Legge regionale n. 13 del 13 marzo 2006  ( Versione vigente )
"Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte".
(B.U. 16 marzo 2006, n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Al fine di razionalizzare e coordinare gli interventi in materia di internazionalizzazione dell'economia piemontese, la Regione Piemonte, d'intesa con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, promuove un processo di graduale unificazione degli organismi che attualmente vi provvedono.
2. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 viene costituita una società consortile per azioni, destinata a sostituire, nell'attività e nella funzione, il Centro estero delle Camere di commercio nonché ad incorporare progressivamente quegli altri organismi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 2. 
(Società consortile)
1. 
La società consortile per azioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 promossa dai soci fondatori, Regione Piemonte e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, è senza scopo di lucro, a totale partecipazione pubblica.
[1]
2. 
L'oggetto sociale comprende il coordinamento e l'integrazione delle iniziative volte a favorire l'internazionalizzazione dell'economia piemontese quali in particolare:
a) 
il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui mercati esteri;
b) 
l'attrazione degli investimenti in Piemonte;
c) 
la valorizzazione internazionale dell'offerta turistica regionale;
d) 
la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi delle imprese piemontesi compresa la filiera agroalimentare;
e) 
la valorizzazione del "sistema Piemonte" anche al fine di connotarne territorialmente i prodotti e di accrescerne il richiamo commerciale.
3. 
In proporzione alla quota azionaria posseduta è richiesto ai soci di contribuire finanziariamente, ai sensi dell' articolo 2615 ter, comma 2, del codice civile , al funzionamento dell'organizzazione consortile.
Art. 3.[2] 
(Comitato di consultazione)
1. 
La Giunta regionale approva le linee di indirizzo a cui si uniforma il programma di attività della società, previo parere della commissione consiliare competente che deve essere espresso nei trenta giorni successivi all'invio. Decorso tale termine la Giunta adotta tali linee di indirizzo.
2. 
Un comitato di consultazione, presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, rappresentativo delle associazioni economiche di categoria e degli enti che a vario titolo operano nel campo dell'internazionalizzazione, esprime proposte per l'elaborazione delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Le modalità di funzionamento del comitato di consultazione sono demandate ad apposita delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 4. 
(Modalità di partecipazione)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari e connessi alla costituzione della società, avendo cura che l'ordinamento statutario risponda alle regole del buon governo societario e non precluda l'eventuale allargamento della compagine sociale ad altre regioni ed ai relativi sistemi camerali. La società può inoltre avvalersi degli strumenti disciplinati dell' articolo 2447 bis e seguenti del codice civile , tenuto conto della molteplicità dei settori di intervento e di eventuali specifici interessi e vocazioni dei soggetti partecipanti.
Art. 5. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Per la sottoscrizione delle azioni della società di cui all'articolo 2 è stanziata la somma di 125 mila euro, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
2. 
(...)
[3]
3. 
Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede con le risorse allocate nella missione 19 (Relazioni internazionali), programma 19.01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo), titolo 1 (spese correnti).
[4]
Art. 6.[5] 
(...)
Art. 7. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, presenta al Consiglio regionale una relazione avente per oggetto la composizione del capitale sociale della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte, i programmi di intervento e gli indirizzi strategici di tale società e l'individuazione degli organismi incorporati ai sensi dell'articolo 1.
2. 
La Giunta regionale rende conto dei risultati ottenuti in termini di promozione e sostegno del livello di internazionalizzazione dell'economia piemontese e di razionalizzazione degli interventi regionali, presentando al Consiglio regionale, entro due anni dalla approvazione della legge e successivamente con la stessa cadenza biennale, una relazione che renda conto della situazione patrimoniale e finanziaria della società consortile, aggiorni i dati sugli organismi incorporati ai sensi dell'articolo 1 e illustri le attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 2 ed i risultati raggiunti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 marzo 2006
Mercedes Bresso

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 2 la parola "prevalente" è stata sostituita dalla parola "totale" e le parole "possono partecipare a tale società consortile enti, organismi associativi, fondazioni bancarie e soggetti pubblici che, per vocazione istituzionale o caratteristiche attitudinali, siano in grado di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 8 del 2013.

[2] Nell'articolo 3 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 17 del 2013.

[3] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 8 del 2013.

[4] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 del 2020.

[5] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.