Art. 2.
1.
Ai fini della presente legge, si intende per:
a)
parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale;
b)
discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente e salve le azioni previste agli articoli 3 e 11, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate su una o più delle condizioni descritte alla lettera a) e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
c)
discriminazione diretta: il caso in cui una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in una situazione analoga;
d)
discriminazione indiretta: una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una o più delle condizioni descritte alla lettera a);
e)
molestia: ogni comportamento indesiderato, posto in essere per uno o più dei motivi di cui alla lettera a), avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
f)
ordine di discriminazione: l'ordine di discriminare una persona in ragione di una o più delle condizioni descritte alla lettera a);