Istituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL).
(B.U. 11 novembre 2021, 3° suppl. al n. 45)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1.
La presente legge istituisce l'Organismo regionale per le attività di controllo (ORECOL) di natura collaborativa, al fine di verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale, di valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni della Giunta regionale previsto dalla
legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dai relativi provvedimenti attuativi, di vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti stipulati dalla Giunta regionale e dagli organismi in house e in controllo regionale, di supportare la Giunta regionale e gli organismi in house e in controllo regionale nella formazione e nell'attuazione dei piani di prevenzione della corruzione, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e buon andamento dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale.
Art. 2.
(Costituzione dell'ORECOL)
1.
L'ORECOL è organismo indipendente di controllo interno, composto da cinque membri esterni all'amministrazione regionale, di cui tre nominati dal Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e due nominati dalla Giunta regionale. La nomina è effettuata a seguito di procedura selettiva pubblica.
2.
I componenti dell'ORECOL restano in carica per la durata della legislatura e fino all'insediamento del nuovo organismo, comunque non oltre novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale e possono essere nominati non più di due volte consecutive previa procedura selettiva pubblica, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 23 marzo 1995, n. 39
(Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati).
3.
Partecipano alle sedute dell'ORECOL, senza diritto di voto, il responsabile della struttura organizzativa preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura preposta alla funzione di audit interno.
4.
I componenti dell'ORECOL sono scelti tra esperti di notoria indipendenza, di elevata e accertata professionalità, con riconosciute esperienze nel settore pubblico o privato e con accertate competenze in una o più delle seguenti materie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, analisi del rischio, analisi dei processi e contratti pubblici, analisi ed organizzazione dei sistemi sanitari, diritto amministrativo, costituzionale, civile e penale.
5.
Al fine di garantire l'osservanza dei principi costituzionali di imparzialità, di correttezza e di lealtà, non possono rivestire il ruolo di componenti dell'ORECOL e, se già nominati, decadono, coloro i quali, al momento della domanda, sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva ancorché a pena condizionatamente sospesa, per delitti, consumati o tentati, previsti nei titoli II, III e VII del
libro secondo del codice penale
o per delitti previsti dal
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
(Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'
articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205
), ovvero per ogni altro delitto, tentato o consumato, punibile con pena edittale, da sola o congiunta a pena pecuniaria, superiore, nel massimo, ad anni quattro di reclusione; ai fini del calcolo della pena occorre tenere conto anche degli eventuali aumenti conseguenti alla presenza di circostanze comunque aggravanti.
6.
In occasione della nomina, il Consiglio e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, svolgono una rigorosa valutazione delle candidature, tenendo presente ogni elemento utile, conosciuto o conoscibile, che consenta di apprezzarne l'affidabilità, l'onorabilità, l'integrità, la lealtà, l'imparzialità e gli altri requisiti prescritti dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'
articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
).
7.
Non possono essere nominati componenti dell'ORECOL i dipendenti della Regione Piemonte, i dipendenti e i componenti degli organi degli organismi in house ed in controllo regionale, degli enti locali compresi nel territorio regionale e coloro che:
a)
rivestono incarichi pubblici elettivi, cariche pubbliche o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che hanno rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina;
b)
hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o organizzazioni sindacali o che hanno avuto tali rapporti nei tre anni precedenti alla nomina;
c)
si trovano, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
d)
sono magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione regionale;
e)
hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione regionale, o con il vertice politico- amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
f)
sono componenti di altri organismi di valutazione o controllo dell'amministrazione regionale.
8.
Qualora successivamente alla nomina sia accertata la sopravvenienza di una delle cause di inconferibilità di cui ai commi 5 e 7, nonché la violazione del divieto di cui al comma 9, l'organo regionale competente alla nomina, con proprio provvedimento, dichiara la decadenza dall'incarico. Nel caso di conflitto di interessi sopravvenuto, la decadenza è dichiarata, qualora l'interessato non abbia provveduto a segnalare la causa all'organo regionale competente e a rimuoverla secondo le disposizioni regionali.
9.
I componenti dell'ORECOL non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.
Art. 3.
(Funzioni)
1.
