Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) '

(B.U. 31 luglio 2003, n. 31)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
All. A, B, C, D, E, F

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque), i procedimenti per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica.
2. Sono fatti salvi gli effetti di quanto disposto dall'articolo 89, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), per la cui attuazione sono perfezionate apposite intese tra le amministrazioni interessate.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R, fatta eccezione per la definizione degli usi in sede di rilascio della concessione preferenziale e del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, cui si applica l'articolo 3.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione:
a) dell'utilizzo domestico delle acque sotterranee, alle condizioni ed entro i limiti di cui all''articolo 5;
b) dell'utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprieta' privata;
c) dell'uso dell'acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;
d) del riutilizzo delle acque reflue depurate;
e) dei prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalita' indeterminata di utenti, quali le fontane e i lavatoi pubblici, nonche' la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorita' preposte alla tutela del patrimonio boschivo;
f) dei prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le acque minerali e termali.

Art. 3.
(Usi delle acque pubbliche)

1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:
a) agricolo: qualunque uso dell'acqua, ivi compresi quello irriguo e quello antibrina, effettuato da un'azienda agricola e funzionale all'attivita' dell'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);
b) civile: l'uso dell'acqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, lo spurgo di fognature, l'irrigazione di aree verdi pubbliche, la costituzione di scorte antincendio, nonche' qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
c) domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purche' tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attivita' economico-produttiva o con finalita' di lucro;
d) energetico: l'uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
e) lavaggio di inerti: l'uso dell'acqua finalizzato al lavaggio degli inerti;
f) piscicolo: l'uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;
g) potabile: l'uso dell'acqua per approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;
h) produzione di beni e servizi: gli usi dell'acqua direttamente connessi con il processo produttivo o con l'attivita' di prestazione del servizio, ivi comprese le infrastrutture sportive e ricreative, nonche' gli usi dell'acqua per l'innevamento artificiale o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
i) riqualificazione di energia: l'uso dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;
l) zootecnico: l'uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, purche' di volume annuo superiore a mille metri cubi.
2. Nel caso di usi dell'acqua per piu' fini, l'uso potabile o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano e, in subordine, l'uso agricolo sono prevalenti su ogni altra utilizzazione. In presenza di usi diversi dal potabile e dall'agricolo la prevalenza e' determinata sulla base dell'uso al quale e' associato il maggiore volume di acqua calcolato su base annua.
3. Per uso plurimo si intende l'utilizzo dello stesso volume di acqua derivata per piu' fini da parte dello stesso soggetto.

Art. 4.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
b) acque sorgive: qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali;
c) acque sotterranee: le falde idriche, vale a dire le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente; le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;
d) acque subalvee: le acque sotterranee contenute negli acquiferi continui, in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano; le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
e) acque superficiali: le acque di fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali, con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue;
f) autorita' concedente: l'organo della provincia competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998;
g) bilancio idrico: il rapporto fra la disponibilita' di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi;
h) derivazione: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;
i) falda freatica (superficiale o libera): la falda piu' vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico;
j) falde profonde: le falde poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioe' le falde confinate, le falde semiconfinate e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocita' di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualita' idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni piu' superficiali del medesimo;
k) minimo deflusso vitale: livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
l) piezometro: pozzo che filtra solo un tratto di acquifero significativo ai fini della misura del livello piezometrico della falda in esame;
m) pozzo: struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo;
n) pozzo di monitoraggio: pozzo che consente il prelievo di campioni d'acqua rappresentativi della falda interessata dai filtri; per particolari configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di monitoraggio e piezometro possono coincidere;
o) portata massima di prelievo: valore massimo istantaneo del prelievo, espresso in litri al secondo;
p) portata media di prelievo: valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso nel corso dell'anno solare per il periodo di tempo in cui il prelievo e' autorizzato;
q) prova di pompaggio o di emungimento: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso o in pozzi ovvero piezometri vicini;
r) ufficio: l'ufficio della provincia competente all'istruttoria delle domande di concessione;
s) volume di prelievo: la quantita' di acqua, espressa in metri cubi, corrispondente al volume massimo concesso nel corso dell'anno solare.

Art. 5.
(Uso domestico delle acque sotterranee)

1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, puo' utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.
2. Per finalita' conoscitive e di controllo, il sindaco trasmette alla provincia copia dell'autorizzazione rilasciata in materia urbanistica o documentazione equivalente, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dei modelli approvati dalla Giunta regionale nell'ambito della realizzazione del catasto delle derivazioni idriche.
3. L'uso potabile e' consentito dal sindaco, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 2, solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed e' comunque subordinato al nulla osta dell'autorita' sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua.
4. In caso di uso potabile il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 sottopone a controllo sanitario le acque emunte con frequenza almeno annuale.
5. L'uso delle acque di falde profonde e' consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.

Art. 6.
(Perforazioni finalizzate al controllo)

1. I soggetti che, per finalita' proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualita' dell'acqua comunicano alla Provincia territorialmente competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.
2. Qualora le perforazioni siano funzionali all'abbassamento della falda per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia all'ufficio una comunicazione corredata da:
a) relazione tecnica generale;
b) progetto delle perforazioni da realizzare;
c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale).
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato puo' dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
4. Nel termine di cui al comma 3 l'ufficio puo' prescrivere l'adozione di particolari modalita' di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.
5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette all'ufficio la stratigrafia dei terreni attraversati.

Titolo II. Il procedimento di concessione

Capo I. Avvio del procedimento e istruttoria

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 7.
(Domanda di concessione)

1. Il procedimento per il rilascio di concessione e' avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.
2. Puo' presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessita' di utilizzare la risorsa idrica.
3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attivita' necessiti di piu' opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, presenta un'unica domanda di concessione, purche' l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unita' aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete.
4. Qualora piu' soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione.
5. Al fine di cui al comma 4, i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con la pubblica amministrazione.

Art. 8.
(Modalita' di presentazione della domanda)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive, la domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, e' presentata alla provincia nel cui territorio insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse ed e' redatta secondo le specifiche indicate nell'allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.

Art. 9.
(Improcedibilita' e rigetto della domanda)

1. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o piu' dei documenti previsti all'articolo 8, dichiara l'improcedibilita' della domanda.
2. Qualora la domanda sia corredata di tutti i documenti prescritti, ma questi richiedano un loro completamento o regolarizzazione, l'ufficio assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti.
3. Decorso senza esito il termine di cui al comma 2, il procedimento si conclude con il rigetto della domanda.

Art. 10.
(Esame preliminare)

1. La domanda di concessione e' trasmessa dall'ufficio alla autorita' di bacino del fiume Po e, ove necessario, all'autorita' idraulica competente.
2. Le autorita' di cui al comma 1, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione della domanda, comunicano il proprio parere all'ufficio rispettivamente in ordine:
a) alla compatibilita' dell'utilizzazione con le previsioni del piano regionale di tutela delle acque e, in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico;
b) alla compatibilita' idraulica delle opere da realizzare.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono espressi in senso favorevole.
4. Acquisiti i pareri previsti ai commi 2 e 3, se la domanda appare all'ufficio senz'altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualita' o ad altri interessi generali, ne propone l'immediato rigetto all'autorita' concedente.
5. Concluso positivamente l'esame preliminare, l'ufficio invita il richiedente ad effettuare il versamento della somma determinata in via provvisoria per le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti, secondo quanto indicato all'allegato B, assegnando a tal fine un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta.
6. In caso di mancato versamento entro il termine assegnato la domanda si intende rinunciata.

Art. 11.
(Ordinanza di istruttoria)

1. Esauriti gli adempimenti di cui all'articolo 10, l'ufficio provvede a dare notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonche' mediante affissione della stessa presso gli albi pretori dei comuni interessati e l'inserimento nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione per un periodo di quindi giorni consecutivi.
2. L'ordinanza e' trasmessa all'istante e a tutti i soggetti pubblici interessati, in relazione alla natura delle opere e dei luoghi.
3. L'ordinanza e' sempre trasmessa per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia della sintesi non tecnica ove prevista ovvero del progetto della derivazione, nonche' della corografia e planimetria delle opere:
a) alla Regione, nel caso di grandi derivazioni;
b) all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
c) al Comando militare territorialmente interessato;
d) all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
e) all'autorita' d'ambito e all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;
f) all'autorita' competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi;
g) ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonche' agli ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia.
4. L'ordinanza deve indicare:
a) gli estremi identificativi del richiedente;
b) i dati principali della derivazione richiesta e cioe': luogo di presa, quantita' ed uso della acqua, durata del prelievo, luogo di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici alimentatori e, ove diversi, dei corpi idrici interessati dalla restituzione;
c) l'amministrazione procedente, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) il luogo presso il quale domanda e progetto saranno depositati e i giorni in cui questi saranno visibili al pubblico;
e) i comuni e i giorni di affissione all'albo pretorio;
f) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potra' essere rinviata ad altra data.

Art. 12.
(Concorrenza)

1. Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda.
2. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi previsti dall'articolo 11, comma 1 indicando, ove necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria.
3. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non da' luogo ad ulteriori concorrenze.

Art. 13.
(Partecipazione al procedimento)

1. I soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti, che l'ufficio ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti.
2. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni dell'istante.

Art. 14.
(Visita locale di istruttoria)

1. La visita locale di istruttoria ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Nel corso della visita, alla quale puo' intervenire chiunque vi abbia interesse, l'ufficio:
a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla osta delle pubbliche autorita';
b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;
c) redige apposito verbale, che e' sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.
3. Ove l'ufficio non ritenga necessaria la visita dei luoghi, la conferenza di servizi puo' essere indetta presso la sede dell'ufficio medesimo.
4. Nel caso di osservazioni di particolare complessita', al richiedente e' assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, ove necessaria.
6. Nel caso di uso potabile di acque superficiali erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, ove a seguito della visita locale ritenga accoglibile la domanda di concessione, l'ufficio verifica l'avvenuto rilascio del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.
7. In carenza del provvedimento di cui al comma 6, l'ufficio dichiara sospeso il procedimento sino alla trasmissione del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.

Art. 15.
(Relazione finale di istruttoria)

1. Conclusa la visita locale ed acquisiti tutti i necessari pareri e nulla osta, l'ufficio conclude l'istruttoria con relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche delle varie domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla piu' razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessita' di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa.
2. La relazione finale fornisce in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:
a) alla quantita' di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata;
b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi; in particolare la relazione finale inquadra la concessione nella pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e chiarisce in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;
c) alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;
d) agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria, alle eventuali controdeduzioni dell'istante e a tutte le particolarita' locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
e) all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
f) ai canoni ed eventuali sovracanoni da richiedere, con l'indicazione dei relativi calcoli;
g) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18.
3. Copia della relazione e' trasmessa, ove necessario, all'autorita' idraulica competente, che puo' esprimersi in merito nei dieci giorni successivi al ricevimento.

Sezione II. Disposizioni in materia di acque sotterranee

Art. 16.
(Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico)

1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde profonde e' riservata a prelievi di acqua destinata al consumo umano.
2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di dette acque per altri fini puo' essere assentita, solo in forma precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta con una dettagliata relazione sull'indisponibilita' di risorse idriche alternative.
3. La domanda per la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo e' comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca.
4. Espletati gli adempimenti di cui agli articoli da 9 a 14, l'autorita' concedente, sentita l'autorita' mineraria, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostino motivi di pubblico interesse o cio' non contrasti con i diritti di terzi.
5. Con il provvedimento di cui al comma 4 sono autorizzate la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l'effettuazione delle prove di emungimento.
6. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca stabilisce:
a) le modalita' di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalita' di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondita' massima raggiungibile ed alla falda captabile;
c) l'obbligo di comunicare all'autorita' concedente la data di inizio e conclusione dei lavori;
d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.
7. E' riservata all'ufficio la facolta' di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.
8. L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.
9. L'autorizzazione alla ricerca puo' essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennita':
a) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
b) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona;
c) per altri motivi di pubblico interesse.
10. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'istante invia all'ufficio una relazione finale redatta secondo le specifiche di cui all'allegato C e corredata dalla dichiarazione di conformita' delle opere eseguite al progetto approvato.
11. Il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, e' tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute.

Art. 17.
(Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, l'ufficio acquisisce, nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'articolo 10, il parere preventivo in ordine alla localizzazione delle opere di presa:
a) della ASL;
b) del Dipartimento dell'ARPA territorialmente competente;
c) dei comuni i cui limiti territoriali si trovano entro cinquecento metri dall'opera di captazione prevista.
2. L'autorita' concedente rigetta la domanda qualora, sulla base dei pareri di cui al comma 1, l'opera di captazione prevista risulti incompatibile con le attivita' esistenti o le destinazioni d'uso del territorio.
3. L'utilizzazione di cui al comma 1 e' concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dall'ordinamento. A tal fine il procedimento di concessione e' sospeso a far data dal rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e sino alla trasmissione all'ufficio del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia e della relazione finale di cui all'articolo 16, comma 10.
4. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nel caso di utilizzazione potabile delle acque sorgive.

Capo II. Conclusione del procedimento ed esecuzione dei lavori

Art. 18.
(.Criteri per il rilascio della concessione)

1. Ferma restando la priorita' dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsita' di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche nonche' le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:
a) commisurazione della quantita' d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;
b) effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;
d) quantita' e qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
e) garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per i corpi idrici interessati, nonche' del minimo deflusso vitale;
f) necessita', nei casi di prelievo da falda, di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacita' di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di contaminazione con acque inquinate;
g) possibilita', nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
2. Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono comunque conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica e, sulla base delle metodologie di calcolo regionali, della quantita' necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione. Le stesse sono rilasciate o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio.
3. L'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, puo' essere assentito per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, sempre che non vi sia possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilita' delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Sono escluse le concessioni ad uso energetico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.
4. Tra piu' domande concorrenti e' preferita quella che, per lo stesso tipo di uso, garantisca la maggiore restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualita' dei corpi idrici.
5. A parita' di condizioni e' preferita la domanda del richiedente che gia' aderisce ovvero si impegna ad aderire al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o, in subordine, al sistema ISO 14001. Il concessionario che si e' impegnato ad aderire a tali sistemi di certificazione adotta le relative procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione, pena la revoca della concessione stessa.
6. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parita' di utilizzazione, e' preferita fra piu' concorrenti la domanda di chi abbia la proprieta' dei terreni da irrigare.
7. A parita' di condizioni tra piu' domande concorrenti e' prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorita' di presentazione della domanda.
8. Per consentire il piu' razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilita' ambientale delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, l'autorita' concedente puo' invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro congruo termine. Le domande cosi' modificate sono sottoposte, ove occorra, ad una istruttoria abbreviata, a tutela dei diritti dei terzi, limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.

Art. 19.
(Diniego della concessione)

1. Il diniego della concessione puo' essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) incompatibilita' del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonche' con le finalita' di salvaguardia degli habitat e della biodiversita';
b) incompatibilita' con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
c) incompatibilita' delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
d) incompatibilita' fra l'emungimento richiesto e le capacita' di ricarica dell'acquifero;
e) incompatibilita' dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
g) effettiva possibilita' di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
h) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
i) contrasto con il pubblico generale interesse o con i diritti di terzi.

Art. 20.
(Disciplinare di concessione)

1. Per la domanda prescelta l'ufficio, esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, redige il disciplinare secondo lo schema indicato all'allegato D ed invita il richiedente a firmarlo entro un congruo termine.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il richiedente e' invitato ad effettuare il versamento:
a) della cauzione, che puo' essere incamerata nei casi di decadenza o rinuncia e puo' essere sostituita da idonea fideiussione;
b) delle somme necessarie per lo svolgimento delle operazioni di sorveglianza sulla derivazione;
c) delle spese di procedimento, tenuto conto degli eventuali acconti gia' introitati, secondo quanto indicato all'allegato B.
3. La mancata firma del disciplinare, come pure il mancato versamento delle somme richieste, costituiscono causa di rigetto della domanda.
4. Il disciplinare e' vincolante per il richiedente dalla sua sottoscrizione, mentre vincola l'Amministrazione solo dalla sua approvazione.
5. Il disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e contiene le condizioni della concessione. In particolare in esso sono indicati:
a) la tipologia della derivazione;
b) il codice identificativo univoco della captazione;
c) la quantita' d'acqua da derivare indicando la portata massima e media nonche' il volume annuo derivabile;
d) il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite;
e) la differenza del carico idraulico totale tra la presa e la restituzione e, nel caso di derivazione ad uso energetico, i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni;
f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, presa, estrazione, adduzione, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua;
g) le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire il minimo deflusso vitale nei corsi d'acqua sottesi e la soluzione tecnica adottata per garantire tale rilascio;
h) le modalita' per l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, nonche' le modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'autorita' concedente secondo le prescrizioni regionali;
i) l'eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee;
l) la superficie cui l'acqua e' destinata, nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agricoli;
m) le garanzie da osservarsi e le norme da imporre al concessionario nell'interesse pubblico e dei terzi;
n) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
o) per le derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chiloWatt, l'indicazione dei comuni rivieraschi della derivazione e dei bacini imbriferi montani ove eventualmente incidono le opere di presa, nonche' l'importo dei relativi sovracanoni;
p) la durata della concessione, ferma restando la condizione di cui all'articolo 31, comma 5 nel caso di derivazione relativa al servizio idrico integrato;
q) i termini entro i quali il concessionario deve presentare il progetto esecutivo, iniziare ed ultimare i lavori, nonche' attuare l'utilizzazione dell'acqua;
r) i singoli periodi di esecuzione dell'opera, la quantita' di acqua utilizzabile in ciascun periodo ed il canone corrispondente, quando si tratti di derivazioni di particolare importanza, per le quali il concessionario non impieghi subito tutta l'acqua concessa;
s) l'obbligo della rimozione delle opere della derivazione e il ripristino dei luoghi al cessare della concessione, secondo quanto disposto all'articolo 33;
t) l'elezione di domicilio nel comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua, ove richiesta dall'autorita' concedente;
u) le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurano scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici.

