Regolamento regionale n. 4 del 19 luglio 1984  ( Vigente )
"Regolamento di applicazione della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 'Norme di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308 - Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia '".
(B.U. 29 agosto 1984, n. 35)

Art. 1. 
Presentazione delle domande
 
1a. Le domande di contributo di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , devono essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte qualora gli interventi siano stati intrapresi dopo il 30 giugno 1981 e prima della data di pubblicazione del presente Regolamento.
 
1b. Le domande di contributo per gli interventi intrapresi successivamente alla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte devono essere presentate entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.
 
1c. Le domande, conformi agli schemi allegati al presente Regolamento (di colore giallo per il settore dell'edilizia, di colore azzurro per il settore dell'industria, di colore verde per il settore dell'agricoltura), devono essere inviate in triplice copia (di cui una affrancata con marca da bollo amministrativa da L. 3.000), in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Regione Piemonte, Assessorato Regionale all'Energia, Piazza Castello n. 153 - TORINO, entro i termini indicati nei precedenti paragrafi 1a e 1b.
 
Le domande di contributo in conto interessi di cui all'art. 3 della leggLe de regionale 23 marzo 1984, n. 19 , devono essere presentate secondo le modalita' indicate nei successivo paragrafo 5a.
 
1d. Le domande devono essere corredate da:
 
a) relazione tecnico-economica dell'intervento e relativo progetto sottoscritti da un tecnico iscritto ad un albo di ordine o collegio professionale competente per tipologia del progetto, che documentino dettagliatamente la corrispondenza dell'intervento alle finalita' ed ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 marzo 1984, n. 19 , contengano le informazioni necessarie per l'accertamento dei titoli di priorita' fissati nel presente Regolamento e consentano il controllo sulla conformita' delle opere eseguite rispetto a quelle dichiarate;
 
b) dichiarazione del richiedente che non sono stati richiesti, concessi od erogati, per il medesimo intervento contributi in conto capitale e/o in conto interessi previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato;
 
c) dichiarazione del richiedente che sono stati o saranno espletati tutti gli adempimenti prescritti dalle norme vigenti (cosi' come richiamato nell'allegata modulistica) concernenti le opere per le quali è richiesto il contributo, e, in particolare, attestazione, rilasciata dagli Enti competenti (Regione, Comune, Sovrintendenze) della osservanza delle disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia.
 
d) scheda tecnica, corredata dagli allegati eventualmente richiesti dalla scheda stessa. La scheda tecnica deve essere presentata in triplice copia utilizzando i modelli prestampati o fotocopie di essi.
 
1e. Il soggetto che intende presentare domanda di contributo per piu' iniziative tra quelle previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , deve redigere e presentare specifica domanda, corredata dalla relativa documentazione, per ogni singola iniziativa.
 
1f. Il soggetto che intende presentare domanda di contributo per piu' interventi riguardanti una singola iniziativa tra quelle previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , può presentare un'unica domanda corredata dalla relativa documentazione e dalle schede tecniche relative ai singoli interventi.
 
1g. Le domande di contributi che prevedono una spesa di intervento globale non superiore a trenta milioni di lire devono essere corredate dai soli documenti di cui ai precedenti punti 1d. b) e 1d. d).
 
1h. Le spese relative alla progettazione, alla direzione dei lavori ed ai collaudi sono ammissibili a contributo.
Art. 2. 
Procedure per l'approvazione delle domande
 
2a. L'Assessorato Regionale all'Energia effettua, in conformita' dei criteri definiti nel presente Regolamento, l'istruttoria amministrativa e tecnico-economica delle domande. Predispone, conseguentemente, l'elenco degli interventi ammissibili al finanziamento, secondo coefficienti di qualità, ricavati dai dati contenuti nelle schede tecniche, assegnando un punteggio per ogni intervento e formulando la relativa graduatoria.
 
2b. Il Comitato Tecnico di cui all' art. 5 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , esprime, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il proprio parere sull'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento e sulla relativa graduatoria predisposti dall'Assessorato Regionale all'Energia.
 
