Proposta di legge regionale n. 154 presentata il 14 settembre 2015
"Istituzione del reddito di autonomia. Sostegno al reddito in favore di disoccupati, inoccupati, precariamente occupati, sottoccupati e inabili al lavoro"

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, e in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, dello Statuto regionale , persegue la riduzione delle disuguaglianze e promuove politiche di tutela della dignità del lavoro.
2. 
La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1 nonché della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa, fermi restando gli interventi finalizzati all'incremento dell'occupazione previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), riconosce il reddito di autonomia allo scopo di favorire l'inclusione sociale per le persone disoccupate, inoccupate o precariamente occupate, quale misura di contrasto della disuguaglianza sociale e dell'esclusione sociale nonché come strumento per tutelare la dignità della persona, favorire la cittadinanza sociale e rafforzare le politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
"reddito di autonomia" quell'insieme di forme reddituali, dirette e indirette, che assicurano un'esistenza libera e dignitosa;
b) 
"disoccupati" coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
c) 
"inoccupati" coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione;
d) 
"lavoratori precariamente occupati" coloro che hanno un rapporto di lavoro in grado di garantire un reddito annuo lordo inferiore a ottomila euro ovvero coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello stato di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell' articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144 );
e) 
"sottoccupati" coloro che, per carenza di domanda di lavoro, lavorano a orario ridotto rispetto a quello normale, cosiddetto a tempo pieno, ricevendo un compenso comunque inferiore a un reddito annuo lordo inferiore a ottomila euro;
f) 
"inabili al lavoro" coloro che, a causa di infermità o disabilità fisica o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile);
g) 
"centri per l'impiego" le strutture previste dalla l.r. n. 34/2008 .
Art. 3 
(Reddito di autonomia)
1. 
Il reddito di autonomia si articola nelle seguenti prestazioni:
a) 
per i beneficiari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e e), in somme di denaro non superiori a settemila,duecento euro l'anno, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) 
per i beneficiari indicati all'articolo 4, comma 1, lettera c) e d), in somme di denaro non superiori a cinquemila euro l'anno, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell'anno precedente e nell'anno in corso ed erogate nelle misure indicate dal regolamento di cui all'articolo 7 ed è commisurato sulla base della differenza tra il valore della soglia di accesso e l'ISEE del nucleo familiare di cui all'articolo 4, tenuto conto dei minori di diciotto anni e dei figli a carico presenti nel nucleo familiare, anche tramite l'individuazione di distinti scaglioni sulla base del valore dell'ISEE medesimo.
2. 
Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con i trattamenti previdenziali e assistenziali, o assimilabili, percepiti dal soggetto che ne beneficia, entro i limiti degli importi stabiliti dal medesimo comma 1.
3. 
Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non cedibili a terzi e, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, non sono compatibili con l'erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
4. 
Le amministrazioni provinciali, metropolitane e comunali, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere ulteriori interventi finalizzati al sostegno dei soggetti di cui all'articolo 4 volti, in particolare, a contribuire e a favorire:
a) 
la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma, su ferro e metropolitane;
b) 
la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, aggregativo, ricreativo e sportivo;
c) 
il pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d) 
la gratuità dei libri di testo scolastici per i componenti del nucleo famigliare che frequentano le scuole primarie e secondarie e il diritto allo studio.
Art. 4 
(Soggetti beneficiari e requisiti)
1. 
Sono beneficiari del reddito di autonomia di cui all'articolo 3:
a) 
i disoccupati;
b) 
gli inoccupati;
c) 
i lavoratori precariamente occupati;
d) 
i lavoratori sottoccupati: e) i soggetti riconosciuti inabili al lavoro.
2. 
I beneficiari indicati al comma 1 devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5 per l'accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:
a) 
residenza nella Regione da almeno trentasei mesi;
b) 
iscrizione alle liste di collocamento dei Centri per l'impiego, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera e);
c) 
reddito personale imponibile non superiore a ottomila euro relativo all'anno in corso e comunque non superiore a quindicimila euro come reddito familiare;
d) 
reddito personale imponibile non superiore a ottomila euro relativo all'anno precedente alla presentazione dell'istanza e comunque non superiore a quindicimila euro come reddito familiare;
e) 
reddito familiare non superiore a ventimila,novecentocinquantasei euro ISEE nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5. e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.
