Regolamento regionale n. 10 del 29 luglio 2003  ( Vigente )
"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". [1]
(B.U. 31 luglio 2003, 2° suppl. al n. 31)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-10071 del 28 luglio 2003;

emana

il seguente regolamento:

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , in materia di tutela delle acque), i procedimenti per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica.
2. 
Sono fatti salvi gli effetti di quanto disposto dall'articolo 89, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ), per la cui attuazione sono perfezionate apposite intese tra le amministrazioni interessate.
3. 
Sono fatte salve le disposizioni di cui al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4 , fatta eccezione per la definizione degli usi in sede di rilascio della concessione preferenziale e del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, cui si applica l'articolo 3.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione:
a) 
dell'utilizzo domestico delle acque sotterranee, alle condizioni ed entro i limiti di cui all''articolo 5;
b) 
dell'utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprieta' privata;
c) 
dell'uso dell'acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;
d) 
del riutilizzo delle acque reflue depurate;
e) 
dei prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalita' indeterminata di utenti, quali le fontane e i lavatoi pubblici, nonche' la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorita' preposte alla tutela del patrimonio boschivo;
f) 
dei prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2. 
Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le acque minerali e termali.
Art. 3. 
(Usi delle acque pubbliche)
1. 
Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:
a) 
agricolo: qualunque uso dell'acqua, ivi compresi quello irriguo e quello antibrina, effettuato da un'azienda agricola e funzionale all'attivita' dell'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);
b) 
civile: l'uso dell'acqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, lo spurgo di fognature, l'irrigazione di aree verdi pubbliche, la costituzione di scorte antincendio, nonche' qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
c) 
domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purche' tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attivita' economico-produttiva o con finalita' di lucro;
d) 
energetico: l'uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
e) 
lavaggio di inerti: l'uso dell'acqua finalizzato al lavaggio degli inerti;
f) 
piscicolo: l'uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;
g) 
potabile: l'uso dell'acqua per approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;
h) 
produzione di beni e servizi: gli usi dell'acqua direttamente connessi con il processo produttivo o con l'attivita' di prestazione del servizio, ivi comprese le infrastrutture sportive e ricreative, nonche' gli usi dell'acqua per l'innevamento artificiale o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
i) 
riqualificazione di energia: l'uso dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;
l) 
zootecnico: l'uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, purche' di volume annuo superiore a mille metri cubi.
2. 
Nel caso di usi dell'acqua per piu' fini, l'uso potabile o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano e, in subordine, l'uso agricolo sono prevalenti su ogni altra utilizzazione. In presenza di usi diversi dal potabile e dall'agricolo la prevalenza e' determinata sulla base dell'uso al quale e' associato il maggiore volume di acqua calcolato su base annua.
3. 
Per uso plurimo si intende l'utilizzo dello stesso volume di acqua derivata per piu' fini da parte dello stesso soggetto.
Art. 4. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) 
acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
b) 
acque sorgive: qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali;
c) 
acque sotterranee: le falde idriche, vale a dire le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente; le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;
d) 
acque subalvee: le acque sotterranee contenute negli acquiferi continui, in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano; le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
e) 
acque superficiali: le acque di fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali, con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue;
f) 
autorita' concedente: l'organo della provincia competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all' articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 ;
g) 
bilancio idrico: il rapporto fra la disponibilita' di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi;
h) 
derivazione: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;
i) 
falda freatica (superficiale o libera): la falda piu' vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico;
j) 
falde profonde: le falde poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioe' le falde confinate, le falde semiconfinate e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocita' di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualita' idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni piu' superficiali del medesimo;
k) 
minimo deflusso vitale: livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
l) 
piezometro: pozzo che filtra solo un tratto di acquifero significativo ai fini della misura del livello piezometrico della falda in esame;
m) 
pozzo: struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo;
n) 
pozzo di monitoraggio: pozzo che consente il prelievo di campioni d'acqua rappresentativi della falda interessata dai filtri; per particolari configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di monitoraggio e piezometro possono coincidere;
o) 
portata massima di prelievo: valore massimo istantaneo del prelievo, espresso in litri al secondo;
p) 
portata media di prelievo: valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso nel corso dell'anno solare per il periodo di tempo in cui il prelievo e' autorizzato;
q) 
prova di pompaggio o di emungimento: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso o in pozzi ovvero piezometri vicini;
r) 
ufficio: l'ufficio della provincia competente all'istruttoria delle domande di concessione;
s) 
volume di prelievo: la quantita' di acqua, espressa in metri cubi, corrispondente al volume massimo concesso nel corso dell'anno solare.
Art. 5. 
(Uso domestico delle acque sotterranee)
1. 
Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, puo' utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.
2. 
Per finalita' conoscitive e di controllo, il sindaco trasmette alla provincia copia dell'autorizzazione rilasciata in materia urbanistica o documentazione equivalente, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dei modelli approvati dalla Giunta regionale nell'ambito della realizzazione del catasto delle derivazioni idriche.
3. 
L'uso potabile e' consentito dal sindaco, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 2, solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed e' comunque subordinato al nulla osta dell'autorita' sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua.
4. 
In caso di uso potabile il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 sottopone a controllo sanitario le acque emunte con frequenza almeno annuale.
