Regolamento regionale n. 3 del 16 giugno 1977  ( Vigente )
"Regolamento del Comitato Comprensoriale di Casale Monferrato".
(B.U. 02 agosto 1977, n. 31)

Sommario:            

Titolo I. 
Natura e funzioni
Art. 1. 
 
Il Comitato Comprensoriale di Casale Monferrato, organismo di decentramento e di programmazione della Regione, concorre a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, il riequilibrio ed il coordinamento dell'attività degli Enti pubblici operanti nel Comprensorio.
Art. 2. 
 
Il Comitato Comprensoriale partecipa alla formazione, all'aggiornamento ed all'attuazione del Piano regionale di sviluppo, alle cui indicazioni riferisce la propria attività, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale ed attraverso la redazione e l'attuazione del Piano di sviluppo e del Piano territoriale di coordinamento del Comprensorio.
Art. 3. 
 
Il Piano territoriale di coordinamento, redatto dal Comitato Comprensoriale con l'apporto dei Comuni, delle Province, e delle loro strutture tecniche, oltre che di quelle regionali, rappresenta la proiezione spaziale del Piano di sviluppo comprensoriale.
 
Piano di sviluppo comprensoriale e Piano territoriale di coordinamento vengono adottati contestualmente con un'unica deliberazione.
Art. 4. 
 
Il Comitato Comprensoriale esprime alla Giunta Regionale il proprio parere in ordine ai Piani zonali agricoli, sentiti gli Enti locali interessati e le organizzazioni sindacali e di categoria del settore.
Art. 5. 
 
Il Comitato Comprensoriale promuove il coordinamento degli Enti pubblici operanti nel Comprensorio, attraverso la redazione del bilancio consolidato dagli Enti locali ed attraverso ogni altra iniziativa idonea a tal fine.
 
Il Comitato Comprensoriale promuove inoltre l'operare in forma associata degli Enti locali, nella gestione dei servizi e delle deleghe ad essi conferiti dalla Regione e per l'attuazione dei Piani territoriali comprensoriali.
Titolo II. 
Organi del Comitato Comprensoriale
Art. 6. 
 
Sono organi del Comitato Comprensoriale:
 
- il Consiglio;
 
- la Giunta Esecutiva;
 
- il Presidente.
Art. 7. 
Consiglio Comprensoriale
 
Il Consiglio Comprensoriale esercita tutte le funzioni attribuite al Comitato Comprensoriale, salvo quelle espressamente conferite dalle leggi regionali ad altri organi del Comitato.
 
Ciascun Consigliere rappresenta il comprensorio senza vincoli di mandato ed ha il dovere di partecipare in modo continuativo alla attività del Comitato.
 
Al fine di espletare adeguatamente il proprio mandato, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dalla Regione e dalla Giunta esecutiva del Comitato comprensoriale tutte le informazioni e la documentazione inerenti alle competenze del Comprensorio.
Art. 8. 
 
Entro 15 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale della Regione della proclamazione dei Consiglieri eletti, il Presidente uscente convoca il Consiglio comprensoriale.
 
Nel corso della prima seduta il Consiglio Comprensoriale designa, con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento, con separata votazione:
 
- il Presidente;
 
- la Giunta esecutiva.
 
Alla designazione della Giunta esecutiva non si può provvedere se non successivamente a quella del Presidente.
 
Fino alla nomina del Presidente del Comitato comprensoriale, da parte del Presidente della Giunta Regionale, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano di età.
 
Qualora nel corso di tre votazioni consecutive non si raggiunga la prevista maggioranza, la seduta è rinviata e deve essere convocata entro 15 giorni.
Art. 9. 
 
Nel termine di giorni quindici dalla prima seduta del Consiglio, ciascun consigliere è tenuto a comunicare alla presidenza la propria adesione ad un Gruppo consiliare.
 
Ciascun Gruppo deve essere costituito da un numero di consiglieri non inferiore a cinque. È ammessa la costituzione in Gruppi, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per i raggruppamenti aderenti a formazioni politiche rappresentate in Parlamento o nel Consiglio Regionale del Piemonte, e per il gruppo misto.
 
I Consiglieri che non rendono la dichiarazione di appartenenza ad un Gruppo consiliare costituito nei termini di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo, fanno parte del Gruppo misto.
 
