Regolamento regionale n. 6 del 08 maggio 1986  ( Vigente )
"Regolamento Regionale di accesso al Fondo Sociale Europeo ed al Fondo di Rotazione".[1][2]
(B.U. 04 giugno 1986, n. 22)

Art. 1. 
Oggetto
 
La Regione, ai sensi dell' art. 29 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 , disciplina con il presente Regolamento i criteri e le procedure di accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo di cui alla decisione del Consiglio della Comunita' Europea n. 83/516 del 17 ottobre 1983 ed al relativo regolamento applicativo n. 2950/83 C.E.E. del 17 ottobre 1983 e successive modificazioni.
 
Disciplina altresi' i criteri e le procedure di accesso ai finanziamenti del Fondo di Rotazione, istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per effetto dell' art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , definendo per le iniziative proposte, le condizioni di ammissibilita' e le modalita' di attuazione e di erogazione dei relativi contributi.
Art. 2. 
Condizioni di ammissibilita' dei progetti
 
In attuazione a quanto disposto dall' art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 la Regione presenta, per il tramite del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai competenti organi della Comunita' Economica Europea, progetti inerenti le azioni di cui all' art. 1, 2° comma, della decisione del Consiglio delle Comunita' Europee, n. 83/516 del 17 ottobre 1983 , e ne autorizza la presentazione da parte dei soggetti indicati all'art. 2, 1° comma, della stessa decisione assicurando il rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e delle condizioni di cui al presente articolo:
 
- I progetti devono essere coerenti con le indicazioni del piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 e del piano pluriennale della formazione professionale previsto agli artt. 6 e 7 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 . Debbono inoltre essere coerenti con gli orientamenti del F.S.E. per il periodo di validita' degli stessi.
 
- Le azioni di formazione professionale non devono consistere nel mero addestramento alla mansione, ma devono consentire ai partecipanti l'acquisizione di una reale professionalita'. Almeno un terzo delle ore totali per ogni corso deve essere dedicato ad attivita' formative di carattere teorico.
 
- Le attivita' eventualmente svolte in produzione e comprese nei programmi formativi devono essere finalizzate esclusivamente all'apprendimento dei partecipanti.
 
- La durata ed i costi preventivati per gli interventi debbono essere commisurati alle indicazioni fornite annualmente dall'Assessorato regionale alla Formazione professionale.
 
Le verifiche sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni sopra indicati, nonche' le azioni volte ad assicurarne il rispetto ai fini dell'ammissibilita' dei progetti, sono disposte dalla Amministrazione Regionale con le modalita' Previste ai successivi articoli del presente Regolamento.
Art. 3. 
Titolarita' dei progetti
 
Agli effetti del presente Regolamento sono considerati titolari dei progetti, ed in quanto tali responsabili dei progetti stessi, i beneficiari dei relativi contributi del Fondo Sociale Europeo, del Fondo di Rotazione e di altri fondi concorrenti al finanziamento.
 
La titolarita' dei progetti ammessi al finanziamento puo' essere, ai sensi della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria:
 
- della Regione;
 
- di altri Enti locali;
 
- di altri Enti di diritto pubblico;
 
- di Enti paritetici sociali che hanno compiti di interesse pubblico;
 
- di Enti privati, imprese e loro consorzi o associazioni.
 
La Giunta Regionale, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui al presente Regolamento, inoltra agli organismi competenti i progetti a titolarita' regionale ed autorizza la presentazione dei progetti a titolarita' diversa.
 
Sono di norma presentati con titolarita' della Regione o di altri Enti locali:
 
A) progetti di formazione proposti dagli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , art. 5, 2° comma, lett. b), limitatamente alle attivita' gia' comprese nella proposta di piano annuale della Formazione professionale che rispettino i requisiti previsti dagli orientamenti comunitari.

Indipendentemente dalle decisioni della C.E.E., l'attuazione di tali progetti è subordinata all'approvazione del piano annuale da parte del Consiglio Regionale.
 
B) Progetti di formazione proposti da altri Enti, istituiti o riconosciuti con provvedimento della Regione Piemonte, ovvero nei quali la Regione Piemonte sia rappresentata.
 
