Regolamento regionale n. 1 del 27 gennaio 1983  ( Vigente )
"Regolamento di accesso al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di Rotazione".
(B.U. 20 aprile 1983, n. 16)

Art. 1. 
Oggetto
 
La Regione, ai sensi dell' art. 29 della legge regionale 25-2-1980, n. 8 , disciplina con il presente Regolamento i criteri e le procedure di accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo di cui alla decisione del Consiglio della Comunita' Europea dell'1-2-1971, n. 71/66 e successive modificazioni, e del Fondo di Rotazione, istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per effetto dell' art. 25 della legge 21-12-1978, n. 845 , definendo i requisiti, le modalita' di attuazione delle iniziative e l'erogazione di eventuali finanziamenti integrativi a carico del bilancio regionale.
Art. 2. 
Ammissibilita' dei progetti
 
La Regione presenta, per il tramite del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai competenti organi della Comunita' Economica Europea, progetti di formazione professionale finalizzati a specifiche occasioni di impiego, e ne autorizza la presentazione da parte dei soggetti indicati all'art. 8 della decisione del Consiglio della Comunita' Economica Europea dell'1-2-1971, n. 71/66 e successive modificazioni, assicurando il rispetto della normativa regionale nazionale e comunitaria e delle condizioni di cui al presente articolo:
 
- I progetti devono essere coerenti con le indicazioni del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 19-8-1977, n. 43 e del Piano pluriennale della formazione professionale previsto agli artt. 6 e 7 della legge regionale 25-2-1980, n. 8 .
 
- Gli obiettivi formativi dei progetti e le relative metodologie devono essere coerenti con gli indirizzi della programmazione didattica stabiliti dalla Regione ai sensi dell' art. 7 della legge 21-12-1978, n. 845 .
 
- Le attivita' previste dai progetti devono consentire ai partecipanti l'acquisizione di una effettiva professionalita'.
 
- La formazione impartita non deve consistere nel solo addestramento alla mansione; i progetti devono altresi' prevedere una adeguata formazione teorica di carattere culturale, tecnologico e scientifico, coerentemente con gli obiettivi in essi indicati.
 
- Le attivita' produttive eventualmente comprese nei programmi devono essere finalizzate esclusivamente all'apprendimento dei partecipanti.
 
- Le durate ed i costi degli interventi devono essere commisurati agli obiettivi professionali che si intendono conseguire.
 
- Le spese previste per i progetti devono essere compatibili con le disponibilita' finanziarie annualmente indicate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), secondo quanto disposto all' art. 24 della legge 21-12-1978, n. 845 , nonche' con le disponibilita' del bilancio regionale.
 
Le verifiche sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni sopra indicati ai fini dell'ammissibilita' dei progetti sono disposte dalla Giunta Regionale con le modalita' previste ai successivi articoli del presente regolamento.
Art. 3. 
Criteri e ordini di priorita'
 
La deliberazione annuale adottata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi dell' art. 24 della legge 21-12-1978, n. 845 , stabilisce l'importo massimo dei finanziamenti per i progetti presentati o autorizzati dalla Regione.
 
Affinche' sia rispettato tale limite la Giunta Regionale provvedera' alla presentazione ed alla autorizzazione dei progetti attenendosi ai seguenti criteri di priorita':
a) 
Corsi per giovani in cerca di prima occupazione.
 
Sono considerati prioritari i corsi destinati al conseguimento di alta qualificazione o specializzazione per giovani gia' in possesso di qualifica o diploma di secondaria superiore.
 
Sono altresi' considerati prioritari i corsi attuati mediante l'alternanza tra studio e lavoro.
b) 
Corsi per adulti.
 
Sono considerati prioritari i corsi finalizzati al sostegno di programmi volti al miglioramento tecnologico ed organizzativo delle Imprese per le quali non sussistono le condizioni di crisi occupazionale e produttiva.
 
Sono altresi' considerati prioritari i corsi connessi alla realizzazione di programmi di sperimentazione e ricerca, che comportino un innalzamento della qualita' del lavoro e della professionalita' nell'apparato produttivo.
 
Rientrano inoltre tra gli interventi a carattere prioritario i corsi connessi a processi di riconversione produttiva con mobilita' da posto a posto di lavoro che prevedano un effettivo innalzamento dei livelli professionali dei lavoratori coinvolti, da attestarsi mediante le opportune certificazioni.
 
Nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 2, e dei criteri di cui al presente articolo, la Giunta Regionale, sentite le parti sociali e la Commissione per la formazione professionale di cui all' art. 9 della legge regionale 25-2-1980, n. 8 , dispone annualmente l'emanazione di una circolare programmatica recante gli ordini di priorita' nella presentazione dei progetti.
Art. 4. 
Titolarita' dei progetti
 
Agli effetti del presente regolamento sono considerati titolari dei progetti, ed in quanto tali responsabili dei progetti stessi, i beneficiari dei relativi contributi del Fondo Sociale Europeo, del Fondo di Rotazione e degli eventuali finanziamenti integrativi della Regione.
 
La titolarita' dei progetti ammessi al finanziamento puo' essere, ai sensi della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria:
 
- della Regione;
 
- di Pubbliche Amministrazioni ed Enti di diritto pubblico;
 
- di Enti paritetici sociali che hanno compiti di interesse pubblico;
 
- di Enti privati, Imprese e Consorzi di Imprese.
 
La Giunta Regionale, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui al presente regolamento, inoltra agli organismi competenti i progetti a titolarita' regionale ed autorizza la presentazione dei progetti a titolarita' diversa.
 
Sono di norma assunti alla diretta titolarita' regionale i progetti che presentino rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della Regione e per la salvaguardia dei livelli occupazionali.
 
Sono comunque a diretta titolarita' regionale i progetti riferiti al primo inserimento dei giovani nelle attivita' produttive. In deroga alla presente disposizione la Giunta Regionale puo' autorizzare la presentazione di progetti riferiti ai giovani con titolarita' diversa nel caso questi siano presentati da pubbliche amministrazioni o da Enti di diritto pubblico.
 
I requisiti di accesso degli allievi ai corsi a diretta titolarita' regionale sono definiti dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione per la formazione professionale di cui all' art. 9 della legge regionale 25-2-1980, n. 8 .
Art. 5. 
Modalita' di presentazione dei progetti
 
I soggetti, indicati all'art. 8 della decisione del Consiglio della Comunita' Economica Europea dell'l-2-1971, n. 71/66 e successive modificazioni, possono accedere ai contributi del Fondo Sociale Europeo, del Fondo di Rotazione e degli eventuali finanziamenti integrativi della Regione, nel rispetto delle modalita' e dei tempi previsti dal presente regolamento.
 
La domanda preliminare alla presentazione del progetto contiene gli elementi indispensabili per una prima verifica di fattibilita' degli interventi formativi proposti, disposta dalla Giunta Regionale, tramite gli uffici regionali competenti.
 
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, ed indirizzata all'Assessorato Regionale alla Cultura, Istruzione e Formazione Professionale, Servizio Programmazione della Formazione Professionale, via Magenta 12 - Torino - deve essere redatta su apposito modello, predisposto dall'Amministrazione Regionale.
 
Alla domanda deve essere allegato il questionario, debitamente compilato su modello predisposto dall'Amministrazione Regionale, sul quale saranno indicati:
 
- le caratteristiche dell'organismo presentatore;
 
- le finalita' degli interventi formativi ed i motivi di interesse sociale per i quali sono proposti, con riferimento alle esigenze economiche e produttive aziendali, locali e di settore, nonche' ai programmi di sviluppo e ai relativi investimenti gia' realizzati o previsti;
 
- i riflessi occupazionali previsti in relazione agli interventi.
 
Per ciascun corso proposto devono essere inoltre specificati:
 
- la denominazione del corso stesso;
 
- il profilo professionale da realizzare mediante l'intervento formativo;
 
- le caratteristiche anagrafiche di scolarita' e professionali dei soggetti a cui il corso si rivolge, nonche' il loro prevedibile numero;
 
- la durata prevista in ore;
 
- la struttura dei programmi formativi;
 
- le caratteristiche dei docenti e delle strutture formative utilizzabili;
 
- gli eventuali benefici a favore dei frequentanti;
 
- la previsione dei costi con i criteri di determinazione delle singole voci di spesa.
 
Sulla base della documentazione sopra indicata la Giunta Regionale stabilisce le condizioni per la presentazione dei progetti a titolarita' regionale e per l'autorizzazione dei progetti a titolarita' diversa e ne invia comunicazione, per il tramite dell'Assessore competente, all'organismo presentatore e, per conoscenza, alla eventuale relativa struttura associativa, quando quest'ultima ne faccia richiesta.
 
Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno.
[1]
 
I progetti redatti sul modello appositamente predisposto dagli uffici ministeriali e comunitari, devono essere presentati entro 10 giorni dalla data di ricevimento della sopra citata comunicazione della Giunta Regionale, e comunque non oltre il 31 agosto per il primo semestre, ed il 26 gennaio per il secondo semestre.
 
Al progetto deve essere allegata la dichiarazione del legale rappresentante l'organismo richiedente, la quale attesti che per le stesse operazioni e le stesse persone interessate dal progetto non sono state presentate altre richieste di finanziamento ad Enti pubblici competenti.
 
Eventuali deroghe ai tempi di presentazione delle domande e dei progetti di cui al presente articolo possono essere autorizzate dalla Giunta Regionale.
Art. 6. 
Esame delle domande ed approvazione dei progetti
 
La valutazione circa la fattibilita' degli interventi di cui al secondo comma del precedente art. 5, avviene sulla base dei criteri e delle modalita' previste dal presente Regolamento.
 
L'esame delle domande viene operato mediante:
 
- la consultazione delle parti sociali e delle istituzioni pubbliche interessate;
 
- la consultazione degli uffici decentrati del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
 
- i sopralluoghi presso le strutture e gli impianti utilizzati per le attivita' formative;
 
- gli accertamenti e le verifiche sulla provenienza e sulla destinazione degli allievi, anche mediante sopralluoghi presso le relative sedi ed ambienti di lavoro;
 
- l'analisi dei programmi e dei costi, anche con il supporto di consulenze tecniche esterne alla Regione.
 
La Giunta Regionale, esaminata la documentazione, visti i risultati delle verifiche effettuate, sentita la Commissione per la formazione professionale di cui all' art. 9 della legge regionale 25-2-1980, n. 8 :
 
- inoltra ai competenti organismi nazionali e comunitari i progetti a titolarita' regionale e ne nomina il responsabile;
 
- autorizza l'inoltro dei progetti a titolarita' diversa ai competenti organismi nazionali e comunitari.
Art. 7. 
Attuazione dei progetti
 
I progetti a titolarita' regionale sono attuati, ai sensi dell' art. 5 della legge 21-12-1978, n. 845 :
 
- direttamente in strutture pubbliche;
 
- mediante convenzioni con Enti, Imprese e loro Consorzi, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e richiamati ai successivi articoli del presente regolamento.
 
L'avvio delle attivita' previste dai progetti a titolarita' regionale è conseguente alla comunicazione ufficiale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in merito alle decisioni adottate sui progetti stessi dai competenti organismi comunitari.
 
In attesa delle decisioni comunitarie e della citata comunicazione ufficiale, la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, puo' disporre l'avvio anticipato delle attivita' sulla base delle valutazioni di volta in volta operate in merito alla opportunita' di dare tempestiva attuazione a progetti di particolare interesse sociale ed economico.
 
In caso di comunicazione, anche ufficiosa, di mancata approvazione, ovvero di riduzione dei finanziamenti relativi a progetti a titolarita' regionale da parte dei competenti organismi comunitari, la Giunta Regionale, sentita la Commissione per la formazione professionale di cui all'all ' art. 9 della legge regionale 25-2-1980, n. 8 , puo' operare la revisione dei progetti stessi al fine di garantirne l'attuazione nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dal bilancio regionale.
 
I progetti a titolarita' diversa sono attuati sotto la totale responsabilita' gestionale ed organizzativa dell'Ente presentatore e senza oneri finanziari per l'Amministrazione Regionale.
 
La Giunta Regionale provvede a verificare la coerenza tra l'attuazione ed il progetto approvato e predispone i controlli amministrativi e finanziari previsti dalla vigente normativa.
Art. 8. 
Convenzione
 
La convenzione e' stipulata, ai sensi dell' art. 14 della legge regionale 25-2-1980, n. 8 , previo accertamento dei requisiti previsti e sulla base di uno schema approvato, sentita la Commissione consiliare competente, dalla Giunta Regionale, tra la Regione, nella persona del Presidente, e l'organismo responsabile della gestione delle attivita' formative, nella persona del legale rappresentante.
 
La convenzione regola i rapporti tra i contraenti e sancisce i reciproci impegni in merito ai seguenti temi:
 
- organizzazione delle attivita' formative;
 
- contenuti e metodologie didattiche dei corsi;
 
- profili professionali da realizzare;
 
- durata delle attivita';
 
- modalita' di selezione in ingresso ed in uscita dei corsi;
 
- certificazioni di professionalita';
 
- strutture ed attrezzature impiegate;
 
- tipo di docenza;
 
- responsabilita' e polizze assicurative;
 
- ripartizione delle spese sostenute dai contraenti;
 
- modalita' e tempi di erogazione delle somme relative ai costi stabiliti;
 
- rendicontazioni e documenti contabili;
 
- controversie.
 
A tutti gli Enti e le Imprese e' assicurata parita' di trattamento a parita' di condizioni.
Art. 9. 
Accertamento dei requisiti per la stipula delle convenzioni
 
La Giunta Regionale dispone gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di formazione professionale, per il tramite degli uffici regionali.
 
