Regolamento regionale n. 5 del 31 ottobre 1984  ( Vigente )
"Regolamento regionale sugli attrezzi e mezzi di pesca nelle acque interne del Piemonte".
(B.U. 21 novembre 1984, n. 47)

Art. 1. 
Oggetto del Regolamento
 
Il presente Regolamento disciplina l'uso degli attrezzi e dei mezzi di pesca nelle acque interne della Regione Piemonte, ivi comprese le acque soggette ai diritti esclusivi di pesca e ad usi civici, ad eccezione delle acque private e delle acque soggette alla Convenzione Italo-Elvetica sulla pesca.
Art. 2. 
Attrezzi consentiti nelle acque principali per l'esercizio della pesca di mestiere
 
Nelle acque principali al pescatore munito di licenza di tipo ''A'' è consentito l'uso personale degli attrezzi da pesca nei luoghi e nei periodi indicati nella tabella annessa al presente Regolamento.
 
La misura delle maglie delle reti si prende ad attrezzo bagnato, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.
Art. 3. 
Attrezzi consentiti nelle acque principali per l'esercizio della pesca sportiva
 
Nelle acque principali ad ogni pescatore munito di licenza di tipo ''B'' è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
 
- un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami, da usarsi entro lo spazio non superiore ai metri tre;
 
- una bilancia con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra non superiore ai metri cinque di lunghezza. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici da misurarsi in conformità dell'articolo 2. L'uso della bilancia è consentito unicamente dalla sponda e greto a piede asciutto e sono vietate apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° aprile al 15 luglio;
 
- una tirlindana armata con un massimo di cinque ami o cucchiai o esche artificiali di qualsiasi tipo limitatamente ai laghi.
Art. 4. 
Attrezzi consentiti nelle acque secondarie
 
Nelle acque secondarie, ad eccezione di quelle indicate dall'articolo 5, ai pescatori muniti di licenza di tipo ''B'', è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
 
- un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami, entro lo spazio non superiore ai metri tre;
 
- una bilancia con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra non superiore a metri cinque di lunghezza. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici da misurarsi in conformità dell'articolo 2. L'uso della bilancia è consentito unicamente dalla sponda e greto a piede asciutto, e sono vietate apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° aprile al 15 luglio.
 
L'uso della bilancia è sempre vietato nelle rogge, canali e fontanili.
Art. 5. 
Attrezzi consentiti in acque di particolare pregio
 
Nelle acque montane e in quelle di particolare pregio di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale in conformità dell' articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 , è consentito, salve le ulteriori disposizioni delle medesime, l'uso personale di una sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata di un solo amo, semplice o multiplo, e con un massimo di cinque camole o cinque mosche artificiali.
Art. 6. 
Modalità e tecniche di pesca
 
Nei tratti di fiumi e laghi antistanti altre Regioni possono essere usati con l'osservanza delle rispettive limitazioni anche gli attrezzi e i mezzi consentiti nei tratti appartenenti alle medesime Regioni.
 
Gli attrezzi ammessi per la pesca professionale e la bilancia non devono occupare più della metà della larghezza del corpo d'acqua nel quale la pesca viene esercitata.
 
È vietato usare le reti a strascico, nonchè lasciarle trascinare dalla corrente.
 
Gli attrezzi professionali da posta, ferma restando la possibilità di permanenza durante il tempo notturno, possono essere collocati entro due ore prima del tramonto e prelevati entro due ore dopo l'alba.
 
È consentita la pesca notturna dell'anguilla a norma del D.P.G.R. 25 febbraio 1983, n. 1861
 
È vietato l'uso a strappo degli attrezzi armati con amo o ancoretta.
 
Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovrare atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.
 
Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi indicati nella tabella annessa, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello, la lenza da fondo o spaderna.
 
Per l'esercizio della pesca nelle acque di cui all'articolo precedente, è vietato usare larve di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito, o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione. È vietato altresì tenere i mezzi indicati in prossimità di dette acque.
 
È vietata la pesca da ponti.
 
È vietata la pesca da natanti durante la navigazione fino all'arresto e gli attrezzi dovranno essere completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca di mestiere o con tirlindana.
 
È vietato usare attrezzi da pesca, esclusa la canna con o senza mulinello, ad una distanza inferiore ai trenta metri da scale di monta per i pesci, da griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi di canali, dai pilastri e dalle opere di difesa dei ponti.
 
L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce.
 
