"Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico."
(B.U. 12 aprile 1995, n. 15)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità e ambito)
1.
La Regione, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturale e della tutela ambientale, disciplina con la presente legge la ricerca e la raccolta di minerali esclusivamente a scopo collezionistico, didattico e scientifico.
2.
Sono di interesse mineralogico e non minerario tutti i campioni di minerali che, compresi o non tra le sostanze minerali elencate nel
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
e successive modifiche e integrazioni, non sono suscettibili di utilizzazione industriale e rivestono esclusivo interesse collezionistico e scientifico, perchè rappresentativi di una o più specie o di una paragenesi.
3.
Dalla presente legge rimane esclusa la raccolta di fossili già regolata dalla
legge 1° giugno 1939, n. 1089
e successive modificazioni.
Art. 2.
(Registro regionale dei raccoglitori)
1.
La Regione istituisce un registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali.
2.
Chiunque intenda svolgere tale attività nell'ambito della presente legge, è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Giunta Regionale, che entro sessanta giorni dalla data di ricevimento rilascia apposito attestato di iscrizione che costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'attività stessa.
3.
L'attestato di cui al comma 2 può essere revocato dal Presidente della Giunta Regionale ai raccoglitori che per due volte siano incorsi nelle sanzioni di cui all'articolo 12.
Art. 3.
(Ricerca e raccolta di minerali)
1.
La ricerca e la raccolta di minerali sono consentite entro i limiti e con l'impiego dei mezzi di cui ai successivi articoli.
2.
La ricerca e la raccolta si effettuano con tecniche e modalità che garantiscono il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo dello strato umifero, della stabilità del terreno e dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento minerale.
3.
La ricerca e la raccolta non devono comportare negative interferenze con la flora e con la fauna stanziale e migratoria.
Art. 4.
(Mezzi per la ricerca e la raccolta)
1.
Ai fini della presente legge è consentito esclusivamente l'impiego di attrezzature di tipo manuale, consistenti nella fattispecie in martelli, mazze dal peso massimo di cinque chilogrammi, scalpelli, piccozze, picconi, badili ed altri attrezzi di lunghezza non superiore a un metro e sessanta centimetri.
2.
È vietato l'uso di esplosivi, l'impiego di sostanze chimiche e l'utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico o a motore.
Art. 5.
(Ripristino)
1.
La ricerca e la raccolta dei minerali non devono recare alterazioni permanenti all'ambiente naturale.
2.
È fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore di procedere all'immediato ripristino del sito in modo il più possibile adeguato alle caratteristiche originarie della zona.
Art. 6.
(Limiti della ricerca e della raccolta)
1.
Nell'ambito della ricerca e della raccolta di minerali non sono consentiti rapporti di concessione o convenzionali con diritto di esclusiva.
2.
Resta salva la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale e del conduttore del fondo in cui si intende ricercare e raccogliere minerali.
3.
Nell'ambito delle aree, oggetto di concessione mineraria di cui al
R.D. 1443/1927
, suscettibili di rinvenimenti di interesse mineralogico, ove la concessione non sia decaduta, e con esclusione di quelle per acque minerali e termali e per idrocarburi, è richiesta specifica autorizzazione del distretto minerario competente del concessionario.
4.
È fatto divieto di ricerca e raccolta di campioni di minerali in grotte o cavità naturali di origine carsica.
Art. 7.
(Quantitativi di raccolta)
1.
Sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a quindici chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa la tolleranza di cinque chilogrammi.
2.
Nei giacimenti secondari auriferi è consentita la raccolta di un quantitativo giornaliero non superiore a cinque grammi per persona, ferme restando le competenze del distretto minerario competente.
Art. 8.
(Aree protette)
1.
I dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza, i musei naturalistici, le associazioni o gli Enti mineralogici e geologici segnalano alla Giunta Regionale aree di particolare rilevanza mineralogica e scientifica.
2.
Nelle aree di cui al presente articolo il Consiglio Regionale, con apposita deliberazione, può prescrivere specifiche norme o divieti in ordine alla ricerca ed alla raccolta.
3.
Sono fatte salve le disposizioni previste nelle singole leggi regionali istitutive di aree protette.
Art. 9.
(Documentazione ed educazione ambientale)
1.
La Regione nell'ambito del Programma di documentazione, informazione ed educazione ambientale, ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32
, promuove la conoscenza, il rispetto e la tutela del patrimonio mineralogico.
Art. 10.
(Deroghe)
1.
La Giunta Regionale, con deliberazione, può prevedere deroghe a quanto disposto dall'articolo 4, dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 7 e dall'articolo 8, commi 2 e 3, a favore di istituti e dipartimenti universitari e di musei naturalistici. Analoghe deroghe per quanto riguarda le aree protette regionali, sono deliberate a seguito dell'acquisizione del parere favorevole dell'Ente di gestione.
2.
La deliberazione di cui al comma 1 deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata della deroga, le modalità, i mezzi consentiti, le zone di ricerca e di raccolta, i quantitativi massimi, nonchè l'istituto od il museo cui i campioni sono destinati.
Art. 11.
(Vigilanza)
1.
L'osservanza alle norme della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, al Comune interessato tramite gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, al personale di vigilanza delle aree protette regionali, nei limiti territoriali delle aree stesse, ed alle guardie giurate volontarie ecologiche nominate secondo le disposizioni della vigente legislazione regionale.
Art. 12.
(Sanzioni)
1.
Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a)
da lire 2 milioni 500 mila a lire 7 milioni 500 mila qualora il materiale ricercato e raccolto sia utilizzato per scopi non previsti all'articolo l, comma 1;
b)
da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per l'inosservanza a quanto previsto dall'articolo 4, con esclusione dell'impiego di esplosivo;
c)
da lire un milione a lire 3 milioni per violazione a quanto previsto dall'articolo 5;
d)
da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per violazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3;
e)
da lire 250 mila a lire un milione per violazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 7;
f)
da lire 2 milioni a lire 8 milioni per violazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 e dagli articoli 8 e 10.
2.
L'impiego di esplosivo è passibile delle pene previste dalle norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
e successive modifiche e integrazioni e dalla
legge 18 aprile 1975, n. 110
.
3.
Il materiale ricercato e raccolto in modo difforme dalle norme previste nella presente legge è oggetto di confisca e consegnato al Museo regionale di scienze naturali o ad istituti e dipartimenti universitari, ovvero a musei naturalistici anche locali con preferenza per quelli della zona di ritrovamento.
4.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al
Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
.
Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1995 e per i successivi anni è istituito apposito capitolo con la denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dalla legge 'Normative per la ricerca e raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico ' " da destinarsi a contributo per musei mineralogici operanti nell'ambito regionale aventi natura pubblica (Museo regionale di Scienze naturali, musei civici, musei di Comunità Montane), in ragione del 50 per cento e con criteri definiti dalla Giunta Regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 aprile 1995
Gian Paolo Brizio