Ai fini della stipula della convenzione, l'organismo cui e' affidata la gestione delle attivita' previste dal progetto deve altresi' produrre una dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante nella quale si attesti che per le strutture, i locali e le attrezzature impiegate per le attivita' suddette e' rispettata la vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Art. 10. 
Modalita' organizzative per lo svolgimento dei corsi previsti dai progetti
 
Lo svolgimento delle attivita' formative deve essere conforme al progetto approvato ed avviene entro le date previste.
 
Il gestore dei corsi dovra' trasmettere, con un anticipo di almeno 10 giorni sulle date preventivate, la comunicazione di inizio corsi, indirizzandola all'Assessorato alla Cultura, Istruzione e Formazione Professionale, Servizio Programmazione della Formazione Professionale, via Magenta 12, Torino.
 
La comunicazione suddetta, secondo le modalita' previste dagli organismi ministeriali, dovra' riportare per ogni corso:
 
- la data di inizio;
 
- l'elenco degli allievi, completo dei loro dati anagrafici;
 
- l'indicazione dei giorni di lezione, di esercitazione e delle sedi relative;
 
- il programma;
 
- l'orario di svolgimento delle attivita'.
 
Alla predetta comunicazione dovranno essere allegate le tabelle statistiche relative agli allievi ed ai corsi, compilate sugli appositi moduli forniti dagli uffici regionali competenti.
 
All'atto della comunicazione di inizio corsi, il gestore provvedera' altresi' a richiedere la vidimazione dei registri delle lezioni e delle presenze degli allievi, predisposti dall'Amministrazione Regionale.
 
Nel corso delle operazioni formative la Regione potra' richiedere ai partecipanti l'effettuazione di colloqui o prove, se previste, tendenti a verificare la realizzazione degli obiettivi formativi del progetto.
 
Laddove sia previsto dal progetto stesso, le attivita' potranno concludersi con il conseguimento dell'attestato di qualifica. In tale circostanza i partecipanti dovranno sostenere la prova d'esame dinanzi alla Commissione esaminatrice istituita ai sensi dell' art. 25 della legge regionale 25-2-1980, n. 8 , la quale esprimera' il giudizio finale nei termini di "idoneo" o "non idoneo".
 
Eventuali variazioni tecniche ed organizzative dei corsi che dovessero richiedersi durante lo svolgimento delle attivita', purche' non inducano modificazioni sostanziali nella natura dell'intervento e fermi restando gli obiettivi professionali ed i costi, possono essere autorizzate dall'Assessore regionale competente.
Art. 11. 
Finanziamento dei progetti
 
Il finanziamento a titolarita' regionale avviene secondo quanto di seguito indicato:
 
- la Regione, sulla base della comunicazione ufficiale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, recante l'indicazione degli importi relativi ai progetti approvati, iscrive nel bilancio regionale i contributi stanziati a proprio favore;
 
- la Giunta Regionale provvede all'erogazione delle somme dovute agli organismi gestori non appena ricevuta la suddetta comunicazione, anche in attesa di variazioni di bilancio, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie del bilancio stesso.
 
In carenza della comunicazione ufficiale, allo scopo di consentire l'attuazione dei progetti di cui al terzo comma del precedente articolo 7, la Giunta Regionale puo' approvare la stipula delle convenzioni ad essi relative, e deliberare l'erogazione dei contributi previsti dai progetti stessi, agli organismi gestori, avvalendosi delle disponibilita' proprie del bilancio regionale.
 
La Giunta Regionale si riserva, nei casi di revisione di cui al quarto comma del precedente articolo 7, la facolta' di riesaminare gli impegni di spesa precedentemente assunti, apportandovi le opportune modificazioni.
 
Il finanziamento dei progetti a titolarita' diversa avviene secondo le modalita' previste dalla relativa normativa comunitaria e nazionale, senza oneri per la Regione.
Art. 12. 
Modalita' e procedure di finanziamento dei progetti a titolarita' regionale
 
Le somme risultanti dalle comunicazioni ufficiali di cui al primo comma del precedente articolo 11, ovvero deliberate ai sensi del secondo comma dello stesso articolo saranno erogate a favore degli organismi gestori dei progetti secondo le seguenti modalita' e procedure:
 
- un terzo sulla spesa prevista all'inizio dei corsi, a seguito di comunicazione di inizio degli stessi;
 
- un terzo su richiesta dell'organismo gestore, dopo lo svolgimento di almeno la meta' delle ore previste dal progetto, dietro presentazione di una relazione inerente l'attivita' svolta e le spese sostenute;
 
- il saldo, determinato in base alle spese effettivamente documentabili non coperte dagli stanziamenti precedenti, a presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo 13, dopo la conclusione delle attivita' formative.
Art. 13. 
Rendiconti
 
Entro 120 giorni dal termine delle operazioni formative gli organismi gestori dei progetti a titolarita' regionale devono presentare il rendiconto consuntivo delle spese sostenute, compilato l'apposito modello predisposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e fornito dai competenti uffici regionali, sul quale dovranno essere evidenziati gli importi gia' liquidati dalla Regione in merito a precedenti erogazioni.
 