Ciascun Gruppo, compreso quello misto purchè quest'ultimo sia costituito da almeno tre Consiglieri, procede alla costituzione del proprio ufficio di presidenza, nominando un Capogruppo ed un Segretario.
 
Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Comitato.
Art. 10. 
 
È costituita la Conferenza dei Presidenti, della quale fanno parte il Presidente del Comitato - che la presiede -, i Capi-gruppo consiliari ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari.
 
La Conferenza si riunisce almeno mensilmente e, comunque, sempre nei dieci giorni che precedono ogni sessione ordinaria del Consiglio, allo scopo di fissare il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio e delle singole Commissioni.
Art. 11.[1] 
Numero e competenze delle Commissioni
 
l Consiglio si articola nel suo interno in Commissioni che, per numero ed ambito di competenza, corrispondono alle Commissioni permanenti del Consiglio Regionale.
Art. 12. 
 
Le Commissioni sono composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari, in ragione di uno ogni cinque consiglieri senza calcolo di resto, garantendo però in ogni Commissione la presenza di tutti i Gruppi.
 
Il Presidente del Comitato, sentiti i Capigruppo, determina il numero dei loro componenti e la ripartizione dei seggi fra i Gruppi.
 
Ciascun Gruppo provvede quindi alla designazione dei propri rappresentanti nella Commissione di cui all'articolo precedente e ne dà immediata comunicazione al Presidente del Comitato.
 
La composizione delle Commissioni viene approvata dal Consiglio.
 
Un consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può essere sostituito da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione, su designazione del proprio Capogruppo.
 
Alle Commissioni possono partecipare, per consentire l'acquisizione di elementi di giudizio in fase di istruttoria, esperti, rappresentanti di Enti Pubblici, Associazioni Sindacali e di Categoria, Associazioni Professionali, Associazioni Sportive e del Tempo Libero, Forze Sociali, Organismi di Base.
 
Tale partecipazione ai lavori delle Commissioni è deliberata dalla Commissione stessa, a maggioranza, nella seduta di stesura dell'ordine del giorno.
 
Nel caso in cui un punto dell'ordine del giorno, per ragioni di urgenza, venga inserito dal Presidente, dopo la seduta di cui al 1° comma dell'articolo 14, la partecipazione di non Consiglieri comprensoriali è decisa dalla Commissione in apertura dei lavori.
 
Ai lavori delle Commissioni ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, il Presidente del Comprensorio o un suo delegato membro della Giunta Esecutiva.
Art. 13. 
Insediamento delle Commissioni
 
Il Presidente del Comitato convoca ciascuna Commissione per l'elezione, a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, di un Presidente, di un vice Presidente e di un Segretario verbalizzante con votazioni separate.
 
Le Commissioni durano in carica per tutta la durata del Consiglio. Tuttavia, nel caso in cui uno o più dei loro membri si dimetta o decada da membro del Consiglio, il Gruppo di appartenenza può proporre la sostituzione.
Art. 14.[2] 
Convocazione delle Commissioni
 
Il Presidente convoca la Commissione che presiede con l'invio a domicilio ai Commissari dell'Ordine del Giorno a mezzo raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima.
 
È facoltà del Presidente di abbreviare il termine a tre giorni per motivi di speciale urgenza: in questo caso la convocazione avviene a mezzo telegrafo.
 
Dell'Ordine del Giorno viene data contemporaneamente comunicazione scritta al Presidente del Comprensorio. L'Ordine del Giorno viene fissato dal Presidente, sentita la Commissione, nella seduta immediatamente precedente a quella cui l'Ordine del Giorno stesso si riferisce.
 
In caso d'urgenza l'Ordine del Giorno è formulato o integrato dal Presidente della Commissione; per la seduta successiva a quella di elezione del Presidente l'Ordine del Giorno è formulato dal Presidente della Commissione.
 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente.
 
All'inizio di ogni seduta, ciascun Commissario può proporre modifiche all'Ordine del Giorno, per il cui accoglimento occorre l'unanimità dei presenti.
 
Se almeno due commissari richiedono la convocazione di una Commissione con relativo Ordine del Giorno, il Presidente della Commissione o, in caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente, provvede a riunirla entro il quindicesimo giorno dalla richiesta.
 
Le sedute delle Commissioni sono valide se ad esse partecipano: in prima convocazione almeno la metà più uno dei loro componenti; in seconda convocazione, (nello stesso giorno e non prima di mezz'ora) almeno 1/3 dei componenti. Le deliberazioni, nell'uno come nell'altro caso, vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 15. 
(Discussione in Commissione)
 
Sugli oggetti discussi da ciascuna Commissione, questa nomina un relatore, il quale redige una relazione scritta da sottoporre al Consiglio. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
 
Le Commissioni possono dividersi in Sottocommissioni relativamente a determinati settori o problemi. La definitiva deliberazione è però riservata alla Commissione plenaria.
 
In quanto applicabili, le norme di procedura, per la discussione e le votazioni in Commissione, sono quelle applicate dalla Assemblea.
Art. 16. 
(Esame in sede referente o consultiva)
 
I disegni e le proposte di deliberazione e, in generale, ogni deliberazione su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, nonchè ogni affare sul quale una Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, sono trasmessi dal Presidente del Comitato alla Commissione o alle Commissioni da lui ritenute competenti.
 
Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di deliberazioni identiche o vertenti su oggetto identico o in concorso con proposte di deliberazione su identico oggetto, l'esame, su richiesta unanime dei presentatori, deve essere abbinato.
Art. 17. 
(Commissioni in sede redigente)
 
La Conferenza dei Presidenti, con decisione unanime, può sempre affidare alle Commissioni competenti per materia l'esame di deliberazioni di competenza del Consiglio, attribuendo ad esse il potere di redigere in via definitiva la proposta di deliberazione.
 
In tale caso al Consiglio spetta solo il potere di approvare o respingere la proposta di delibera così come formulata dalla Commissione.
 
Tuttavia, malgrado la decisione della Conferenza dei Presidenti, la Commissione non può procedere in sede redigente quando a ciò si opponga la maggioranza assoluta dei componenti la commissione o l'unanimità dei presenti.
Art. 18. 
(Commissioni speciali)
 
Per lo svolgimento di indagini ad oggetto determinato che il Consiglio deliberi a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio può, con la stessa maggioranza, costituire una speciale Commissione, costituita e operante secondo le stesse modalità previste per le Commissioni permanenti.
Art. 19. 
Giunta Esecutiva - Giunta (Composizione)
 
La Giunta è composta dal Presidente e da tre membri.
 
Della Giunta Esecutiva deve comunque far parte almeno un componente scelto fra i membri del Consiglio di Comprensorio eletti ai sensi dell'art. 13 e dell' art. 14 della Legge Regionale n. 41 del 1975 .
Art. 20. 
Designazione della Giunta
 
La Giunta è designata dal Consiglio di Comprensorio nel proprio seno, con votazione palese.
 
La designazione avviene a maggioranza assoluta dei componenti su presentazione di liste, accompagnate da una breve mozione di indirizzi programmatici e conformi alla consistenza numerica prevista dall'articolo precedente.
Art. 21. 
Giunta (Competenze e attribuzioni)
 
La Giunta Esecutiva:
 
- Provvede alla ripartizione degli incarichi fra i propri componenti;
 
- Cura i rapporti con gli Enti e gli altri organismi operanti nel territorio;
 
- Dirige gli uffici e i servizi regionali assegnati al Comitato;
 
- Predispone annualmente il bilancio consolidato degli Enti Locali che fanno parte del Comprensorio;
 
- Propone all'approvazione del Consiglio la previsione di spesa per l'attuazione annuale del piano comprensoriale che, ai sensi dell' articolo 5 della Legge Regionale n. 41 del 1975 , accompagna il bilancio consolidato annuale degli Enti Locali che fanno parte del Comprensorio;
 
- Delibera in materia di spese e adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione e che riguardano:
 
a) le esigenze di funzionamento e di organizzazione interna del Comitato;
 
b) l'esecuzione di iniziative specifiche decise dal Consiglio o dalle Commissioni;
 
- Promuove, quando lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno, pubbliche conferenze per discutere sull'attività e i programmi del Comitato.
 
Oltre alle competenze specificamente attribuite dall'articolo l9 della Legge Regionale n. 41 del 1975 , e sopra elencate, spetta anche alla Giunta Esecutiva:
 
- curare l'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio di Comprensorio;
 
- proporre le eventuali variazioni da apportare alla previsione di spesa per l'attuazione del piano comprensoriale;
 
Al di fuori di quelle qui indicate ogni altra competenza attribuita al Comprensorio deve essere esercitata dal Consiglio.
 