Art. 21.
(Ulteriori condizioni della concessione)

1. La concessione e' comunque soggetta alle seguenti condizioni:
a) esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonche' dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
b) pagamento dei canoni e dei sovracanoni nei termini e secondo le modalita' stabilite dalla normativa;
c) agevolazione di tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorita' concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;
d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare.
2. La concessione e' sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e nei limiti della disponibilita' dell'acqua.

Art. 22.
(Provvedimento finale)

1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda, che puo' essere ridotto con apposito atto dell'autorita' concedente ed e' sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
2. Il provvedimento finale deve sempre indicare termini e modalita' per la sua impugnazione.

Art. 23.
(Registrazione ai fini fiscali Pubblicazioni e notifiche)

1. Adottato il provvedimento di concessione, l'ufficio provvede:
a) alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente ufficio finanziario;
b) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso l'ufficio, previa consegna di copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone, il provvedimento stesso e la targa delle opere di captazione;
c) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi;
d) alla trasmissione del provvedimento alla Regione per gli adempimenti relativi al canone;
e) all'aggiornamento del catasto delle derivazioni idriche.
2. L'estratto del provvedimento e' altresi' inserito nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione.
3. Per quanto compatibile, la disposizione del comma 1 si applica anche a conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 27, 30, 31, 32, 34 e 35.

Art. 24.
(Durata della concessione)

1. Tutte le concessioni sono temporanee.
2. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non puo' eccedere:
a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;
b) i quarant'anni in caso di uso agricolo;
c) i trent'anni negli altri casi.
3. L'autorita' concedente, tenuto conto dell'uso prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Art. 25.
(Esecuzione dei lavori)

1. Il concessionario presenta il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione da realizzare all'ufficio, il quale, riscontrata la regolarita' degli atti, lo approva per quanto di competenza.
2. Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di dighe di ritenuta soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, l'inizio dei lavori e' subordinato all'approvazione del progetto esecutivo da parte del registro italiano dighe (RID) e al conseguimento delle relative autorizzazioni.
3. Il concessionario e' tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori all'ufficio, che ne puo' ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali e' vincolata la concessione.
4. Ultimati i lavori, il concessionario invia all'ufficio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformita' delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;
b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalita' dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.
5. Nel caso di lievi difformita' tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a variante sostanziale o non sostanziale, l'autorita' concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d'atto della dichiarazione giurata e delle caratteristiche definitive della derivazione.
6. Nei casi di accertata urgenza l'ufficio, ricevuta la dichiarazione giurata di conformita' delle opere eseguite, puo' autorizzare, su richiesta, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo di cui al comma 4, lettera b).
7 . Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, il concessionario non puo' far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo.

Capo III. Procedimenti connessi

Art. 26.
(Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale)

1. Le domande di derivazione di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilita' ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilita' ambientale da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Le domande di derivazioni di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione) sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione del provvedimento dell'amministrazione competente di esclusione dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. Le derivazioni di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure ivi disciplinata.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ufficio, ricevuti gli elaborati tecnici, effettua l'istruttoria disciplinata dal presente regolamento contestualmente allo svolgimento del procedimento per il rilascio della VIA.
5. A tal fine l'ufficio provvede alla richiesta dei pareri preliminari dell'autorita' di bacino e dell'autorita' idraulica in tempo utile affinche' le stesse possano esprimersi, anche per iscritto, nella fase dell'istruttoria integrata destinata alla verifica dell'inesistenza di ragioni di incompatibilita' ambientale o della mancanza dei presupposti sostanziali per il rilascio delle autorizzazioni connesse alla procedura di VIA.
6. Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui alla l.r. 40/1998 valuti compatibile dal punto di vista ambientale la derivazione richiesta ovvero quella concorrente preferita, l'autorita' concedente consegna nella riunione conclusiva della conferenza, convocata in sede decisoria, il testo definitivo del disciplinare di concessione, concorrendo in quella sede alla definizione dei tempi e delle modalita' per gli adempimenti di sottoscrizione, approvazione e registrazione del disciplinare stesso, che potranno essere assolti successivamente al rilascio del provvedimento recante il giudizio di compatibilita' ambientale positivo.

Art. 27.
(Varianti)

1. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, si procede con tutte le formalita' e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.
2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche una modifica delle opere di derivazione e una significativa variazione qualitativa delle acque di restituzione;
b) variazione in aumento del prelievo che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico;
c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico.
3. Sono definite varianti non sostanziali le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo, diverse dalla rinuncia parziale di cui all'articolo 32, comma 7, o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 2 ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata.
4. In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, caratterizzata dalla pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria mediante la sola affissione sugli albi pretori dei Comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, nonche' dall'esclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria dovra' in ogni caso prevedere la visita locale di istruttoria a tutela degli interessi dei terzi. Il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di trecento giorni, che puo' essere ridotto con apposito atto dell'autorita' concedente ed e' sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
5. Nel caso di variante non sostanziale permane la scadenza originaria della concessione.
6. Il concessionario da' comunque preventiva notizia all'ufficio delle variazioni che intenda eseguire nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione e che non costituiscano variante alla concessione ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Le variazioni di cui al comma 6 possono essere realizzate qualora, decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio non si esprima in merito.
8. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non piu' utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, puo' essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia le stesse caratteristiche, la medesima destinazione d'uso, interessi la medesima falda e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovra' essere chiuso nei modi previsti all'articolo 33, comma 3.
9. Nei casi di accertata urgenza l'autorita' concedente, puo' permettere in via provvisoria che le varianti di cui ai commi 2 e 3 siano immediatamente attuate, purche' gli utenti si obblighino formalmente con il deposito di una congrua cauzione o fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione oppure a demolire le opere costruite e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso di negata concessione.
10. Qualora il regime idrologico di un corso d'acqua venga modificato per cause naturali, l'autorita' concedente non e' tenuta a corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, su domanda documentata dell'interessato, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Qualora il regime idrologico di un corso d'acqua venga modificato permanentemente per l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennita', qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.
11. Nei casi di cui al comma 10, gli utenti, se le mutate condizioni dei luoghi lo consentono, sono autorizzati dall'autorita' concedente, previo nulla osta dell'autorita' idraulica competente, ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Art. 28.
(Sottensioni)

1. Quando una domanda di concessione risulti tecnicamente incompatibile con altre utilizzazioni legittimamente costituite, l'autorita' concedente puo' procedere ugualmente, sentiti gli interessati, al rilascio della concessione, qualora ritenga che cio' risponda al miglior utilizzo della risorsa o comunque all'interesse pubblico.
2. In tal caso il concessionario e' tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro per tutta la durata residua della originaria concessione, a propria cura e spese, una corrispondente quantita' di acqua e, nel caso di impianti idroelettrici, una quantita' di energia corrispondente a quella effettivamente prodotta, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie cosi' da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.
3. Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano alla pubblica amministrazione e, qualora per effetto delle trasformazioni effettuate siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario, che non deve essere in nessun caso maggiore di quella dalla quale risultino esonerati.
4. Nel caso di sottensione totale, qualora le opere della derivazione sottesa non rientrino nello schema idrico della nuova derivazione, si applica l'articolo 33 con eventuali oneri a carico del nuovo concessionario.
5. Nel caso in cui la fornitura di acqua o energia sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questa e' indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia di espropriazioni.
6. L'opportunita' del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite e' accertata dall'ufficio in fase di istruttoria.
7. L'autorita' concedente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta all'autorita' concedente.
8. L'atto di concessione indichera' le modalita' di ristoro della minore incompatibile utilizzazione, quando questa sia stata concessa ma non ancora attuata, tenendo conto degli scopi a cui l'utenza sottesa era destinata.
9. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale costituisce revoca contestuale della concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
10. Il provvedimento di concessione che dispone la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

Art. 29.
(Couso)

1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, l'atto di concessione indichera' le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti.
2. Con le stesse modalita' di cui all'articolo 28 si puo' accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente, cio' risponda al prevalente interesse pubblico e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalita' di quelle preesistenti.

Art. 30.
(Rinnovo della concessione)

1. La domanda di rinnovo e' presentata un anno prima della data di naturale scadenza della concessione.
2. L'autorita' competente, qualora gli interessati ne facciano motivata richiesta, puo' rilasciare provvedimenti di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua pubblica prima della naturale scadenza delle medesime. In tal caso la concessione s'intende scaduta alla data di presentazione della domanda di rinnovo anticipato pur mantenendo l'utente il diritto al prelievo fino all'emissione del provvedimento di rinnovo ovvero di diniego.
3. La concessione puo' essere rinnovata, con le modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie, qualora al termine della concessione:
a) persistano i fini della derivazione;
b) non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, anche in relazione alla tutela della qualita', quantita' e uso della risorsa idrica;
c) il rinnovo risponda ai criteri di cui all'articolo 18.
4. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 27, comma 2, il rinnovo della concessione e' soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.
5. A norma dell'articolo 18, comma 2 le concessioni a prevalente scopo irriguo sono rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio. In sede di rinnovo l'ufficio verifica in ogni caso l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati. Il rinnovo della concessione puo' essere negato a chi non abbia la proprieta' dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi.
6. Per il rinnovo delle concessioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a tremila chiloWatt si applica lo speciale procedimento previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
7. Ricevuta la domanda di rinnovo, l'ufficio procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sull'albo pretorio dei Comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
8. Chiunque vi abbia interesse puo' partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che l'ufficio ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni dell'istante.
9. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, l'ufficio puo' acquisire il parere dei soggetti pubblici che debbono esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.
10. Effettuate le necessarie verifiche, l'ufficio riferisce all'autorita' concedente, che assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di duecentocinquanta giorni, che puo' essere ridotto con apposito atto dell'autorita' concedente ed e' sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
11. L'autorita' concedente ha facolta' di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
12. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata nei termini ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanoni, l'utenza puo' proseguire anche oltre la scadenza originaria della concessione, in attesa delle determinazioni finali della autorita' concedente in ordine al rinnovo.
13. Se la domanda di rinnovo e' presentata oltre i termini previsti viene istruita come una nuova concessione.

Art. 31.
(Trasferimento di utenza)

1. La richiesta di variazione di titolarita' della concessione, ivi compresa quella ad uso agricolo, e' indirizzata a pena di decadenza all'autorita' concedente entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene:
a) gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dell'attuale titolare;
b) i dati anagrafici completi del soggetto subentrante;
c) le ragioni del subingresso;
d) l'atto traslativo della titolarita' delle opere o del fondo al soggetto subentrante.
2. L'autorita' concedente, previa istruttoria sulla legittimita' della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta il provvedimento di modifica della titolarita' della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento puo' essere ridotto con apposito atto dell'autorita' concedente ed e' sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
3. Il deposito di cui al comma 2 non e' effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di societa' o conferimento di azienda.
4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario.
5. Fermo restando quanto disposto al comma 1, il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella concessione di derivazione d'acqua per l'uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l'autorita' d'ambito.
6. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracanoni rimasti eventualmente insoluti.

Titolo III. Estinzione della concessione

Art. 32.
(Cessazione dell'utenza)

1. Sono cause della cessazione della concessione la scadenza senza rinnovo, la decadenza, la revoca e la rinuncia.
2. La decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa puo' essere dichiarata dall'autorita' concedente, su proposta dell'ufficio e previa contestazione all'interessato, nei seguenti casi:
a) non uso per un triennio consecutivo;
b) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
c) grave o reiterata inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
d) mancato pagamento di due annualita' consecutive di canone o sovracanoni;
e) decorso dei termini stabiliti nell'atto di concessione entro i quali il nuovo concessionario deve derivare ed utilizzare l'acqua concessa, sempre che tali termini non siano stati prorogati dall'autorita' concedente per giustificato motivo;
f) cessione dell'utenza effettuata senza la comunicazione di cui all'articolo 31;
g) subconcessione a terzi anche parziale.
3. La concessione puo' essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilita' con gli obiettivi di qualita' del corpo idrico interessato, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
4. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta e deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del titolare;
b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione.
5. L'autorita' concedente adotta esplicito provvedimento di presa d'atto della rinuncia entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, che puo' essere ridotto con apposito atto dell'autorita' concedente ed e' sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alla rinuncia parziale, ossia alla rinuncia ad uno o piu' usi dell'acqua senza che cio' comporti una diminuzione delle portate, dei volumi prelevati e delle modalita' di esercizio della derivazione.
7. Sono assimilate alle rinunce parziali le riduzioni di portata realizzate mediante semplice sostituzione dei dispositivi mobili di prelievo, senza che cio' comporti variazioni alle opere di presa stabili.

Art. 33.
(Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza)

1. Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie previste dall'articolo 32 l'autorita' concedente dispone di norma l'esecuzione degli adempimenti di cui all'allegato E per il ripristino dei luoghi e la rimozione a cura e spese del concessionario delle opere della derivazione, comprensive di quelle costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, unitamente a tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, le condotte e i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di restituzione.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 ricadano in aree protette, le modalita' di ripristino dello stato dei luoghi sono definite sentito l'ente gestore dell'area protetta.
3. Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, al cessare dell'utenza la perforazione deve essere dotata, secondo le procedure di cui all'allegato E, di dispositivi di sicurezza passivi che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
4. Su richiesta del concessionario, l'autorita' concedente puo' consentire il mantenimento del pozzo qualora si tratti di modifica della destinazione d'uso del medesimo da non domestico a domestico, a condizione che la perforazione interessi la sola falda freatica, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica o di salvaguardia.
5. Qualora per ragioni idrauliche, sentita la competente autorita', o di pubblico interesse, l'autorita' concedente non ritenga opportuno obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di cui al comma 1, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.
6. L'autorita' concedente, nel caso in cui il concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico di quest'ultimo l'onere delle relative spese.

Titolo IV. Procedure semplificate e derivazioni interprovinciali

Art. 34.
(Prelievi assoggettati a procedura semplificata)

1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo:
a) i prelievi di acqua superficiale con portata massima non superiore a cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno; in tal caso, ove richiesto, l'atto di concessione puo' prevedere la possibilita' di prelievo da diverse zone e da diversi corpi idrici, fermo restando il divieto di prelievi simultanei sullo stesso corpo idrico;
b) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a trenta chiloWatt;
c) le derivazioni ad uso agricolo di tipo irriguo a bocca non tassata a servizio di una superficie irrigua inferiore o uguale a quindici ettari, elevabili a trenta ettari nel caso di utilizzo di tecniche irrigue a basso consumo di risorsa.
2. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, e' inviata dall'ufficio per l'acquisizione del relativo parere:
a) all'autorita' di bacino del fiume Po;
b) al Comando militare territorialmente interessato;
c) all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
d) all'autorita' idraulica competente, ove necessario;
e) all'autorita' d'ambito e all'ASL territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano.
3. L'istanza e' pubblicata all'albo pretorio dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi. Entro i successivi trenta giorni e' indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990, nell'ambito della quale l'ufficio raccoglie le memorie scritte e i documenti degli intervenuti unitamente ai pareri delle pubbliche autorita'.
4. L'autorita' concedente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti entro il termine massimo di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.
5. In caso di esito positivo della verifica l'autorita' concedente provvede in conformita' agli articoli 20 e 22 entro il termine massimo di duecento giorni dal ricevimento dell'istanza.
6. I termini di cui ai commi 4 e 5 del procedimento possono essere ridotti con apposito atto dell'autorita' concedente ed sono sospesi in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
7. Nel termine di cui al comma 4 ed in alternativa a quanto previsto al comma 5, l'ufficio dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria nei seguenti casi:
a) qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti previsti per la procedura semplificata;
b) in caso di parere negativo espresso dalle autorita' di cui al comma 2;
c) per ragioni di pubblico interesse;
d) in caso di lesione di diritti di terzi.
8. Nei casi di cui al comma 7, l'ufficio richiede le integrazioni documentali necessarie per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione.
9. I prelievi assoggettati a procedura semplificata di cui al presente articolo sono assentiti per i tempi massimi previsti dall'articolo 24, comma 2.
10. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo l'utente presenta apposita istanza almeno sessanta giorni prima della scadenza.
11. In caso di mancata pronuncia dell'autorita' concedente, ai sensi dei commi 5 e 7, entro il termine della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni di quella originaria.

