La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 16 del 2017.
[2] Nel comma 2 dell'articolo 1 le parole "agli Atenei piemontesi ed all'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario" sono state sostituite dalle parole "agli Atenei operanti sul territorio piemontese, all'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario e ai Collegi universitari piemontesi legalmente riconosciuti" ad opera dal comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 16 del 2017.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole " entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge," sono state soppresse dal comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 16 del 2017.
[4] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 16 del 2017.
[5] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 16 del 2017.
[6] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 16 del 2017.