L'ORECOL, connotato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, svolge le seguenti funzioni:
a)
definisce gli indirizzi e le linee guida dei sistemi di controllo interno e delle funzioni di audit della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale, fornendo indicazioni in merito a metodologie e a procedure;
b)
valuta, sulla base dell'individuazione e valutazione dei rischi di corruzione effettuati nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e, sulla base del monitoraggio degli ulteriori rischi effettuato con l'ausilio dei responsabili della funzione di audit, l'incidenza dei rischi sistemici per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale, favorendo il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo e realizzando una più efficiente integrazione tra i sistemi di prevenzione della corruzione, di gestione dei rischi e di controllo;
c)
verifica la rispondenza dell'attività amministrativa di competenza delle strutture regionali, degli organismi in house ed in controllo regionale, comprese le relative procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e l'esecuzione dei contratti, ai principi di regolarità, imparzialità, economicità ed efficienza, mediante monitoraggi a campione, nel rispetto delle attribuzioni di Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
d)
formula pareri e indicazioni alla Giunta regionale in ordine agli interventi correttivi e alle azioni migliorative da porre in essere;
e)
supporta la Giunta regionale e gli organi di indirizzo e controllo degli organismi in house e in controllo regionale, nonché i rispettivi responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell'attività di predisposizione e attuazione del PTPCT, contribuendo all'individuazione di misure coerenti con gli indirizzi e le linee guida di cui alla lettera a) e al monitoraggio dell'effettiva attuazione e dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione;
f)
verifica l'idoneità e l'efficacia dell'attività di controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione operanti nei regimi previsti dall'
articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici);
g)
si relaziona agli uffici degli organismi in house e in controllo regionale che svolgono attività di audit interno, assicurando adeguate forme di coordinamento, impulso, condivisione di buone pratiche e dotazione di strumenti finalizzati a rafforzare il ruolo e a sostenere l'attività degli organi di controllo negli organismi in house e in controllo regionale, garantendone l'indipendenza e la terzietà e favorendo l'integrazione tra organismi, attività e strumenti di controllo;
h)
attiva collaborazioni con le associazioni che operano nell'ambito della tutela della legalità per la realizzazione di percorsi formativi, eventi e seminari rivolti agli amministratori e ai dipendenti per la crescita della cultura della legalità e della buona amministrazione.
2.
Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte secondo il piano annuale delle attività, redatto in coerenza con le previsioni del PTPCT e anche sulla base degli indirizzi forniti dalla Commissione consiliare competente in materia di legalità derivanti, in particolare, dalle informazioni contenute nelle relazioni annuali di cui al comma 5. Il piano è approvato dall'ORECOL e comunicato alla Giunta e al Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno. E' fatta comunque salva la facoltà per l'Organismo di esercitare le proprie funzioni al verificarsi di casi sopravvenuti di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, anche a seguito di segnalazioni ricevute, nell'interesse dell'integrità e della trasparenza dell'amministrazione regionale.
3.
Per lo svolgimento delle funzioni, l'ORECOL opera in stretto coordinamento con le competenti strutture di controllo interno della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale e può avvalersi delle eventuali banche dati informatizzate, riguardanti le materie d'interesse della propria attività di controllo disponibili presso le stesse, anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso di cui al comma 4.
4.
L'ORECOL, nell'esercizio delle sue funzioni e ai fini dell'espletamento delle stesse, ha accesso alle informazioni, ai documenti e agli atti in possesso delle strutture della Giunta regionale, degli organismi in house e in controllo regionale. Il responsabile della struttura destinataria della richiesta di accesso è tenuto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, a consentire tempestivamente l'accesso e a fornire i documenti e i dati richiesti entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, salvo diverso termine stabilito dal medesimo ORECOL.
5.
L'ORECOL relaziona annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in ordine allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla presente legge. La relazione contiene, in forma dettagliata, la descrizione delle funzioni di cui al comma 1, evidenziando le criticità, anomalie e irregolarità eventualmente riscontrate.
6.
L'inosservanza degli indirizzi, delle linee guida e delle indicazioni, di cui al comma 1, lettera a), nonché la mancata adozione di adeguate azioni migliorative sono valutate ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei direttori e dei dirigenti responsabili.
Art. 4.
(Raccordo con altri organismi di controllo)
1.
Per favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l'ORECOL opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, con l'Organismo indipendente di valutazione della performance e con il Collegio dei revisori dei conti.
2.
L'ORECOL promuove, altresì, la collaborazione con la Corte dei conti, previa apposita intesa stipulata con la Regione.
Art. 5.
(Organizzazione)
1.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, l'ORECOL si avvale di una struttura operativa costituita da adeguate risorse umane e strumentali, da istituire con apposito provvedimento della Giunta regionale.
2.
L'organizzazione e il funzionamento dell'ORECOL sono disciplinati da apposito regolamento interno, proposto dallo stesso Organismo ed approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere delle commissioni consiliari competenti e in conformità dell'
articolo 5, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23
(Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
Art. 6.
(Indennità)
1.
Al Presidente dell'ORECOL compete, per le attività di controllo, un'indennità nella misura dell'80 per cento di quella stabilita dall'
articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50
(Istituzione del Difensore civico) e del 50 per cento ai restanti componenti.
2.
Ai componenti dell'ORECOL non si applica la disposizione di cui all'
articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modifiche, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
.
Art. 7.
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, previsti a partire dall'anno 2022 e pari a euro 150.000,00 per ciascun esercizio finanziario, si provvede mediante incremento di pari importo dello stanziamento in competenza per le annualità 2022 e 2023, da iscriversi in un apposito capitolo di nuova istituzione nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), che trova copertura mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento disponibile della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2.
Per gli esercizi successivi al 2023, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
Art. 8.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 novembre 2021
Alberto Cirio