Art. 35.
(Licenze di attingimento)

1. L'autorita' concedente ha facolta' di rilasciare licenze per l'attingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili, purche':
a) il prelievo abbia carattere di provvisorieta', conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, e sia di durata temporale limitata e definita;
b) la portata dell'acqua attinta non superi i 60 litri al secondo e comunque i 300.000 metri cubi all'anno;
c) non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del corso d'acqua;
d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale nel corso d'acqua.
2. La licenza e' accordata, salvo rinnovo per non piu' di cinque volte, per una durata non superiore ad un anno e puo' essere revocata per motivi di pubblico interesse.

Art. 36.
(Derivazioni interprovinciali)

1. Le province stipulano un'intesa quadro per la definizione delle procedure inerenti le derivazioni di interesse interprovinciale, definendo in particolare:
a) i criteri per l'individuazione degli uffici competenti allo svolgimento delle istruttorie;
b) i tempi e le modalita' di espressione dell'intesa da rilasciarsi all'amministrazione provinciale competente all'adozione del provvedimento di concessione;
c) le modalita' ed i raccordi per garantire la vigilanza sull'esercizio della derivazione.
2. Ai fini del presente articolo per interprovinciali si intendono:
a) le derivazioni i cui elementi costitutivi (captazione, adduzione, uso o restituzione) sono collocati nel territorio di piu' province;
b) le derivazioni da corpi idrici nel tratto in cui essi fungono da confine tra piu' province, con opere ubicate nel territorio di una sola provincia;
c) le derivazioni da falde o da corpi idrici superficiali realizzate in prossimita' del confine amministrativo provinciale e potenzialmente in grado di influenzare l'idrologia o l'idrogeologia della provincia confinante.

Titolo V. Norme transitorie e finali

Art. 37.
(Norme transitorie)

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono entro il termine massimo del 31 dicembre 2006, riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle disposizioni del presente regolamento e facendo salvi gli adempimenti istruttori gia' effettuati che l'ufficio valuti ancora idonei alla conclusione dell'istruttoria.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20, concernente la definizione della misura dei canoni per l'uso dell'acqua pubblica, l'importo del canone annuo relativo alle concessioni, anche preferenziali, ai riconoscimenti di antico diritto, ai rinnovi ed alle licenze di attingimento rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e' determinato in base alla tabella di equiparazione degli usi di cui all'allegato F.

Art. 38.
(Norme finali)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 61/2000, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali e regionali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche.
2. Le sanzioni amministrative previste all'articolo 6 della l.r. 88/1996 si applicano alle violazioni del presente regolamento nelle parti in cui sostituisce le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono revocati:
a) gli allegati I e II della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 102-45194 in materia di ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile;
b) la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 74-45166 per le parti relative ai criteri e procedure per la valutazione della compatibilita' ambientale dei prelievi e ai contenuti dei progetti da allegare alle domande di derivazione ad uso idroelettrico;
c) la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 1995 n. 24-65 concernente l'approvazione della scheda del catasto delle utenze idriche e relativi atti attuativi.
4. Restano ferme le ulteriori discipline di settore in particolare in materia di tutela dall'inquinamento, potabilita', vincolo paesaggistico e idrogeologico e prevenzione degli infortuni, nonche' le disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori ed espropriazione.
5. La distinzione tra piccole e grandi derivazioni resta in vigore per tutti gli effetti ad essa attribuiti dalle norme vigenti ed applicabili nell'ordinamento regionale.

Art. 39.
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Allegato A

. Contenuti e modalita' di presentazione della domanda di concessione, licenza, variante e rinnovo e allegati tecnici (art. 8)

PARTE I. CONTENUTI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE E DI LICENZA DI ATTINGIMENTO

La domanda deve contenere a pena di irricevibilita':
* i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con numero di fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unita' locale cui e' attribuita la gestione della derivazione;
* il domicilio legale eletto dal richiedente ai fini della domanda, se diverso dalla residenza;
* il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende derivare ed eventualmente restituire l'acqua, dedotto dalla Carta Tecnica Regionale;
* l'indicazione del Comune e della Localita' in cui sono ubicate le opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
* la portata massima istantanea e media annua di acqua da derivare, espressa in litri al secondo, e il corrispondente volume massimo annuo espresso in metri cubi;
* l'intervallo di tempo in cui si chiede di esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative;
* gli usi cui si intende destinare l'acqua prelevata, nonche' le portate massime istantanee e medie annue ed i volumi massimi annui destinati a ciascun utilizzo.
In relazione allo specifico uso richiesto andranno inoltre indicati:
* per l'uso potabile: il numero degli abitanti serviti;
* per l'uso agricolo: la superficie irrigabile espressa in ettari e l'incidenza percentuale delle principali colture in atto;
* per l'uso energetico: il salto o i salti legali, la potenza nominale media annua espressa in chilowatt, la produzione media annua espressa in gigawattora, il numero e tipo di turbine e la complessiva potenza installata;
* per l'uso piscicolo: il peso vivo, espresso in tonnellate, degli animali allevati e che sono presenti mediamente in azienda lungo l'anno, nonche' il numero di vasche e la loro capienza;
* per l'uso di produzione di beni e servizi: il modo di impiego dell'acqua nel processo produttivo;
* per l'uso di riqualificazione dell'energia: la portata istantanea massima di pompaggio, il dislivello espresso in metri pari alla differenza tra la quota di massima regolazione dell'invaso superiore e la quota di minima regolazione di quello inferiore, nonche' la potenza nominale media riferita al pompaggio;
* per l'uso di lavaggio inerti: le tecniche utilizzate per il lavaggio.
* per l'uso zootecnico: il tipo di allevamento, il numero di capi e il peso vivo in tonnellate.
Per gli usi civili e domestico andra' evidenziato l'utilizzo effettivo.

II. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE

La domanda di variante deve contenere a pena di irricevibilita':
* i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unita' locale cui e' attribuita la gestione della derivazione;
* gli estremi completi della concessione di cui si richiede la variante (data e numero del provvedimento, usi e portate assentiti);
* la descrizione sintetica della variante richiesta, cui segue la caratterizzazione della derivazione cosi' come essa risulta per effetto della introduzione della variante.

III. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La domanda di rinnovo deve contenere a pena di irricevibilita':
* i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unita' locale cui e' attribuita la gestione della derivazione;
* gli estremi completi della concessione o della licenza di attingimento di cui si richiede il rinnovo (data e numero del provvedimento, usi e portate assentiti, data di scadenza del provvedimento).
Nel caso in cui sia richiesto il rinnovo parziale devono inoltre essere esplicitati:
* il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende continuare a derivare ed eventualmente restituire l'acqua, dedotto dalla carta tecnica regionale
* l'indicazione del Comune e della Localita' in cui sono ubicate le opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
* la portata massima e media annua di acqua da derivarsi, espressa in litri/secondo e il corrispondente volume massimo annuo;
* l'intervallo di tempo in cui si chiede il diritto di continuare ad esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative se diversi da quelle della concessione o licenza da rinnovare;
* gli usi cui e' destinata l'acqua prelevata, nonche' le portate massime istantanee e medie annue ed i volumi massimi annui destinati a ciascun utilizzo.

IV. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NUOVA CONCESSIONE

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, e' presentata e sottoscritta dall'istante con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
La domanda e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati in n. 1 originale, allegando, a seconda della tipologia di istanza, la documentazione di seguito descritta.

Derivazioni da corpi idrici superficiali di portata massima richiesta maggiore di 100 litri al secondo:
* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici
* tre copie della sintesi non tecnica
* quattro copie della planimetria
* quattro copie della corografia
* una copia della relazione tecnica
Nel caso dell'uso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse dovranno essere fornite due ulteriori copie della sintesi non tecnica, della planimetria e della corografia.
Dovra' essere prodotta una ulteriore copia della sintesi non tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di grande derivazione
- in caso di derivazione con invasi o sbarramenti di ritenuta

Altre derivazioni da corpi idrici superficiali:
* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici
* quattro copie della planimetria
* quattro copie della corografia
* quattro copie della relazione tecnica
Nel caso dell'uso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse dovranno essere fornite due ulteriori copie della relazione tecnica, della planimetria e della corografia.
Dovra' essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione con sbarramenti di ritenuta

Derivazioni da pozzo e da sorgente:
* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici
* quattro copie della planimetria
* quattro copie della corografia
* quattro copie della relazione tecnica
Nel caso dell'uso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse dovranno essere fornite due ulteriori copie della relazione tecnica, della planimetria e della corografia
Dovra' essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione classificata come grande derivazione

Derivazioni soggette a procedura semplificata:
* una copia dell'istanza e dei relativi allegati
Dovra' essere prodotta inoltre una copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia in caso di derivazione ricadente in una area protetta
Dovra' essere prodotta un ulteriore copia completa della domanda e degli allegati tecnici in caso di derivazione con presenza di opere in alveo.

V. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, e' presentata e sottoscritta dall'istante con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
La domanda di variante sostanziale e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati secondo le modalita' prescritte per la domanda di nuova concessione di derivazione di cui al punto IV.
La domanda di variante non sostanziale e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati in n. 1 originale, allegando, a seconda della tipologia di istanza, la documentazione di seguito descritta.

Derivazioni da corpi idrici superficiali di portata massima richiesta maggiore di 100 litri al secondo:
* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici, se sono previste varianti sulle opere in alveo
* tre copie della sintesi non tecnica
* tre copie della planimetria
* tre copie della corografia
Dovra' essere prodotta una ulteriore copia della sintesi non tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione classificata come grande derivazione
- in caso di derivazione con invasi o sbarramenti di ritenuta

Altre derivazioni da corpi idrici superficiali:
* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici, se sono previste varianti sulle opere in alveo
* tre copie della planimetria
* tre copie della corografia
* tre copie della relazione tecnica
Dovra' essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione con sbarramenti di ritenuta

Derivazioni da pozzo e da sorgente:
* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici, se sono previste varianti alle opere
* quattro copie della planimetria
* quattro copie della corografia
* quattro copie della relazione tecnica
Dovra' essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione classificata come grande derivazione

Derivazioni soggette a procedura semplificata:
* una copia dell'istanza e dei relativi allegati
Dovra' essere prodotta inoltre una copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia in caso di derivazione ricadente in una area protetta
Dovra' essere prodotta un ulteriore copia completa della domanda e degli allegati tecnici in caso di derivazione con presenza di opere in alveo.

VI. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RINNOVO DI CONCESSIONE

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, e' presentata e sottoscritta dall'istante con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
La domanda e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati in n. 1 originale.

VII. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO E RELATIVO RINNOVO

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, e' presentata e sottoscritta dall'istante con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
La domanda e' corredata da una relazione tecnica che illustri il fabbisogno idrico e da un estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 riportante la localizzazione dell'attingimento.
La domanda e gli allegati tecnici devono essere presentati in n. 1 originale.

PARTE II. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SUPERFICIALI

I. NUOVA CONCESSIONE
Il progetto di derivazione deve essere redatto sulla base di una accurata ricostruzione del regime idrologico effettivo del corpo idrico alimentatore, al netto dei prelievi legittimamente in atto e tenendo conto delle portate che devono essere rilasciate in alveo a valle della presa per le esigenze di tutela della qualita' ambientale del corpo idrico.
Alla domanda di derivazione devono essere allegati:

A 1. la sintesi non tecnica nel caso di derivazioni di portata massima richiesta uguale o maggiore di 100 litri al secondo, ridotti a 50 litri al secondo per derivazioni che prevedono scarichi
A 2. la relazione tecnica particolareggiata
A 3. la corografia
A 4. la planimetria
A 5. i profili longitudinali e trasversali
A 6. i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte
A 7. il piano finanziario delle opere progettate
A 8. il cronoprogramma dei lavori
A 9. la scheda del catasto derivazioni idriche
A 10. lo studio di compatibilita' ambientale del prelievo, ove richiesto
A 11. il piano di gestione e manutenzione delle opere

Qualora l'opera sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998, agli effetti dell'istruttoria integrata di cui al comma 3 dell'articolo 26 del presente regolamento vale quanto segue:
* l'elaborato di cui al punto A1 potra' essere sostituito dalla sintesi in linguaggio non tecnico dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della l.r. 40/1998, purche' contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato;
* l'elaborato di cui al punto A7 potra' essere sostituito dal quadro programmatico dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della l.r. 40/1998, purche' contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato;
* gli elaborati di cui ai punti A2, A3, A4, A5, A6, A8, A11 potranno essere sostituiti dal quadro progettuale dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della l.r. 40/1998, purche' contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente regolamento;
* gli elaborati di cui al punto A10 potranno essere sostituiti dal quadro ambientale dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della l.r. 40/1998, purche' contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato.

A 1. Sintesi non tecnica
La sintesi in linguaggio non tecnico deve contenere le informazioni piu' significative presenti nella relazione tecnica e nella relazione idrologica che accompagnano l'istanza di derivazione, nonche' una adeguata riproduzione cartografica che permetta di localizzare e caratterizzare le opere in progetto.
Le informazioni minime da inserire nella sintesi in linguaggio non tecnico riguardano:
* la motivazione, il costo e i tempi dell'intervento;
* l'ubicazione delle opere di presa;
* le caratteristiche del prelievo (portata massima, portata media, durata del prelievo ed eventuale modulazione dello stesso nel tempo, rilasci in alveo);
* le caratteristiche dell'opera di presa;
* le caratteristiche delle infrastrutture a servizio dell'opera di presa e di quelle finalizzate all'uso dell'acqua;
* l'ubicazione delle eventuali opere di restituzione e loro caratterizzazione;
* l'inquadramento del progetto in relazione alle norme e agli strumenti di pianificazione vigenti;
* le finalita' dell'opera di derivazione alla luce del quadro socio-economico locale;
* l'analisi dei prevedibili impatti che la derivazione comportera' sul corpo idrico e la descrizione delle misure previste per limitarne gli effetti.
L'elaborato deve essere redatto utilizzando un linguaggio che permetta la facile comprensione a un ampio pubblico.
Al fine di consentirne l'agevole riproducibilita', il documento dovra' essere presentato in formato A4 con la sola eccezione della corografia e della planimetria che dovranno essere prodotte in formato A3.

A 2. Relazione tecnica particolareggiata
La relazione tecnica particolareggiata dovra' dare in primo luogo ampia e logica motivazione del fabbisogno e delle scelte operate in sede di progettazione, nonche' della capacita' finanziaria del proponente.
Essa dovra' affrontare i differenti aspetti tecnici e ambientali interessati dall'intervento in progetto di seguito indicati.

Fabbisogno Idrico
Per le derivazioni ad uso potabile deve essere illustrata e giustificata l'effettiva necessita' quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore.
Per le derivazioni ad uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovra' essere quantificato sulla base dell'apposita metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale.
Nel caso di progettazione di centrali idroelettriche, destinate a cedere energia alla rete, deve essere dimostrata la coerenza con le linee del Piano regionale energetico ambientale.
Per le derivazioni ad uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantita' d'acqua impiegata; deve essere altresi' descritto il modo nel quale l'acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l'utilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico.
Per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo.
Per tutti gli altri usi deve essere documentata la congruita' dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti.
L'eventuale richiesta di utilizzo di acque qualificate o comunque riservate al consumo umano per un uso diverso da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 del presente regolamento, deve essere corredata da una relazione che dimostri l'inesistenza di soluzioni alternative, tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Idrologia
La relazione deve dimostrare come la derivazione richiesta si inserisce in un sistema di razionale utilizzazione del corso d'acqua e del relativo bacino imbrifero.
L o studio delle caratteristiche idrologiche del bacino da utilizzare, di norma effettuato a partire da serie storiche di misure, dovra' fornire una ricostruzione accurata del regime delle portate nella sezione di presa (Q media annua, Q medie mensili e curva di durata delle portate) riferiti all'anno medio e all'anno idrologico scarso, al netto dei prelievi legittimamente in atto a monte. Con il termine di anno idrologico scarso si intende quello caratterizzato da portate medie con frequenza di superamento dell'80%.
Ove il prelievo massimo istantaneo richiesto superi la portata media annua del corso d'acqua e sia comunque superiore a 1.000 litri/secondo, la caratterizzazione del regime idrologico nella sezione di presa deve essere sempre basata su misure dirette di portata. Nel caso di corsi d'acqua sprovvisti di stazioni fisse di monitoraggio il proponente dovra' validare la ricostruzione del regime di portate effettuata con i classici metodi dell'idrologia (ad esempio utilizzando criteri di similitudine idrologica con riferimento a bacini analoghi, strumentati) con i dati di portata misurati in continuo nella sezione di presa per un periodo non inferiore ad un anno idrologico. In tali casi la rilevazione dei dati dovra' proseguire anche durante l'iter istruttorio dell'istanza di concessione di derivazione e nella successiva fase di utilizzazione dell'acqua, ove il prelievo sia autorizzato.
Particolare attenzione dovra' essere posta nella ricostruzione dei regimi di magra che dovranno essere caratterizzati in termini di frequenza e persistenza delle portate.
I risultati della relazione idrologica devono essere sintetizzati in una curva di durata delle portate disponibili e di quelle utilizzabili.
E' ammesso il ricorso a determinazioni basate su formule di regionalizzazione opportunamente interpretate in relazione alle effettive utilizzazioni in atto sul bacino, solo per derivazioni di portata massima inferiore al 15% della portata media annua del corso d'acqua, quantificata nella sezione di presa e comunque inferiori a 100 litri al secondo.
Nel caso di realizzazione di dighe, la relazione deve fornire il piano di gestione dei volumi invasati e una descrizione della natura e qualita' del trasporto solido in sospensione al fine di valutare l'apporto complessivo di sedimenti.

