Regolamento regionale n. 13 del 20 novembre 2002  ( Vigente )
"Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)".
(B.U. 05 dicembre 2002, n. 49)

Art. 1. 
(Istituzione)
1. 
In attuazione dell' articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 '), è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nell'ambito della Segreteria tecnica interistituzionale di cui all' articolo 6, comma 3 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), l'Osservatorio sulla riforma amministrativa.
Art. 2. 
(Compiti dell'Osservatorio)
1. 
L'Osservatorio svolge i suoi compiti, avvalendosi degli altri Osservatori regionali operanti sul territorio piemontese e della Rete unitaria delle pubblica amministrazione piemontese (RUPAR):
a) 
conoscitivi, informativi, statistici in relazione alle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione agli enti locali, alle autonomie territoriali e funzionali, nonchè in relazione alle attività di interesse generale svolte per autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà;
b) 
di analisi comparativa e monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza organizzativa delle funzioni amministrative oggetto di conferimento, nonchè dei trasferimenti finanziari e di risorse umane;
c) 
di verifica dello stato di attuazione della riforma e della sua ricaduta sul territorio piemontese, al fine di fornire un supporto alle decisioni dei soggetti coinvolti nel processo di riforma della pubblica amministrazione;
d) 
di supporto alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali per l'attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e la soluzione delle conseguenti problematiche.
2. 
L'Osservatorio nell'ambito della sua attività:
a) 
predispone un programma annuale, corredato del piano organizzativo per la sua realizzazione, che viene trasmesso alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali per eventuali osservazioni ed integrazioni;
b) 
comunica semestralmente lo stato di attuazione del programma alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali ed alla Giunta regionale;
c) 
predispone un rapporto per la Giunta regionale per i fini di cui all' articolo 11, comma 2 della l.r. 44/2000 .
3. 
Le risorse necessarie per l'espletamento dei compiti su esposti sono definite annualmente dalla Giunta regionale su proposta della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
Art. 3.[1] 
(Composizione)
1. 
L'Osservatorio, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dal Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali o da un Assessore regionale da lui delegato, ed è composto da:
a) 
dieci rappresentanti delle Autonomie locali, designati due per ciascuna dalle seguenti Associazioni:
1) 
Unione Province Piemontesi - UPP;
2) 
Associazione regionale dei Comuni del Piemonte dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - ANCI;
3) 
Legautonomie Piemonte della Lega delle Autonomie locali;
4) 
Consulta Regionale Unitaria dei Piccoli Comuni del Piemonte-ANPCI;
5) 
Delegazione Piemontese dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - UNCEM;
b) 
un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, designato dall'Unioncamere del Piemonte;
c) 
un rappresentante dell'autonomia universitaria, designato congiuntamente dagli atenei piemontesi;
d) 
un rappresentante delle Istituzioni scolastiche, designato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte - Direzione Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
e) 
dodici rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai seguenti soggetti:
1) 
Confindustria Regionale del Piemonte - CONFINDUSTRIA Piemonte;
2) 
Federazione Regionale tra le Associazioni della Piccola e Media Industria Piemontese - CONFAPI Piemonte;
3) 
Confesercenti Regionale del Piemonte - CONFESERCENTI;
4) 
Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi del Piemonte - CONFCOMMERCIO Piemonte;
5) 
Confartigianato Imprese Piemonte - CONFARTIGIANATO;
6) 
CNA Piemonte - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa;
7) 
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASA, Federazione Regionale Piemontese;
8) 
Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - CONFAGRICOLTURA Piemonte;
9) 
Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte - C.I.A.;
10) 
Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte - COLDIRETTI Piemonte;
11) 
Compagnia di San Paolo;
12) 
Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi;
f) 
dieci rappresentanti sindacali, designati dalle seguenti Organizzazioni sindacali dei prestatori e dei datori di lavoro:
1) 
CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL Piemonte;
2) 
CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Unione Sindacale Regionale del Piemonte;
3) 
UIL - Unione Italiana del Lavoro, Unione Regionale UIL Piemonte;
4) 
UGL - Unione Generale del Lavoro, Unione Regionale del Piemonte;
5) 
SIN.PA. Piemonte - Sindacato Padano, Segreteria Regionale;
6) 
FISMIC - Federazione Italiana Sindacato Autonomo Metalmeccanici e Industrie Collegate, Sede Nazionale di Torino;
7) 
F.S.I. - Federazione Sindacati Indipendenti, Coordinamento Regionale del Piemonte;
8) 
C.I.U. - Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali, Delegazione Regionale del Piemonte;
9) 
C.U.Q. - Confederazione Unitaria Quadri, Segreteria Organizzativa del Piemonte;
10) 
CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda e delle Alte Professionalità, Unione Regionale del Piemonte;
g) 
quattro rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali designati d'intesa dai rappresentanti delle sedi provinciali o locali piemontesi, uno per ciascuno dei seguenti Ordini e Collegi professionali:
1) 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
2) 
Collegio dei Geometri;
3) 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
4) 
Ordine degli Ingegneri;
h) 
un rappresentante del volontariato, designato dal Consiglio regionale del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
i) 
un rappresentante dei consumatori, designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti);
l) 
un rappresentante del movimento cooperativo, designato dalla Commissione regionale della Cooperazione di cui alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione).
2. 
La composizione dell'Osservatorio può essere integrata su indicazione dell'Osservatorio stesso.
3. 
I componenti durano in carica e si rinnovano con il rinnovo della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali ai sensi dell' articolo 8, comma 1 della l.r. 34/1998 .
4. 
Ai fini della costituzione dell'Osservatorio il Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali invita i soggetti di cui al comma 1 a comunicare le designazioni di spettanza, assegnando un termine per provvedervi. Per ogni designato, può essere anche indicato un supplente.
5. 
Il segretario dell'Osservatorio, nominato dal Presidente della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, svolge funzioni di referente e di coordinamento del Comitato tecnico di cui al l'articolo 4.
Art. 4. 
(Comitato tecnico)
1. 
A supporto dell'Osservatorio è costituito un Comitato tecnico composto da due dirigenti e/o funzionari della Regione, designati dal Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, e sei delle autonomie designati dalle delegazioni regionali delle associazioni delle autonomie locali componenti della Conferenza, che svolgono la loro attività nell'ambito del decentramento amministrativo e nominati dal Presidente dell'Osservatorio.
2. 
Il Comitato tecnico organizza la propria attività mediante la costituzione di specifici gruppi di lavoro con la partecipazione dei propri componenti, in relazione ai contenuti dei progetti e delle iniziative da realizzare sulla base del programma annuale di cui all'articolo 2, comma 2, ed avvalendosi dei contributi resi dai soggetti partecipanti all'Osservatorio, dagli enti strumentali e dalle collaborazioni specialistiche di cui all'articolo 5.
Art. 5. 
(Collaborazioni tecnico-scientifiche e disposizione finanziaria)
1. 
Al fine di garantire all'attività dell'Osservatorio contributi di elevata specializzazione nelle materie trattate, il Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali può attivare convenzioni con istituti o centri di ricerca, università, fondazioni culturali ed avvalersi di esperti per consulenze tecnico-scientifiche.
2. 
Le risorse finanziarie per le collaborazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 sono imputabili al capitolo 10580 del bilancio della Regione Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Data a Torino, addì 20 novembre 2002
Enzo Ghigo

Note: