Proposta di legge regionale n. 180 presentata il 19 novembre 2015
Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto), alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) e alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Art. 1 
1. 
L' articolo 3 della l. r. 30/2008 è sostituito dal seguente: "
Art. 3
(Competenze della Regione)
1.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Regione provvede:
a)
alla predisposizione e all'aggiornamento del piano regionale amianto b) al monitoraggio delle neoplasie correlabili all'amianto, attraverso il potenziamento del registro dei mesoteliomi maligni, estendendo il monitoraggio alle patologie asbesto-correlate;
c)
all'individuazione e alla classificazione dei siti a rischio di esposizione all'amianto antropico;
d)
all'individuazione e alla classificazione delle aree territoriali interessate dalla presenza naturale di amianto;
e)
all'istituzione del registro degli esposti alle fibre d'amianto in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
f)
alle azioni di sostegno sanitario e psicologico agli esposti alle fibre d'amianto.
2.
La Regione, anche al fine della riduzione dei costi, promuove:
a)
d'intesa con il Ministero competente, l'impiego di miniere dismesse come siti idonei per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti contenenti amianto al fine di rendere efficaci ed efficienti, nell'ambito delle azioni del piano regionale amianto e del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all' articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), le operazioni di bonifica sul territorio regionale;
b)
metodi alternativi allo smaltimento dell'amianto in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformità con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle innovazioni della ricerca scientifica. 3 La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione e l'utilizzo delle miniere dimesse di cui al comma 2, lettera a) nonché per la concessione dei contributi di cui al comma 3. 4 Al fine del raccordo e del coordinamento delle azioni previste dalla presente legge è istituito presso l'Azienda sanitaria locale di Alessandria, con sede a Casale Monferrato, un Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto. La Giunta regionale stabilisce gli obiettivi, le funzioni, il modello organizzativo e gestionale del Centro. 5 Il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto di cui al comma 2 ricerca e individua soluzioni innovative e sostenibili per la bonifica ed il recupero dell'amianto, in raccordo con le Università e gli istituti di ricerca.
".
Art. 2 
1. 
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della l. r. 24/2002 è sostituita dalla seguente: "
d)
la definizione dei criteri programmatici per l'insediamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali, tenuto conto di quanto disposto dall' articolo 3 comma 2 lettera a) della l. r. 30/2008 , ai fini delle successive autorizzazioni.
".
Art. 3 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 16 della l. r. 24/2002 è sostituito dal seguente: "
2.
Fermo restando il contributo di cui all' articolo 3 comma 3 lettera a) della l. r. 30/2008 , n. 30 che la Regione concede ai comuni sede di impianti innovativi che utilizzano metodi alternativi allo smaltimento dell'amianto in discarica di superficie, i soggetti che gestiscono discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell'entrata in vigore della legge, corrispondono ai comuni sede degli impianti di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i liquidi (percolato), diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.
".
Art. 4 
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 199,5 n. 60)
1. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l. r. 60/1995 è sostituito dal seguente: "
c)
procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione di banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli Enti locali; raccogliere dati utili ad implementare il piano regionale amianto di cui all' articolo 7 della l.r. 30/2008 al fine di ottenere un censimento dettagliato di materiali di origine antropica contenenti amianto, compresi quelli contenenti amianto in matrice friabile; provvedere alla elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati;
".
Art. 5 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
La presente legge ai sensi dell' art. 17, comma 7 della legge 196 del 2009 non comporta oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e negli esercizi finanziari successivi.