Determinazione del minimo deflusso vitale
Il proponente deve quantificare secondo le norme vigenti la portata minima che dovra' essere lasciata fluire in alveo a valle dell'opera di presa mediante una opportuna regolazione dei dispositivi di rilascio.

Quadro degli utilizzi esistenti
Il progetto deve evidenziare eventuali interazioni con le derivazioni legittimamente in essere ubicate nel tratto di corso d'acqua interessato dal nuovo prelievo.

Descrizione delle opere in progetto e relativi calcoli idraulici di dimensionamento
La relazione deve contenere la giustificazione delle soluzioni adottate in relazione alle problematiche di carattere generale poste dalla progettazione, dimostrando la possibilita' costruttiva delle opere stesse, sia per la natura dei terreni, sia per l'accessibilita' dei luoghi.
A questo scopo deve essere fornita una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere, ottenuta per mezzo di una raccolta di dati e notizie dedotti dalla letteratura ovvero ricavati da indagini eseguite precedentemente nella medesima area, ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"; la caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti fra di loro.
Devono essere descritti gli strumenti di limitazione e misurazione delle portate derivabili che si intendono installare, nonche' le soluzioni adottate per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale nel corso d'acqua a valle della captazione e il transito dell'ittiofauna.
Devono essere debitamente illustrate le variazioni del profilo della corrente prodotte dall'inserimento di manufatti in alveo, sia in condizioni di portata media che di massima piena con tempo di ritorno di 100 anni.
Nella relazione devono essere forniti i calcoli di dimensionamento idraulico delle principali opere: canali, condotte di adduzione e di restituzione/scarico delle acque usate nonche' dei dispositivi di limitazione e modulazione delle portate da prelevare e delle portate da rilasciare in alveo.
Per le derivazioni ad uso idroelettrico deve essere fornita una stima della produzione di energia nell'anno medio espressa in gigawattora nonche' una valutazione del costo di produzione del chilowattora.
Nella relazione devono essere esposte le considerazioni e notizie che valgano a mettere in maggiore evidenza l'utilita' ed i vantaggi del progetto presentato in confronto con altre possibili soluzioni.
Il proponente deve inoltre allegare un estratto del piano regolatore comunale o intercomunale dal quale risulti la destinazione urbanistica delle aree sulle quali si prevede di realizzare le opere, nonche' l'elencazione di tutti i vincoli esistenti sull'area oggetto dell'intervento in progetto e le possibili interferenze con infrastrutture pubbliche.

A 3. Corografia
La corografia deve permettere il sicuro riferimento della derivazione a localita' note adiacenti, deve comprendere il corso d'acqua dal quale si intende derivare, il bacino o i bacini scolanti da utilizzare per la raccolta delle acque, le aree da attraversare con le opere progettate e l'ubicazione delle medesime.
La corografia dovra' essere eseguita in scala idonea, in modo che l'elaborato possa comprendere le principali localita' direttamente od indirettamente interessate dalle opere.

A 4. Planimetria
La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare le eventuali interferenze con le infrastrutture esistenti nell'area.

A 5. Profili longitudinali e trasversali
Ove il progetto preveda la realizzazione di sbarramenti fissi in alveo andra' disegnato il profilo longitudinale del corso d'acqua (fondo alveo e sponde) da cui si vuole derivare, nel tratto a monte dell'opera di presa fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto dalle opere in progetto nello stato di massima piena, nonche' il profilo della corrente relativo agli stati di magra, ordinario e di massima piena. Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate con riferimento a capisaldi fissi e inamovibili, le opere che si progetta di costruire.
In corrispondenza delle sezioni in cui si intendono realizzare le opere di presa e di eventuale restituzione dell'acqua dovra' essere rappresentata, in scala compresa da 1:200 a 1:1.000 per le lunghezze e di 1:200 per le altezze, la sezione trasversale del corso d'acqua di cui saranno evidenziati oltre alle opere in progetto: il fondo, le sponde e le aree adiacenti nonche' le sezioni delle arginature, quando queste siano presenti.
Sulle medesime sezioni dovranno essere rappresentate, debitamente quotati, i livelli di magra, di acque ordinarie e di massima piena, nonche' le opere progettate.
Devono inoltre, essere rappresentati i profili longitudinali dei canali o delle condotte principali documentando le variazioni altimetriche del terreno ed ogni altra accidentalita' e/o interferenza lungo l'asse dei medesimi.
Le quote altimetriche dei profili devono essere riferite al livello del mare oppure ad un piano orizzontale di convenzione indicando i capisaldi di riferimento.
Le scale per la rappresentazione dei profili longitudinali debbono essere d'ordinario nel rapporto di 1:1.000 per le lunghezze e di 1:500 per le altezze, salvo casi speciali.
Le sezioni trasversali di canali o condotte, quotate e in numero idoneo ad illustrare le opere in progetto e il loro inserimento nell'ambiente, devono rappresentare le linee del terreno, del fondo del canale, delle sponde, del livello ordinario delle acque in caso di derivazione a portata costante e dei livelli massimo e minimo nel caso di portata variabile.
Nelle sezioni le ordinate saranno sempre riferite al medesimo piano quotato adottato per i profili longitudinali.

A 6. Disegni particolareggiati delle principali opere d'arte
I disegni delle principali opere d'arte in progetto devono essere rappresentati su piano quotato in scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e della complessita' dell'opera.
Particolare attenzione dovra' essere posta nella rappresentazione delle parti che svolgono una funzione di regolazione idraulica, parti che dovranno essere debitamente quotate.

A 7. Piano finanziario delle opere progettate
Deve essere indicato il costo presuntivo dei lavori per la realizzazione della derivazione nel suo complesso ai prezzi correnti.
Il proponente deve dimostrare di disporre delle necessarie risorse finanziarie, allegando apposite attestazioni di credito da parte di banche e/o istituzioni equivalenti, ovvero dimostrare di disporre di idonei finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione.

A 8. Cronoprogramma dei lavori
I l crono programma dovra' contenere una sommaria descrizione delle principali attivita' necessarie per la realizzazione delle opere al servizio della derivazione e dei relativi tempi d'attuazione

A 9. Scheda del catasto derivazioni idriche
Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

A 10. Compatibilita' ambientale del prelievo idrico
Per le derivazioni sottoposte alla fase di valutazione prevista dalla l.r. 40/1998 gli elaborati di seguito elencati, congiuntamente a quelli descritti ai punti da A1 ad A9, costituiscono requisito essenziale per l'istruttoria integrata di cui all'articolo 26, comma 3 del presente regolamento.
In tale sede l'autorita' concedente verifichera' la corrispondenza dei contenuti del Quadro progettuale e ambientale con i requisiti minimi di cui al presente allegato.
Le presenti disposizioni costituiscono inoltre elemento di riferimento per l'espressione del parere dell'autorita' concedente in merito alla fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 11 della l.r. 40/98.
Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione l'autorita' concedente, oltre alla presentazione degli allegati tecnici di cui ai punti da A1 ad A9, ha facolta' di richiedere, motivandolo, anche per le derivazioni che sottoposte alla fase di verifica di cui all'articolo 10 della l.r. 40/98 risultino escluse dalla fase di valutazione, la presentazione di un'apposita relazione di compatibilita' ambientale del prelievo relativamente a specifiche componenti ambientali, in funzione delle caratteristiche tecniche dell'opera ed alle peculiarita' del contesto ambientale coinvolto.0
Il proponente dovra' integrare la documentazione progettuale prevista con gli approfondimenti necessari in relazione alle componenti ambientali interessate dalla derivazione, sviluppati secondo i criteri di seguito illustrati, in caso di derivazioni non soggette ad alcuna procedura di valutazione ambientale nazionale o regionale, la cui portata massima richiesta sia uguale o maggiore al 15% del deflusso medio annuo del corso d'acqua naturale calcolato alla sezione di presa e che insistano:
* su corsi d'acqua che richiedono protezione o miglioramento per esser idonei alla vita dei pesci, come designati e classificati da atti regionali attuativi degli articoli 10 e seguenti del d.lgs. 152/1999
* su tratti fluviali che, per scarsa antropizzazione e assenza di prelievi, hanno conservato un elevato grado di naturalita'.
Sono comunque escluse dalla presentazione dei predetti approfondimenti le domande per derivazioni soggette a procedura semplificata ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento.
La valutazione della compatibilita' ambientale del prelievo va basata sull'analisi delle interazioni che la derivazione, intesa sia come manufatti sia come modalita' di esercizio del prelievo, puo' esercitare sul corso d'acqua e relative pertinenze (fasce fluviali) con particolare approfondimento relativamente all'ecosistema fluviale.
Le componenti ambientali che vanno analizzate sono le seguenti:
* morfologia dell'alveo
* acquiferi
* qualita' dell'acqua
* ittiofauna
* vegetazione
* paesaggio

Le azioni connesse alla realizzazione e all'esercizio dell'opera da considerare nell'ambito della valutazione della compatibilita' ambientale del prelievo, gia' caratterizzate secondo i requisiti minimi di cui ai punti A2, A3, A4, A5 ed A6, sono le seguenti:
* variazioni di portata
* variazioni del profilo della corrente
* variazione dell'idrodinamica fluviale
* interruzione della continuita' del corso d'acqua
* inserimento di manufatti e manipolazione del contesto ambientale preesistente (alveo, sponde, golene)

La valutazione della compatibilita' ambientale del prelievo, relativamente all'analisi di ogni componente ambientale va articolata secondo il seguente schema logico:

Fase A: analisi dello stato di fatto di ogni componente ambientale considerata in assenza dell'opera;
Fase B: descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, che le azioni connesse alla realizzazione del progetto comportano su ogni componente ambientale considerata, tenendo in conto sia le fasi di cantiere, che lo stato di esercizio dell'opera;
Fase C: descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del progetto su ogni componente ambientale considerata, specificando opportuni dispositivi di monitoraggio da attivare successivamente alla realizzazione dell'opera, volti a verificare ed eventualmente correggere le suddette misure intraprese.
La "regione idrologica" da considerare nell'ambito della valutazione della compatibilita' ambientale del prelievo dovra' avere la seguente estensione:
* a monte dell'opera di presa: fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto, nello stato di piena, dalle opere di sbarramento progettato (calcolato al punto A2), e comunque almeno sino ad una distanza a monte dell'opera di presa pari a 10 volte la larghezza della sezione dell'alveo naturale inciso in tale tratto;
* a valle dell'opera di presa: se la derivazione prevede una restituzione puntuale l'estremo di valle della regione idrologica andra' individuato ad una distanza a valle della sezione di restituzione pari ad almeno 10 volte la larghezza della sezione dell'alveo naturale inciso in tale tratto. Nel caso di derivazioni senza restituzione l'estremo di valle andra' individuato ad una sezione posta a valle dell'immissione del primo affluente naturale che determina un significativo aumento del DMV idrologico del corso d'acqua su cui insiste la derivazione (>10%), ad una distanza pari a 10 volte la larghezza dell'alveo naturale inciso misurata immediatamente a valle di tale nodo idraulico. Eventuali deroghe al predetto valore andranno adeguatamente motivate;
* estensione laterale sponde-golene: limite della fascia A come individuata dal Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, adottato con deliberazione dell'Autorita' di bacino del fiume Po 11 maggio 1999, n.1.

Di seguito si riportano i requisiti minimi che vanno presi in esame per ognuna delle suddette componenti ambientali nell'ambito della valutazione della compatibilita' ambientale del prelievo, relativamente alle fasi A e B. L'eventuale mancata conformita' a tali requisiti minimi dovra' essere adeguatamente motivata.

Morfologia dell'alveo
Fase A
Inquadramento geomorfologico del bacino sotteso, con particolare riferimento alle tendenze evolutive del corso d'acqua ed alla stabilita' di sponde e versanti insistenti sul corso d'acqua e redazione della "Carta geomorfologica" (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4) includendo l'intera regione idrologica ed evidenziando i seguenti aspetti: andamento plani-altimetrico del corso d'acqua, eventuali aree di divagazione laterale dell'alveo, forme fluviali relitte (paleoalvei, alvei epigenetici, meandri abbandonati (cut-offs), etc.), terrazzi alluvionali e relativi orli di scarpata, alveo di magra e principali bracci di crescita, tratti di sponda in erosione e tratti con tendenza alla sedimentazione, principali barre longitudinali, zone inattive nei confronti dei deflussi, localizzazione di fenomeni di instabilita' di sponde e versanti insistenti sul corso d'acqua, localizzazione di singolarita' naturali e dovute ad infrastrutture e manufatti preesistenti (arginature, briglie, soglie, attraversamenti, etc.).
Analisi granulometrica del materiale costituente il fondo alveo e le sponde almeno in una sezione rappresentativa del tratto a monte dell'opera di presa ed in una del tratto a valle.
Caratterizzazione quali-quantitativa del trasporto solido e determinazione del diametro minimo stabile nelle sezioni considerate (applicazione della teoria del moto incipiente di Shields o equivalenti) per portata media annua e portata di piena (Tr=100 anni).
Fase B
Sulla base della caratterizzazione delle caratteristiche del substrato di fondo alveo a valle dell'opera di presa, valutazione della possibile ramificazione pluricursale delle portate rilasciate - Valutazione dell'attitudine dell'alveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili, dal punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione.
Sulla base del tracciamento dei profili di superficie libera relativo agli stati di magra, ordinario e di massima piena, valutazione delle eventuali interazioni tra opera e le tendenze evolutive del corso d'acqua e la stabilita' di sponde e versanti insistenti sul corso d'acqua.
Quantificazione del fenomeno di interrimento dell'alveo a monte dell'opera di presa e dell'interrimento delle opere di derivazione, specificando le modalita' e le tempistiche previste per il ripristino della funzionalita' delle opere.
Quantificazione della variazione del diametro minimo stabile nelle sezioni considerate per portata media annua e portata di piena (Tr=100 anni).
Valutazione dell'erosione localizzata a valle dei manufatti in alveo per la portata di piena (Tr=100 anni).
Quantificazione dei volumi di materiale movimentati (scavi e riporti) durante le fasi di cantiere con specificazione della destinazione di eventuali materiali di risulta.

Acquiferi
Fase A
Inquadramento idrogeologico relativo alla regione idrologica considerata, con localizzazione e caratterizzazione (uso, portate media e massima) di tutti i pozzi e le sorgenti esistenti nelle aree limitrofe al corso d'acqua, caratterizzando la stratigrafia locale e, possibilmente mediante misure dirette e/o metodi geofisici, l'andamento della superficie piezometrica, la soggiacenza rispetto al piano di campagna, la direzione ed il verso di deflusso, il gradiente idraulico, le oscillazioni annue del livello di falda, la qualita' delle acque sotterranee (falda superficiale e profonda), e definendo i rapporti di interdipendenza diretta tra corso d'acqua ed acquiferi.
Redazione della "Carta idrogeologica" (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4) includendo l'intera regione idrologica influenzata dal prelievo ed evidenziando le informazioni di cui sopra.
Fase B
Sulla base della caratterizzazione della permeabilita' del substrato di fondo alveo a valle dell'opera di presa, valutazione della possibile infiltrazione in subalveo delle portate rilasciate - Valutazione dell'attitudine dell'alveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili, dal punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione.
Valutazione della variazione dei livelli di falda a monte e valle dell'opera di presa in funzione delle previste variazioni del profilo della corrente relativo agli stati di magra ed ordinario, e quantificazione dell'estensione delle aree interessate da tale modifica e conseguente individuazione delle infrastrutture coinvolte (localizzazione su "Carta idrogeologica").
Valutazione della possibile alterazione della qualita' chimico-fisica delle acque dovuta agli interscambi corso d'acqua/acquifero a monte ed a valle dell'opera di presa.