I pesci la cui cattura non sia consentita per ragioni di tempo o di misura devono essere rimessi immediatamente in acqua. Nell'impossibilità di liberare il pesce già allamato senza causargli danno è fatto obbligo rimetterlo in acqua tagliando la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Tali operazioni dovranno essere effettuate a mani bagnate evitando l'asportazione del muco protettivo che ricopre le squame.
 
È vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa e la pesca esercitata con le mani.
 
È vietata la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
 
È vietato altresì tenere i mezzi suindicati in prossimità delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento metri.
 
È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca, autorizzata dalla Giunta Regionale ai sensi dell' articolo 6 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 , con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
 
È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
 
È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra lungo i corsi e specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.
 
È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, murere, muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi di pesca non previsti dal presente Regolamento.
 
È vietato pescare, ad eccezione della canna con o senza mulinello, durante l'asciutta completa od incompleta, salvo che per il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche, preavvisando la Provincia di competenza.
Art. 7. 
Posto di pesca e distanza degli attrezzi
 
Il posto di pesca spetta al primo occupante.
 
Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze:
 
- nel caso in cui due o più pescatori esercitino la pesca con la canna, la distanza tra persona e persona deve essere non inferiore a 10 metri;
 
- nel caso in cui due o più pescatori esercitino la pesca con la bilancia, la distanza deve essere non inferiore a quindici metri tra persona e persona e tra i punti più vicini alle reti;
 
- nel caso in cui due o più pescatori esercitino la pesca con le reti, ad eccezione della bilancia, la distanza tra gli attrezzi deve essere non inferiore al doppio dello sviluppo del più grande di essi;
 
- nel caso in cui due o più pescatori esercitino la pesca chi con la canna chi con la bilancia, la distanza tra persona e persona e tra i punti vicini di ogni bilancia e di ogni canna deve essere non inferiore a trenta metri;
 
- nel caso in cui due o più pescatori esercitino la pesca chi con la canna chi con la rete, la distanza tra persona e persona e tra i punti più vicini da ogni rete e ogni canna deve essere non inferiore a trenta metri.
Art. 8. 
Sanzioni amministrative
 
Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste nell' articolo 23 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 .
 
Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento non espressamente disciplinate dall' articolo 23 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 , si applicano le sanzioni previste dal R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e dal R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 e successive modificazioni.
Art. 9. 
Norma transitoria
 
Le misure delle reti e delle relative maglie devono essere adeguate a quelle prescritte dal presente Regolamento entro un anno dall'entrata in vigore.
 
Limitatamente a quelle forme instaurate dalla tradizione e dalle consuetudini locali, le Giunte Provinciali, sentito il parere dei Comitati Consultivi Provinciali per la pesca, sono autorizzare ad emanare disposizioni per l'uso della bilancia, con validita' annuale, in ordine a tempi, modalita' e luoghi di pesca, in deroga al presente Regolamento.
[1]
 
Le Giunte Provinciali devono comunicare alla Regione - Assessorato Pesca - i provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma.
[2]

Allegato A 

Tabella delle reti ed altri attrezzi di pesca permessi nelle acque classificate principali del Piemonte

Lago di Viverone

1) Attrezzi da posta

A) Altana pic per coregone

- Lunghezza massima della rete mt. duecento. Lunghezza minima mt. centottanta. Altezza massima della rete maglie cento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quarantatre. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca e dal 15 dicembre al 15 gennaio.

B) Antanella per tinca

- Lunghezza massima della rete mt. duecento. Altezza massima della rete maglie cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. trenta. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

C) Antanella per scardola

- Lunghezza massima della rete mt. cento. Altezza massima della rete maglie cento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. trentacinque. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

D) Tremaglione o tremagion per pesce persico

Lunghezza massima della rete mt. cento. Altezza massima della rete mt. uno e venti. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. ventotto. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

E) Panterina per pesce persico

- Lunghezza massima della rete mt. cinquanta. Altezza massima della rete mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venticinque. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico, della tinca e dal 15 dicembre al 15 gennaio.

2) Attrezzi ad inganno

A) Bertovello, Bertovel per pesce persico.

- Lunghezza massima della rete mt. due. Altezza massima della rete mt. uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. ventidue. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

B) Bertovello per scardola

- Lunghezza massima della rete mt. due. Altezza massima della rete cm. ottanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca.

3) Vari

A) Bilancia senza sacca - Pesca fund quadrato

- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti. L'uso di detta rete è vietato dal 1 aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre.

B) Bilancia o Balenzin o Quadratel o Balanza

- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti. L'uso di detta rete è vietato dal 1 aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre.

C) Tirlindana per pesce persico

- Con non più di cinque ami. L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

D) Canna

- Un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.