C) Progetti di formazione di rilevante interesse per lo sviluppo sociale ed economico della Regione, compresi quelli rivolti a categorie di persone svantaggiate, anche proposti da imprese private in forma singola od associata.
 
Nel caso in cui i progetti proposti da tali imprese siano finalizzati all'inserimento di giovani disoccupati nelle attivita' produttive, per questi ultimi deve essere sottoscritto l'impegno all'assunzione da effettuare non oltre 90 giorni dal termine delle attivita' formative.
 
Il suddetto impegno puo' essere subordinato esclusivamente al superamento da parte degli allievi delle eventuali prove finali di cui all' art. 25 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 , e deve essere formalizzato nell'ambito delle convenzioni relative ai progetti stessi.
 
Sono di norma presentati con titolarita' diversa:
 
D) Progetti proposti da operatori pubblici e privati rivolti alla formazione professionale di lavoratori occupati, alle dipendenze proprie o di proprii associati.
 
E) Progetti di formazione proposti da operatori pubblici e privati finalizzati all'inserimento di giovani disoccupati nelle attivita' produttive, quando per questi ultimi sia sottoscritto l'impegno all'assunzione da effettuare durante il corso delle attivita' formative o comunque non oltre 90 giorni dalla loro conclusione, nel rispetto della vigente normativa in materia di collocamento.
 
F) Progetti di azioni volte all'ottenimento dei contributi per assunzione e sostegno salariale proposti dalle imprese.
Art. 4. 
Modalita' di presentazione delle domande
 
I soggetti indicati all'art. 2 della decisione del Consiglio della Comunita' Economica Europea del 17 ottobre 1983, n. 83/516, possono accedere ai contributi del Fondo Sociale Europeo, del Fondo di Rotazione e di eventuali altri fondi pubblici concorrenti nel rispetto delle modalita' e dei tempi previsti dal presente Regolamento.
 
La domanda preliminare alla presentazione del progetto contiene gli elementi indispensabili per una prima verifica di fattibilita' degli interventi proposti, disposta dalla Amministrazione Regionale, tramite gli uffici regionali competenti.
 
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore speciale, ed indirizzata all'Assessorato regionale alla Formazione professionale, Servizio Programmazione della Formazione professionale, via Magenta 12, Torino, deve essere redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Regionale.
 
Alla domanda deve essere allegato il questionario, debitamente compilato su modello predisposto dall'Amministrazione Regionale, sul quale saranno indicati:
 
- le caratteristiche dell'organismo presentatore;
 
- le finalita' degli interventi proposti e le condizioni che ne hanno determinato la presentazione con riferimento alle esigenze economiche e produttive aziendali, locali e di settore, ai programmi di sviluppo e ai relativi investimenti gia' realizzati o previsti, nonche' agli effetti sociali da essi derivanti;
 
- i riflessi occupazionali previsti in relazione agli interventi;
 
- le sottoscrizioni degli impegni all'assunzione nei casi in cui siano richieste.
 
Per le azioni di Formazione professionale devono essere inoltre specificati per ciascun corso:
 
- la denominazione del corso stesso;
 
- il profilo professionale da realizzare mediante l'intervento formativo;
 
- le caratteristiche anagrafiche di scolarita' e professionali dei soggetti a cui il corso si rivolge, nonche' il loro prevedibile numero;
 
- la durata prevista in ore;
 
- la struttura dei programmi formativi;
 
- le caratteristiche dei docenti e delle strutture formative utilizzabili;
 
- gli eventuali benefici a favore dei frequentanti;
 
- la previsione dei costi con i criteri di determinazione delle singole voci di spesa.
 
Possono richiedere un contributo pari al 100% del costo preventivo ammissibile ripartito in egual misura tra il F.S.E. ed il Fondo di Rotazione i soggetti che dimostrino mediante opportuna documentazione di non perseguire scopi di lucro.
 
In carenza di tale dimostrazione la richiesta e' presentata od autorizzata per un importo pari all'80% del costo preventivo ammissibile ed il rimanente 20% e' posto a carico del beneficiario secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e ministeriali.
 