5. 
L'uso delle acque di falde profonde e' consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.
Art. 6. 
(Perforazioni finalizzate al controllo)
1. 
I soggetti che, per finalita' proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualita' dell'acqua comunicano alla Provincia territorialmente competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.
2. 
Qualora le perforazioni siano funzionali all'abbassamento della falda per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia all'ufficio una comunicazione corredata da:
a) 
relazione tecnica generale;
b) 
progetto delle perforazioni da realizzare;
c) 
cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale).
3. 
Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato puo' dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
4. 
Nel termine di cui al comma 3 l'ufficio puo' prescrivere l'adozione di particolari modalita' di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.
5. 
Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette all'ufficio la stratigrafia dei terreni attraversati.
Titolo II. 
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
Capo I. 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA
Sezione I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7. 
(Domanda di concessione)
1. 
Il procedimento per il rilascio di concessione e' avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.
2. 
Puo' presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessita' di utilizzare la risorsa idrica.
3. 
Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attivita' necessiti di piu' opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, presenta un'unica domanda di concessione, purche' l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unita' aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete.
4. 
Qualora piu' soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione.
5. 
Al fine di cui al comma 4, i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con la pubblica amministrazione.
Art. 8. 
(Modalita' di presentazione della domanda)
1. 
Ferme restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive, la domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, e' presentata alla provincia nel cui territorio insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse ed e' redatta secondo le specifiche indicate nell'allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.
Art. 9. 
(Improcedibilita' e rigetto della domanda)
1. 
Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o piu' dei documenti previsti all'articolo 8, dichiara l'improcedibilita' della domanda.
2. 
Qualora la domanda sia corredata di tutti i documenti prescritti, ma questi richiedano un loro completamento o regolarizzazione, l'ufficio assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti.
3. 
Decorso senza esito il termine di cui al comma 2, il procedimento si conclude con il rigetto della domanda.
Art. 10. 
(Esame preliminare)
1. 
La domanda di concessione e' trasmessa dall'ufficio alla autorita' di bacino del fiume Po e, ove necessario, all'autorita' idraulica competente.
2. 
Le autorita' di cui al comma 1, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione della domanda, comunicano il proprio parere all'ufficio rispettivamente in ordine:
a) 
alla compatibilita' dell'utilizzazione con le previsioni del piano regionale di tutela delle acque e, in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico;
b) 
alla compatibilita' idraulica delle opere da realizzare.
3. 
Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono espressi in senso favorevole.
4. 
Acquisiti i pareri previsti ai commi 2 e 3, se la domanda appare all'ufficio senz'altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualita' o ad altri interessi generali, ne propone l'immediato rigetto all'autorita' concedente.
5. 
Concluso positivamente l'esame preliminare, l'ufficio invita il richiedente ad effettuare il versamento della somma determinata in via provvisoria per le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti, secondo quanto indicato all'allegato B, assegnando a tal fine un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta.
6. 
In caso di mancato versamento entro il termine assegnato la domanda si intende rinunciata.
Art. 11. 
(Ordinanza di istruttoria)
1. 
Esauriti gli adempimenti di cui all'articolo 10, l'ufficio provvede a dare notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonche' mediante affissione della stessa presso gli albi pretori dei comuni interessati e l'inserimento nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione per un periodo di quindi giorni consecutivi.
2. 
L'ordinanza e' trasmessa all'istante e a tutti i soggetti pubblici interessati, in relazione alla natura delle opere e dei luoghi.
3. 
L'ordinanza e' sempre trasmessa per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia della sintesi non tecnica ove prevista ovvero del progetto della derivazione, nonche' della corografia e planimetria delle opere:
a) 
alla Regione, nel caso di grandi derivazioni;
b) 
all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
c) 
al Comando militare territorialmente interessato;
d) 
all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
e) 
all'autorita' d'ambito e all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;
f) 
all'autorita' competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi;
g) 
ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonche' agli ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia.
4. 
L'ordinanza deve indicare:
a) 
gli estremi identificativi del richiedente;
b) 
i dati principali della derivazione richiesta e cioe': luogo di presa, quantita' ed uso della acqua, durata del prelievo, luogo di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici alimentatori e, ove diversi, dei corpi idrici interessati dalla restituzione;
c) 
l'amministrazione procedente, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) 
il luogo presso il quale domanda e progetto saranno depositati e i giorni in cui questi saranno visibili al pubblico;
e) 
i comuni e i giorni di affissione all'albo pretorio;
f) 
il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potra' essere rinviata ad altra data.
Art. 12. 
(Concorrenza)
1. 
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda.
2. 
Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi previsti dall'articolo 11, comma 1 indicando, ove necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria.
3. 
La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non da' luogo ad ulteriori concorrenze.
Art. 13. 
(Partecipazione al procedimento)
1. 
I soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti, che l'ufficio ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti.
2. 
Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni dell'istante.
Art. 14. 
(Visita locale di istruttoria)
1. 
La visita locale di istruttoria ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. 
Nel corso della visita, alla quale puo' intervenire chiunque vi abbia interesse, l'ufficio:
a) 
raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla osta delle pubbliche autorita';
b) 
procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;
c) 
redige apposito verbale, che e' sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.
3. 
Ove l'ufficio non ritenga necessaria la visita dei luoghi, la conferenza di servizi puo' essere indetta presso la sede dell'ufficio medesimo.
4. 
Nel caso di osservazioni di particolare complessita', al richiedente e' assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.
5. 
Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, ove necessaria.
6. 
Nel caso di uso potabile di acque superficiali erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, ove a seguito della visita locale ritenga accoglibile la domanda di concessione, l'ufficio verifica l'avvenuto rilascio del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.
7. 
In carenza del provvedimento di cui al comma 6, l'ufficio dichiara sospeso il procedimento sino alla trasmissione del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.
Art. 15. 
(Relazione finale di istruttoria)
1. 
Conclusa la visita locale ed acquisiti tutti i necessari pareri e nulla osta, l'ufficio conclude l'istruttoria con relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche delle varie domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla piu' razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessita' di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa.
2. 
La relazione finale fornisce in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:
a) 
alla quantita' di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata;
b) 
alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi; in particolare la relazione finale inquadra la concessione nella pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e chiarisce in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;
c) 
alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;
d) 
agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria, alle eventuali controdeduzioni dell'istante e a tutte le particolarita' locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
e) 
all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
f) 
ai canoni ed eventuali sovracanoni da richiedere, con l'indicazione dei relativi calcoli;
g) 
alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18.
3. 
Copia della relazione e' trasmessa, ove necessario, all'autorita' idraulica competente, che puo' esprimersi in merito nei dieci giorni successivi al ricevimento.
Sezione II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE
Art. 16. 
(Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico)
1. 
La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde profonde e' riservata a prelievi di acqua destinata al consumo umano.
2. 
La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di dette acque per altri fini puo' essere assentita, solo in forma precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta con una dettagliata relazione sull'indisponibilita' di risorse idriche alternative.
3. 
La domanda per la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo e' comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca.
4. 
Espletati gli adempimenti di cui agli articoli da 9 a 14, l'autorita' concedente, sentita l'autorita' mineraria, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostino motivi di pubblico interesse o cio' non contrasti con i diritti di terzi.
5. 
Con il provvedimento di cui al comma 4 sono autorizzate la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l'effettuazione delle prove di emungimento.
6. 
Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca stabilisce:
a) 
le modalita' di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) 
le modalita' di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondita' massima raggiungibile ed alla falda captabile;
c) 
l'obbligo di comunicare all'autorita' concedente la data di inizio e conclusione dei lavori;
d) 
le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
e) 
le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
f) 
l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.
7. 
E' riservata all'ufficio la facolta' di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.
8. 
L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.
9. 
L'autorizzazione alla ricerca puo' essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennita':
a) 
in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
b) 
qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona;
c) 
per altri motivi di pubblico interesse.
10. 
Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'istante invia all'ufficio una relazione finale redatta secondo le specifiche di cui all'allegato C e corredata dalla dichiarazione di conformita' delle opere eseguite al progetto approvato.
11. 
Il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, e' tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute.
Art. 17. 
(Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile)
1. 
Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, l'ufficio acquisisce, nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'articolo 10, il parere preventivo in ordine alla localizzazione delle opere di presa:
a) 
della ASL;
b) 
del Dipartimento dell'ARPA territorialmente competente;
c) 
dei comuni i cui limiti territoriali si trovano entro cinquecento metri dall'opera di captazione prevista.
2. 
L'autorita' concedente rigetta la domanda qualora, sulla base dei pareri di cui al comma 1, l'opera di captazione prevista risulti incompatibile con le attivita' esistenti o le destinazioni d'uso del territorio.
3. 
L'utilizzazione di cui al comma 1 e' concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dall'ordinamento. A tal fine il procedimento di concessione e' sospeso a far data dal rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e sino alla trasmissione all'ufficio del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia e della relazione finale di cui all'articolo 16, comma 10.
4. 
Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia.
5. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nel caso di utilizzazione potabile delle acque sorgive.
Capo II. 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 18. 
(Criteri per il rilascio della concessione)
1. 
Ferma restando la priorita' dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsita' di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche nonche' le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:
a) 
commisurazione della quantita' d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;
b) 
effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) 
caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;
d) 
quantita' e qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
e) 
garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per i corpi idrici interessati, nonche' del minimo deflusso vitale;
f) 
necessita', nei casi di prelievo da falda, di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacita' di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di contaminazione con acque inquinate;
g) 
possibilita', nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
2. 
Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono comunque conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica e, sulla base delle metodologie di calcolo regionali, della quantita' necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione. Le stesse sono rilasciate o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio.
3. 
L'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, puo' essere assentito per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, sempre che non vi sia possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilita' delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Sono escluse le concessioni ad uso energetico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.
4. 
Tra piu' domande concorrenti e' preferita quella che, per lo stesso tipo di uso, garantisca la maggiore restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualita' dei corpi idrici.
5. 
A parita' di condizioni e' preferita la domanda del richiedente che gia' aderisce ovvero si impegna ad aderire al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o, in subordine, al sistema ISO 14001. Il concessionario che si e' impegnato ad aderire a tali sistemi di certificazione adotta le relative procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione, pena la revoca della concessione stessa.