2c. La Giunta Regionale, secondo quanto previsto al 4° comma dell'art. 4 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , sentita la competente Commissione Consiliare, approva con propria deliberazione l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento e la relativa concessione del contributo entro il termine di 120 giorni dalle scadenze indicate per la presentazione delle domande.
 
2d. L'erogazione del contributo viene effettuata in due rate, di cui la prima pari al 50% del contributo stesso a stato avanzamento lavori ( su presentazione della documentazione di spesa per un importo superiore al 50% dell'investimento) e la seconda (50%) dopo la verifica di avvenuta realizzazione dell'opera in conformita' della documentazione tecnica prodotta e sempre previa presentazione della documentazione di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che la documentazione stessa si riferisce all'opera eseguita.
 
2e. Qualora il contributo in conto capitale concesso non superi l'importo di L. 15 milioni, l'intero contributo è erogato a lavori ultimati su presentazione della documentazione di spesa e dopo eventuale verifica di conformita' dell'opera seguita al progetto presentato.
 
2f. In fase di prima applicazione della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , nel piano di riparto dei fondi di cui all'art. 9 della stessa legge, sono individuate le due quote di finanziamento assegnate rispettivamente alle domande di contributo presentate ai sensi dei precedenti paragrafi 1a e 1b e la ripartizione per settori di intervento con le relative priorita'.
 
2g. Qualora i fondi assegnati ad un settore o ad una quota, di cui al precedente punto 2f, risultino superiori all'ammontare dei contributi concessi, le somme residue sono destinate ad altri settori di intervento di cui alla legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , o ad altra quota, con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
Art. 3. 
Selezione delle domande di contributo, graduatorie e priorita' per gli interventi di cui all' art. 2 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 (Edilizia)
 
3a. La Giunta Regionale considera, per ognuno dei settori edilizi e per ogni tipo di intervento ammesso, la correttezza tecnica dell'intervento proposto tenuto conto dei disposti dell' art. 6 della legge 308/82 .
 
3b. I settori edilizi ammessi sono quelli indicati al 1° comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , con una ripartizione della somma assegnata alla Regione orientativamente determinata secondo la classificazione sottoelencata:
 
1 - Edilizia residenziale pubblica e privata ed edifici pubblici ad esclusione di quelli adibiti ad uso sportivo, scolastico, sanitario e socio-assistenziale: 40% della somma totale.
 
2 - Edilizia scolastica e sportiva: 10%
 
3 - Edilizia sanitaria e socio-assistenziale: 10%
 
4 - Edilizia industriale, artigianale e commerciale: 30%
 
5 - Edilizia turistica: 4%
 
6 - Edilizia agricola: 2,5%
 
Viene altresi' destinata una quota pari al 3,5% della somma totale al concorso per le iniziative promosse dall'ENEL e dalle Aziende Municipalizzate a favore della campagna per l'installazione dei pannelli solari per la produzione di acqua calda. Per la richiesta di contributo relativa a tali iniziative non si applica quanto previsto al precedente punto 1 d), ma alle domande deve essere allegata solo copia della convenzione stipulata con l'ENEL o con le Aziende Municipalizzate.
 
3c. I tipi di interventi ammessi sono quelli indicati al 2° comma dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , e di cui alle schede tecniche da allegare alla domanda di contributo (pompa di calore per riscaldamento ambienti, pompa di calore per riscaldamento acqua sanitaria, doppi vetri, contatori di calore individuali, sostituzione generatore di calore, installazione generatori di calore ad alto rendimento, collettori solari per riscaldamento acqua sanitaria domestica, collettori solari per riscaldamento ambienti, cogenerazione, miglioramento coibentazione, sistemi fotovoltaici, collettori solari per riscaldamento acqua in usi collettivi, interventi integrati ).
 
Per gli interventi non riconducibili alle schede specifiche si deve utilizzare la scheda aperta.
 