Lago Grande d'Avigliana

1) Attrezzi da posta

A) Filare non tremagliato

- detto Antanella (per la pesca delle alborelle). Lunghezza massima della rete mt. venticinque. Altezza massima della rete mt. tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. dieci. L'uso di detta rete è vietato dal 15 aprile al 30 giugno.

B) Lenza a fondo

- Una sola spaderna o filagna morta con un massimo di 10 ami.

2) Vari

A) Bilancia

Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici.

B) Canna

- Un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.

Lago di Candia

1) Attrezzi da posta

A) Tremaglio

- Lunghezza massima della rete mt. cento. Altezza massima della rete mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. trentacinque. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio, del pesce persico, della tinca e della carpa.

B) Filare non tremagliato detto ''Antanella''

- (per la pesca delle alborelle). Lunghezza massima della rete mt. cinquanta. Altezza massima della rete mt due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quattordici. L'uso di detta rete è vietato dal 1 aprile al 30 giugno.

C) Filare non tremagliato

- detto ''Antanella'' o ''Panterina'' (per la pesca alle Scardole). Lunghezza massima della rete mt. cinquanta. Altezza massima della rete mt. due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. trenta e non superiore a mm. quarantacinque.

D) Bertovello

- Diametro massimo di apertura mt. uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quattordici. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio, del pesce persico reale, della tinca e della carpa.

E) Palamite

Con non più di cinquanta ami. La distanza tra un amo e l'altro non deve essere inferiore a mt. due. L'uso di detto attrezzo è vietato dall'1 febbraio al 30 aprile.

2) Attrezzi ad inganno

A) Guada

- Apertura massima della bocca cm. settantacinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. ventidue. L'uso di detta rete è vietato dal 1 gennaio al 31 luglio.

B) Tremaglino

- Da usarsi solo per la battuta. Lunghezza massima della rete mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio, del pesce persico, della tinca e della carpa.

3) Vari

A) Bilancia

- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti.

B) Tirlindana

- L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e del luccio.

C) Canna

- Una sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.

Lago di Mercozzo - Lago d'Orta

1) Attrezzi da posta

A) Tremaglio (tremag)

- Lunghezza massima della rete mt. sessanta. Altezza massima della rete mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. trenta. L'uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno.

B) Tremaglino (tremagin)

- Lunghezza massima della rete mt. quaranta. Altezza massima della rete mt. uno. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno.

C) Rete volante per coregone

- Lunghezza massima di diverse reti agganciate insieme mt. quattrocento. Altezza massima della rete mt. dieci. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a mm. quarantacinque.

D) Rete volante per trota

- Lunghezza massima di diverse reti agganciate insieme mt. quattrocento. Altezza massima della rete mt. undici. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a mm. cinquantacinque.

E) Rete da fondo per luccio e tinca

- Lunghezza massima della rete mt. sessanta. Altezza massima della rete mt. due e cinquanta. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a mm. quarantacinque.

Ogni pescatore può collocare fino ad un massimo di tre reti da fondo.

F) Lenza da fondo

- Una lignola corda con un massimo di trenta ami. L'uso di detto attrezzo è vietato dal 25 aprile al 31 maggio.

2) Attrezzi ad inganno

A) Bertovello

- Diametro massimo della bocca mt. uno. Il lato delle maglie con deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detto attrezzo è vietato dal 1 dicembre al 30 giugno. È sempre vietato l'uso del bertovello con l'ausilio delle frascate o arginelle.

B) Nassa

- Diametro massimo della bocca mt. uno. La distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. quindici.

3) Vari

A) Bilancione

- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti.

B) Bilancia

- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici

C) Canna

- Un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.

Fiume Po

(Alveo principale dalla confluenza con la Dora Riparia per tutto il corso interessante la Provincia di Torino)

1) Attrezzi da posta

A) Tremaglio

- (filare tramagià). Lunghezza massima della rete mt. trenta. Altezza massima della rete mt. uno. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato dall'1 aprile al 30 giugno.

B) Lenza da fondo o spaderna

- Una sola lenza con un massimo di 10 ami.

2) Vari

A) Bilancia grande

- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 30 novembre.

B) Bilancia (griseul)

- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato dal 1 aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre.

C) Canna

- Un massimo di 2 canne con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.

Fiume Po

(Per tutto il corso interessante la Provincia di Vercelli)

1) Attrezzi da posta

A) Tremaglio

- Lunghezza massima della rete mt. quaranta. Altezza massima della rete mt. uno. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore mm. quindici. L'uso di detta rete e vietato dal 1 aprile al 30 giugno.

B) Lenza da fondo, Lignola, Corda

- Ogni pescatore non può collocare più di 5 lenze aventi un numero di ami non superiore a 10 cadauna.