6. 
Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parita' di utilizzazione, e' preferita fra piu' concorrenti la domanda di chi abbia la proprieta' dei terreni da irrigare.
7. 
A parita' di condizioni tra piu' domande concorrenti e' prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorita' di presentazione della domanda.
8. 
Per consentire il piu' razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilita' ambientale delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, l'autorita' concedente puo' invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro congruo termine. Le domande cosi' modificate sono sottoposte, ove occorra, ad una istruttoria abbreviata, a tutela dei diritti dei terzi, limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.
Art. 19. 
(Diniego della concessione)
1. 
Il diniego della concessione puo' essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) 
incompatibilita' del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonche' con le finalita' di salvaguardia degli habitat e della biodiversita';
b) 
incompatibilita' con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
c) 
incompatibilita' delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
d) 
incompatibilita' fra l'emungimento richiesto e le capacita' di ricarica dell'acquifero;
e) 
incompatibilita' dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
f) 
mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
g) 
effettiva possibilita' di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
h) 
mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
i) 
contrasto con il pubblico generale interesse o con i diritti di terzi.
Art. 20. 
(Disciplinare di concessione)
1. 
Per la domanda prescelta l'ufficio, esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, redige il disciplinare secondo lo schema indicato all'allegato D ed invita il richiedente a firmarlo entro un congruo termine.
2. 
Entro il termine di cui al comma 1 il richiedente e' invitato ad effettuare il versamento:
a) 
della cauzione, che puo' essere incamerata nei casi di decadenza o rinuncia e puo' essere sostituita da idonea fideiussione;
b) 
delle somme necessarie per lo svolgimento delle operazioni di sorveglianza sulla derivazione;
c) 
delle spese di procedimento, tenuto conto degli eventuali acconti gia' introitati, secondo quanto indicato all'allegato B.
3. 
La mancata firma del disciplinare, come pure il mancato versamento delle somme richieste, costituiscono causa di rigetto della domanda.
4. 
Il disciplinare e' vincolante per il richiedente dalla sua sottoscrizione, mentre vincola l'Amministrazione solo dalla sua approvazione.
5. 
Il disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e contiene le condizioni della concessione. In particolare in esso sono indicati:
a) 
la tipologia della derivazione;
b) 
il codice identificativo univoco della captazione;
c) 
la quantita' d'acqua da derivare indicando la portata massima e media nonche' il volume annuo derivabile;
d) 
il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite;
e) 
la differenza del carico idraulico totale tra la presa e la restituzione e, nel caso di derivazione ad uso energetico, i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni;
f) 
il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, presa, estrazione, adduzione, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua;
g) 
le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire il minimo deflusso vitale nei corsi d'acqua sottesi e la soluzione tecnica adottata per garantire tale rilascio;
h) 
le modalita' per l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, nonche' le modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'autorita' concedente secondo le prescrizioni regionali;
i) 
l'eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee;
l) 
la superficie cui l'acqua e' destinata, nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agricoli;
m) 
le garanzie da osservarsi e le norme da imporre al concessionario nell'interesse pubblico e dei terzi;
n) 
l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
o) 
per le derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chiloWatt, l'indicazione dei comuni rivieraschi della derivazione e dei bacini imbriferi montani ove eventualmente incidono le opere di presa, nonche' l'importo dei relativi sovracanoni;
p) 
la durata della concessione, ferma restando la condizione di cui all'articolo 31, comma 5 nel caso di derivazione relativa al servizio idrico integrato;
q) 
i termini entro i quali il concessionario deve presentare il progetto esecutivo, iniziare ed ultimare i lavori, nonche' attuare l'utilizzazione dell'acqua;
r) 
i singoli periodi di esecuzione dell'opera, la quantita' di acqua utilizzabile in ciascun periodo ed il canone corrispondente, quando si tratti di derivazioni di particolare importanza, per le quali il concessionario non impieghi subito tutta l'acqua concessa;
s) 
l'obbligo della rimozione delle opere della derivazione e il ripristino dei luoghi al cessare della concessione, secondo quanto disposto all'articolo 33;
t) 
l'elezione di domicilio nel comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua, ove richiesta dall'autorita' concedente;
u) 
le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurano scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici.
Art. 21. 
(Ulteriori condizioni della concessione)
1. 
La concessione e' comunque soggetta alle seguenti condizioni:
a) 
esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonche' dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
b) 
pagamento dei canoni e dei sovracanoni nei termini e secondo le modalita' stabilite dalla normativa;
c) 
agevolazione di tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorita' concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;
d) 
assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare.
2. 
La concessione e' sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e nei limiti della disponibilita' dell'acqua.
Art. 22. 
(Provvedimento finale)
1. 
Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda, che puo' essere ridotto con apposito atto dell'autorita' concedente ed e' sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
2. 
Il provvedimento finale deve sempre indicare termini e modalita' per la sua impugnazione.
Art. 23. 
(Registrazione ai fini fiscali - Pubblicazioni e notifiche)
1. 