Per quanto riguarda la coibentazione, gli interventi devono essere riferiti all'intero edificio, escludendosi di conseguenza gli interventi limitati a singole unita' immobiliari.
 
3d. Nel caso di interventi relativi ad edifici o complessi edilizi, residenziali, produttivi, o del terziario di proprieta' pubblica o privata, a edifici scolastici, e a strutture sanitarie pubbliche, il limite di 15 milioni si intende come contributo massimo rispettivamente per ogni alloggio, sezione scolastica, o per ogni sezione di degenza, di specialita' o unita' ambulatoriale autonoma; nel caso in cui cio' non fosse possibile, i predetti edifici saranno convenzionalmente suddivisi in moduli dell'estensione di mq. 750. Se dal rapporto tra la superficie effettiva e il valore parametrico di 750 mq non risulta un numero intero, ma un valore frazionario, il numero stesso è arrotondato all'unita' piu' vicina.
 
3e. Gli interventi giudicati tecnicamente non corretti o non totalmente idonei al perseguimento delle finalita' dichiarate sono senz'altro esclusi.
 
3f. Le domande relative ad interventi ammissibili a contributo, suddivise per settori, sono ulteriormente suddivise ai fini istruttori tra prioritarie ed ordinarie.
 
3g. Si intendono prioritari:
 
a) gli interventi integrati che ottimizzino il rapporto tra unita' di energia risparmiata e unita' di capitale investito;
 
b) gli interventi integrati per il risparmio energetico che interessano contemporaneamente almeno due tipi di intervento sul medesimo edificio tra quelli previsti al 2° comma dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , opportunamente coordinati tra di loro ai fini del risparmio energetico;
 
c) gli interventi su edifici o complessi edilizi, gia' approvati o ammessi a contributo, compresi in piani di intervento o in programmi di settore regionali e/o nazionali predisposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 308 , al fine di promuovere ed agevolare l'ottimizzazione, anche sotto il profilo energetico, di edifici privati e pubblici compresi nei programmi predisposti nei singoli settori edilizi, contestualmente alla realizzazione, alla manutenzione, al restauro o alla ristrutturazione degli edifici interessati.
 
d) gli interventi che, utilizzando energie presenti sul territorio attualmente disperse, siano caratterizzati da rilevante valore dimostrativo.
Art. 4. 
Selezione delle domande di contributo, graduatorie e priorita' per gli interventi di cui all' art. 3 della legge 23 marzo 1984, n. 19 (Agricoltura e Industria)
 
4a. La Giunta Regionale considera, per il settore agricolo e per il settore industriale e per ogni tipo di intervento ammesso, la correttezza tecnica dell'intervento proposto, tenuto conto dei disposti degli artt. 8 e 9 della legge 308/82 .
 
4b. I tipi di intervento ammessi sono quelli indicati all' art. 3 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 e di cui alle schede tecniche da allegare alla domanda di contributo.
 
4c. Le schede tecniche per l'agricoltura riguardano i seguenti interventi: recupero di calore, pompa di calore, sostituzione generatore di calore, collettori solari (per fini diversi dal riscaldamento ambienti), cogenerazione con motori a combustione interna, aumento sezioni conduttori elettrici (caso trifase), rifasamento linee elettriche del proponente (caso trifase), rifacimento coibentazione, pompa di calore trascinata da motore primo, combustione di residui vegetali, installazione doppi vetri nelle serre (o doppie coperture trasparenti ), sigillatura vetri serre, teli di protezione notturna sulle serre, recupero di calore con sistemi a fluido intermedio, sostituzione motori elettrici.
 
4d. Le schede tecniche per l'industria riguardano i seguenti interventi: recupero di calore con sistema a fluido intermedio, sostituzione generatore di calore, cogenerazione con motori a combustione interna, aumento sezione conduttori elettrici (caso trifase), rifacimento coibentazione (di processo), rifasamento linee elettriche del proponente (caso trifase), sostituzione motori elettrici, pompa di calore, recupero di calore, collettori solari (per fini diversi dal riscaldamento ambienti e dalla produzione di acqua igienica sanitaria), pompa di calore trascinata da motore primo, sfruttamento biogas, combustione di residui vegetali.
 