Qualita' dell'acqua
Fase A
Caratterizzazione quali-quantitativa e localizzazione di tutti gli elementi di pressione (scarichi, prelievi, carichi inquinanti sul bacino, etc.) insistenti sul bacino sotteso sino all'estremo di valle della regione idrologica considerata.
Integrazione dei dati ufficiali (ARPA, Regione, Provincia, etc.) esistenti relativi alla caratterizzazione della qualita' delle acque superficiali mediante apposite campagne di monitoraggio almeno in una sezione rappresentativa del tratto a monte dell'opera di presa ed in una del tratto a valle in condizioni idrologiche di magra (prossime al valore di DMV), ed ordinarie (prossime al valore di portata media annua), nonche', ove applicabile, durante il periodo di massimo carico antropico per affluenza turistica: valutazione dello stato di qualita' ecologico, chimico ed ambientale ai sensi del d.lgs. 152/1999 e s.m.i. (prevedere in ogni caso valutazione dell'indice IBE, analisi ecotossicologiche e sui sedimenti).
Fase B
Valutazione dell'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche di acqua e sedimenti a monte dell'opera di presa.
Valutazione delle possibili alterazioni dello stato di qualita' ecologico, chimico ed ambientale nel tratto di valle. In caso di presenza di scarichi simulazione delle nuove condizioni qualitative indotte dall'opera di presa in funzione dei rilasci previsti e valutazione delle eventuali esigenze di diluizione degli inquinanti veicolati nel corso d'acqua in funzione delle attivita' antropiche esistenti.
Valutazione dell'impatto sulle comunita' di macroinvertebrati acquatici e della eventuale conseguente modifica della classe di qualita' biologica (indice IBE).

Ittiofauna
Fase A
Caratterizzazione della popolazione ittica e degli ambienti significativi (tratti d'alveo nei quali i pesci risultino isolati e impossibilitati a effettuare percorsi migratori a causa della presenza di ostacoli naturali o artificiali al libero movimento della fauna ittica) presenti lungo la regione idrologica considerata: integrazione dei dati ufficiali (ARPA, Regione, Provincia, etc.) esistenti mediante apposite campagne di monitoraggio con elettrostorditore (campionamento qualitativo) almeno in un tratto rappresentativo del corso d'acqua che comprenda la sezione di presa.
Descrizione della frequenza e della struttura della popolazione delle diverse specie campionate, della presenza di specie significative, caratterizzanti la zona ittica e di elevato pregio e valore naturalistico e dei principali periodi critici del normale ciclo biologico (riproduzione e prima fase del ciclo vitale, migrazioni, etc.).
Fase B
Valutazione dei prevedibili impatti sull'ittiofauna dovuti sia alle fasi di cantiere sia ad opera funzionante a regime in funzione delle previste variazioni delle caratteristiche idrologiche (portata, tiranti idrici, idrodinamica fluviale) e di trasporto solido e qualita' dell'acqua nei diversi periodi dell'anno in relazione ai principali periodi critici del normale ciclo biologico delle diverse specie campionate.
Valutazione dei prevedibili impatti sull'ittiofauna dovuti all'interruzione del corso d'acqua e delle esigenze delle singole specie connesse alla possibilita' di risalita a monte dello sbarramento.

Vegetazione
Fase A
Inquadramento delle principali caratteristiche floristico-vegetazionali della regione idrologica considerata, localizzando e caratterizzando su entrambe le sponde l'eventuale presenza di specie rare e/o protette e biotopi segnalati e non, e le principali tipologie vegetazionali classificate in base alla tipologia ambientale (Corine) e corredate da relativo elenco floristico, desunto da dati bibliografici ed osservazioni dirette, anche mediante rilievi fitosociologici sulle formazioni di maggior pregio.
Ove applicabile effettuare approfondimenti su greto, arbusteto e bosco ripariale. Nel caso di aree a bosco effettuare considerazioni di carattere forestale-selvicolturale (valutazione della stabilita' del bosco, tramite determinazione del grado di evoluzione della vegetazione, della complessita' strutturale, dell'eta' del popolamento e della presenza di aree di rinnovamento).
Redazione della "Carta della vegetazione" (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4 - o di maggior dettaglio) includendo l'intera regione idrologica influenzata dal prelievo ed evidenziando le informazioni di cui sopra.
Fase B
Con riferimento alle aree di cantiere ed ai tracciati delle piste d'accesso e delle opere in progetto quantificare l'estensione delle aree interessate e caratterizzare con il maggior grado di dettaglio le tipologie vegetazionali che saranno soggette ad impatto irreversibile per occupazione permanente o reversibile per occupazione temporanea, in termini di specie interessate e stima del numero di esemplari interessati per specie, specificando le modalita' di gestione e ripristino vegetazionale di suolo (terreno vegetale) e soprassuolo.
In funzione delle previste variazioni del profilo della corrente e della conseguente variazione dei livelli di falda a monte e valle dell'opera di presa, valutazione dei piu' probabili impatti sulla vegetazione presente nelle aree interessate.

Paesaggio
Fase A
Individuare l'interessamento di zone di interesse paesistico, naturalistico, culturale, architettonico, urbanistico ed archeologico e di aree protette. Localizzazione e caratterizzazione (stima dell'entita' numerica dei potenziali osservatori ed effettuazione riprese fotografiche in periodo estivo ed invernale) dei principali punti di vista dai quali e' visibile la sezione di presa e la regione idrologica influenzata dal prelievo.
Fase B
Simulazione mediante tecniche di "fotomontaggio" dell'intrusione visiva delle opere riproducendone con particolare cura le dimensioni (specialmente quelle verticali), i materiali di costruzione, i colori e la riflettivita' alla luce solare.

A 11. Piano di gestione e manutenzione delle opere
Il piano di gestione e manutenzione delle opere e' il documento che prevede, pianifica e programma l'attivita' di manutenzione delle opere al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita', le caratteristiche di qualita', l'efficienza atte a favorire il risparmio idrico. Il piano deve prevedere un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporale o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione delle opere.
Il piano contiene le seguenti informazioni:
* la collocazione delle parti menzionate;
* la rappresentazione grafica;
* la descrizione sintetica di tutte le attrezzature ed i sistemi previsti per la gestione e manutenzione dell'opera (ad es. sistemi di telecontrollo e sensori di monitoraggio, allacciamenti rete elettrica esterna, presenza di sistemi oleodinamici, gruppi elettrogeni, sgrigliatori e modalita' di smaltimento del materiale sgrigliato, stoccaggio di sostanze potenzialmente inquinanti quali oli, vernici, lubrificanti, etc., modalita' di gestione dell'interrimento dell'invaso e delle opere di presa)
* le modalita' di uso corretto delle opere ;
* il livello minimo delle prestazioni;
* un programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale in momenti successivi della vita dell'opera;
* un programma di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione previsti, al fine di fornire le informazioni per una maggiore efficienza dell'opera.

II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque superficiali. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, pero', documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.
Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque superficiali pertinenti al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazione degli interventi proposti.

III. RINNOVO

Alle domande di rinnovo di una derivazione d'acqua deve essere allegata la seguente documentazione:
* relazione illustrativa che documenti il fabbisogno attuale nonche' le modalita' di esercizio della derivazione e di rispetto degli obblighi di rilascio in alveo;
* piano di gestione e manutenzione delle opere.
L'Ufficio ove riscontri nella documentazione gia' agli atti carenze nella descrizione delle opere esistenti, in sede di rinnovo richiede al concessionario di produrre lo stato di consistenza delle opere, costituito da:
* relazione tecnica illustrativa;
* corografia;
* planimetria;
* profili longitudinali e trasversali;
* disegni particolareggiati.

PARTE III. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZI

I. NUOVA CONCESSIONE

Il progetto dell'opera di captazione di acque sotterranee tramite pozzi per uso diverso da quello domestico deve essere redatto sulla base di un'accurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo della falda con le massime garanzie a livello ambientale. Nel progetto di tale opera si deve altresi' accertare che questa sia adeguata alle caratteristiche dell'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilita' e la funzionalita' dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento.
Alla domanda di concessione di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi per uso diverso da quello domestico devono essere allegati:
A 1. lo studio idrogeologico
A 2. il progetto dell'opera di captazione
A 3. la scheda del catasto derivazioni idriche

A.1 Studio idrogeologico
Lo studio idrogeologico descrive l'assetto idrogeologico e fornisce indicazioni sugli aspetti geologici e geomorfologici del territorio nel quale e' prevista la captazione.
Tale studio idrogeologico interessa un'area avente indicativamente il raggio di almeno un chilometro dall'opera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di campo-pozzi le distanze sono calcolate a partire dal perimetro del campo stesso. Nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare, sono comunque prioritariamente considerati gli eventuali limiti idrogeologici.
Gli elaborati cartografici sono presentati a scala adeguata ai tematismi rappresentati e riportati su stralci della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.
Lo studio idrogeologico e' schematizzato come previsto dai punti successivi.

Lineamenti geologici e geomorfologici
Vengono descritti i lineamenti geologici e geomorfologici della zona indagata, indicando i corpi idrici superficiali e precisamente laghi, fiumi, torrenti, rii, invasi e canali artificiali nonche', per quanto possibile, le eventuali interazioni con le acque captate.
La descrizione geologica e geomorfologia comprende:
* la litologia superficiale e il relativo inquadramento geologico;
* la morfologia della superficie topografica con l'indicazione degli eventuali limiti geomorfologici;
* i processi geomorfici caratteristici e gli eventuali dissesti;
* i fenomeni di erosione, deposito o esondazione dei corsi d'acqua ed i fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare l'opera di captazione;
* la descrizione degli usi prevalenti del suolo e la tipologia delle aree urbanizzate.

Caratterizzazione idrogeologica
Lo studio della struttura idrogeologica deve permettere di individuare il comportamento idrodinamico dell'acquifero da captare e il rapporto di quest'ultimo con altri livelli produttivi piu' o meno separati idraulicamente da esso.
Allo scopo occorre:
* individuare e caratterizzare la struttura e la geometria degli acquiferi captati e attraversati;
* verificare eventuali interazioni fra corpi idrici superficiali e sotterranei nonche' fra acquiferi superficiali e profondi;
* descrivere le modalita' di alimentazione degli acquiferi e definire il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea.

La struttura idrogeologica studiata deve essere schematizzata tramite sezioni idrogeologiche costruite attraverso l'ausilio di dati litostratigrafici ricavati dalla raccolta, sistemazione e analisi critica dei dati esistenti (pubblicazioni scientifiche e letteratura bibliografica) ed eventualmente da indagini dirette e indirette.
Nel caso di richiesta di utilizzazione di acque di falde profonde per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, lo studio deve altresi' evidenziare la non disponibilita' di risorse idriche alternative o la loro disponibilita' in quantita' non sufficiente e percio' necessitante di integrazione. La carenza di acqua di falda freatica o l'eventuale incompatibilita' qualitativa della stessa, in particolare, deve essere dimostrata attraverso un approfondito studio idrogeologico ed idrochimico.

Carte piezometriche e di soggiacenza
Limitatamente ai prelievi per uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse lo studio Idrogeologico e' integrato dalla definizione della piezometria e della soggiacenza della falda freatica, quando la captazione intercetta quest'ultima, o della stessa falda freatica e del sistema delle falde profonde quando si captano acquiferi profondi.
Le carte piezometriche devono riportare le linee isopiezometriche riferite al livello del mare, le linee di flusso e gli eventuali limiti idrogeologici. Per ogni punto di misura, numerato e riferito ad un elenco inserito in relazione, dovranno essere indicati:
* le coordinate U.T.M.;
* le caratteristiche costruttive dei pozzi e/o piezometri utilizzati come punti di misura e l'acquifero cui si riferisce il dato rilevato;
* la quota del piano campagna s.l.m.;
* la soggiacenza della falda;
* il livello piezometrico;
* la data delle misure.
Qualora non fosse possibile effettuare le misure piezometriche degli acquiferi profondi deve esserne adeguatamente specificato il motivo.

Ubicazione dei centri di pericolo
Limitatamente ai prelievi per uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, nell'individuare il sito idoneo alla captazione deve essere accertata nel raggio di almeno duecento metri dal punto prescelto l'assenza di centri di pericolo, come definiti dall'articolo 21 del d.lgs. 152/1999 e dalla normativa regionale attuativa; anche in questo caso nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare sono comunque considerati gli eventuali limiti idrogeologici.
L'eventuale presenza di centri di pericolo nel raggio di duecento metri puo' essere ammessa solo quando nella zona la vulnerabilita' intrinseca dell'acquifero da captare risulta, tramite approfonditi studi, bassa o molto bassa ed i centri di pericolo si trovano ai lati o a valle della direzione di flusso della falda e comunque all'esterno del probabile fronte di alimentazione del pozzo, valutato in funzione della portata massima estraibile.
Nell'area investigata dallo studio idrogeologico l'istante, in collaborazione con il Comune territorialmente interessato dalla captazione e dai Comuni eventualmente interessati dall'area di salvaguardia, effettua il censimento di tutte le attivita', insediamenti e manufatti, in grado di costituire direttamente o indirettamente fattori certi o potenziali di degrado della qualita' delle acque, con particolare riguardo ai centri di pericolo, alle strutture ed alle attivita' di cui all'articolo 21 del d.lgs. 152/1999 e alla normativa regionale attuativa.

A.2 Progetto dell'opera di captazione
Il progetto dell'opera di captazione deve garantire la massima funzionalita' del pozzo valutando correttamente i rapporti tra il diametro delle colonne, il completamento (filtro/dreni) e l'equipaggiamento da un lato, e le caratteristiche granulometriche dell'acquifero e la potenzialita' della falda da captare dall'altro, al fine di evitare perdite di carico eccessive ed insabbiamenti del pozzo.
L'opera di captazione dovra' filtrare un solo tipo di falda ai sensi dell'art. 2, comma 6 della l.r. 22/1996 che vieta la costruzione di pozzi che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde.
Il pozzo deve essere provvisto di:
* tubetto piezometrico di adeguata lunghezza (comunque superiore alla profondita' del livello dinamico alla portata massima di esercizio) e di dimensione atta ad introdurre un sondino piezometrico per l'effettuazione delle misure piezometriche nel pozzo;
* rubinetto adatto al prelievo di campioni da installare sul tubo di mandata;
* misuratore di volume da installare nei casi previsti dalle norme vigenti.
La parte superficiale dei pozzi che prelevano ad uso potabile acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse deve essere contenuta in un'apposita cabina in uso esclusivo, accessibile solo al personale addetto, che potra' essere interrata, seminterrata o preferibilmente sopra il suolo in relazione alle possibilita' tecniche. Le dimensioni della cabina devono consentire l'agevole accesso e la liberta' di movimento agli operatori addetti alla manutenzione; la cabina deve essere sufficientemente aerata nonche' dotata di caratteristiche ed attrezzature tali da restare sempre esente da ristagni d'acqua sul pavimento e da infiltrazioni d'acqua dalle pareti e dalla copertura.
In tutti gli altri casi la testa del pozzo, qualora non sia previsto l'avanpozzo, deve essere comunque stagna e a perfetta tenuta ermetica.
Deve essere prevista la redazione, a cura del direttore lavori, del giornale di cantiere dove saranno dettagliate tutte le fasi della perforazione e le decisioni prese.

Elaborati specifici a corredo del progetto dell'opera di captazione
Il progetto dell'opera di captazione deve contenere la relazione tecnica con corografia ed elaborati grafici e le specifiche tecniche.
Tale progetto deve contenere:
* il comune e, se nota, la localita' in cui e' ubicata l'opera di captazione;
* la mappa catastale alla scala comunque non inferiore a 1:2.000, con indicazione della particella interessata e dell'ubicazione del pozzo;
* l'estratto della sezione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 sulla quale dovra' essere riportata l'ubicazione del pozzo;
* la quota misurata del piano-campagna dove verra' costruito il pozzo (in metri s.l.m.) e le coordinate U.T.M.;
* la profondita' prevista del pozzo espressa in metri;
* il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare;
* le modalita' di allontanamento degli scarichi liquidi e solidi;
* i diametri, i materiali, gli spessori, le saldature e le modalita' di giunzione delle tubazioni;
* la granulometria e la posizione del dreno prevista rispetto al piano di campagna;
* il tipo di cementazione, il materiale usato e la posizione prevista rispetto al piano di campagna;
* il tipo di filtri e la posizione prevista delle finestrature drenanti.
E' richiesta particolare cura nella progettazione dei lavori di isolamento delle falde attraversate: nella relazione tecnica dovranno essere riportati i disegni esemplificativi sulle tecniche di isolamento che si prevede di adottare nonche' il materiale da utilizzare e le modalita' della sua messa in opera.
Il progetto di massima deve inoltre contenere indicazioni sull'utilizzazione prevista e precisamente:
* i tipi d'uso previsti delle acque sotterranee captate e la durata di esercizio della captazione (continua o periodica); in particolare:
- per l'uso potabile deve essere illustrata e giustificata la effettiva necessita' quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore;
- per l'uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovra' essere quantificato sulla base dell'apposito metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale;
- per l'uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantita' d'acqua impiegata; deve essere altresi' descritto il modo nel quale l'acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l'utilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico;
- per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo;
- per tutti gli altri usi, deve essere documentata la congruita' dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti;
* la portata massima che si intende derivare espressa in litri al secondo e i volumi massimi e medi annui espressi in metri cubi;
* la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale orario di funzionamento della pompa;
* le principali caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche (pompe sommerse, di superficie, ecc.) e piu' precisamente il tipo di impianto di sollevamento previsto (fisso o mobile) e la potenza del motore;
* i tracciati, il materiale ed i diametri delle condotte, la presenza di serbatoi di accumulo.
Per quanto riguarda la raccolta di dati da effettuarsi durante la fase di esecuzione e di collaudo dell'opera devono essere previste le seguenti modalita' esecutive:
* campionamento e, per pozzi che attingono da falde profonde, prove di logs geofisici in pozzo quando le tecniche di perforazione (a rotazione con distruzione di nucleo) non consentono di determinare chiaramente la stratigrafia dei terreni attraversati; i campioni di terreno dovranno essere custoditi in appositi contenitori con l'indicazione della profondita' a cui il materiale e' stato prelevato, fino all'avvenuto collaudo dell'opera;
* prova di pozzo a portata variabile, con almeno tre gradini di portata, sulla base della quale determinare l'equazione caratteristica del pozzo, la portata critica o eventuali situazioni di criticita', la portata specifica, le perdite di carico e l'abbassamento specifico.
Le prove di pompaggio devono essere eseguite dopo lo spurgo del pozzo che dovra' continuare fino alla chiarificazione dell'acqua estratta e in ogni caso, dopo un tempo di arresto dell'emungimento tale da consentire alla falda il raggiungimento del livello statico.
La portata utilizzata nell'esecuzione delle prove deve essere commisurata alla portata massima d'esercizio.
Qualora siano presenti idonei punti di monitoraggio del livello piezometrico, diversi dal pozzo in oggetto, potranno essere utilizzati ai fini della prova.
Nel caso in cui le prove vengano eseguite con criteri diversi da quelli sopra indicati o comunque in contrasto con le comuni prescrizioni tecniche riportate in letteratura, dovranno esserne chiaramente esplicitate le motivazioni.
Per i pozzi che prelevano acqua destinata al consumo umano o per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde e' richiesta la prova di falda a portata costante in discesa o in risalita (quest'ultima non applicabile agli acquiferi semiconfinati) sulla base della quale determinare la tipologia di acquifero captato e i principali parametri idrodinamici dello stesso (trasmissivita', coefficiente di immagazzinamento, conducibilita' idraulica, porosita' efficace).
I parametri idrogeologici desunti dalla prova di falda sono inoltre utilizzati per determinare il cono di depressione indotto dal pompaggio alla portata massima di esercizio del pozzo, per definire le linee isocrone e individuare le aree di salvaguardia.
Il fronte di alimentazione con il quale definire le isocrone si determina simulando un regime permanente o di equilibrio oppure un regime transitorio o di non-equilibrio con un pompaggio del pozzo per almeno sette giorni alla portata massima di prelievo prevista. Al fine di poter verificare il dimensionamento delle aree di salvaguardia devono essere riportati in relazione oltre ai parametri idrodinamici sopraelencati anche il gradiente idraulico e le direzioni di flusso della falda utilizzato per il dimensionamento delle stesse.

A 3. Scheda del catasto derivazioni idriche
Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.
Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.

III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:
A 1. lo studio idrogeologico, contenente i risultati delle prove di emungimento, per i pozzi che prelevano acqua destinata al consumo umano o per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde;
A 2. la relazione tecnico-illustrativa, comprensiva degli elaborati grafici ove richiesti;
A 3. lo stato di consistenza delle opere esistenti e i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte, ove richiesti;

A. 1 Studio idrogeologico
Lo studio idrogeologico deve fornire elementi in ordine all'ubicazione geografica, alle caratteristiche di permeabilita', al grado di confinamento e al comportamento idrodinamico dell'acquifero captato; deve inoltre riportare i risultati delle prove di emungimento effettuate.

A. 2 Relazione tecnico-illustrativa
La relazione tecnico-illustrativa deve fornire elementi in ordine all'interesse a continuare l'esercizio della captazione e al fabbisogno idrico attuale, nonche' evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalita' di esercizio della captazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata. Tale relazione dovra' contenere, ove richiesto dall'Ufficio, gli elaborati grafici redatti secondo le modalita' descritte per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi.

A. 3 Stato di consistenza
Lo stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto dall'Ufficio, dovra' contenere gli elaborati progettuali esecutivi delle opere di captazione a suo tempo autorizzate (la profondita' rispetto al piano-campagna, il numero e la posizione delle finestrature drenanti, il tipo di filtri, la posizione della cementazione, dei drenaggi, del sigillo e dei riempimenti nonche' il profilo stratigrafico) nonche' i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte.

PARTE IV. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SORGIVE

I. NUOVA CONCESSIONE

Il progetto dell'opera di captazione da sorgente per uso diverso da quello domestico deve essere redatto sulla base di un'accurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo delle emergenze della falda con le massime garanzie a livello ambientale.
Alla domanda di concessione di derivazione da acque sorgive per uso diverso da quello domestico devono essere allegati:
A 1. lo studio idrogeologico
A 2. il progetto dell'opera di captazione
A 3. la scheda del catasto derivazioni idriche

A.1 Studio idrogeologico
Lo studio Idrogeologico da allegare alla domanda di concessione di derivazione delle acque sorgive descrive l'assetto idrogeologico e fornisce indicazioni sugli aspetti geologici e geomorfologici del territorio nel quale e' prevista la captazione.
Tale studio idrogeologico interessa un'area avente indicativamente il raggio di almeno un chilometro dall'opera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di piu' punti di emergenza le distanze sono calcolate a partire dalle sorgenti piu' esterne. Nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare, sono comunque prioritariamente considerati gli eventuali limiti idrogeologici.
Gli elaborati cartografici sono presentati a scala adeguata ai tematismi rappresentati e riportati su stralci della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.
Lo studio Idrogeologico di una sorgente deve essere volto ad approfondire le conoscenze su:
* l'inquadramento geologico-strutturale comprensivo della caratterizzazione della litologia superficiale;
* l'identificazione geografica ed idrogeologica, quest'ultima contenente almeno le seguenti informazioni:
- la classificazione idrogeologica della sorgente (per limite di permeabilita', per soglia di permeabilita', per affioramento della superficie piezometrica);
- la tipologia della struttura acquifera (acquifero fratturato, acquifero carsico, acquifero poroso, acquifero a permeabilita' mista);
- l'identificazione cartografica del bacino di alimentazione della sorgente;
- la stima degli apporti meteorici che esso riceve nel tempo (dati sulle precipitazioni pertinenti l'area di alimentazione ricavati da stazioni meteorologiche esistenti sulla zona, da stazioni limitrofe o da stazioni installate appositamente);
- le condizioni generali di infiltrazione nel sottosuolo ed il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea verso l'emergenza;
- uno studio particolareggiato alla scala 1:2.000 delle principali caratteristiche della zona di emergenza tramite un rilevamento geologico di dettaglio e eventuali prospezioni geofisiche e/o sondaggi geognostici esplorativi;
- definizione del regime idrologico della sorgente (misure di portata, temperatura e chimismo per un arco di tempo il piu' lungo possibile);
- la qualita' di base delle acque che si intendono captare (analisi chimiche pregresse e nuove) e la valutazione dello stato chimico in base all'Allegato 1 del d.lgs. 152/1999;
sulla base di questi dati si dovra' giungere alla stima del quantitativo d'acqua disponibile annualmente per lo sfruttamento e sulla qualita' dell'acqua stessa;
* la descrizione degli usi prevalenti del suolo in un intorno significativo e l'eventuale tipologia delle aree urbanizzate nello stesso intorno;
* i processi geomorfici caratteristici, gli eventuali dissesti ed i possibili fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare l'opera di captazione, al fine di assicurare alla stessa un'efficace protezione da eventuali frane e da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni.
Limitatamente ai prelievi ad uso potabile di acque sorgive erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse lo studio Idrogeologico e' integrato dall'individuazione e localizzazione dei centri di pericolo, come definiti dall'articolo 21 del d.lgs. 152/1999 e dalla normativa regionale attuativa; l'area da indagare si configura come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a duecento metri con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dell'emergenza ed e' delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione; anche in questo caso nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare sono comunque considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

A.2 Progetto dell'opera di captazione
Il progetto dell'opera di captazione deve contenere la relazione tecnica con corografia ed elaborati grafici e le specifiche tecniche.
Tale progetto deve contenere:
* il comune e, se nota, la localita' in cui e' ubicata l'opera di captazione;
* la carta catastale alla scala comunque non inferiore a 1:2.000, con indicazione della particella interessata e dell'ubicazione della captazione;
* l'estratto della sezione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 sulla quale dovra' essere riportata l'ubicazione della captazione;
* la quota misurata del piano-campagna dove verra' costruita l'opera di captazione (in metri s.l.m.)
* i tipi d'uso previsti delle acque sotterranee captate e la durata di esercizio della captazione (continua o periodica); in particolare:
- per l'uso potabile deve essere illustrata e giustificata la effettiva necessita' quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore;
- per l'uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovra' essere quantificato sulla base dell'apposito metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale;
- per l'uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantita' d'acqua impiegata; deve essere altresi' descritto il modo nel quale l'acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l'utilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico;
- per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo;
- per tutti gli altri usi, deve essere documentata la congruita' dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti;
* la portata massima che si intende derivare espressa in litri al secondo e volume medio annuo espresso in metri cubi;
* le principali caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di captazione ed il relativo progetto in allegato;
* l'equipaggiamento dell'opera di captazione (misuratore di portata o registratore di volume da installare nei casi previsti dalle norme vigenti).

A 3. Scheda del catasto derivazioni idriche
Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione di acque sorgive. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.
Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione di acque sorgive pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.

III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:
A 1. lo studio idrogeologico, contenente la caratterizzazione idrogeologica ed idrodinamica dell'acquifero alimentante l'emergenza, per i prelievi di acqua sorgiva destinata al consumo umano;
A 2. la relazione tecnico-illustrativa comprensiva degli elaborati grafici, ove richiesti;
A 3. lo stato di consistenza delle opere esistenti e i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte, ove richiesti.

A. 1 Studio idrogeologico
Lo studio idrogeologico deve fornire elementi in ordine all'ubicazione geografica, alla struttura dell'acquifero che alimenta la sorgente, alla tipologia idrogeologica della sorgente captata, alle probabili aree di alimentazione, alla stima sommaria degli apporti meteorici che esse ricevono nel tempo, alle condizioni generali di infiltrazione nel sottosuolo ed al modello concettuale di circolazione idrica sotterranea verso l'emergenza; lo studio deve, inoltre, contenere i dati che hanno consentito di definire il regime idrologico della sorgente (misure di portata, temperatura e chimismo per un arco di tempo il piu' lungo possibile).

A. 2 Relazione tecnico-illustrativa
La relazione tecnico-illustrativa deve fornire elementi in ordine all'interesse a continuare l'esercizio della captazione, al fabbisogno idrico attuale nonche' evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalita' di esercizio della captazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata. Tale relazione dovra' contenere, ove richiesto dall'Ufficio, gli elaborati grafici redatti secondo le modalita' descritte per le nuove concessioni di derivazione da acque sorgive.

A. 3 Stato di consistenza
Lo stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto dall'Ufficio, dovra' contenere gli elaborati progettuali esecutivi delle opere di captazione a suo tempo autorizzate nonche' i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte.

PARTE V. ALLEGATI TECNICI DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE SOGGETTE A PROCEDURA SEMPLIFICATA

I. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI CON OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE

Il progetto di derivazione deve essere corredato dalla documentazione di seguito elencata:
A 1. relazione tecnica;
A 2. corografia;
A 3. planimetria;
A 4. profili longitudinali e trasversali;
A 5. disegni particolareggiati delle principali opere d'arte;
A 6. scheda del catasto derivazioni idriche.

A 1. Relazione tecnica
La relazione deve fornire la descrizione delle principali opere in progetto e in particolare delle modalita' di rilascio in alveo del minimo deflusso vitale la cui determinazione potra' essere richiesta all'ufficio. Nel caso in cui siano previste opere soggette alla disciplina del decreto ministeriale 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", dovra' essere prodotta anche una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere in progetto.
Nel caso in cui siano previste opere in alveo dovranno essere allegati i calcoli di dimensionamento idraulico delle opere di presa e dei manufatti preposti al rilascio in alveo.
Per le derivazioni ad uso energetico devono essere indicati: salti utili, potenza nominale media, potenza installata, numero di turbine e tipo.
Nella relazione dovra' essere specificato se le opere in progetto sono coerenti con le previsioni del piano regolatore comunale o intercomunale.

A 2. Corografia
La corografia, in scala idonea, deve riportare le opere in progetto e permettere il sicuro riferimento della derivazione a localita' note adiacenti.

A 3. Planimetria
La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare i punti di presa e di eventuale restituzione dell'acqua nonche' il tracciato dei principali canali o condotte in progetto.

A 4. Profili longitudinali e trasversali
In presenza di sbarramenti fissi in alveo, andra' disegnato il profilo longitudinale del corso d'acqua, da cui si vuole derivare nel tratto a monte dell'opera di presa fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto, nello stato di piena, dalle opere di sbarramento progettato.
Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate, le opere che si progetta di costruire nell'alveo o sulle sponde.
Nel caso di impianti per la produzione di energia dovra' essere prodotto il profilo longitudinale delle condotte di adduzione e restituzione in opportuna scala.

A 5. Disegni particolareggiati delle principali opere d'arte
I disegni delle principali opere d'arte in progetto devono essere rappresentati su un piano quotato in scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e complessita' dell'opera.

A 6. Scheda del catasto delle derivazioni idriche
Il proponente deve allegare all'istanza di concessione la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

II. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI SENZA OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE

Il progetto di derivazione deve essere corredato dalla documentazione di seguito elencata.
A 1. relazione illustrativa;
A 2. corografia;
A 3. planimetria;
A 4. scheda del catasto derivazioni idriche.

A 1. Relazione illustrativa
La relazione deve illustrare l'uso dell'acqua, i quantitativi necessari e le modalita' con cui avviene il prelievo.

A 2. Corografia
La corografia, in scala idonea, deve riportare le opere in progetto e permettere il sicuro riferimento della derivazione a localita' note adiacenti.

A 3. Planimetria
La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare i punti di presa e di eventuale restituzione dell'acqua.

A 4. Scheda del catasto derivazioni idriche
All'istanza di concessione deve essere allegata la scheda del catasto derivazioni, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

III. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione soggetta a procedura semplificata. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnica o illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.
Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione soggetta a procedura semplificata pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.

IV. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alle domande di rinnovo deve essere allegata al seguente documentazione:
A 1. relazione illustrativa;
A 2. stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto.

A 1. Relazione illustrativa
La relazione deve fornire elementi in ordine all'interesse dell'istante a continuare l'esercizio della derivazione, al fabbisogno idrico attuale e descrivere le modalita' di rilascio in alveo del minimo deflusso vitale, se attuato, nonche' evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalita' di esercizio della derivazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata.

A 2. Stato di consistenza
Lo stato di consistenza, ove richiesto dall'Ufficio, dovra' contenere gli elaborati grafici di seguito indicati e redatti secondo le modalita' descritte a proposito di nuove derivazioni:
* corografia;
* planimetria;
* profili longitudinali e trasversali (nel caso di opere in alveo e sulle sponde)
* disegni particolareggiati delle principali opere d'arte (nel caso di opere in alveo e sulle sponde)
Per le derivazioni che in origine non erano soggette ad obblighi di rilascio in alveo dovra' essere presentato il progetto di adeguamento delle opere di presa per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale la cui determinazione potra' essere richiesta all'ufficio.

Allegato B

. Spese di istruttoria (Art. 10, comma 5. Art. 20, comma 2)

Ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del presente regolamento le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti sono a carico dell'istante.
Gli importi delle spese di istruttoria rappresentano un parziale ristoro dei complessivi oneri sostenuti dall'autorita' concedente per l'esame e la valutazione delle istanze, nonche' per l'adozione dei relativi provvedimenti.
Le predette spese sono rapportate al carico di lavoro presunto quantificato in funzione della complessita' e durata dell'iter istruttorio ed alla tipologia di uso dell'acqua.
Nel definire le spese di istruttoria devono essere presi in considerazione i seguenti fattori:
B 1. la tipologia e complessita' delle opere in progetto;
B 2. la complessita' e la durata del procedimento;
B 3. la tipologia di acquifero interessato dal prelievo;
B 4. il valore aggiunto che il soggetto trae dall'uso dell'acqua.

B 1. Tipologia e complessita' del progetto
In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:
* prelievi di portata massima superiori a 1.000 litri al secondo;
* prelievi di portata massima compresa tra 100 e 1000 litri al secondo, estremi compresi;
* prelievi di portata massima inferiore a 100 litri al secondo.

B 2. Complessita' e durata del procedimento
In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:
* nuove concessioni e varianti sostanziali:
- prelievi sottoposti alla fase di valutazione prevista della legge regionale 40/1998;
- prelievi sottoposti alla procedura ordinaria per i quali sono richiesti gli approfondimenti sulle componenti ambientali interessate dalla derivazione;
- prelievi sottoposti alla procedura ordinaria;
- prelievi sottoposti alla procedura semplificata;
* varianti non sostanziali e di rinnovi.

B 3. Tipologia di acquifero interessato dal prelievo
In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:
* prelievi da corpo idrico superficiale;
* prelievi dalla falda freatica o da sorgenti;
* prelievi dalla falda profonda.

B 4. Valore aggiunto che il soggetto trae dall'uso dell'acqua
In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:
* uso per produzione di beni e servizi;
* uso energetico;
* uso potabile;
* uso agricolo;
* altri usi.
Le spese di istruttoria sono quantificate dall'autorita' concedente tenendo conto delle predette categorie e comunque entro i limiti di seguito indicati, rivalutabili ogni cinque anni in funzione della variazione del costo della vita:
uso per produzione di beni e servizi 200 - 1.000 euro
uso energetico 100 - 1.000 euro
uso potabile 50 - 500 euro
uso agricolo 50 - 300 euro
altri usi 50 - 200 euro
Nel caso di varianti non sostanziali e di rinnovi gli importi massimi sono ridotti rispettivamente nella misura del 40% e dell'60%.
Nel caso di derivazioni soggette alla procedura semplificata le spese istruttorie non potranno eccedere i 150 euro.

Allegato C

. Contenuti della relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo (Art. 16, comma 10)

La relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo deve contenere:
C 1. la relazione di regolare esecuzione dei lavori
C 2. le considerazioni idrogeologiche

C 1. Relazione di regolare esecuzione dei lavori
Il direttore dei lavori riferisce sull'andamento generale dei lavori e descrive in modo dettagliato le opere eseguite.
In particolare la relazione descrive:
* l'attrezzatura impiegata nella perforazione e la natura dei fluidi eventualmente usati;
* la profondita' raggiunta dalla perforazione;
* la profondita' dell'opera di captazione completata;
* le modalita' di allontanamento degli scarichi liquidi e solidi;
* i diametri nominali iniziale e finale di perforazione;
* i diametri, i materiali, gli spessori, le saldature e le modalita' di giunzione delle tubazioni;
* l'esatta posizione ed il tipo di filtri utilizzati;
* la posizione degli isolamenti con la descrizione del materiale utilizzato (corredata dalla documentazione attestante la non pericolosita' di dette sostanze) e della modalita' di messa in opera con l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuita' e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
* la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa installata o che si prevede di installare;
* la dichiarazione attestante la conformita' dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.
La direzione lavori, in corso d'opera, ha la facolta' di apportare modifiche di lieve entita' rispetto al progetto iniziale quando queste sono ritenute indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori.
Non e' comunque ammessa una variante in corso d'opera che preveda l'utilizzazione di acque di un tipo di falda diverso da quello indicato nell'autorizzazione alla ricerca.

C 2. Considerazioni idrogeologiche
Il professionista abilitato relaziona in merito all'assetto litostratigrafico ed idrogeologico ed in particolare descrive:
* la stratigrafia dei terreni attraversati;
* le modalita' di effettuazione ed i risultati della prova a gradini di portata e, per le captazioni che prelevano acqua destinata al consumo umano e per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde, della prova a portata costante in discesa o in risalita (quest'ultima non applicabile agli acquiferi semiconfinati);
* il regime ed il movimento naturale della falda, il suo equilibrio con le falde attigue, nonche' la stabilita' dei livelli piezometrici ed i possibili rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti provocati dalla nuova captazione con richiamo di acque non desiderabili.
Circa lo svolgimento delle prove di emungimento (prove a gradini di portata e/o prove a portata costante in discesa o in risalita) devono essere allegate le seguenti informazioni:
* coordinate U.T.M., quota del piano-campagna e quota bocca pozzo s.l.m. della captazione;
* esecutori, data, informazioni specifiche sugli strumenti di misura utilizzati, sulla loro disposizione nei pressi dell'opera di captazione e sulle modalita' di allontanamento delle acque captate durante la prova;
* presenza, tipologia, ubicazione e quote (piano-campagna e bocca pozzo) e caratteristiche di eventuali piezometri o pozzi di osservazione;
* tabelle e grafici tempi/abbassamenti nel pozzo e nei piezometri o pozzi di osservazione;
* formule di interpretazione e di calcolo adottate;
* risultati di eventuali misure di parametri chimico-fisici effettuate nel corso della prova;
* eventuali valutazioni con prove di laboratorio (granulometria, porosita' ecc.);
* nel caso di prove eseguite con immissione di traccianti, dovranno essere fornite tutte le informazioni relative alle caratteristiche chimiche del tracciante stesso, al suo utilizzo, alla misurazione delle concentrazioni e all'interpretazione dei risultati di misura.
Con la prova di pozzo a gradini di portata deve essere individuata l'equazione caratteristica del pozzo, la portata critica o eventuali situazioni di criticita', la portata specifica, le perdite di carico, l'abbassamento specifico, il raggio di influenza del pozzo alla portata richiesta e la trasmissivita' dell'acquifero.
Con la prova di falda a portata costante deve essere determinata la tipologia idraulica dell'acquifero interessato dalla captazione e la distribuzione dei valori dei parametri idrodinamici che ne governano il comportamento.
Per i pozzi che prelevano ad uso potabile acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse deve inoltre essere allegata alla relazione finale la documentazione contenente il dimensionamento delle aree di salvaguardia ai sensi della normativa vigente.
Per i pozzi diversi da quelli sopraindicati sono valutate le caratteristiche chimiche delle acque prelevate con particolare riferimento ai parametri che potrebbero influire sull'uso previsto; in particolare, per quanto riguarda gli usi connessi all'allevamento del bestiame deve essere verificata l'idoneita' dell'acqua secondo la normativa vigente; per gli usi agricoli di tipo irriguo sono indicati i contenuti di nitrati, nitriti e ammoniaca e, ove richiesto, di fitofarmaci.

Allegato D

. Disciplinare tipo Art. 20, comma 2)

PARTE I. DISCIPLINARE TIPO PER DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI, DI SORGENTE, DI FONTANILI O DI TRINCEE DRENANTI

N. ................ di repertorio
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovra' essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua da 1...................... in comune di 2 ..........................................., ad uso 3 ..................................................... richiesta da 4......................................................................... CF/Partita IVA...................................... con istanza in data .........................................

Art. 1 - QUANTITA' DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE
(da utilizzare nel caso di captazione singola)
La quantita' d'acqua da derivare dal 5............................................................................. in localita'................................................ in Comune di ......................................... codice univoco ....................., e' fissata in misura non superiore a litri al secondo .......... (............. in lettere), per una portata media di litri al secondo .......... (............. in lettere), cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi ............ (............. in lettere). 6
(da utilizzare nel caso di un numero di captazioni superiori all'unita')
La quantita' d'acqua complessiva di acqua concessa e' fissata in misura non superiore a litri al secondo ........ (... in lettere), per una portata media di litri al secondo .......... (............. in lettere) cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi .......... (............. in lettere).
Il prelievo sara' cosi' ripartito:
a) litri al secondo massimi .......... (............. in lettere) e litri al secondo medi .......... (............. in lettere) cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi .......... (............. in lettere), dal 5................................................................ in Comune di ............................, codice univoco .................... .
(da ripetere tante volte quanti sono i punti di prelievo)

Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA
(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per un solo uso dell'acqua)
L'acqua derivata e' utilizzata per uso 7 ................................................... .
(da utilizzare per l'uso agricolo di tipo irriguo)
L'acqua derivata e' utilizzata per irrigare ............................ ettari di terreno.
(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per usi plurimi dell'acqua)
Dell'acqua complessivamente derivata:
a) .......... (...................... in lettere) l/sec medi annui sono destinati all'uso .................................;
b) .......... (...................... in lettere) l/sec medi annui sono destinati all'uso .................................8

Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E' CONSENTITO
La derivazione sara' esercitata nel seguente periodo .......................................................;
(indicare eventuali ulteriori limiti e condizioni temporali di esercizio della derivazione) 9

Art. 4 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA
Le opere di presa dell'acqua dal torrente/fiume/canale/lago/ecc. .......................................... consisteranno in ................................................................................................................................. 10
Tali opere dovranno essere attuate in conformita' al progetto in data ................., firmato da .......................... e conservato agli atti dell'Amministrazione, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.

Art. 5 - DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE AI QUALI E' STABILITO IL CANONE
Il dislivello tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori sara' di metri ............ . In conseguenza la forza nominale in base alla quale e' stabilito il canone sara' pari a chiloWatt ......(Q*h/102) .
(Nel caso di usi diversi dalla produzione di energia per i quali agli effetti del canone si debba considerare la sola quantita' d'acqua o la superficie dei terreni irrigati, l'articolo dovra' essere variato sostituendo ai concetti di "dislivello e forza nominale" quelli di "quantita' d'acqua" o di "superficie irrigata")

Art. 6 - REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA
Affinche' la portata di concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, sin dalla sua origine, una quantita' d'acqua maggiore della concessa, il concessionario dovra' costruire le seguenti opere: ...................................................................................................................................................... .
Ai sensi della normativa nazionale e regionale, il concessionario dovra' a sua cura e spese installare, su prescrizione dell'Autorita' concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorita' concedente secondo tempi e modalita' da questa definite.
(A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61, Allegato B), n. 3, dovranno essere specificate le modalita' per l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi di misura dei volumi derivati, nonche' le modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorita' concedente)

Art. 7 - CANALE DI CARICO/CONDOTTA DI ADDUZIONE
Il canale di carico/la condotta di adduzione, della lunghezza di metri ............ (............. in lettere) sara' eseguito in conformita' al progetto di cui all'articolo 4 avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, ai sensi delle norme vigenti e conformemente alle eventuali indicazioni dell'Autorita' concedente, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i frammenti delle sponde.
(Nel caso di uso irriguo dovra' accennarsi, in luogo del canale di carico, ai canali principali e secondari di irrigazione e si dovranno prescrivere, se necessario, gli interventi di piccola bonifica collegati con l'irrigazione. Tali interventi potranno essere richiesti dalla possibilita' di dispersione nei canali della derivazione, come dall'eventuale sopralzo della falda freatica nei territori soggiacenti, in relazione anche alla natura dei terreni irrigati.)

Art. 8 - LUOGO E MODALITA' DI RESTITUZIONE/SCARICO
Il canale/la condotta di restituzione/scarico nel fiume/torrente/canale/ecc. ..................................... si eseguira' in localita' ..................................., Comune di .........................., secondo le modalita' risultanti dal progetto di cui all'articolo 4, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.
Il concessionario dovra' inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE
(Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dall'Autorita' concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessita' sia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse del regime idraulico, della tutela ambientale, della sicurezza pubblica, dell'irrigazione, della navigazione, della fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura e dell'igiene. In particolare andranno qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurino scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici, sia le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionari per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento d delimitazione delle aree di salvaguardia).

Art. 10 - MINIMO DEFLUSSO VITALE
Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario e' inoltre tenuto a lasciar defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di .......
(In caso di rinnovo la portata da rilasciarsi fino al 31.12.2004. e' di ....... litri al secondo e dal 1.1.2005 sara' di .... litri al secondo)
L'autorita' concedente si riserva comunque la facolta' di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCI DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE
Il concessionario, entro ........................ e comunque prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovra' installare e gestire idonei dispositivi di controllo e rilevazione in continuo delle portate rilasciate, i cui dati dovranno essere resi disponibili per gli opportuni riscontri.
(In alternativa, ove l'Autorita' concedente non ritenga di imporre tale obbligo, il concessionario dovra' installare e rendere funzionanti i manufatti fissi o regolabili descritti nel progetto in data ...................., in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti. La corretta funzionalita' idraulica di tali manufatti dovra' essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di cio' dovra' essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.)
In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale e, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalita' e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA 11
Il concessionario dovra' provvedere alla costruzione, nonche' alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per i pesci, attraverso la quale dovra' essere garantito il deflusso continuo e costante di un corpo d'acqua sufficiente alla monta medesima.
Tali opere dovranno essere attuate in conformita' al progetto di cui all'articolo 4.

Art. 13 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI
Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorita' concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonche' da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.
Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprieta' e del buon regime del fiume/torrente/canale/lago/ecc. ....................................... in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.
Il concessionario e' tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonche' dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.
Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 19.

Art. 14 - VIGILANZA
Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorita' concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.
Esso e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.

Art. 15 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovra':
a) presentare all'Ufficio il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione entro mesi ............... dalla data del provvedimento di concessione;
b) iniziare i lavori entro mesi ............... dalla data di cui alla lettera a), dando preavviso all'Ufficio del giorno fissato per l'inizio;
c) condurre a termine i lavori entro mesi ............... dalla data di cui alla lettera a);
L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sara' in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo articolo 18.
Ultimati i lavori, il concessionario dovra' darne immediata comunicazione all'Ufficio.
(Qualora si tratti di concessione in sanatoria andranno ovviamente omessi i termini di inizio e fine dei lavori).

Art. 16 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA
Ultimati i lavori, il concessionario inviera' all'ufficio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformita' delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;
b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalita' dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.
Entro mesi ............ dalla data di invio del certificato di collaudo, il concessionario dovra', sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.
(L'intero articolo andra' omesso nel caso di concessione in sanatoria)

Art. 17 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione e' accordata per un periodo di anni ................... successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione.
(Nel caso di concessione in sanatoria la decorrenza dovra' essere fissata dal giorno in cui ebbe inizio l'effettiva utilizzazione)
Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualita', quantita' ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potra' essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.
Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalita' e tempi stabiliti dall'Autorita' concedente.
(Nel caso di derivazione ad uso energetico con una potenza nominale media superiore a 3.000 chiloWatt i commi 2 e 3 del presente articolo andranno sostituiti dal seguente:
Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si applica il disposto dell'articolo 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79)

Art. 18 - CANONE
Il concessionario corrispondera' alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione il canone di euro ........... (............. in lettere) relativo al periodo ...............- 31 dicembre ............ mediante versamento ........................(citare le modalita' previste dalla specifica normativa regionale)
Successivamente, il canone annuo sara' dovuto per anno solare e dovra' essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno ....... detto canone sara' di euro ......... (............. in lettere) in ragione di euro ........... per .................... (chiloWatt o litri al secondo a seconda dell'uso della derivazione), anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
Detto canone potra' essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformita' delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantita' d'acqua effettivamente captata (o della potenza nominale) risultanti dal certificato medesimo.

Art. 19 - PAGAMENTI E DEPOSITI
All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:
a) il versamento a favore dell'autorita' concedente della somma di euro ........... (............. in lettere), come da quietanza n. ....... in data .................., a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sara', ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
b) il versamento a favore dell'autorita' concedente della somma di euro ........... (............. in lettere), come da quietanza n. ....... in data .................., per le spese di sorveglianza e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
c) il versamento a favore dell'autorita' concedente della somma di euro ........... (............. in lettere), come da quietanza n. ....... in data .................., per conguaglio delle spese di procedimento;
d) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal.................... e sino al..................., corrispondenti a euro ........... (............. in lettere) per ciascun anno o sua frazione, importo calcolato nella misura di euro ..... per......., come da quietanza n. ....... in data .................., (la presente clausola andra' inserita solo nell'ipotesi in cui la concessione venga accordata in via di sanatoria ).

Art. 20 - SOVRACANONE BACINO IMBRIFERO MONTANO
(Articolo da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chiloWatt)
La derivazione oggetto della presente concessione prevede opere di presa 12 situate nel bacino imbrifero montano ................................, delimitato con il decreto ministeriale. n...... del ................. .
Pertanto, il concessionario e' tenuto a corrispondere a chi di diritto il sovracanone annuo pari a euro ................ (............. in lettere) relativo al periodo ...............- 31 dicembre ............ in ragione di euro............. per chiloWatt di potenza nominale, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale.
Successivamente, il sovracanone annuo sara' dovuto per anno solare e dovra' essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno ....... detto sovracanone sara' di euro .......... (............. in lettere).

