Proposta di legge regionale n. 158 presentata il 14 aprile 2015
Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Con la presente legge, la Regione Piemonte, intende promuovere iniziative finalizzate:
a) 
alla prevenzione ed al contrasto delle dipendenze da gioco, nonché al trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle loro famiglie, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
b) 
alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione, veritiere e trasparenti, anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo;
c) 
al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza da gioco;
d) 
stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) 
ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
b) 
sale da gioco: i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell' art. 86 del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - e s.m.i.;
c) 
spazi per il gioco: gli spazi riservati ai giochi d'azzardo leciti all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente (comprese agenzie di scommesse sportive e non, sale bingo);
d) 
apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi ed i congegni di cui al'art. 110, comma 6 del sopra citato Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.
Art. 3 
(Destinatari)
1. 
Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell'intera popolazione e, in particolare, ai soggetti a rischio di patologia da gioco d'azzardo, ai loro familiari ed alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi da GAP con specifica attenzione alla popolazione in età scolastica.
2. 
La diagnosi di soggetto affetto da GAP, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema sanitario nazionale, è formulata dai Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze e dagli eventuali servizi multidisciplinari integrati accreditati.
Art. 4 
(Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità)
1. 
Concorrono alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:
a) 
I Comuni, in forma singola od associata, e le aziende sanitarie locali (ASL);
b) 
I soggetti del terzo settore di cui alla Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 - Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali - e s.m.i. e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
c) 
Le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
d) 
I soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'art. 1, comma 1;
e) 
Le associazioni di categoria, in rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
f) 
Le autonomie scolastiche.
2. 
In caso di GAP possono essere promosse iniziative previste dalla legge 09.01.2004, n. 6 per l'attivazione dell'amministrazione di sostegno a tutela dell'individuo e del suo nucleo familiare.
Art. 5 
(Competenze della Regione)
1. 
Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta Regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:
a) 
Interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:
1) 
Ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché ai rischi relazionali e per la salute;
2) 
A favorire e stimolare un approccio al gioco d'azzardo consapevole, critico e misurato;
3) 
Ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
4) 
Ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
5) 
A diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "Slot - no grazie" di cui al comma 5 del presente articolo;
b) 
Interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini della prosecuzione dell'attività, per il personale operante nelle sale da gioco e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, finalizzati alla prevenzione e riduzione degli eccessi del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, nonché delle modalità di attivazione delle reti di sostegno;
c) 
L'istituzione di un numero verde finalizzato a fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco;
d) 
La predisposizione di materiale informativo sul gioco d'azzardo patologico, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con l'Assessorato alla Sanità;
e) 
L'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone che manifestano dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.
2. 
Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 del presente articolo, la Regione od i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni ed accordi con gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 4.
3. 
La Regione può concedere, secondo le modalità che dovranno essere specificatamente previste nel piano integrato di cui al comma 1 del presente articolo, contributi per il finanziamento di progetti promossi dalle AA.SS.LL. e da soggetti del terzo settore aventi l'obiettivo di sostenere e favorire il reinserimento sociale, ed eventualmente lavorativo, di persone con problematiche e patologie legate al gioco d'azzardo.
4. 
Sostiene e promuove le iniziative delle:
a) 
Associazioni a tutela dei diritti dei consumatori ed utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con enti locali, ASL e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
b) 
Associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotino di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori ed al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata;
5. 
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "Slot - no grazie" rilasciato, a cura dei Comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.
6. 
La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.
7. 
La Regione consente ai Comuni che ne facciano espressa comunicazione, la facoltà di concedere riduzioni percentuali di quanto dovuto, con riferimento ai dettati dell'Allegato A alla D.G.R. 85-13268 del 08.02.2008 (Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), in materia di monetizzazione dei parcheggi in occasione delle aperture di nuovi esercizi pubblici o, comunque, di definire altre forme premianti per gli esercizi che decidano di non installare o di disinstallare apparecchi da gioco d'azzardo lecito.
8. 
La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito sui propri mezzi di trasporto.
9. 
La Regione, tramite le ASL, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e dei servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, in attuazione dell' art. 7, comma 5 del Decreto legge 13.09.2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazione, dalla Legge 08.11.2012, n. 189 . La Regione rende inoltre disponibile, tramite le ASL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile ed i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile ed accessibile al pubblico.
10. 
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'approvazione della presente legge, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all' art. 16 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta dello 0,92 per cento gli esercizi che non abbiano mai installato apparecchi da gioco di cui all' art. 110, comma 6 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)nei locali in cui è svolta l'attività, oppure che provvedano, volontariamente, entro il 31.12 dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli stessi.
11. 
L'agevolazione di cui al comma 10 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
12. 
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'approvazione della presente legge, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all' art. 110, comma 6 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all' art. 16 del citato Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 aumentata del 0,92 per cento.
13. 
Con deliberazione della Giunta Regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 10 e 12. In relazione all'agevolazione fiscale, tali modalità sono definite anche con riferimento al regime d'aiuto prescelto.