4e. Per gli interventi non riconducibili alle schede specifiche si deve utilizzare la scheda aperta.
 
4f. Gli interventi tecnicamente non corretti o non totalmente idonei al perseguimento delle finalita' dichiarate sono senz'altro esclusi.
 
4g. Le domande relative ad interventi ammissibili a contributo, suddivise per i due settori, agricoltura ed industria, sono ulteriormente suddivise ai fini istruttori tra prioritarie ed ordinarie.
 
4h. Per il settore agricolo si intendono prioritari:
 
a) gli interventi volti a favorire la riduzione dei consumi energetici diretti e/o indiretti nella gestione e depurazione degli effluenti zootecnici, anche ai fini del disinquinamento ambientale;
 
b) gli interventi volti a favorire l'utilizzazione di combustibili non convenzionali (sottoprodotti organici ed inorganici, prodotti vegetali ecc.);
 
c) gli interventi volti a favorire la riduzione dei consumi energetici negli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.
 
- 4i. Per il settore industriale ed artigianale si intendono prioritari:
 
a) gli interventi volti a conseguire il risparmio energetico a mezzo di trasformazione di processo ed adozione di innovazioni tecnologiche;
 
b) gli interventi volti a recuperare e/o utilizzare fonti energetiche rinnovabili, quali rifiuti e scarti di lavorazione ivi comprese le attività di smaltimento rifiuti solidi urbani e industriali, nonchè le attivita' di depurazione acque reflue urbane e fanghi industriali;
 
c) gli interventi volti a realizzare o potenziare impianti di cogenerazione elettricità-calore.
 
- 4l. Il termine intervento deve intendersi riferito alle singole operazioni effettuate nei riguardi del sistema energetico aziendale considerato nel suo complesso o nelle sue parti costitutive, da parte di soggetti pubblici e privati.
Art. 5. 
Domande per la concessione dei contributi in conto interessi per gli interventi di contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo ed industriale
 
5a. Le domande relative alla concessione dei contributi in conto interessi per gli interventi di contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo ed industriale, conformi allo schema allegato al presente Regolamento e corredate dalla documentazione indicata al precedente paragrafo 1d, nonchè da eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli Istituti di Credito, devono essere presentate, entro i termini di cui ai precedenti paragrafi 1a. e 1b., contestualmente:
 
- ad uno degli Istituti di Credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, in duplice copia (di cui una in bollo) per il successivo inoltro alla Regione ad avvenuta istruttoria bancaria;
 
- alla Regione Piemonte, Assessorato Regionale all'Energia, per conoscenza.
 
5b. Le procedure per l'accoglimento e l'istruttoria, nonchè le modalita' e i termini per la trasmissione alla Regione, da parte degli Istituti di Credito, delle domande sopra indicate sono definite nell'ambito delle convenzioni da stipularsi con gli Istituti di Credito a medio termine, ai sensi dell' art. 8, 1° comma, della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 della stessa legge regionale e delle disposizioni del presente Regolamento.
Art. 6. 
Verifica della corretta realizzazione delle opere
 
6a. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , devono dare comunicazione dell'avvenuta realizzazione delle opere mediante la trasmissione all'Assessorato Regionale all'Energia della documentazione relativa alla spesa sostenuta e del certificato di regolare esecuzione dei lavori o dichiarazione sostitutiva del richiedente, secondo le disposizioni di cui al comma seguente.
[1]
 
6b. Per gli interventi per i quali è concesso un contributo superiore a L. 15.000.000 deve essere prodotto il certificato di regolare esecuzione dell'opera conforme al progetto e/o alla relazione tecnico-economica, firmato da un tecnico iscritto ad un albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia del progetto e controfirmato dal beneficiario del contributo. Qualora il contributo concesso sia inferiore a L. 15.000.000, deve essere prodotta una dichiarazione del richiedente attestante la conformita' dell'opera realizzata alla documentazione presentata.
[2]
 
6c. La Giunta Regionale procede alla effettuazione di verifiche e collaudi delle opere realizzate.
 
6d. Per gli interventi per i quali è concesso un contributo di importo superiore a L. 200.000.000 è effettuato il collaudo; qualora il contributo concesso sia inferiore a L. 200.000.000 è effettuata la verifica a campione.
[3]
 
6e. Le operazioni di collaudo di cui al comma precedente sono effettuate da tecnici nominati dalla Giunta Regionale, scelti anche nell'ambito degli Enti di cui al 3° comma dell'art. 15 della legge 29 maggio 1982, n. 308 , nel rispetto dei relativi compiti istituzionali, nonche' fra gli esperti del Comitato Tecnico di cui all' art. 5 della L.R. 23 marzo 1984, n. 19.
[4]
 
6f. Gli oneri di spesa relativi al collaudo delle opere di cui ai precedenti punti 6d e 6e individuati sulla base delle specifiche tabelle degli ordini professionali competenti, sono a carico dei soggetti destinatari del contributo regionale.
[5]
Art. 7. 
Revoca o rinuncia del contributo
 
7a. Il contributo è revocato con deliberazione della Giunta Regionale in caso di:
a) 
inosservanza delle norme previste dalle leggi vigenti nonchè delle disposizioni stabilite nel presente Regolamento;
b) 
mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data della comunicazione, da parte della Regione, della concessione del contributo;
c) 
mancato completamento dei lavori entro 24 mesi dalla data della comunicazione di cui sopra.
 
7b. È ammessa la proroga dei termini di cui ai precedenti punti 7a. b) e 7a. c), con provvedimento motivato della Giunta Regionale, solo per fatti sopravvenuti, estranei alla volonta' del richiedente.
 
7c. Qualora il beneficiario ammesso a contributo intenda rinunciarvi, deve darne immediata comunicazione all'Assessorato competente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
 
7d. Sono fatte salve le eventuali azioni e sanzioni previste dal vigente ordinamento dello Stato.
Art. 8. 
Funzionamento del Comitato Tecnico
 
8a. Il Comitato Tecnico di cui all' art. 5 della legge regionale 23 marzo 1984, n.19 , è convocato dal Presidente;
 
8b. Le riunioni del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri espressi sono validi quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell' art. 9, 2° comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
 
8c. In caso di assenza del Presidente, il Comitato è presieduto da un membro delegato dal Presidente.
 
8d. I membri del Comitato Tecnico e gli Enti da questi rappresentati non possono beneficiare dei contributi relativi agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 .
Art. 9. 
Norme finali
 
9a. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 .
 
9b. La Regione si riserva il diritto di richiedere, ai soggetti ammessi a contributo, ulteriore documentazione probatoria.
 
9c. Sono ammissibili alle provvidenze, gli impianti e le apparecchiature per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia a condizione che nella relazione tecnico-economica dell'intervento venga dichiarato che per gli impianti o le apparecchiature installate, o da installare, è stata presentata dal costruttore domanda di omologazione al competente Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato come dalla dicitura apposta sul prodotto, o sul manuale o sugli opuscoli informativi, ai sensi del D.M. 24 gennaio 1984 "Proroga del termine entro il quale è consentita la vendita al pubblico di apparecchi ed impianti per l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 e all' art. 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ".

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] Inquesto comma dell'articolo 6 le parole "o dichiarazione sostitutiva del richiedente, secondo le disposizioni di cui al comma seguente" sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 9 del 1986.

[2] Questo comma dell'articolo 6 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 9 del 1986.

[3] Questo comma dell'articolo 6 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 9 del 1986.

[4] Il comma 5 dell'articolo 6 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 9 del 1986.

[5] Questo comma dell'articolo 6 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 9 del 1986.