Art. 2.
1.
Ai fini della presente legge, si intende per:
a)
violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
b)
violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;
c)
genere: ruoli, comportamenti, attività ed attributi che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
d)
violenza contro le donne basata sul genere: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in quanto appartenenti al genere femminile;
e)
tratta: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza con la forza di persone ai fini di sfruttamento, che comprende lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati;
f)
vittima: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a) e b);
g)
stalking: il comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità;
h)
identità di genere: la percezione della propria identità sessuale;
i)
orientamento sessuale: la caratteristica che contribuisce a formare l'identità sessuale, indica il genere e le caratteristiche sessuali oggetto di attrazione;
l)
violenza assistita: l'esperienza, da parte del bambino o della bambina, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori.
l bis)
abuso sessuale on-line: ogni forma di coinvolgimento di persone di minore età in attività sessuali, virtuali o reali, perpetrata attraverso l'uso della rete internet facendo anche riferimento alla produzione e diffusione di immagini e video.
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