I provvedimenti di ordinaria amministrazione relativi alle attività immediatamente connesse all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici del Comprensorio, sono comunicati al Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva a quella di adozione.
Art. 22. 
Giunta (Decadenza per dimissioni)
 
Oltre che nel caso di revoca, l'intera Giunta decade dalle sue funzioni allorchè si dimetta almeno la metà dei suoi componenti, ovvero allorchè si dimetta il Presidente.
Art. 23. 
Giunta (Decadenza di un membro della Giunta)
 
La decadenza da membro del Consiglio di Comprensorio comporta la decadenza da membro della Giunta.
 
In tal caso il Consiglio di Comprensorio deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione, applicando le stesse norme che disciplinano la nomina dell'intera Giunta.
 
Egualmente dovrà provvedersi nel caso in cui uno o più membri della Giunta si dimettano.
Art. 24. 
Giunta (Revoca)
 
La Giunta decade ove sia presentata una mozione di revoca e questa sia approvata, con voto palese, dalla maggioranza de consiglieri assegnati.
 
In tal caso il Consiglio dovrà immediatamente provvedere alla designazione della nuova Giunta.
Art. 25. 
Il Presidente (Designazione)
 
Il Presidente del Comitato di Comprensorio è designato dal Consiglio, nel corso della prima seduta, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti.
 
Affinchè un Consigliere possa essere eletto Presidente è richiesto che, prima della votazione, la sua candidatura sia presentata, per iscritto, al Presidente dell'Assemblea, che ne dà notizia al Consiglio prima della votazione.
 
Sono inefficaci i voti attribuiti ai Consiglieri la cui candidatura non sia stata presentata ai sensi del comma precedente.
Art. 26. 
Il Presidente (Durata in carica e decadenza)
 
Il Presidente del Consiglio dura in carica fino allo scioglimento dell'organo che lo ha eletto.
 
Esso può tuttavia cessare dall'incarico nei seguenti casi:
a) 
- allorchè decada da membro del Consiglio;
b) 
- allorchè presenti le sue dimissioni e il Consiglio ne prenda atto;
c) 
- allorchè venga revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, su mozione motivata e a scrutinio segreto.
 
In ogni caso la decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intera Giunta.
 
Quando sia intervenuto uno dei motivi di decadenza previsti dai commi precedenti, il Presidente deve convocare entro 10 giorni il Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta.
 
Nel caso di mancata convocazione nel termine prescritto, il Consiglio è convocato entro i 10 giorni successivi dal consigliere più anziano di età.
 
La seduta è comunque presieduta dal Consigliere più anziano di età.
Titolo III. 
Partecipazione
Art. 27. 
 
Sono rimesse al Consiglio, alle Commissioni consigliari ed alla Giunta esecutiva - secondo le rispettive competenze - le modalità con cui dare la più compiuta attuazione alla partecipazione della Comunità comprensoriale prevista dall' art. 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41 .
Titolo IV. 
Funzionamento del Consiglio comprensoriale
Art. 28.[3] 
(Convocazione e Ordine del Giorno)
 
Il Consiglio Comprensoriale è convocato dal Presidente del Comitato.
 
Qualora ne facciano richiesta per iscritto un terzo dei Consiglieri, il Presidente deve convocare il Consiglio entro quindici giorni.
 
L'ordine del giorno delle sedute convocate a domicilio è comunicato ad ogni Consigliere comprensoriale a mezzo raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima .
[4]
 
È facoltà del Presidente di abbreviare il termine a tre giorni per motivi di speciale urgenza: in questo caso la convocazione avviene a mezzo telegrafo.
 
Della convocazione per riunioni non di speciale urgenza viene data comunicazione scritta per conoscenza ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali che fanno parte del Comprensorio, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio Regionale.
 
La presente deliberazione è dichiarata valida ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Provvisorio del Consiglio, in quanto i Consiglieri che sono in congedo non vengono computati per fissare il numero legale.
Art. 29. 
(Pubblicità delle sedute - Sedute segrete)
 
Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
 
Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente o di almeno cinque dei Consiglieri assegnati. Su tale richiesta esso delibera per alzata di mano dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore.
Art. 30. 
 
Il Presidente apre e chiude la seduta. L'Ordine del Giorno della seduta è affisso nella sala. Il Consiglio non può nè discutere nè deliberare sopra materie che non siano all'Ordine del Giorno.
 
Il Presidente, in apertura della seduta, ordina l'appello dei Consiglieri e verifica la validità dell'assemblea in rapporto al numero dei presenti.
 
Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla, ed in quest'ultimo caso il Consiglio viene convocato dal Presidente, sentiti i capi-gruppo, alla medesima ora non oltre il terzo giorno, dandone comunicazione prima che la seduta sia tolta e con telegramma agli assenti.
 
La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva, o dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.
 
La seduta prosegue con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione questa avrà luogo per alzata di mano.
 
Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.
Art. 31. 
(Comunicazioni all'inizio della seduta)
 
Il Presidente dopo la lettura del processo verbale:
 
- dà comunicazione delle assenze giustificate;
 
- comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere che giudica di interesse rilevante e dà notizia delle risposte della Giunta esecutiva alle interrogazioni con risposta scritta;
 
- dà notizia delle proposte di deliberazioni presentate e delle questioni sottoposte alla deliberazione o al parere del Consiglio;
 
- comunica il deferimento delle proposte di deliberazione, delle questioni e degli affari da sottoporre alla decisione o al parere del Consiglio, alle Commissioni permanenti, nonchè le decisioni della Regione in ordine agli atti del Comitato;
 
- invita il Segretario del Comitato a dare lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute.
 
Sulle comunicazioni del Presidente sono ammesse solo richieste di chiarimento. È tuttavia facoltà di ciascun Consigliere, al termine della seduta, di chiedere che su una comunicazione del Presidente sia aperta, al termine della seduta o in quella successiva, una discussione. Per essere ricevibile, tale proposta deve avere l'appoggio di almeno 5 altri Consiglieri.
Art. 32. 
(Dei processi verbali)
 
I processi verbali sono redatti a cura del Segretario del Comitato, funzionario nominato con deliberazione del Consiglio, o da chi per esso, il quale assiste il Presidente nelle adunanze.
 
I processi verbali debbono registrare gli interventi, gli atti del Consiglio e le deliberazioni adottate.
 
Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale dell'adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo; nell'adunanza in cui si procede all'approvazione del verbale ogni Consigliere può chiedere le opportune rettificazioni o modifiche.
 
Delle deliberazioni adottate a scrutinio segreto o in seduta segreta, deve darsi atto a verbale.
 
I processi verbali sono trascritti su un apposito registro, sono letti all'Assemblea dal segretario in una seduta successiva alla data della rispettiva adunanza e sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.
 
Il Consiglio comprensoriale può stabilire di non far redigere in tutto o in parte il processo verbale delle sedute segrete.
Art. 33. 
Approvazione dell'Ordine del Giorno di seduta
 
Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno della seduta.
 
Cinque Consiglieri possono, tuttavia, proporne la modifica: la proposta può essere illustrata da uno dei proponenti, per non oltre cinque minuti. Sulla proposta di modifica dell'Ordine del Giorno possono chiedere di parlare, per la stessa durata di tempo, un Consigliere contro ed uno a favore. La proposta di modifica viene indi posta ai voti per alzata di mano. È necessaria la maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
Art. 34. 
(Verifica del numero legale)
 
Il Presidente è tenuto a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare, oltre che in apertura della seduta, quando ciò sia chiesto da un Consigliere e il Consiglio stia per procedere a qualche votazione.
Art. 35. 
(Obbligo di presenza e giustificazione di assenza)
 
Il Consigliere che si astenga dall'intervenire alle sedute deve giustificare l'assenza.
 
I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre cinque giornate di sedute consecutive alle sedute del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo dal Presidente, sono annunziati dal Presidente del Consiglio in Assemblea.
Art. 36. 
(Diritto di parola)
 
Nessuno può parlare senza aver chiesta e ottenuta la parola dal Presidente.
 
Il Presidente stabilisce la durata dei dibattiti e la ripartizione dei tempi stabiliti tra i vari Gruppi, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo nella discussione sui bilanci, sul rendiconto annuale della Giunta, sull'elezione o la revoca del Presidente e della Giunta Esecutiva.
 