Adottato il provvedimento di concessione, l'ufficio provvede:
a) 
alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente ufficio finanziario;
b) 
alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso l'ufficio, previa consegna di copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone, il provvedimento stesso e la targa delle opere di captazione;
c) 
alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi;
d) 
alla trasmissione del provvedimento alla Regione per gli adempimenti relativi al canone;
e) 
all'aggiornamento del catasto delle derivazioni idriche.
2. 
L'estratto del provvedimento e' altresi' inserito nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione.
3. 
Per quanto compatibile, la disposizione del comma 1 si applica anche a conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 27, 30, 31, 32, 34 e 35.
Art. 24. 
(Durata della concessione)
1. 
Tutte le concessioni sono temporanee.
2. 
Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non puo' eccedere:
a) 
i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;
b) 
i quarant'anni in caso di uso agricolo;
c) 
i trent'anni negli altri casi.
3. 
L'autorita' concedente, tenuto conto dell'uso prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.
Art. 25. 
(Esecuzione dei lavori)
1. 
Il concessionario presenta il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione da realizzare all'ufficio, il quale, riscontrata la regolarita' degli atti, lo approva per quanto di competenza.
2. 
Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di dighe di ritenuta soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 , l'inizio dei lavori e' subordinato all'approvazione del progetto esecutivo da parte del registro italiano dighe (RID) e al conseguimento delle relative autorizzazioni.
3. 
Il concessionario e' tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori all'ufficio, che ne puo' ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali e' vincolata la concessione.
4. 
Ultimati i lavori, il concessionario invia all'ufficio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
a) 
entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformita' delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;
b) 
entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalita' dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.
5. 
Nel caso di lievi difformita' tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a variante sostanziale o non sostanziale, l'autorita' concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d'atto della dichiarazione giurata e delle caratteristiche definitive della derivazione.
6. 
Nei casi di accertata urgenza l'ufficio, ricevuta la dichiarazione giurata di conformita' delle opere eseguite, puo' autorizzare, su richiesta, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo di cui al comma 4, lettera b).
7. 
Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, il concessionario non puo' far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo.
Capo III. 
PROCEDIMENTI CONNESSI
Art. 26. 
(Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale)
1. 
Le domande di derivazione di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilita' ambientale ai sensi dell' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilita' ambientale da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. 
Le domande di derivazioni di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione) sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione del provvedimento dell'amministrazione competente di esclusione dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. 
Le derivazioni di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure ivi disciplinata.
4. 
Nei casi di cui al comma 3, l'ufficio, ricevuti gli elaborati tecnici, effettua l'istruttoria disciplinata dal presente regolamento contestualmente allo svolgimento del procedimento per il rilascio della VIA.
5. 
A tal fine l'ufficio provvede alla richiesta dei pareri preliminari dell'autorita' di bacino e dell'autorita' idraulica in tempo utile affinche' le stesse possano esprimersi, anche per iscritto, nella fase dell'istruttoria integrata destinata alla verifica dell'inesistenza di ragioni di incompatibilita' ambientale o della mancanza dei presupposti sostanziali per il rilascio delle autorizzazioni connesse alla procedura di VIA.
6. 
Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui alla l.r. 40/1998 valuti compatibile dal punto di vista ambientale la derivazione richiesta ovvero quella concorrente preferita, l'autorita' concedente consegna nella riunione conclusiva della conferenza, convocata in sede decisoria, il testo definitivo del disciplinare di concessione, concorrendo in quella sede alla definizione dei tempi e delle modalita' per gli adempimenti di sottoscrizione, approvazione e registrazione del disciplinare stesso, che potranno essere assolti successivamente al rilascio del provvedimento recante il giudizio di compatibilita' ambientale positivo.
Art. 27. 
(Varianti)
1. 
Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, si procede con tutte le formalita' e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.
2. 
Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
a) 
cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche una modifica delle opere di derivazione e una significativa variazione qualitativa delle acque di restituzione;
b) 
variazione in aumento del prelievo che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico;
c) 
modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico.
3. 
Sono definite varianti non sostanziali le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo, diverse dalla rinuncia parziale di cui all'articolo 32, comma 7, o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 2 ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata.
4. 
In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, caratterizzata dalla pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria mediante la sola affissione sugli albi pretori dei Comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, nonche' dall'esclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria dovra' in ogni caso prevedere la visita locale di istruttoria a tutela degli interessi dei terzi. Il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di trecento giorni, che puo' essere ridotto con apposito atto dell'autorita' concedente ed e' sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
5. 
Nel caso di variante non sostanziale permane la scadenza originaria della concessione.
6. 
Il concessionario da' comunque preventiva notizia all'ufficio delle variazioni che intenda eseguire nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione e che non costituiscano variante alla concessione ai sensi dei commi 2 e 3.
7. 
Le variazioni di cui al comma 6 possono essere realizzate qualora, decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio non si esprima in merito.
8. 
La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non piu' utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, puo' essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia le stesse caratteristiche, la medesima destinazione d'uso, interessi la medesima falda e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovra' essere chiuso nei modi previsti all'articolo 33, comma 3.
9. 
Nei casi di accertata urgenza l'autorita' concedente, puo' permettere in via provvisoria che le varianti di cui ai commi 2 e 3 siano immediatamente attuate, purche' gli utenti si obblighino formalmente con il deposito di una congrua cauzione o fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione oppure a demolire le opere costruite e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso di negata concessione.
10. 
Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato per cause naturali, l'autorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, a seguito di rinuncia parziale o totale della concessione, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato permanentemente per l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone conseguente alla rinuncia parziale o totale della concessione, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione alle nuove condizioni del corpo idrico.
[2]
11. 
Nei casi di cui al comma 10, gli utenti, se le mutate condizioni dei luoghi lo consentono, sono autorizzati dall'autorita' concedente, previo nulla osta dell'autorita' idraulica competente, ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.
Art. 28. 
(Sottensioni)
1. 
Quando una domanda di concessione risulti tecnicamente incompatibile con altre utilizzazioni legittimamente costituite, l'autorita' concedente puo' procedere ugualmente, sentiti gli interessati, al rilascio della concessione, qualora ritenga che cio' risponda al miglior utilizzo della risorsa o comunque all'interesse pubblico.
2. 
In tal caso il concessionario e' tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro per tutta la durata residua della originaria concessione, a propria cura e spese, una corrispondente quantita' di acqua e, nel caso di impianti idroelettrici, una quantita' di energia corrispondente a quella effettivamente prodotta, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie cosi' da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.
3. 
Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano alla pubblica amministrazione e, qualora per effetto delle trasformazioni effettuate siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario, che non deve essere in nessun caso maggiore di quella dalla quale risultino esonerati.
4. 
Nel caso di sottensione totale, qualora le opere della derivazione sottesa non rientrino nello schema idrico della nuova derivazione, si applica l'articolo 33 con eventuali oneri a carico del nuovo concessionario.
5. 
Nel caso in cui la fornitura di acqua o energia sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questa e' indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia di espropriazioni.
6. 
L'opportunita' del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite e' accertata dall'ufficio in fase di istruttoria.
7. 
L'autorita' concedente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta all'autorita' concedente.
8. 
L'atto di concessione indichera' le modalita' di ristoro della minore incompatibile utilizzazione, quando questa sia stata concessa ma non ancora attuata, tenendo conto degli scopi a cui l'utenza sottesa era destinata.
9. 
Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale costituisce revoca contestuale della concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
10. 
Il provvedimento di concessione che dispone la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
Art. 29. 
(Couso)
1. 
Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, l'atto di concessione indichera' le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti.
2. 
Con le stesse modalita' di cui all'articolo 28 si puo' accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente, cio' risponda al prevalente interesse pubblico e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalita' di quelle preesistenti.
Art. 30. 
(Rinnovo della concessione)
1. 
La domanda di rinnovo e' presentata un anno prima della data di naturale scadenza della concessione.
2. 
L'autorita' competente, qualora gli interessati ne facciano motivata richiesta, puo' rilasciare provvedimenti di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua pubblica prima della naturale scadenza delle medesime. In tal caso la concessione s'intende scaduta alla data di presentazione della domanda di rinnovo anticipato pur mantenendo l'utente il diritto al prelievo fino all'emissione del provvedimento di rinnovo ovvero di diniego.
3. 
La concessione puo' essere rinnovata, con le modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie, qualora al termine della concessione:
a) 
persistano i fini della derivazione;
b) 
non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, anche in relazione alla tutela della qualita', quantita' e uso della risorsa idrica;
c) 
il rinnovo risponda ai criteri di cui all'articolo 18.
4. 
Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 27, comma 2, il rinnovo della concessione e' soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.
5. 
A norma dell'articolo 18, comma 2 le concessioni a prevalente scopo irriguo sono rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio. In sede di rinnovo l'ufficio verifica in ogni caso l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati. Il rinnovo della concessione puo' essere negato a chi non abbia la proprieta' dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi.
6. 
Per il rinnovo delle concessioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a tremila chiloWatt si applica lo speciale procedimento previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
7. 
Ricevuta la domanda di rinnovo, l'ufficio procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sull'albo pretorio dei Comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
8. 
Chiunque vi abbia interesse puo' partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che l'ufficio ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni dell'istante.
9. 
Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, l'ufficio puo' acquisire il parere dei soggetti pubblici che debbono esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.
10. 
Effettuate le necessarie verifiche, l'ufficio riferisce all'autorita' concedente, che assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di duecentocinquanta giorni, che puo' essere ridotto con apposito atto dell'autorita' concedente ed e' sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
11. 
L'autorita' concedente ha facolta' di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
12. 
Qualora la domanda di rinnovo sia presentata nei termini ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanoni, l'utenza puo' proseguire anche oltre la scadenza originaria della concessione, in attesa delle determinazioni finali della autorita' concedente in ordine al rinnovo.
13. 
Se la domanda di rinnovo e' presentata oltre i termini previsti viene istruita come una nuova concessione.
Art. 31. 
(Trasferimento di utenza)
1. 
La richiesta di variazione di titolarita' della concessione, ivi compresa quella ad uso agricolo, e' indirizzata a pena di decadenza all'autorita' concedente entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene:
a) 
gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dell'attuale titolare;
b) 
i dati anagrafici completi del soggetto subentrante;
c) 
le ragioni del subingresso;
d) 
l'atto traslativo della titolarita' delle opere o del fondo al soggetto subentrante.
2. 
