La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 16 del 2016.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 12 la parola "previo" è stata sostituita dalla parola "in" ad opera del comma 1 dell'articolo 159 della legge regionale 19 del 2018.
[3] Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 la parola "previo" è stata sostituita dalla parola "in" ad opera del comma 1 dell'articolo 160 della legge regionale 19 del 2018.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 19 le parole "all'interno della missione 12, programma 12.10" sono state sostituite dalle parole "all'interno della missione 12, programma 12.04" ad opera del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 24 del 2016.
[5] Nel comma 2 dell'articolo 19 le parole "all'interno della missione 12, programma 12.10" sono state sostituite dalle parole "all'interno della missione 12, programma 12.04" ad opera del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 24 del 2016.