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione del legale rappresentante l'organismo richiedente, ovvero del procuratore speciale, la quale attesti che per le stesse operazioni e le stesse persone interessate dal progetto non sono state presentate altre richieste di finanziamento ad Enti pubblici competenti.
 
Le domande devono essere presentate entro l'ultimo venerdi' del mese di maggio di ogni anno per le attivita' riguardanti l'anno successivo.
 
Il mancato rispetto di tale termine comporta il decadimento della domanda. La durata massima delle attivita' previste da ogni progetto e' definita in 12 mesi a partire dal 1° gennaio con termine entro il 31 dicembre dell'anno per il quale e stato presentato.
Art. 5. 
Istruttoria ed approvazione dei progetti
 
L'Amministrazione Regionale stabilisce annualmente, per i diversi settori e tipologie delle attivita' formative previste dai progetti, i parametri per la determinazione della durata delle attivita' stesse e per la definizione dei relativi preventivi di spesa.
 
Gli uffici regionali competenti provvedono all'istruttoria delle domande verificando il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Formazione professionale nonche' l'applicazione del presente Regolamento e delle disposizioni ad esso connesse.
 
In sede istruttoria viene operata la consultazione degli organismi presentatori e delle loro strutture associative, quando queste ultime ne facciano richiesta; ulteriori approfondimenti possono essere operati anche presso le strutture e gli impianti utilizzati per le attivita' previste dal progetto.
 
Durante l'istruttoria gli uffici regionali garantiscono altresi' le informazioni necessarie al corretto orientamento delle richieste nell'ambito del migliore utilizzo del Fondo Sociale Europeo.
 
L'istruttoria si conclude con la predisposizione del progetto in veste definitiva, redatto a cura del presentatore sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici regionali, e compilato sull'apposito modulo ufficiale della C.E.E..
 
La Giunta Regionale, visti i risultati delle istruttorie, esaminati i progetti definitivi, considerate le limitazioni di cui al successivo art. 6, sentite le parti economiche e sociali maggiormente rappresentative, sentita la Commissione consiliare competente:
 
- inoltra ai competenti organismi nazionali e comunitari i progetti a titolarita' regionale e ne nomina il responsabile;
 
- autorizza l'inoltro dei progetti a titolarita' diversa.
Art. 6. 
Limitazioni per i progetti finanziabili con il concorso del Fondo di Rotazione
 
La deliberazione annuale del C.I.P.E. adottata ai sensi dell' art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , stabilisce la disponibilita' complessiva del Fondo di Rotazione per i progetti presentati ed autorizzati dalla Regione.
 
Onde consentire la sostituzione di progetti eventualmente ritirati o non attivati, la Regione presenta ed autorizza i progetti ammissibili che prevedano il concorso del Fondo di Rotazione per un importo massimo riferito allo stesso Fondo pari alla disponibilita' stabilita dal C.I.P.E. incrementata del 40%.
 
Tale importo massimo e' ripartito a seconda delle tipologie dei progetti nelle seguenti quote:
 
57% per progetti rivolti a giovani di eta' inferiore a 25 anni;
 
35% per progetti rivolti a persone di eta' superiore a 25 anni;
 
5% per progetti inerenti azioni specifiche di carattere innovativo;
 
3% per progetti inerenti azioni specifiche rivolte a categorie di persone svantaggiate senza differenziazioni relative all'eta'.
 
La mancata copertura di una quota per carenza di domande presentate comporta il trasferimento delle disponibilita' residue sulle altre quote.
 
Allo scopo di garantire il rispetto dell'importo massimo stabilito e della relativa ripartizione, la presentazione e l'autorizzazione dei succitati progetti avviene fino alla concorrenza delle rispettive quote secondo l'ordine di precedenza di seguito indicato e riferito alle azioni previste dagli orientamenti comunitari di cui alla decisione C.E.E. 85/261 del 30 aprile 1985 e successive modificazioni.
 