Art. 6 
(Competenze dei Comuni)
1. 
Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la presenza di locali che consentano attività di gioco e la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza percorribile di 500 metri:
a) 
Da istituti scolastici di ogni ordine e grado;
b) 
Luoghi di culto;
c) 
Impianti sportivi;
d) 
Ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
e) 
Strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
f) 
Istituti di credito e sportelli bancomat;
g) 
Esercizi di compravendita oggetti preziosi ed oro usati.
2. 
Il Comune, con propria deliberazione di Giunta, può individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
3. 
I Sindaci, nell'ambito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell'ordine e delle Polizie Locali per la prevenzione ed il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
4. 
I Comuni, anche con riferimento a quanto previsto al comma 7 dell'art. 5 della presente legge, possono prevedere forme premianti per gli esercizi "Slot-no grazie" che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
5. 
È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura od all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4 bis e 5 del Decreto Legge 13.09.2012, n. 158 , come convertito e modificato dalla Legge 08.11.2012, n. 189 .
6. 
Spetta al Comune la competenza dei controlli, tramite la Polizia Locale, sui locali di cui al comma 1 al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio.
Art. 7 
(Competenze delle ASL)
1. 
Le ASL promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, attraverso iniziative rivolte alla popolazione e, in seguito ad accordi con le direzioni scolastiche, attraverso interventi rivolti agli studenti e agli insegnanti degli istituti medi di primo e secondo grado.
2. 
I Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze, all'interno dell'attività clinica di presa in carico di persone con problemi di dipendenza patologica, assicurano :
a) 
Attività di accoglienza;
b) 
Valutazione diagnostica;
c) 
Attività di cura sanitaria, psicologica e sociale;
d) 
Interventi volti al reinserimento sociale;
e) 
Interventi di sostegno ai familiari .
Art. 8 
(Apertura ed esercizio dell'attività)
1. 
In similitudine a quanto previsto per le nuove aperture ed i trasferimenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le aperture delle sale gioco e le sale scommesse sono assoggettate ai vincoli ed agli obblighi dettati dalla D.G.R. 85-13268 del 08.02.2008 (Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1 della presente Legge, i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all' art. 7, comma 10 del Decreto legge 158/2012 , come convertito e modificato dalla Legge 08.11.2012, n. 189 , previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale gioco.
3. 
Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 1, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione di cui alla Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.
4. 
Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti, secondo quanto alla lettera b), comma 1 dell'art. 5 della presente legge, a frequentare corsi di formazione, obbligatori ai fini del prosieguo dell'attività, predisposti dalle ASL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. I contenuti, i tempi, i soggetti attuatori e le modalità con cui si dovranno svolgere i corsi di formazione saranno definiti entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
5. 
All'interno delle sale da gioco i gestori sono tenuti ad esporre:
a) 
Un test di verifica, predisposto dalla ASL competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza;
b) 
Depliant informativi riguardo la disponibilità di servizi di assistenza attivati nell'ambito del piano integrato di cui all'art. 5;
c) 
Il numero verde attivato dalla Regione Piemonte su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito.
Art. 9 
(Sanzioni amministrative)
1. 
In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui al comma 3, il trasgressore è punito con l'applicazione immediata della sanzione amministrativa pecuniaria da E 100,00 ad E 450,00; l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività delle sale da gioco e/o dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo od alla disinstallazione degli apparecchi da gioco insediati nel locale in questione, con impegno alla rinuncia a successive installazioni.
2. 
L'inosservanza alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 8 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.
3. 
L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione dei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dall'art. 6 è punita con la sanzione amministrativa da 5.000,00 a 15.000,00 euro.
4. 
All'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Comune competente per territorio. I Comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente ad iniziative per la prevenzione ed il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata o, in alternativa, a finalità di carattere sociale ed assistenziale.
Art. 9 bis 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente di cui all'articolo 5, c. 1 lettere a), b), c), d), ed e), quantificati complessivamente in 50.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'UPB A14061 (Sanità Prevenzione e veterinaria Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 si provvede con le risorse finanziarie allocate nei fondi speciali di parte corrente per i provvedimenti legislativi nell'ambito dell'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio Bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 50.000,00 euro rispettivamente nel biennio 2016 - 2017, iscritti nell'ambito dell'UPB A14061 , in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie di cui all'UPB A11011 del bilancio pluriennale 2015-2017.
3. 
I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 10 dell'articolo 5, stimati in 1.300.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in ugual misura, derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 12 dell'art. 5.
Art. 10 
(Norme transitorie)
1. 
Le sale gioco e assimilati (sale bingo, sale scommesse), già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguarsi ai contenuti della stessa entro i due anni successivi e comunque alla prima scadenza dell'eventuale contratto di locazione dei locali ove l'attività viene svolta.
2. 
Gli esercizi pubblici, gli esercizi commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguarsi ai contenuti della stessa entro i due anni successivi.