottaggio, corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria, pontile, area di balneazione delimitata, ecc.), sono oggetto di unica concessione e gli oneri relativi sono ricondotti all'occupazione dello specchio d'acqua comprendente tutta l'attività sviluppata nel sito considerato.