Tipologie del progetto Azioni rivolte a giovani <25 anni Azioni rivolte a persone >25 anni Azioni specifiche innovative Azioni specifiche categorie svantaggiate
Punti di orientamento
Ordine di precedenza
4.1 4.1 5.0 4.9
4.2 4.2 4.7
2.2 3.1 4.8
4.4 3.2
2.1 4.3
4.3 4.4
2.3 3.3
4.5 4.5
4.6 4.6
10° 4.10 4.10
 
I progetti riferiti ad azioni non prioritarie ai sensi degli orientamenti comunitari e finanziabili con il concorso del Fondo di Rotazione sono considerati all'ultimo posto nell'ordine di precedenza.
 
La quota di Fondo di Rotazione destinata, ai sensi dell' art. 3, 4° comma della legge 19 dicembre 1984, n. 863 , al finanziamento delle azioni formative connesse ai contratti di formazione lavoro non puo' superare complessivamente il 50% dell'importo massimo autorizzabile.
Art. 7. 
Attuazione dei progetti
 
I progetti a titolarita' regionale sono attuati, ai sensi dell' art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 :
 
- direttamente in strutture pubbliche;
 
- mediante convenzioni con gli Enti di cui all' art. 5, lett. b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ;
 
- mediante convenzioni con imprese e loro consorzi, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e richiamati ai successivi articoli del presente Regolamento.
 
L'avvio delle attivita' previste dai progetti a titolarita' regionale e' conseguente alla comunicazione ufficiale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in merito alle decisioni adottate sui progetti stessi dai competenti organismi comunitari.
 
In attesa delle decisioni comunitarie e della citata comunicazione ufficiale, la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, puo' disporre l'avvio anticipato delle attivita' sulla base delle valutazioni di volta in volta operate in merito alla opportunita' di dare tempestiva attuazione a progetti di particolare interesse sociale ed economico.
 
In caso di comunicazione, anche ufficiosa, di mancata approvazione, ovvero di riduzione dei finanziamenti relativi a progetti a titolarita' regionale da parte dei competenti organismi comunitari, la Giunta Regionale puo' operare la revisione dei progetti stessi al fine di garantirne l'attuazione nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dal bilancio regionale. I progetti a titolarita' diversa sono attuati sotto la totale responsabilita' gestionale ed organizzativa dell'Ente presentatore e senza oneri finanziari per l'Amministrazione Regionale.
 
Gli uffici regionali competenti verificano mediante opportune modalita' e metodologie, la coerenza tra l'attivita' svolta ed il progetto approvato, anche in riferimento al rispetto degli impegni di assunzione eventualmente previsti dal progetto stesso e predispongono i controlli amministrativi e finanziari di cui alla vigente normativa, comunicandone i risultati agli organi regionali ministeriali, e comunitari competenti.
Art. 8. 
Convenzioni
 
Le convenzioni con gli Enti di cui all' art. 5 lett. b), legge 21 dicembre 1978, n. 845 , sono stipulate secondo lo schema tipo approvato dalla Regione mediante apposito provvedimento.
 
Le convenzioni con le imprese e loro consorzi sono stipulate, ai sensi dell' art. 14 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 , previo accertamento dei requisiti previsti e sulla base di uno schema approvato, sentita la Commissione consiliare competente dalla Giunta Regionale, tra la Regione, nella persona del Presidente, e l'organismo responsabile della gestione delle attivita' formative, nella persona del legale rappresentante ovvero del procuratore speciale.
 
La convenzione regola i rapporti tra i contraenti e sancisce i reciproci impegni in merito ai seguenti temi:
 
- organizzazione delle attivita' formative;
 
- contenuti e metodologie didattiche dei corsi;
 
- profili professionali da realizzare;
 
- durata delle attivita';
 
- modalita' di selezione in ingresso ed in uscita dei corsi;
 
- certificazioni di professionalita';
 
- impegni di assunzione nei casi previsti dal presente Regolamento;
 
- strutture ed attrezzature impiegate;
 
- tipo di docenza;
 
- responsabilita' e polizze assicurative;
 
- ripartizione delle spese sostenute dai contraenti;
 
- modalita' e tempi di erogazione delle somme relative ai costi stabiliti;
 
- rendicontazione e documenti contabili;
 
- controversie.
 