Dovra' essere altresi' allegata al suddetto modello una dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente gestore, la quale attesti che, presso la sede dell'Ente stesso, tutta la documentazione giustificativa e contabile e' a disposizione dei funzionari incaricati dei controlli.
 
La documentazione suddetta dovra' essere costituita da titoli originali quietanzati e regolari ai sensi della vigente normativa fiscale, ancorche' da copie conformi dei titoli stessi.
 
Eventuali note di addebito o autofatture sono ammesse nella misura strettamente indispensabile quando l'organismo gestore delle operazioni formative utilizzi personale, strutture, attrezzature e materiali normalmente destinati ad altre attivita' e che sono proprie dell'organismo stesso.
 
A tali note saranno allegate le copie conformi dei documenti giustificativi con l'indicazione delle quote di spesa a carico del progetto ed i prospetti dimostrativi dei calcoli effettuati.
 
I giustificativi contabili riferiti a listini paga vidimati, di proprio personale dipendente, e quelli relativi ai versamenti degli oneri sociali, previdenziali e fiscali, potranno essere prodotti in copia conforme, unitamente ad opportuni prospetti dimostrativi dei calcoli adottati per l'imputazione delle spese.
 
L'ammortamento dei locali e delle attrezzature eventualmente adibite alle operazioni formative progettuali dovra' essere calcolato secondo la normativa in vigore e commisurato al loro effettivo utilizzo.
 
I documenti giustificativi per l'ammortamento sono costituiti dalla copia conforme del titolo di proprieta' (fatture, ecc.) con nota di addebito per la quota di competenza del progetto, unitamente ad una distinta sottoscritta dei beni e dei locali utilizzati per l'attivita' formativa.
 
L'erogazione di eventuali indennita' e di servizi ai partecipanti, quali mense, trasporti e altro, dovra' essere sottoscritta dai beneficiari.
 
Analoga sottoscrizione dei beneficiari dovra' essere prodotta per il materiale didattico distribuito in dotazione individuale. I registri didattici dei corsi, delle presenze dei partecipanti ed i verbali dei colloqui o prove finali di accertamento faranno parte integrante della pratica di rendiconto.
 
Al rendiconto dovra' essere altresi' allegata una dettagliata relazione nella quale saranno indicati:
 
- l'organismo che ha gestito l'intervento formativo, le sedi di attuazione del progetto, il personale, le strutture e le risorse utilizzate;
 
- le date di inizio e di termine effettive delle operazioni formative;
 
- il numero dei corsi e delle ore effettuate, se a tempo pieno o a tempo parziale, se in produzione o al di fuori della produzione;
 
- la descrizione del progetto attuato e la comparazione della situazione prima e dopo le operazioni formative;
 
- l'analisi e il commento delle spese sostenute con motivazioni delle eventuali differenze per eccesso o difetto rispetto al preventivo.
 
Il modello di rendiconto, la dichiarazione attestante la disponibilita' dei documenti giustificativi e contabili, nonche' la relazione suddetta, dovranno essere inviati all'Assessorato alla Cultura, Istruzione e Formazione Professionale, Servizio Programmazione della Formazione Professionale, via Magenta 12, Torino.
 
I responsabili dei progetti a titolarita' diversa dovranno presentare agli uffici regionali competenti copia della documentazione relativa alle rendicontazioni inviata ai competenti organismi comunitari e nazionali secondo le disposizioni vigenti.
Art. 14. 
Controlli
 
I funzionari regionali incaricati, per quanto di loro competenza, accertano l'osservanza della normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonche' il rispetto del presente regolamento.
Art. 15. 
Finanziamenti integrativi e concorrenti
 
Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria la Regione puo' integrare finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Rotazione, con gli stanziamenti dei propri appositi capitoli di bilancio; puo' inoltre finanziare spese relative a progetti non approvati dal Fondo Sociale Europeo, dal Fondo di Rotazione o da entrambi.
 
Si applicano nei casi suddetti le disposizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 5 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 6 del 1985.