Requisiti del progetto preliminare delle opere da realizzare e relativi elaborati tecnici a corredo della domanda di autorizzazione all'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica (art. 4, comma 1)
Il progetto preliminare delle opere di cui all'articolo 4, comma 1 del presente regolamento è costituito da:
1. Una relazione tecnica in cui sono giustificate le scelte progettuali operate in relazione agli obiettivi e alle componenti ambientali interessate e fornita una dimostrazione circa la possibilità di costruire le opere stesse considerando sia la natura dei terreni sia l'accessibilità dei luoghi. In detta relazione sono illustrate le caratteristiche geologiche e geotecniche dei luoghi interessati dalle opere in progetto attraverso la raccolta di informazioni ricavate dalla bibliografia ovvero da indagini precedentemente eseguite sulla medesima area, ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici dell'11 marzo 1988. Gli allegati tecnici devono giustificare tutte le dimensioni principali delle opere costituenti la derivazione.
Nella relazione devono essere specificati:
- la portata massima e media da destinare al nuovo uso che si chiede di introdurre;
- nel caso di impianto finalizzato alla produzione di energia idroelettrica, il salto utile che si vuole utilizzare, la potenza nominale media, l'energia producibile su base annua, la variazione nel tempo delle portate utilizzate nonchè la destinazione finale dell'energia prodotta, indicando l'eventuale autoconsumo o la cessione alla rete;
- i dispositivi che si intendono realizzare per l'eventuale modulazione delle portate che si intendono utilizzare.
Nel caso di derivazioni assentite ma non ancora soggette al rispetto del rilascio del deflusso minimo vitale, la relazione deve essere integrata con la quantificazione del deflusso da assicurarsi nel corpo idrico naturale a valle della presa della derivazione principale e gli eventuali interventi che si rendano necessari per assicurare tale rilascio.
2. Una corografia in scala 1:10.000, sulla quale sono ubicate le opere di presa, uso e restituzione, utilizzando allo scopo la Carta Tecnica Regionale.
3. Un piano topografico contenente l'indicazione delle opere che si intendono eseguire in scala 1:1.000.
4. Disegni particolareggiati e quotati in scala 1:200 (piante, sezioni e profili) delle opere da realizzarsi, in numero adeguato a illustrarne le caratteristiche e la consistenza.
Note:
[1] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 1 del 2007.
[2] Il comma 1 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 1 del 2007.