Legge regionale n. 37 del 07 aprile 2000  ( Versione vigente )
"Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette".
(B.U. 12 aprile 2000, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
In applicazione della normativa nazionale vigente in base alla quale è stabilito che l'Unione Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL), l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), l'Ente Nazionale Sordomuti (ENS), l'Unione Italiana Ciechi (UIC) sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, la Regione Piemonte con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali, nonchè presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.
Art. 1 bis.[1] 
(Estensione esercizio della rappresentanza)
1. 
L'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di invalidi, di cui all'articolo 1, viene esteso alle federazioni ed ai coordinamenti regionali più rappresentativi iscritti al Registro unico del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
Art. 2. 
(Nomine)
1. 
Gli enti strumentali della Regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere la nomina di un rappresentante:
[2]
a) 
agli organi regionali delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1;
b) 
alle federazioni ed ai coordinamenti regionali di cui all'articolo 1, comma 1 bis, invitati a fornire il nominativo richiesto dagli enti strumentali regionali in funzione della tematica e problematica trattata.
2. 
L'UNMS nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità per servizio, l'ANMIL nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità sul lavoro, l'ANMIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità civile, l'ENS nomina il rappresentante per le tematiche e problematiche inerenti il sordomutismo, l'UIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.
Art. 3. 
(Convenzioni)
1. 
Gli enti strumentali della regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 1 per delegare ad esse lo svolgimento dei compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.
Art. 4. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo

Note: