Regolamento regionale n. 4 del 11 giugno 1981  ( Vigente )
"Regolamento di attuazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge regionale n. 5/1981 ".
(B.U. 01 luglio 1981, n. 26)

Art. 1. 
Finalità
 
Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2 u.c. della L.R. 27-1-81, n. 5 , determina le peculiari professionalità per le quali prevedere modalità particolari di selezione e conseguenti modalità di reclutamento.
Art. 2. 
Peculiari professionalità
 
Si definiscono peculiari quelle professionalità al cui conseguimento sono contemporaneamente necessarie una preparazione di base di tipo scolastico ed una specializzazione successiva acquisita:
a) 
nell'aver maturato una esperienza lavorativa e professionale specifica per un periodo non inferiore a due o tre anni, a seconda dei profili e dei livelli richiesti ovvero;
b) 
nell'aver maturato almeno il 50% dell'esperienza professionale indicata al punto a) integrata dal possesso di una specializzazione strettamente inerente la professionalità, conseguita a seguito del superamento di uno o più specifici corsi di durata almeno pari all'esperienza mancante al candidato.
 
- il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione non dovrà essere superiore al numero dei posti messi a concorso aumentati del 40%, qualora i posti siano di numero superiore a 20;
[1]
 
- il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione non dovrà essere superiore al numero dei posti messi a concorso aumentati del 50%, qualora i posti siano di numero superiore a 10 e fino a 20;
[2]
 
- il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione non dovrà essere superiore al numero dei posti messi a concorso aumentati di due volte, qualora i posti siano di numero non superiore a 10, comunque il numero dei candidati da ammettere al corso non deve essere inferiore a 10.
[3]
 
Gli arrotondamenti vengono effettuati per eccesso.
[4]
 
Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione sarà precisato dal bando di concorso nei limiti dei succitati commi dell'art. 2 del Regolamento stesso.
[5]
 
Nel caso in cui il numero dei candidati ammissibili al corso sia inferiore a 10 la Giunta Regionale può decidere di svolgere comunque le procedure previste.
[6]
 
Periodicamente l'elenco delle professionalità viene aggiornato con deliberazione del Consiglio Regionale.
Art. 3. 
Modalità di selezione
 
Fermo restando quanto previsto dall' art. 12 della L.R. 17-12-1979, n. 74 , per il reclutamento del personale con peculiari professionalità si possono adottare procedure articolate nelle due fasi di seguito illustrate:
a) 
la prima consistente in una verifica preventiva dei titoli professionali e di servizio dei candidati e in un colloquio di accertamento dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;
b) 
la seconda consistente nello svolgimento del corso selettivo la cui durata e le cui caratteristiche vengono determinante a seconda dei profili professionali e dei livelli con deliberazione di Giunta. Al termine del corso viene effettuata una prova finale di accertamento sulla formazione conseguita con predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.
 
L'accertamento della formazione conseguita avviene in base a due prove d'esame che consistono in una prova scritta, o, a seconda dei profili e dei livelli, pratica attitudinale e in un colloquio.
 
I requisiti di ammissione ai corsi sono gli stessi stabiliti per l'assunzione agli impieghi regionali.
 
Il bando può richiedere il possesso di ulteriori requisiti specifici di studio e/o di esperienza professionale.
 
Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione non dovrà essere superiore al numero dei posti messi a concorso aumentati del 40%.
 
La disponibilità come sopra determinata è ripartita fra i candidati esterni e fra i dipendenti di ruolo che siano in possesso della peculiare professionalità prevista dal bando e che di conseguenza hanno titolo a fruire della riserva tenuto conto dell'aliquota dei posti che fra quelli messi a concorso è attribuibile a ciascuna categoria secondo le norme vigenti (articoli dal 3 al 10 nonchè 12 della L.R. 17-12-1979, n. 74 ).
Art. 4. 
Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi
 
I bandi relativi ai concorsi per l'ammissione ai corsi sono adottati con deliberazione della Giunta Regionale.
 
Nel bando sono precisati:
 
- il numero dei posti messi a concorso nel livello;
 
- il numero complessivo degli allievi utilmente collocati nella graduatoria di idoneità che possono essere ammessi al corso;
 
- i requisiti giuridici ed i titoli per l'ammissibilità al concorso con la precisazione dell'anzianità in connessione con il livello funzionale o al profilo professionale relativo al concorso stesso;
 
- i criteri di valutazione dei titoli professionali e di servizio e per lo svolgimento del colloquio di accertamento;
 
- il termine per la presentazione delle domande di ammissione corredate dai documenti eventualmente richiesti, non superiore ai 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
 
- la durata e le caratteristiche dei costi;
 
- ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della stesura del bando di concorso e delle sue forme di pubblicità.
Art. 5.[7] 
Commissione giudicatrice
 
La Commissione giudicatrice dei corsi concorsi è composta secondo quanto previsto dall' articolo unico della legge regionale n. 3 del 19-1-1981 .
 
Gli esperti componenti della Commissione sono scelti fra i docenti dei corsi.
 
La Commissione giudicatrice decide per l'ammissione od esclusione dei candidati, previa verifica da parte della Giunta Regionale, tramite i competenti servizi del Personale, dei criteri di omogeneità; decide altresì per la valutazione dei titoli, per il colloquio di accertamento per l'ammissione al corso, nonchè per la valutazione delle prove finali del corso.
Art. 6. 
Svolgimento dei corsi
 
La durata e le caratteristiche dei corsi vengono individuate in relazione ai profili professionali ed ai livelli messi a concorso, con deliberazione della Giunta Regionale.
 
Agli allievi esterni viene corrisposta una borsa di studio a carico della Regione, il cui ammontare è determinato dalla Giunta Regionale, in relazione anche alla durata dei corsi medesimi ed in misura comunque non superiore al 60% dello stipendio iniziale del livello funzionale per il quale è indetto il concorso.
 
Può essere prevista per gli allievi esterni che risiedano fuori Torino una percentuale di aumento della borsa di studio, commisurata alla distanza dalla sede dei corsi, che non può comportare comunque una misura complessiva della borsa di studio superiore all'80% dello stipendio iniziale del livello per il quale è indetto il concorso.
 
Durante il periodo di frequenza al corso di formazione, il personale regionale è considerato in servizio a tutti gli effetti ed ha diritto all'intero trattamento economico.

Allegato A 

Livello - Peculiari Professionalità - Esperienza lavorativa e professionalità specifica

8° - Esperto rapporti finanziari con Enti esterni - 3 anni

- Programmatore della spesa pubblica

7° - Addetto Ufficio Stampa (giornalista pubblicista) - 3 anni

- Analista di organizzazione

- Procuratore legale

- Analista di bilancio

- Addetto ai rapporti e alle relazioni esterne dei gruppi Consiliari

6° - Addetto alla raccolta ed elaborazione della documentazione dei Gruppi Consiliari - 2 anni formativi

- Docente per i centri di Formazione Professionale

- Informatori socio - economici agricoltura

5° - Docenti di Centri di Formazione Professionale - 2 anni formativi (a tempo pieno) * (1)

- Programmatore di sistemi informativi - 2 anni

- Addetto alle attività operative dei Gruppi Consiliari

- Addetto a resocontazione del Consiglio - 2 anni

- Informatori socio-economici agricoltura

4° - Stampatore - 2 anni

- Compositore - 2 anni

(1) Per i concorsi di ammissione che si svolgeranno nei primi due anni di attuazione del presente regolamento, nel bando di concorso può essere stabilito che:

- dei due anni formativi richiesti almeno l'ultimo deve essere stato svolto a tempo pieno di specifica esperienza professionale di docente;

- e, sempre dei due anni formativi, almeno uno deve essere svolto nell'anno 80/81 nei Centri di Formazione Professionale (ovvero nell'anno 81-82);

- l'anno formativo si considera espletato a condizione che l'assunzione sia avvenuta entro i termini previsti ai sensi dell' art. 13 della L.R. n. 22 del 1974 e successive modifiche;

- l'anno formativo per il 1981 e il 1982 si intende completo al 30 di giugno.


Note: