Proposta di legge regionale n. 271 presentata il 24 luglio 2017
"Istituzione delle comunita' energetiche"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale, degli articoli 3, 6 e 9 dello Statuto nonché della disciplina nazionale e regionale in materia promuove l'istituzione di aree territoriali omogenee denominate "comunità energetiche" che, al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, sperimentano la produzione e lo scambio di energie generate da fonti rinnovabili nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.
Art. 2 
(Istituzione delle comunità energetiche)
1. 
La Regione, al fine di incentivare la produzione e lo scambio di energia fra gli enti che appartengono alle comunità energetiche, favorisce la costituzione di cooperative, società cooperative, consorzi, fondazioni e altri enti senza finalità di lucro di cui possono far parte comuni, enti locali territoriali, enti pubblici e privati nonché società di nuova costituzione impegnate nello sviluppo di progetti imprenditoriali rivolti alla produzione di energie generate da fonti rinnovabili e alla riduzione dei consumi energetici.
2. 
Le comunità energetiche hanno personalità giuridica, autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria.
3. 
Le comunità energetiche, in quanto produttori di energia, mantengono la loro qualifica se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri è non minore del 70% del totale.
Art. 3 
(Competenze)
1. 
Le comunità energetiche:
a) 
hanno facoltà di stipulare convenzioni con l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;
b) 
redigono, entro 6 mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
c) 
redigono, entro 12 mesi dalla loro costituzione, un piano energetico che individua le azioni per la riduzione e l'efficientamento dei consumi energetici.
2. 
Il piano di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Regione che può proporre osservazioni entro 60 giorni dall'invio. Ogni cinque anni la Regione verifica l'attuazione del piano e i risultati in termini di riduzione dei consumi energetici. Nel caso di risultati negativi, valutati sulla base dei parametri indicati in apposito provvedimento della Giunta regionale, approvato entro 60 giorni dall'approvazione della legge, previa consultazione con la commissione consiliare competente, la Regione sospende l'erogazione di contributi, sovvenzioni o altri incentivi economici alla Comunità energetica fino al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano energetico oppure per 2 anni.
Art. 4 
(Promozione di progetti per l'innovazione tecnologica)
1. 
La Regione sostiene i progetti di innovazione tecnologica applicata alla produzione e scambio di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, le soluzioni eco compatibili per la produzione, lo scambio e l'utilizzo di energie alternative con particolare attenzione all'impiego dei beni del territorio di riferimento presentati dalle comunità energetiche.
2. 
La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'approvazione della legge, individua le modalità di presentazione, scelta e finanziamento dei progetti di cui al comma 1.
Art. 5 
(Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici)
1. 
La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione al fine di raccogliere i dati sulla riduzione dei consumi energetici e di individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
2. 
Il tavolo di cui al comma 1 può redigere progetti e proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri correnti della presente legge quantificati in 25mila euro per ciascun anno del biennio 2017-2018 del bilancio di previsione finanziario regionale, imputati nella missione 17 programma 01, si provvede con risorse finanziarie della medesima missione e medesimo programma.