Art. 21 - SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEGLI ENTI RIVIERASCHI
(Articolo da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chilowatt)
Sono rivieraschi della derivazione oggetto della presente concessione, le Province di .....................; ..................... e i Comuni di .....................; .....................; .....................; ..................... .
Pertanto, il concessionario e' tenuto a corrispondere agli enti rivieraschi secondo le quote ad essi spettanti, che saranno definite con provvedimento dell'Amministrazione provinciale di ..................., il sovracanone annuo pari a euro .......... (............. in lettere) relativo al periodo ...............- 31 dicembre ............ in ragione di euro ............. per chiloWatt di potenza nominale, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale.
Successivamente, il sovracanone annuo sara' dovuto per anno solare e dovra' essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno ....... detto sovracanone sara' di euro.......... (............. in lettere).

Art. 22 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario e' tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 23 - DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Comune di ....................... , Via ......................., n. .... .
(tale domicilio, da indicarsi ove ritenuto necessario dall'autorita' concedente, dovra' trovarsi nel Comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua)

Art. 24 - CLAUSOLA DI SOLIDARIETA'
(L'articolo andra' inserito solo nel caso di concessione assentita a due o piu' soggetti)
La concessione oggetto del presente disciplinare e' accordata in solido a: ........................; ........................; ........................; ........................ .
Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sara' obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.
Firma autentica del concessionario
(luogo e data)

PARTE II. DISCIPLINARE TIPO PER DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE ESTRATTE MEDIANTE POZZO

N. ................ di repertorio
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovra' essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua da 13................................................................. ubicato/i nel Comune di 14 ..........................................., ad uso 15 ....................................................... richiesta da 16............................................................... CF/Partita IVA...................................... con istanza in data .........................................

Art. 1 - QUANTITA' DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE
(da utilizzare nel caso di captazione singola)
La quantita' d'acqua concessa, derivabile dal pozzo ubicato in localita' ................................... in Comune di ............................, codice univoco ....................., e' fissata in litri al secondo massimi .......... (............. in lettere) e in litri al secondo medi .......... (............. in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi .......... (............. in lettere).
(da utilizzare nel caso di un numero di captazioni superiore all'unita')
La quantita' complessiva d'acqua concessa e' fissata in litri al secondo massimi .......... (............. in lettere) e in litri al secondo medi .......... (............. in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi .......... (............. in lettere).
Il prelievo sara' cosi' ripartito:
a) litri al secondo massimi .......... (............. in lettere) e in litri al secondo medi .......... (............. in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi ....... (............. in lettere), derivabili dal pozzo ubicato in Comune di .................................., codice univoco .........................;
(da ripetere tante volte quanti sono i punti di captazione)

Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA
(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per un solo uso dell'acqua)
L'acqua derivata e' utilizzata per uso 17................................................. .
(da utilizzare per l'uso agricolo di tipo irriguo)
L'acqua derivata e' utilizzata per irrigare ............................ ettari di terreno.
(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per usi plurimi dell'acqua)
Dell'acqua complessivamente derivata:
.......... (............. in lettere) litri al secondo medi annui sono destinati all'uso .................................;
.......... (............. in lettere) litri al secondo medi annui sono destinati all'uso .................................18

Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E' CONSENTITO
La derivazione sara' esercitata nel seguente periodo .........................
(indicare eventuali ulteriori limiti e condizioni temporali di esercizio della derivazione)

Art. 4 - MODO DI PRESA DELL'ACQUA
L'opera di captazione dell'acqua, realizzata in conformita' al progetto in data ............ firmato da .......................... e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in un pozzo di profondita' pari a metri ........ (............. in lettere), costituito da una colonna di diametro pari a 19 .............. millimetri, dotata di n. ........ filtri del tipo ............................. compresi rispettivamente tra 20 ....... - ....... metri e cementazione con 21................................. realizzata tra ....... - ....... metri, dotato di pompa 22....................................................... .
La testa del pozzo e' collocata a metri........ (............. in lettere) al di sopra del piano di campagna.
(In caso di un numero di pozzi superiore all'unita')
L'opera di captazione dell'acqua, realizzata in conformita' al progetto in data ............ firmato da .......................... e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in n. .... pozzi, aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:
pozzo n. ....... - codice univoco ............... - di profondita' pari a metri ........ (............. in lettere), costituito da una colonna di diametro pari a .............. millimetri, dotata di n. ........ filtri del tipo ............................. compresi rispettivamente tra ....... - ....... metri e cementazione con .................................. realizzata tra ....... - ....... metri, dotato di pompa ......................... . La testa del pozzo e' collocata a metri ........ (............. in lettere) al di sopra del piano di campagna.
(da ripetere tante volte quanti sono i punti di captazione).

Art. 5 - MISURAZIONE DEL VOLUME DERIVATO
(Per i soggetti obbligati all'atto del rilascio della concessione ad installare idonei dispositivi di misura dei volumi derivati) 23
Ai sensi di legge, il concessionario dovra' installare entro il ............. gli strumenti di misura dei volumi prelevati descritti nel progetto di cui all'articolo 4, opportunamente sigillati e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorita' preposte al controllo. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorita' concedente secondo tempi e modalita' da questa definite.

(Per i soggetti non obbligati all'atto del rilascio della concessione ad installare idonei dispositivi di misura dei volumi derivati)
Ai sensi della normativa nazionale e regionale, il concessionario dovra' a sua cura e spese installare, su prescrizione dell'Autorita' concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorita' concedente secondo tempi e modalita' da questa definite.
(A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61, Allegato B), n. 3, dovranno essere specificate le modalita' per l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi di misura dei volumi derivati, nonche' le modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorita' concedente)

Art. 6 - LUOGO DI SCARICO O RESTITUZIONE DELLE ACQUE
Dopo l'uso le acque sono convogliate nel 24................................... in localita' ................................, Comune di .........................., secondo le modalita' risultanti dal progetto di cui all'articolo 4, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.
Il concessionario dovra' inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE
(Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dall'Autorita' concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessita' sia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse della tutela ambientale, della sicurezza e incolumita' pubblica e dell'igiene. In particolare andranno qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurino scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici, sia le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionari per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento d delimitazione delle aree di salvaguardia).

Art. 8 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI
Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorita' concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonche' da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.
Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 14.

Art. 9- VIGILANZA
Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorita' concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.
Esso e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Art. 10 - TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DELLE OPERE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE
(da utilizzare nel caso in cui siano previste opere accessorie al pozzo)
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovra':
a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi ............... dalla data del provvedimento di concessione, dando preavviso all'Ufficio del giorno fissato per l'inizio;
b) condurre a termine i lavori entro mesi ............... dalla data di cui alla lettera a).
L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sara' in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo articolo 13.
Ultimati i lavori, il concessionario dovra' darne immediata comunicazione all'Ufficio.
(Qualora si tratti di concessione in sanatoria andranno ovviamente omessi i termini di inizio e fine dei lavori)

Art. 11 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA
(da utilizzare nel caso in cui siano previste opere accessorie al pozzo)
Ultimati i lavori, il concessionario entro i successivi trenta giorni, invia all'ufficio, sottoscritta da professionisti abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate, una dichiarazione giurata di conformita' delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione.
Entro mesi ............ dalla data di invio della dichiarazione giurata di cui sopra, il concessionario dovra', sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.
(L'intero articolo andra' omesso nel caso di concessione in sanatoria)

Art. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione e' accordata per un periodo di anni ............................. successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.
Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualita', quantita' ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potra' essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.
Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalita' e tempi stabiliti dall'Autorita' concedente.

Art. 13 - CANONE
Il concessionario corrispondera' alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione il canone di euro ........... (............. in lettere) relativo al periodo ............... - 31 dicembre ............ mediante versamento ........................(citare le modalita' previste dalla specifica normativa regionale)
Successivamente, il canone annuo sara' dovuto per anno solare e dovra' essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno ....... detto canone sara' di euro ......... (............. in lettere) in ragione di euro ........... per .................... (litri al secondo a seconda dell'uso della derivazione), anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Art. 14 - PAGAMENTI E DEPOSITI
All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:
a) il versamento a favore dell'autorita' concedente della somma di euro ......... (............. in lettere), come da quietanza n. ...... in data ..............., a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sara', ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
b) il versamento a favore dell'autorita' concedente della somma di euro ......... (............. in lettere), come da quietanza n. ...... in data ..............., per le spese di sorveglianza e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
c) il versamento a favore dell'autorita' concedente della somma di euro ......... (............. in lettere), come da quietanza n. ...... in data ..............., per conguaglio delle spese di procedimento;
d) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal.................... e sino al ..................., corrispondenti a euro ......... (............. in lettere) per ciascun anno o sua frazione, importo calcolato nella misura di euro ..... per......., come da quietanza n. ...... in data ............... (la presente clausola andra' inserita solo nell'ipotesi in cui la concessione venga accordata in via di sanatoria)

Art. 15 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario e' tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 16 - DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Comune di ....................... , Via ......................., n. .... .
(tale domicilio, da indicarsi ove ritenuto necessario dall'autorita' concedente, dovra' trovarsi nel Comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua)

Art. 17 - CLAUSOLA DI SOLIDARIETA'
(L'articolo andra' inserito solo nel caso di concessione assentita a due o piu' soggetti).
La concessione che forma oggetto del presente disciplinare e' accordata in solido a: ........................; ........................; ........................; ........................ .
Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sara' obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

Firma autentica del concessionario
(luogo e data)

Allegato E

. Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo (Art. 33, commi 1 e 3)

I. DERIVAZIONI DA CORPO IDRICO SUPERFICIALE O DA SORGENTE

Fatto salvo quanto previsto dell'articolo 33, comma 6 del presente regolamento, alla cessazione dell'utenza il titolare della derivazione e' tenuto a presentare, entro il termine assegnato dall'autorita' concedente, il progetto per la rimozione delle opere ed il ripristino dei luoghi a propria cura e spese.
Il progetto si intende approvato se l'autorita' concedente non formula osservazioni entro i sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.
Nel caso in cui l'Amministrazione statale disponga l'acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, il concessionario dovra' effettuare le manutenzioni utili a garantire che le opere siano consegnate in buono stato di conservazione.
Il concessionario e' responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di rimozione e ripristino ovvero fino alla consegna delle stesse all'Amministrazione statale.
La restituzione della cauzione e' subordinata all'accertamento dell'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte dall'autorita' concedente.

II. DERIVAZIONI DA ACQUE SOTTERRANE TRAMITE POZZI

I titolari di pozzi che non chiedano di avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 33, comma 4 del presente regolamento, sono tenuti agli adempimenti di seguito descritti, da realizzarsi a loro cura e spese nei tempi e nei modi stabiliti dall'autorita' concedente.

E 1. Pozzi che non consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde
Il titolare del pozzo deve provvedere alla rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonche' alla chiusura permanente dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dall'ufficio.
Motivatamente l'autorita' concedente puo' richiedere la sigillatura definitiva dell'opera secondo le modalita' di cui al successivo punto E 2.

E 2. Pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde
La chiusura del pozzo avviene sulla base di un progetto per la messa in sicurezza delle falda. Obiettivo dell'intervento e' la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra essa e la parete del foro in modo tale che l'opera non possa rappresentare una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento dalla falda libera a quelle sottostanti "in pressione", ovvero provocare la depressurizzazione dell'acquifero profondo.
Il progetto, redatto da professionista abilitato, deve contenere:
- la successione litostratigrafica di riferimento;
- lo schema di completamento attuale del pozzo;
- la descrizione delle operazioni di preparazione del pozzo all'intervento, con indicazione delle quote di sfondamento della tubazione di rivestimento del pozzo;
- il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria;
- le modalita' di iniezione;
- le modalita' di finitura dell'opera a intervento concluso.
In mancanza di dati in ordine alla successione litostratigrafica e alle caratteristiche tecnico-costruttive attuali dell'opera di captazione, il progetto dovra' ipotizzare la situazione piu' sfavorevole ovvero che sussistano rischi di miscelazione tra le acque della falda freatica con quelle delle falde profonde dovuti alla possibile finestratura sui diversi orizzonti nonche' alla mancanza di una corretta cementazione e quindi procedere conseguentemente alla predisposizione del progetto di messa in sicurezza della falda ai sensi di quanto di seguito indicato.
La boiacca deve essere iniettata esclusivamente dal fondo a risalire, nonche' dall'interno della tubazione di rivestimento senza soluzione di continuita'. L'operazione dovra' essere immediatamente completata con la messa in pressione. Qualora venissero utilizzate modalita' di abbandono e messa in sicurezza delle falde diverse da quelle tradizionali impieganti boiacche cementizie, tale scelta progettuale dovra' essere dettagliatamente descritta sul piano tecnico e comunque dovra' fornire adeguate garanzie di riuscita dell'intervento attestate dal professionista incaricato.
Eseguiti i lavori di chiusura del pozzo, il professionista incaricato redige una relazione finale contenente:
- la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;
- l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosita' di dette sostanze;
- le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;
- l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuita' e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
- la dichiarazione attestante la conformita' dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

Allegato F

. Tabella di equiparazione degli usi (Art. 37, comma 2)

Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20, concernente la definizione della misura dei canoni per l'uso dell'acqua pubblica, l'importo del canone annuo relativo alle concessioni, anche preferenziali, ai riconoscimenti di antico diritto, ai rinnovi ed alle licenze di attingimento rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e' determinato in base alla seguente tabella di equiparazione degli usi:

Usi di cui all'articolo 3 del presente regolamento - Usi di cui all'articolo 18 della legge 36/1994

Agricolo:
irrigazione
Irriguo
antibrina
Irriguo

abbeveraggio bestiame per volumi inferiori o uguali a 1.000 metri cubi/anno
Irriguo

altri usi funzionali all'attivita' dell'azienda agricola
Irriguo
Civile:
lavaggio strade e superfici impermeabilizzate
Igienico

spurgo fognature
Igienico

irrigazione di aree verdi pubbliche
Irrigazione di aree a verde pubblico

scorte antincendio
Igienico

altri usi non riconducibili alle altre categorie previste
Igienico
Domestico di acque superficiali
Igienico
Energetico:
produzione di energia elettrica
Idroelettrico

produzione di forza motrice
Idroelettrico
Lavaggio di inerti
Industriale
Piscicolo
Piscicolo
Potabile:
approvvigionamento idrico alle persone
consumo umano
Produzione beni e servizi:

usi direttamente connessi con il processo produttivo

usi di raffreddamento

Industriale

Industriale

usi direttamente connessi alla fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano

Industriale

usi direttamente connessi con l'attivita' di prestazione del servizio
Industriale

attrezzature sportive e ricreative
Irrigazione di attrezzature sportive

Innevamento artificiale
Igienico
Riqualificazione dell'energia
Igienico
Zootecnico
Igienico

1 nel caso di piu' punti di prelievo elencare tutti i corpi idrici interessati
2 in presenza di piu' punti di prelievo elencare tutti i Comuni interessati
3 elencare tutti gli usi che formano oggetto della concessione
4 inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di persone giuridiche
5 tipo di corpo idrico e relativa denominazione dedotta dalla Carta Tecnica Regionale
6 da non indicare in caso di uso idroelettrico
7 indicare l'uso effettivo dell'acqua
8 da ripetere con riferimento a ciascuno degli usi in oggetto della concessione compreso l'uso agricolo a bocca tassata
9 ad esempio per specificare il periodo di tempo durante il quale il prelievo di acqua e' finalizzato al solo fine di mantenere invasata la rete primaria
10 descrivere le opere
11 nel caso di sbarramenti che interrompono la continuita' della corrente

12 anche nel caso in cui sia soltanto il massimo rigurgito a monte determinato dalle opere di presa a ricadere nel bacino imbrifero montano
13 nel caso di piu' punti di captazione indicare il numero di pozzi
14 in presenza di piu' punti di captazione ubicati in Comuni diversi elencare tutti i Comuni interessati
15 elencare tutti gli usi che formano oggetto della concessione
16 inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di persone giuridiche
17 indicare l'uso effettivo dell'acqua
18 da ripetere con riferimento a ciascuno degli usi in oggetto della concessione
19 nel caso di diametro variabile con la profondita' dal piano-campagna, indicare i valori massimi e minimi
20 riportare gli intervalli di profondita' in cui sono ubicati i filtri rispetto al piano di campagna; da ripetere tante volte quanti sono i filtri stessi
21 materiale utilizzato per la cementazione
22 descrivere le caratteristiche tecniche della pompa e la relativa potenza
23 captazione di acque sotterranee ad uso potabile e di produzione di beni e servizi
24 indicare il corpo idrico recettore.