2) Vari

A) Bilancia

- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato nel periodo dall'1 aprile al 15 luglio.

B) Apparecchi da pesca con ''vivo'' (natum)

- Ogni pescatore non può collocare più di 3 apparecchi, nello spazio complessivo di mt. quindici.

C) Canna

- Un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.

Fiume Po

(Per tutto il corso interessante la Provincia di Alessandria fino al confine con la Regione Lombardia)

1) Attrezzi da posta

A) Tremaglio o filare

- Lunghezza massima della rete mt. cento. Altezza massima della rete cm. novanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato dal 1 giugno al 30 giugno.

B) Linaio (Stargè)

- Lunghezza massima della rete mt. sessanta. Altezza massima della rete mt. due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. dodici. L'uso di detta rete è vietato dal 1 giugno al 30 giugno.

C) Trenna

- Lunghezza massima della rete mt. cinquanta. Altezza massima della rete mt. tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti. L'uso di detta rete è vietato dall'1 giugno al 30 giugno.

D) Spaderna

- Un massimo di tre spaderne con non più di venti ami per lenza.

2) Vari

A) Bilancia grande

- Lato massimo della rete mt. tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici.

B) Bilancia media

- Lato massimo della rete m. due e venti. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici.

C) Bilancia

- Lato massimo della rete mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici.

D) Canna

- Un massimo di 2 canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.

Fiume Tanaro

(Alveo principale - dalla confluenza dello Stura nel Tanaro a valle, per tutto il corso interessante la Provincia di Cuneo - dal ponte di Castello d'Annone a valle per tutto il corso interessante la Provincia di Asti - dal ponte di Bassignana a valle, fino allo sbocco nel fiume Po in Provincia di Alessandria).

1) Attrezzi da posta

A) Tremaglio o filare

- Lunghezza massima della rete mt. cento Altezza massima della rete cm. novanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato dall'1 aprile al 30 giugno. Il recupero della rete deve essere fatto da un solo capo.

B) Linaio (stargè)

- Lunghezza massima della rete mt. sessanta. Altezza massima della rete mt. due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato dall'1 aprile al 30 giugno.

C) Trenna

- Lunghezza massima della rete mt. cinquanta. Altezza massima della rete mt. 3. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti. L'uso di detta rete è vietato dall'1 giugno al 30 giugno.

D) Spaderna

- Un massimo di tre spaderne con non più di venti ami per lenza.

2) Vari

A) Bilancia grande

- Lato massimo della rete mt. tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici.

B) Bilancia media

- Lato massimo della rete mt. due e venti. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici.

C) Bilancia

- Lato massimo della rete mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici.

D) Canna

- Un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.

Fiume Sesia

(Alveo principale - dal ponte della S.S. Torino-Novara-Milano fino alla confluenza con il fiume Po)

1) Attrezzi da posta

A) Tremaglio grande

- Lunghezza massima delle reti mt. sessanta. Altezza massima delle reti mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. trenta. L'uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 15 marzo e dal 1 maggio al 30 giugno.

B) Tremaglio piccolo

- Lunghezza massima della rete mt. cinquanta. Altezza massima della rete mt. uno. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. quindici nè superiore a mm. venticinque. L'uso di detta rete è vietato dal 1 aprile al 30 giugno.

C) Linaio

- Lunghezza massima della rete mt. trenta. Altezza massima della rete mt. due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 31 luglio.

D) Spaderna

- Una sola spaderna con non più di sessanta ami.

2) Vari

A) Bilancia grande

- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. quattro. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti.

B) Bilancia

- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici.

C) Canna

- Un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.

Fiume Ticino

(Alveo principale - per tutto il corso interessante la Provincia di Novara)

1) Attrezzi da posta

A) Tremaglio (tremag)

- Lunghezza massima della rete mt. sessanta. Altezza massima della rete mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 30. L'uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno.

B) Tremaglino (tremagin)

- Lunghezza massima della rete mt. quaranta. Altezza massima della rete mt. uno. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno.

C) Lenza da fondo

- Una lignola corda con un massimo di venti ami.

2) Vari

A) Bilancione

- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. 3, il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti.

B) Bilancia

- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici.

C) Canna

- Un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.

Il Presidente pone inoltre ai voti per alzata di mano l'immediata esecutività, ai sensi dell' art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , della deliberazione suddetta: è approvata all'unanimità dei 49 Consiglieri presenti.


Note:

[1] Questo comma dell'articolo 9 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 5 del 1986.

[2] Questo comma dell'articolo 9 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 5 del 1986.