L'autorita' concedente, previa istruttoria sulla legittimita' della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta il provvedimento di modifica della titolarita' della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento puo' essere ridotto con apposito atto dell'autorita' concedente ed e' sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
3. 
Il deposito di cui al comma 2 non e' effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di societa' o conferimento di azienda.
4. 
Fermo restando quanto disposto al comma 1, le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario.
5. 
Fermo restando quanto disposto al comma 1, il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella concessione di derivazione d'acqua per l'uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l'autorita' d'ambito.
6. 
Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracanoni rimasti eventualmente insoluti.
Titolo III. 
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 32. 
(Cessazione dell'utenza)
1. 
Sono cause della cessazione della concessione la scadenza senza rinnovo, la decadenza, la revoca e la rinuncia.
2. 
La decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa puo' essere dichiarata dall'autorita' concedente, su proposta dell'ufficio e previa contestazione all'interessato, nei seguenti casi:
a) 
non uso per un triennio consecutivo;
b) 
destinazione d'uso diversa da quella concessa;
c) 
grave o reiterata inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
d) 
mancato pagamento di due annualita' consecutive di canone o sovracanoni;
e) 
decorso dei termini stabiliti nell'atto di concessione entro i quali il nuovo concessionario deve derivare ed utilizzare l'acqua concessa, sempre che tali termini non siano stati prorogati dall'autorita' concedente per giustificato motivo;
f) 
cessione dell'utenza effettuata senza la comunicazione di cui all'articolo 31;
g) 
subconcessione a terzi anche parziale.
3. 
La concessione puo' essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilita' con gli obiettivi di qualita' del corpo idrico interessato, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
4. 
La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta e deve contenere le seguenti informazioni:
a) 
i dati identificativi del titolare;
b) 
gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) 
la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione.
5. 
L'autorita' concedente adotta esplicito provvedimento di presa d'atto della rinuncia entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, che puo' essere ridotto con apposito atto dell'autorita' concedente ed e' sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
6. 
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alla rinuncia parziale, ossia alla rinuncia ad uno o piu' usi dell'acqua senza che cio' comporti una diminuzione delle portate, dei volumi prelevati e delle modalita' di esercizio della derivazione.
7. 
Sono assimilate alle rinunce parziali le riduzioni di portata realizzate mediante semplice sostituzione dei dispositivi mobili di prelievo, senza che cio' comporti variazioni alle opere di presa stabili.
Art. 33. 
(Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza)
1. 
Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie previste dall'articolo 32 l'autorita' concedente dispone di norma l'esecuzione degli adempimenti di cui all'allegato E per il ripristino dei luoghi e la rimozione a cura e spese del concessionario delle opere della derivazione, comprensive di quelle costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, unitamente a tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, le condotte e i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di restituzione.
2. 
Qualora le opere di cui al comma 1 ricadano in aree protette, le modalita' di ripristino dello stato dei luoghi sono definite sentito l'ente gestore dell'area protetta.
3. 
Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, al cessare dell'utenza la perforazione deve essere dotata, secondo le procedure di cui all'allegato E, di dispositivi di sicurezza passivi che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
4. 
Su richiesta del concessionario, l'autorita' concedente puo' consentire il mantenimento del pozzo qualora si tratti di modifica della destinazione d'uso del medesimo da non domestico a domestico, a condizione che la perforazione interessi la sola falda freatica, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica o di salvaguardia.
5. 
Qualora per ragioni idrauliche, sentita la competente autorita', o di pubblico interesse, l'autorita' concedente non ritenga opportuno obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di cui al comma 1, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.
6. 
L'autorita' concedente, nel caso in cui il concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico di quest'ultimo l'onere delle relative spese.
Titolo IV. 
PROCEDURE SEMPLIFICATE E DERIVAZIONI INTERPROVINCIALI
Art. 34. 
(Prelievi assoggettati a procedura semplificata)
1. 
Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo:
a) 
i prelievi di acqua superficiale con portata massima non superiore a cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno; in tal caso, ove richiesto, l'atto di concessione puo' prevedere la possibilita' di prelievo da diverse zone e da diversi corpi idrici, fermo restando il divieto di prelievi simultanei sullo stesso corpo idrico;
b) 
i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a trenta chiloWatt;
c) 
le derivazioni ad uso agricolo di tipo irriguo a bocca non tassata a servizio di una superficie irrigua inferiore o uguale a quindici ettari, elevabili a trenta ettari nel caso di utilizzo di tecniche irrigue a basso consumo di risorsa.
2. 
L'istanza, corredata della prescritta documentazione, e' inviata dall'ufficio per l'acquisizione del relativo parere:
a) 
all'autorita' di bacino del fiume Po;
b) 
al Comando militare territorialmente interessato;
c) 
all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
d) 
all'autorita' idraulica competente, ove necessario;
e) 
all'autorita' d'ambito e all'ASL territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano.
3. 
L'istanza e' pubblicata all'albo pretorio dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi. Entro i successivi trenta giorni e' indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dell' articolo 14 della l. 241/1990 , nell'ambito della quale l'ufficio raccoglie le memorie scritte e i documenti degli intervenuti unitamente ai pareri delle pubbliche autorita'.
4. 
L'autorita' concedente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti entro il termine massimo di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.
5. 
In caso di esito positivo della verifica l'autorita' concedente provvede in conformita' agli articoli 20 e 22 entro il termine massimo di duecento giorni dal ricevimento dell'istanza.
6. 
I termini di cui ai commi 4 e 5 del procedimento possono essere ridotti con apposito atto dell'autorita' concedente ed sono sospesi in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
7. 
Nel termine di cui al comma 4 ed in alternativa a quanto previsto al comma 5, l'ufficio dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria nei seguenti casi:
a) 
qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti previsti per la procedura semplificata;
b) 
in caso di parere negativo espresso dalle autorita' di cui al comma 2;
c) 
per ragioni di pubblico interesse;
d) 
in caso di lesione di diritti di terzi.
8. 
Nei casi di cui al comma 7, l'ufficio richiede le integrazioni documentali necessarie per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione.
9. 
I prelievi assoggettati a procedura semplificata di cui al presente articolo sono assentiti per i tempi massimi previsti dall'articolo 24, comma 2.
10. 
Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo l'utente presenta apposita istanza almeno sessanta giorni prima della scadenza.
11. 
In caso di mancata pronuncia dell'autorita' concedente, ai sensi dei commi 5 e 7, entro il termine della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni di quella originaria.
Art. 35. 
(Licenze di attingimento)
1. 
L'autorita' concedente ha facolta' di rilasciare licenze per l'attingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili, purche':
a) 
il prelievo abbia carattere di provvisorieta', conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, e sia di durata temporale limitata e definita;
b) 
la portata dell'acqua attinta non superi i 60 litri al secondo e comunque i 300.000 metri cubi all'anno;
c) 
non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del corso d'acqua;
d) 
non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale nel corso d'acqua.
2. 
La licenza e' accordata, salvo rinnovo per non piu' di cinque volte, per una durata non superiore ad un anno e puo' essere revocata per motivi di pubblico interesse.
Art. 36. 
(Derivazioni interprovinciali)
1. 
Le province stipulano un'intesa quadro per la definizione delle procedure inerenti le derivazioni di interesse interprovinciale, definendo in particolare:
a) 
i criteri per l'individuazione degli uffici competenti allo svolgimento delle istruttorie;
b) 
i tempi e le modalita' di espressione dell'intesa da rilasciarsi all'amministrazione provinciale competente all'adozione del provvedimento di concessione;
c) 
le modalita' ed i raccordi per garantire la vigilanza sull'esercizio della derivazione.
2. 
Ai fini del presente articolo per interprovinciali si intendono:
a) 
le derivazioni i cui elementi costitutivi (captazione, adduzione, uso o restituzione) sono collocati nel territorio di piu' province;
b) 
le derivazioni da corpi idrici nel tratto in cui essi fungono da confine tra piu' province, con opere ubicate nel territorio di una sola provincia;
c) 
le derivazioni da falde o da corpi idrici superficiali realizzate in prossimita' del confine amministrativo provinciale e potenzialmente in grado di influenzare l'idrologia o l'idrogeologia della provincia confinante.
Titolo V. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 37. 
(Norme transitorie)
1. 
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono entro il termine massimo del 31 dicembre 2006, riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle disposizioni del presente regolamento e facendo salvi gli adempimenti istruttori gia' effettuati che l'ufficio valuti ancora idonei alla conclusione dell'istruttoria.
2. 
Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all' articolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20 , concernente la definizione della misura dei canoni per l'uso dell'acqua pubblica, l'importo del canone annuo relativo alle concessioni, anche preferenziali, ai riconoscimenti di antico diritto, ai rinnovi ed alle licenze di attingimento rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e' determinato in base alla tabella di equiparazione degli usi di cui all'allegato F.
Art. 38. 
(Norme finali)
1. 
Ai sensi dell' articolo 2 della l.r. 61/2000 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali e regionali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche.
2. 
(...)
[3]
3. 
A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono revocati:
a) 
gli allegati I e II della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 102-45194 in materia di ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile;
b) 
la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 74-45166 per le parti relative ai criteri e procedure per la valutazione della compatibilita' ambientale dei prelievi e ai contenuti dei progetti da allegare alle domande di derivazione ad uso idroelettrico;
c) 
la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 1995 n. 24-65 concernente l'approvazione della scheda del catasto delle utenze idriche e relativi atti attuativi.
4. 
Restano ferme le ulteriori discipline di settore in particolare in materia di tutela dall'inquinamento, potabilita', vincolo paesaggistico e idrogeologico e prevenzione degli infortuni, nonche' le disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori ed espropriazione.
5. 
La distinzione tra piccole e grandi derivazioni resta in vigore per tutti gli effetti ad essa attribuiti dalle norme vigenti ed applicabili nell'ordinamento regionale.
Art. 39. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.
Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addi' 29 luglio 2003
Enzo Ghigo


Note:

[1] Il r.r. 1/2014 ha modificato il r.r. 10/2003, il r.r. 2/2015 ha nuovamente modificato il r.r. 10/2003 abrogando conpletamente il r.r. 1/2014.

[2] Il comma 10 dell'articolo 27 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 del regolamento regionale 15 del 2004.

[3] Il comma 2 dell'articolo 38 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 17 del regolamento regionale 15 del 2004.