Gli oratori nei loro interventi debbono attenersi ai limiti di tempo stabiliti nei comma seguenti. Il Presidente può tuttavia stabilire un limite di tempo superiore nel caso di dibattiti con limitazione degli interventi ad un solo oratore per ciascun Gruppo consiliare, o quando sia altrimenti concordato dalla Conferenza dei Presidenti. I nominali limiti di tempo sono i seguenti:
 
30 minuti - relazioni e interventi nella discussione generale sulle questioni ed affari sottoposti alla deliberazione o al parere del Consiglio;
 
20 minuti - illustrazione delle mozioni;
 
15 minuti - discussione delle mozioni; lo stesso limite di tempo si applica alle dichiarazioni di voto finali, limitatamente all'oratore designato a parlare a nome del proprio Gruppo, oltre i Consiglieri in dissenso con il proprio Gruppo;
 
10 minuti - illustrazioni degli emendamenti al testo in discussione e delle questioni pregiudiziali e sospensive. Lo stesso limite di tempo si applica allo svolgimento degli Ordini del Giorno e delle interpellanze. Esso si applica pure alle dichiarazioni di voto sulle mozioni e sugli ordini del Giorno, nei limiti e alle condizioni previsti dal comma precedente; illustrazioni di interventi del Consigliere per fatto personale;
 
10 minuti - dichiarazioni di voto, diverse da quelle finali fatte a nome di un Gruppo consiliare. Lo stesso limite di tempo si applica agli interventi nella discussione degli emendamenti al testo in discussione e delle questioni pregiudiziali e sospensive. Sono pure concessi 10 minuti di tempo per illustrare richiami al Regolamento, o per l'Ordine del Giorno, per l'ordine delle votazioni o relativi alla posizione della questione, e per illustrare una richiesta di chiusura della discussione;
 
5 minuti - esposizione del dissenso sul programma dei lavori e sull'Ordine del Giorno della seduta proposto dal Presidente; uguale limite di tempo è stabilito per tutte le altre dichiarazioni non indicate nel presente articolo.
Art. 37. 
(Disciplina delle sedute)
 
Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo.
 
Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può deliberare l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta.
 
Tale esclusione può essere deliberata dal Presidente anche dopo un solo richiamo all'ordine, quando il Consigliere provochi tumulti o disordini nell'Aula o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.
 
Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta.
Art. 38. 
(Tumulto in Aula)
 
Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la toglie.
 
In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato, a norma del comma terzo dell'articolo 31.
Art. 39. 
(Poteri di polizia del Consiglio)
 
I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari.
 
La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.
Art. 40. 
(Ammissione del pubblico)
 
Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nella sala ove siedano i Consiglieri.
 
Il pubblico può assistere alle sedute nei settori appositamente riservati e deve astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
Art. 41. 
(Disposizioni generali)
 
Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti che siano iscritti nell'Ordine del Giorno.
 
Il Presidente concede la facoltà di parlare seguendo l'ordine delle domande. Gli oratori parlano di norma dal proprio seggio, in piedi, rivolti all'Assemblea o al Presidente.
 
Chi risulta assente dall'Aula quando viene il suo turno decade dal diritto alla parola.
 
Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento, all'Ordine del Giorno nonchè per fatto personale o per dichiarazione di voto.
 
Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o formulare apprezzamenti sui voti del Consiglio.
 
Nessun discorso può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta.
Art. 42. 
(Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri)
 
È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Spetta al Presidente decidere sulla sussistenza del fatto personale.
Art. 43. 
(Richiami all'oratore)
 
Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione o ai limiti di tempo previsti dal Regolamento un oratore che tuttavia continua a discostarsene, può interdirgli la parola.
Art. 44. 
(Delle interrogazioni)
 
L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta esecutiva, o sia esatta, se la Giunta stessa intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività del Comitato Comprensoriale.
 
Un Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione alla Giunta ne farà domanda per iscritto, senza motivazione. Il Presidente, alla fine della seduta, dà lettura delle interrogazioni presentate.
 
La Giunta è tenuta a rispondere nella prima seduta se l'interrogazione è pervenuta prima della data di spedizione della convocazione del Consiglio.
 
Dopo la risposta della Giunta, l'interrogante ha il diritto di replica per dichiarare se sia o no soddisfatto.
 
L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente quando giunge il suo turno.
 
Quando il Presidente lo disponga, ad interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, può essere data risposta contemporaneamente.
 
Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la Giunta dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente del Comitato, il quale ne dà notizia alla Assemblea.
 
La risposta scritta è inserita nel verbale della seduta.
Art. 45. 
(Delle interpellanze)
 
L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.
 
Un Consigliere che intenda rivolgere un'interpellanza ne fa domanda per iscritto senza motivazione.
 
Per la lettura delle interpellanza e la loro iscrizione all'Ordine del Giorno, si seguono le norme stabilite all'articolo precedente per le interrogazioni.
 
La Giunta deve consentire che l'interpellanza sia svolta nella prima seduta se l'interpellanza è pervenuta prima della data di spedizione della convocazione del Consiglio.
 
Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze e le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente. In tal caso la Giunta darà agli interpellanti e agli interroganti un'unica risposta.
 
Qualora l'interpellante non sia soddisfatto egli può replicare e, se intende, promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, può presentare una mozione, secondo le modalità previste dall'articolo successivo.
Art. 46. 
(Delle mozioni)
 
Ciascun Consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio Comprensoriale, fatte salve le competenze riservate alla Giunta Esecutiva dal 5° punto, dell'art. l9 della Legge Regionale 4 giugno 1975, n. 41 .
 
Il Presidente, sentiti i Capigruppo, ha facoltà di dichiarare improponibile una proposta di deliberazione presentata in forma di mozione. In tal caso egli invita i proponenti a ripresentarla nelle forme dovute.
 
Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.
 
La discussione congiunta può avere luogo anche nel caso in cui sullo stesso argomento siano presentate mozioni ed interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione subito dopo i proponenti delle mozioni.
 
Se una mozione discussa congiuntamente con altre mozioni viene ritirata, un proponente di essa ha diritto di parlare subito dopo i proponenti delle altre mozioni.
 
La votazione di una mozione può farsi per parti separate.
 
Uno dei proponenti di una mozione ha il diritto di replica dopo la chiusura della discussione.
 
Le mozioni che non nascono da interpellanze devono essere presentate prima della data di spedizione della convocazione e di esse deve essere allegata copia per esteso all'Ordine del Giorno della seduta inviato ai Consiglieri.
 
In casi di particolare urgenza e gravità la mozione può essere discussa anche se è stata presentata oltre i termini del comma precedente.
 
In questo caso, sulla proponibilità alla discussione decide il Presidente, sentiti i Capigruppo.
 
Per la lettura delle mozioni e la loro iscrizione all'ordine del giorno, si seguono le norme stabilite all'articolo 45 comma 2° relativo alle interrogazioni.
Art. 47. 
 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in ordine alle modalità di svolgimento delle sedute del Comitato comprensoriale, si fa rinvio alle norme del regolamento del Consiglio Regionale, per quanto applicabili.
Art. 48. 
 
Il presente regolamento può essere sottoposto a modifiche con le stesse procedure previste per la sua approvazione.
Art. 49. 
Spese del Comitato
 
Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Regione.
 
Entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio preventivo annuale della Regione stessa, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio la previsione di spesa del relativo esercizio finanziario, dimensionata come entrata sui capitoli iscritti nel bilancio di previsione della Regione.
 
Un eventuale esercizio provvisorio della Regione comporta l'applicazione delle norme di esercizio provvisorio per il Comitato.
 
Il Consiglio approva la previsione di spesa entro i quindici giorni successivi.
 
Il bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo assieme al rendiconto generale dell'attività dell'esercizio precedente.
Art. 50. 
Informazione
 
L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio nonchè l'estratto delle decisioni assunte dal Consiglio stesso sono inviati ai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale per conoscenza.
Art. 51. 
Pubblicità
 
Gli estratti delle decisioni assunte dal Consiglio sono esposti presso la Sede del Comitato, entro dieci giorni dalla data di adozione, per la durata di quindici giorni consecutivi.
 
L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio viene esposto presso la Sede del Comitato almeno dieci giorni prima delle sedute stesse.
 
Norme transitorie.
 
1. Per la prima volta la dichiarazione di appartenenza al Gruppo dovrà essere fatta entro quindici giorni dall'invito che verrà spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno dal Presidente Provvisorio a ciascun Consigliere.
 
2. Fra un anno il Consiglio Comprensoriale si impegna a verificare la funzionalità del Presente Regolamento.

Note: