Regolamento regionale n. 1 del 17 gennaio 1995  ( Vigente )
"Regolamento per l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi".
(B.U. 22 febbraio 1995, n. 8)

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
Fonti e finalita'.
1. 
Il presente Regolamento e' adottato ai sensi dell' articolo 23, comma 3, della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 e definisce i criteri e le modalita' d'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi nonche' i casi di esclusione del medesimo.
2. 
Sono fatte salve le norme speciali di disciplina del diritto di accesso.
Art. 2. 
Oggetto
1. 
L'accesso ai documenti amministrativi consiste nella possibilita' della loro conoscenza mediante visione o estrazione di copia o altra modalita' idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
2. 
E' in ogni caso garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria a tutelare i loro interessi in giudizio.
3. 
Sono oggetto del diritto i documenti esistenti presso l'Amministrazione Regionale, che non richiedono una ulteriore attivita' di raccolta ed elaborazione.
Art. 3. 
Soggetti
1. 
Chiunque puo' prendere visione e puo' avere copia integrale delle deliberazioni degli organi dell'Amministrazione Regionale, fatti salvi i casi di limitazione di cui al capo II.
2. 
L'Amministrazione Regionale garantisce inoltre il diritto di accesso agli altri documenti amministrativi da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e ai soggetti di cui all'art. 12, commi 2 e 3, e all' articolo 14 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 .
Art. 4. 
Informazione sugli indirizzi dell'azione amministrativa
1. 
Chiunque puo' richiedere le informazioni relative a direttive, programmi, istruzioni, circolari e ogni atto che norma in generale l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi e i procedimenti dell'Amministrazione Regionale, ovvero determina l'interpretazione di norme giuridiche o detta le disposizioni per l'applicazione di esse.
2. 
Il diritto di accesso alle informazioni di cui al comma 1 s'intende attuato con la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte degli atti; in difetto di pubblicazione, puo' essere richiesta anche verbalmente la visione ed eventuale estrazione di copia degli atti stessi.
Capo II. 
LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 5. 
Esclusione
1. 
Per tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese o associazioni. sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) 
fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, ad eventuali selezioni psico-attitudinali, alla salute, alle condizioni psicofisiche;
b) 
richieste di accertamenti medico-legali e relativi risultati;
c) 
situazione finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche o giuridiche;
d) 
documentazione inerente la situazione familiare, la salute, le condizioni psico-fisiche dei Consiglieri regionali e di altri soggetti anche esterni all'Amministrazione;
e) 
documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari o di dispensa dal servizio;
f) 
carichi penali pendenti, certificazione antimafia;
g) 
rapporti alle Magistrature ordinarie e alla Procura della Corte dei Conti, nonche' richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili, penali;
h) 
atti di promovimento di azioni di responsabilita' di fronte alle competenti Autorita' giudiziarie;
i) 
progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto d'autore e concorrenza.
2. 
E' esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal primo comma del presente articolo.
3. 
Sono inoltre esclusi i documenti formati dall'Amministrazione Regionale, o comunque utilizzati, e destinati alla commercializzazione.
Art. 6. 
Limitazione
1. 
Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguardi solo una parte dei contenuti del documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso; le parti omesse devono essere indicate.
2. 
Il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, stabilisce la limitazione.
3. 
La limitazione all'accesso viene comunicata per iscritto al richiedente.
Art. 7. 
Differimento
1. 
Il differimento dell'accesso ai documenti individuati all'articolo 5 e' disposto ove sia sufficiente per assicurare la tutela della vita privata e della riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese o associazioni.
2. 
Il differimento e' altresi' disposto per l'accesso ai documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
3. 
Il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento motivato, stabilisce il differimento indicandone la durata.
4. 
Il differimento dell'accesso e la sua durata vengono comunicati per iscritto al richiedente.
5. 
Fatte salve le norme di pubblicita' gia' esistenti, l'accesso agli atti preparatori nei procedimenti diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, finalizzato alla partecipazione del procedimento, e' differito sino all'approvazione del provvedimento da parte dell'organo competente.
6. 
E' differito sino al termine del procedimento l'accesso agli atti preparatori dei procedimenti relativi:
a) 
l'assunzione di personale tramite procedure concorsuali, ad esclusione dei verbali delle Commissioni giudicatrici relativamente all'ammissione alle prove concorsuali;
b) 
all'affidamento degli appalti di opere e forniture pubbliche;
c) 
all'attivita' di controllo svolta dai Comitati Regionali di Controllo, relativamente alle relazioni istruttorie dirette ai Comitati stessi.
Capo III. 
PROCEDIMENTO DI ACCESSO
Art. 8. 
Responsabile del procedimento di accesso
1. 
Il responsabile del procedimento amministrativo e' altresi' responsabile del procedimento di accesso.
Art. 9. 
Accesso informale
1. 
Ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti o sull'accessibilita' ai documenti stessi, il diritto di accesso si esercita prioritariamente in via informale, mediante richiesta anche verbale.
2. 
Qualora non sia possibile l'accoglimento della richiesta in via informale, il richiedente e' invitato a presentare istanza formale.
3. 
Fermo restando quanto previsto al comma 1, il richiedente puo' presentare comunque istanza formale.
Art. 10. 
Avvio del procedimento di accesso informale
1. 
La richiesta di accesso informale e' rivolta direttamente all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente i documenti.
2. 
L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identita' e la sussistenza dei propri poteri rappresentativi.
3. 
Per l'accesso alle deliberazioni degli organi della Regione, esclusi i casi previsti al capo II, nonche' per le informazioni di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, e' sufficiente che l'interessato indichi gli estremi del documento amministrativo, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione.
Art. 11. 
Termini del procedimento di accesso informale
1. 
In caso di accoglimento della richiesta di accesso informale l'ufficio provvede immediatamente e senza formalita' all'esibizione del documento, all'estrazione di copie, ovvero ad altra modalita' idonea.
2. 
Il rilascio delle copie e' subordinato al preventivo rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione.
3. 
Qualora i documenti oggetto della richiesta di accesso informale non siano immediatamente disponibili presso l'ufficio, si provvede comunque a comunicare all'interessato il luogo ed il giorno in cui puo' essere esercitato il diritto.
4. 
Nei casi di cui al precedente comma 3, se non diversamente motivato, l'esercizio del diritto di accesso deve essere reso possibile entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta.
Art. 12. 
Avvio del procedimento di accesso formale
1. 
La richiesta di accesso formale e' rivolta direttamente all'ufficio che ha prodotto o detiene stabilmente i documenti, ovvero all'ufficio "Relazioni con il pubblico".
2. 
L'interessato deve indicare gli estremi del documento o delle informazioni oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identita' e la sussistenza dei propri poteri rappresentativi.
3. 
Per l'accesso alle deliberazioni degli organi della Regione, esclusi i casi previsti al precedente capo II, nonche' per le informazioni di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, e' sufficiente che l'interessato indichi gli estremi del documento amministrativo, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione.
4. 
(...)
[1]
4. 
Sono presentate in carta libera tutte le istanze di accesso da parte di pubbliche Amministrazioni, quando non ricorra l'ipotesi prevista dall' articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
[2]
Art. 13. 
Ricezione dell'istanza formale a mezzo posta o fax
1. 
Il procedimento di accesso deve essere avviato anche a seguito di invio di istanza formale a mezzo posta o fax.
2. 
Nel caso di invio tramite fax, il deposito dell'originale dell'istanza presso l'ufficio competente per l'accesso e' condizione per l'esercizio del diritto.
3. 
L'istanza e' indirizzata all'ufficio regionale competente per l'accesso, ovvero all'ufficio "Relazioni con il pubblico".
4. 
L'identificazione del richiedente avviene tramite la sottoscrizione autenticata dell'istanza, ovvero, al momento della visione dei documenti o della consegna delle copie al richiedente.
Art. 14. 
Trasmissione ad Amministrazione od ufficio competente
1. 
Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'Amministrazione Regionale, l'ufficio che riceve la richiesta formale trasmette l'istanza all'Amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, anche a mezzo fax, dandone comunicazione all'interessato.
2. 
Qualora l'istanza non sia presentata direttamente all'ufficio regionale competente, la struttura che la riceve trasmette l'istanza all'unita' organizzativa regionale interessata, anche a mezzo fax.
Art. 15. 
Termini del procedimento di accesso formale
1. 
In caso di presentazione di istanza formale di accesso, il procedimento deve concludersi con la comunicazione formale dell'esito nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione Regionale.
2. 
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa s'intende rifiutata.
3. 
Ove la richiesta formale sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione Regionale entro 10 giorni dalla ricezione e' tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
4. 
Nella comunicazione deve essere indicato l'ufficio presso cui rivolgersi, specificando altresi' l'orario di apertura dell'ufficio stesso, il momento da cui sono disponibili i documenti richiesti, il costo e le modalita' di effettuazione del rimborso per eventuali copie, l'eventuale limitazione, differimento o esclusione all'accesso.
5. 
A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 4, il diritto deve essere esercitato entro 60 giorni, a pena di decadenza.
Art. 16. 
Identificazione dei richiedenti ed accertamento dei requisiti per l'accesso
1. 
L'identificazione del richiedente avviene:
a) 
con esibizione di un documento di identita', i cui estremi devono essere riportati sul registro delle istanze di accesso di cui all'art. 22;
b) 
attraverso la sottoscrizione autenticata dell'istanza.
2. 
L'accertamento dei requisiti per l'accesso avviene con l'esibizione della documentazione che ne attesta l'esistenza, che deve essere conservata in copia allegata al registro delle istanze.
Art. 17. 
Modalita' per l'esercizio del diritto di accesso informale e formale
1. 
Il responsabile del procedimento di accesso o un suo incaricato accertano l'identita' del richiedente, nonche' dell'eventuale accompagnatore, e, ove occorra, la sussistenza dei suoi poteri rappresentativi, verificando l'esistenza dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta, fornendo altresi' la necessaria assistenza per l'individuazione dello specifico documento rispondente alle necessita' del richiedente stesso.
2. 
All'accoglimento della richiesta, l'ufficio mette a disposizione del richiedente e dell'eventuale accompagnatore la documentazione, garantendo la presenza, ove necessaria, di personale addetto.
3. 
L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le limitazioni di cui al capo II, nonche' quanto previsto all'art. 11, commi 3 e 4 del presente Regolamento in relazione ai tempi di ricerca di documenti non immediatamente disponibili.
4. 
E' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
5. 
Le copie sono effettuate da un dipendente regionale che provvede anche a compilare il modulo del registro delle istanze di accesso, facendolo firmare dal richiedente ad attestazione dell'avvenuto esercizio del diritto.
Art. 18. 
Accesso da parte di altre pubbliche Amministrazioni
1. 
La richiesta di accesso deve essere sottoscritta dal, rappresentante dell'Amministrazione o da un suo delegato.
2. 
Le pubbliche Amministrazioni sono esonerate dal rimborso dei costi per il rilascio di copie.
Capo IV. 
MODALITA' DI RIMBORSO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE
Art. 19. 
Costi delle copie
1. 
L'Amministrazione Regionale determina e aggiorna annualmente l'entita' dei rimborsi per il rilascio di copie di documenti amministrativi, determinando altresi' le modalita' di effettuazione del rimborso.
2. 
L'importo massimo dei costi per l'effettuazione di copie per le quali non e' previsto alcun rimborso da parte del richiedente viene annualmente determinato.
3. 
I costi di spedizione postale sono determinati in base alle tariffe vigenti.
4. 
I costi di spedizione via fax sono determinati in base ad un rimborso fisso a pagina.
Art. 20. 
Determinazione modalita' del rimborso
1. 
Il rimborso deve essere effettuato prima dell'esecuzione delle copie.
2. 
Qualora non sia possibile determinare l'esatto importo, l'effettuazione delle copie e' comunque subordinata alla riscossione di un anticipo pari all'80%, salvo conguaglio al momento della consegna.
3. 
Le copie sono di norma effettuate contemporaneamente all'esercizio del diritto di accesso.
4. 
Qualora il numero delle copie richieste sia rilevante, o non possa essere eseguito con le apparecchiature esistenti presso l'Amministrazione Regionale, la consegna puo' essere posticipata, comunicandone al richiedente il nuovo termine.
Art. 21. 
Autenticazione e imposta di bollo
1. 
Su espressa richiesta dell'interessato, puo' essere allo stesso rilasciata copia autenticata dell'atto o documento.
2. 
Il rilascio della copia dichiarata conforme, a seguito di collazione con l'originale dell'atto o del documento, avviene con le modalita' previste dall' articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
3. 
Ai fini del rilascio di copia in bollo, il richiedente deve allegare all'istanza le marche da bollo necessarie, calcolate in base a quanto prescritto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
Capo V. 
ARCHIVIO DELLE ISTANZE DI ACCESSO
Art. 22. 
Costituzione
1. 
La Giunta Regionale determina le modalita' di conservazione e aggiornamento del registro contenente le informazioni relative ai procedimenti di accesso.
2. 
Il registro contiene i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste di accesso.
3. 
Periodicamente, copia dei registri di settore vengono trasmessi all'Ufficio per le relazioni con il pubblico, per la costituzione ed aggiornamento del registro dell'Amministrazione Regionale.
Capo VI. 
APPLICAZIONE DI NORMATIVE PARTICOLARI IN MATERIA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
Art. 23. 
Norme di accesso specifiche
1. 
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano all'esercizio del diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente di cui all' articolo 14, comma 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349 .
2. 
Per informazioni sullo stato dell'ambiente s'intende qualsiasi documento amministrativo, studio o rappresentazione in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle banche dati in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora del territorio e degli spazi naturali, nonche' alle attivita' (incluse quelle nocive, come il rumore) o misure che incidono negativamente o possono incidere negativamente sugli stessi, nonche' alle attivita' o misure destinate a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente.
3. 
L'esercizio del diritto di accesso, in materia ambientale e' garantito a chiunque e non e' pertanto richiesta l'esistenza di interessi tutelati giuridicamente.
4. 
I soli limiti all'esercizio del diritto di accesso alle informazioni ambientali sono quelli previsti all'articolo 2, comma 3 ed al capo II del presente Regolamento.

Note:

[1] Il comma 4 dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 5 del 1995.

[2] Il comma 4 del r.r. 1 del 1995 è stato abrogato al comma 1 del r.r. 5 del 1995. Il comma 5 è stato rinumerato come 4 ad opera dello stesso comma.