Art. 5 
(Modalità di accesso alle prestazioni)
1. 
I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 presentano annualmente istanza ai Centri per l'impiego di appartenenza al fine di accedere alle prestazioni di cui all'articolo 3.
2. 
La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e dei Centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con deliberazione definisce, su base provinciale e metropolitana, i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l'altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità del mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all'età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico psichico e sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi individuati dalla Regione nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa.
3. 
Sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di cui al comma 2, le province e la Città metropolitana adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni dandone comunicazione ai Centri per l'impiego territorialmente competenti.
4. 
Le province e la Città metropolitana con cadenza annuale presentano all'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, sentito il parere della competente commissione consiliare, una relazione sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all'articolo 1.
Art. 6 
(Decadenza dalle prestazioni)
1. 
La decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 3 avviene quando il beneficiario:
a) 
all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 5 o nelle successive integrazioni dichiara il falso in ordine anche a uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2;
b) 
viene assunto con un contratto di lavoro subordinato ovvero avvia un'attività lavorativa di natura autonoma e, in entrambi i casi, se percepisce un reddito imponibile annuo superiore a ottomila mila euro o, comunque, superiore a quindicimila mila euro come reddito familiare;
c) 
rifiuta una proposta di impiego offerta dal Centro per l'impiego territorialmente competente.
2. 
Nel caso di cui al comma 1, lettera a) il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 per un periodo di durata doppia rispetto a quello nel quale ne ha indebitamente beneficiato, anche se nel frattempo ha maturato i requisiti.
3. 
La decadenza di cui al comma 1 lettera c) non opera nell'ipotesi di non congruità della proposta di impiego ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali e informali in suo possesso, certificate dal Centro per l'impiego territorialmente competente attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.
4. 
Il Centro per l'impiego territorialmente competente, nel caso di decadenza, trasmette ai comuni i nominativi dei soggetti nei confronti dei quali l'erogazione delle prestazioni è cessata.
Art. 7 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, adotta un regolamento, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale e con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei Centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la potestà regolamentare della Provincia e della Città metropolitana.
2. 
Il regolamento di cui al comma 1, in particolare, provvede a:
a) 
definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
b) 
definire i criteri e le modalità per la decadenza dal beneficio delle prestazioni di cui all'articolo 3;
c) 
definire le modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine di attuazione della presente legge;
d) 
individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b ), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità secondo apposite fasce di reddito;
e) 
definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito di autonomia di cui all'articolo 10;
f) 
individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette.
Art. 8 
(Protocollo d'intesa)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo1, promuove un protocollo d'intesa con i Ministeri competenti per avviare, sul territorio piemontese, una sperimentazione del reddito di autonomia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 comma 3.
Art. 9 
(Monitoraggio e stato di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell'IRES, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti a seguito dell'istituzione del reddito di autonomia, in termini di inclusione sociale per i lavoratori disoccupati, inoccupati o precariamente occupati.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) 
il numero dei beneficiari;
b) 
lo stato degli impegni finanziari;
c) 
le eventuali criticità;
d) 
i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.
3. 
Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. 
I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di valutazione. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 10.
Art. 10 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato "Fondo regionale per il reddito di autonomia", il cui stanziamento, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2015, è pari a 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) A15121 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.
2. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) A11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.
3. 
Per gli anni 2016 e 2017, alla spesa pari rispettivamente a 50 milioni e 60 milioni di euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie delle unità previsionali A11011, A15041, A15061.
4. 
Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono gli eventuali versamenti dello Stato a seguito dell'adozione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 8 nonché gli eventuali cofinanziamenti degli enti locali.
5. 
La Giunta regionale quantifica i risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge, i quali sono versati nel fondo di cui al comma 1.
Art. 11 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.