Le convenzioni relative ai progetti a titolarita' regionale avviati in precedenza alla decisione C.E.E., ai sensi del 3° comma del precedente art. 7 dovranno prevedere mediante un apposito articolo, la possibilita' di revisione degli impegni assunti dalla Regione secondo quanto disposto al 4° comma dello stesso articolo.
 
Le modalita' di erogazione dei contributi previsti dalle convenzioni sono definite nel rispetto della legge regionale del 23 gennaio 1984, n. 8 .
Art. 9. 
Accertamento dei requisiti per la stipula delle convenzioni
 
L'Amministrazione Regionale dispone gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di Formazione professionale, per il tramite degli uffici competenti.
 
I suddetti uffici provvedono in particolare a richiedere, nei casi previsti, la certificazione prefettizia ai sensi dei commi 4° e 5° dell' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , cosi' come riformulato dall' art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646 ed integrato dall' art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936 .
 
A tale scopo l'organismo nei confronti del quale e' prevista la stipula della convenzione deve fornire agli uffici regionali la documentazione di cui alla succitata normativa.
 
Lo stesso organismo deve altresi' produrre una dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante ovvero del procuratore speciale nella quale si attesti che per le strutture, i locali e le attrezzature impiegate per le attivita' suddette e' rispettata la vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Art. 10. 
Modalita' organizzative per lo svolgimento dei corsi previsti dai progetti
 
Lo svolgimento delle attivita' formative deve essere conforme al progetto approvato ed avvenire entro le date previste.
 
Il gestore dei corsi dovra' trasmettere, con un anticipo di almeno 10 giorni sulle date preventivate, la comunicazione di inizio corsi, indirizzandola all'Assessorato Formazione professionale, Servizio programmazione della Formazione professionale, via Magenta 12, Torino.
 
La comunicazione suddetta, secondo le modalita' previste dagli organismi ministeriali, dovra' riportare per ogni corso:
 
- la data di inizio;
 
- l'elenco degli allievi, completo dei loro dati anagrafici delle loro firme originali;
 
- l'indicazione dei giorni di lezione, di esercitazione e delle sedi relative;
 
- il programma;
 
- l'orario di svolgimento delle attivita'.
 
All'atto della comunicazione di inizio corsi, il gestore provvedera' altresi' a richiedere i registri delle lezioni e delle presenze degli allievi, predisposti dall'Amministrazione Regionale.
 
La vidimazione dei suddetti registri avverra' da parte degli uffici regionali competenti a seguito della comunicazione ufficiale della C.E.E..
 
Nel corso delle operazioni formative l'Amministrazione Regionale potra' richiedere ai partecipanti l'effettuazione di colloqui o prove, se previste, tendenti a verificare la realizzazione degli obiettivi formativi del progetto.
 
Laddove sia previsto dal progetto stesso, le attivita' potranno concludersi con il conseguimento dell'attestato di qualifica.
 
In tale circostanza i partecipanti dovranno sostenere la prova d'esame innanzi alla Commissione esaminatrice istituita ai sensi dell' art. 25 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 , la quale esprimera' il giudizio finale nei termini di "idoneo" o "non idoneo".
 
Eventuali variazioni tecniche ed organizzative del progetto rispetto ai destinatari della formazione, agli obiettivi formativi e professionali previsti, alla natura giuridica del gestore o comunque tali da indurre modificazioni sostanziali nelle caratteristiche dell'intervento, debbono essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato regionale alla Formazione professionale.
Art. 11. 
Finanziamento dei progetti
 
Il finanziamento dei progetti a titolarita' regionale avviene secondo quanto di seguito indicato:
 
- la Regione, sulla base della comunicazione ufficiale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, recante l'indicazione degli importi relativi ai progetti approvati, iscrive nel bilancio regionale i contributi stanziati a proprio favore;
 
- la Giunta Regionale provvede all'erogazione delle somme dovute agli organismi gestori non appena ricevuta la suddetta comunicazione, anche in attesa di variazioni di bilancio, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie del bilancio stesso.
 
In carenza della comunicazione ufficiale, allo scopo di consentire l'attuazione dei progetti di cui al 3° comma del precedente articolo 7, la Giunta Regionale puo' approvare la stipula delle convenzioni ad essi relative, riservandosi, nei casi di cui al 4° comma dello stesso articolo, la facolta' di riesaminare gli impegni di spesa precedentemente assunti, apportandovi le opportune modificazioni.
 
La Giunta Regionale puo' altresi' deliberare l'erogazione dei contributi previsti dai progetti stessi, agli organismi gestori, avvalendosi delle disponibilita' proprie del bilancio regionale.
 
Il finanziamento dei progetti a titolarita' diversa avviene secondo le modalita' previste dalla relativa normativa comunitaria e nazionale, senza oneri per la Regione.
Art. 12. 
Modalita' e procedure di finanziamento dei progetti a titolarita' regionale
 
Le somme risultanti dalle comunicazioni ufficiali di cui al 1° comma del precedente articolo 11, ovvero deliberate ai sensi del 2° comma dello stesso articolo saranno erogate a favore degli organismi gestori dei progetti di norma secondo le seguenti modalita' e procedure:
 
- il 30% della spesa prevista su richiesta dell'organismo gestore comprovante l'avvenuta effettuazione di almeno il 30% dell'attivita' formativa prevista dal progetto;
 
- il 40% delle spese previste su richiesta dell'organismo gestore comprovante l'avvenuta effettuazione di almeno il 70% dell'attivita' formativa prevista dal progetto;
 
- il saldo per un massimo del 30% della spesa prevista, rideterminato in base alle spese effettivamente documentabili, non coperte dagli stanziamenti precedenti, a presentazione da parte dell'organismo gestore del rendiconto di cui al successivo art. 13, dopo la conclusione delle attivita' formative.
 
Nei casi in cui gli importi da erogare siano particolarmente elevati puo' essere adottata una diversa rateazione purche' sia rispettata la corrispondenza tra somma erogata ed attivita' formativa effettivamente svolta.
 
La quota massima di saldo non puo' in ogni caso essere inferiore al 20% della spesa prevista.
 
L'accoglimento delle richieste, per ogni liquidazione parziale, nonche' per il saldo e' subordinato all'esito di controlli operati dagli uffici regionali competenti.
 
Nel caso in cui gli organismi gestori siano compresi tra gli Enti di cui all' art. 5, lett. b), legge 21 dicembre 1978, n. 845 , l'erogazione delle somme dovute avverra' secondo le modalita' previste dalla convenzione quadro Regione-Enti Gestori stipulata annualmente sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 328-7831 del 21 settembre 1982.
Art. 13. 
Rendiconti
 
Entro 90 giorni dal termine delle operazioni formative gli organismi gestori dei progetti a titolarita' regionale ovvero i responsabili dei progetti a titolarita' diversa, devono presentare all'Assessorato Formazione professionale, servizio Programmazione della Formazione professionale, via Magenta 12, Torino, la seguente documentazione:
 
a) Il modulo di rendiconto consuntivo delle spese sostenute per l'intero progetto compilato sull'apposito modello predisposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Per i progetti a titolarita' regionale dovranno essere evidenziati, su tale modulo, gli importi gia' liquidati dalla Regione in merito a precedenti erogazioni.
 
Per i progetti a titolarita' diversa, oltre al succitato modulo ministeriale, dovra' essere presentato il modulo di rendiconto consuntivo compilato sul modello ufficiale della C.E.E..
 
Entrambi i moduli sono forniti dagli uffici regionali competenti.
 
b) Una dettagliata relazione finale nella quale saranno indicati:
 
- l'organismo che ha gestito l'intervento formativo, le sedi di attuazione del progetto, il personale, le strutture e le risorse utilizzate;
 
- le date di inizio e di termine effettive delle operazioni formative;
 
- il numero dei corsi e delle ore effettuate, se a tempo pieno o a tempo parziale, se in produzione o al di fuori della produzione;
 
- la descrizione del progetto attuato e la comparazione della situazione prima e dopo le operazioni formative;
 
- l'analisi e il commento delle spese sostenute con motivazioni delle eventuali differenze per eccesso o difetto rispetto al preventivo;
 
- le persone assunte, nei casi previsti dal presente Regolamento a seguito dell'effettuazione del progetto, con le relative date di assunzione, nonche' la motivazione di eventuali differenze rispetto agli impegni previsti dal progetto stesso.
 
c) Copia dei verbali delle prove d'esame eventualmente sostenute dagli allievi.
 
d) Una dichiarazione del legale rappresentante ovvero del procuratore speciale dell'organismo gestore o responsabile la quale attesti che presso la sede dell'Ente stesso e' a disposizione dei funzionari incaricati dei controlli tutta la documentazione giustificativa e contabile, inclusi i registri didattici e delle presenze dei partecipanti ai corsi.
 
La documentazione suddetta, costituita da titoli originali quietanzati e regolari ai sensi della vigente normativa fiscale, potra' essere prodotta in copia, fermo restando il diritto da parte dei funzionari incaricati dei controlli, di richiedere gli originali quando cio' si renda necessario.
 
Eventuali note di addebito o autofatture sono ammesse nella misura strettamente indispensabile quando l'organismo gestore delle operazioni formative utilizzi personale, strutture, attrezzature e materiali normalmente destinati ad altre attivita' e che sono proprie dell'organismo stesso.
 
A tali note saranno allegate le copie dei documenti giustificativi con l'indicazione delle quote di spesa a carico del progetto ed i prospetti dimostrativi dei calcoli effettuati.
 
I giustificativi contabili riferiti a listini paga vidimati, di proprio personale dipendente, e quelli relativi ai versamenti degli oneri sociali, previdenziali e fiscali, potranno essere prodotti in copia unitamente ad opportuni prospetti dimostrativi dei calcoli adottati per l'imputazione delle spese.
 
L'ammortamento normale dei locali e delle attrezzature eventualmente adibite alle operazioni formative progettuali dovra' essere calcolato secondo la normativa in vigore e commisurato al loro effettivo utilizzo.
 
I documenti giustificativi per l'ammortamento normale sono costituiti dalla copia del titolo di proprieta' (fatture, ecc.) con nota di addebito per la quota di competenza del progetto, unitamente ad una distinta sottoscritta dei beni e dei locali utilizzati per l'attivita' formativa.
 
L'erogazione di eventuali indennita' e di servizi ai partecipanti, quali mense, trasporti e altro, dovra' essere sottoscritta dai beneficiari.
 
Analoga sottoscrizione dei beneficiari dovra' essere prodotta per il materiale didattico distribuito in dotazione individuale.
 
In deroga alla disposizione di cui al comma 1° del presente articolo, le documentazioni inerenti le pratiche di rendiconto dei progetti di F.S.E. approvati e realizzati nell'anno 1987 devono essere presentate entro e non oltre il 31 maggio 1988, indipendentemente dalla data di termine delle operazioni formative.
[3]
Art. 14. 
Controlli
 
I funzionari regionali incaricati, per quanto di loro competenza, accertano l'osservanza della normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonche' il rispetto del presente Regolamento.
Art. 15. 
Finanziamenti integrativi e concorrenti
 
Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria la Regione puo' integrare finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Rotazione, con gli stanziamenti dei propri appositi capitoli di bilancio; puo' inoltre finanziare spese relative a progetti non approvati dal Fondo Sociale Europeo, dal Fondo di Rotazione o da entrambi.
 
Si applicano nei casi suddetti le disposizioni di cui al presente Regolamento in quanto compatibili.
Art. 16. 
Abrogazione
 
Il Regolamento regionale di accesso al Fondo Sociale Europeo ed al Fondo di Rotazione, di cui alle deliberazioni C.R. n. 387-878 del 27 gennaio 1983 e n. 872-3968 del 22 marzo 1985, e' abrogato.

Note:

[1] Il R.R. 3/1989 prevede deroga ai termini previsti dal penultimo comma dellart. 4 per caso specifico.

[2] Il R.R. 6/1989 prevede deroga ai termini previsti dal penultimo comma dellart. 4 per caso specifico.

[3] Questo comma dell'articolo 13 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 1988.