Regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: Regolamento degli interventi a sostegno delle attivita' teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68

(B.U. 8 agosto 2001, n. 32)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Capo I. Finalita' e disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita')

1. Nell'ambito delle finalita' e degli stanziamenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle attivita' del teatro di prosa), la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti compresi tra quelli specificati all'articolo 2 della l.r. 68/1980, che svolgono attivita' teatrali in via continuativa e con carattere di professionalita'.
2. Le finalita' generali individuate dalla l.r. 68/1980 si esplicano attraverso il perseguimento degli obiettivi di seguito specificati, che trovano nel presente regolamento gli opportuni strumenti e modalita' di attuazione:
a) la promozione e l'equilibrata diffusione della cultura teatrale sul territorio piemontese, volta al riequilibrio territoriale, cosi' come richiamato dall'articolo 7 della l.r. 68/1980;
b) la creazione di un organico sistema di rapporti in cui realta' pubbliche e private, enti locali e istituzioni culturali e scolastiche interagiscano nell'opera di programmazione e diffusione delle attivita' teatrali sul territorio;
c) lo sviluppo artistico, professionale e produttivo del settore in un'ottica generale di valorizzazione e costante rinnovamento del repertorio teatrale italiano;
d) la fruizione dello spettacolo teatrale da parte di fasce sempre piu' ampie di pubblico, al fine di favorirne il costante aggiornamento del gusto, riservando un'attenzione particolare alla maturazione culturale e artistica delle giovani generazioni;
e) la valorizzazione, attraverso le modalita' proprie del teatro, del patrimonio di storia e cultura della regione, con uno specifico interesse per i processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.
3. L'azione di sostegno della Regione Piemonte viene attuata in un'ottica di programmazione pluriennale, cosi' come indicato nell'articolo 2 della l.r. 68/1980. L'articolazione degli interventi a sostegno delle attivita' teatrali si basa pertanto sulla valutazione delle attivita' svolte dai soggetti teatrali nell'ambito di articolati e organici progetti culturali a carattere triennale.

Art. 2.
(Criteri di ammissione ai contributi)

1. Sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all'articolo 2 della l.r. 68/1980 che presentano istanza di contributo entro il 15 settembre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, per il quale viene richiesto il sostegno regionale.
2. In via transitoria, al fine di armonizzare la triennalita' regionale con quella in vigore ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali 4 novembre 1999 n. 470, per l'anno 2002 il contributo viene assegnato per le attivita' previste nel corso dello stesso anno.
3. A partire dalla scadenza del 15 settembre 2002 le richieste di contributo devono pervenire con cadenza triennale e l'assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della l.r. 68/1980 viene attuata su base triennale ed erogata annualmente.
4. Coerentemente con l'obiettivo di sostenere le attivita' caratterizzate da continuita' artistica e professionale, cosi' come evidenziato dall'articolo 1, comma 1, sono ammessi ai contributi i soggetti teatrali legalmente costituiti da almeno due anni, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attivita' continuativa.
5. Qualora un soggetto richiedente, di recente costituzione, dimostri la continuita' del proprio nucleo artistico e la precedente ammissione ai benefici della l.r. 68/1980 sotto altra denominazione e ragione sociale, viene concessa deroga a quanto previsto dal comma 4.

Art. 3.
(Assegnazione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, nel corso del primo anno del triennio, sulla base del progetto triennale di attivita' presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo, e nel rispetto dei vincoli e dei parametri, individuati dal presente regolamento, relativi agli specifici settori di attivita'.
2. I contributi assegnati vengono erogati annualmente, tramite il pagamento di tre somme di pari importo per ciascun anno del triennio. L'erogazione e' subordinata alla verifica dell'avvenuta realizzazione delle attivita' previste dal progetto. A tal fine, entro il 28 febbraio di ogni anno, i soggetti beneficiari devono presentare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione attestante i seguenti dati relativi al precedente anno di attivita':
a) numero delle giornate lavorative;
b) numero delle giornate recitative;
c) titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;
d) titolo delle riprese e relative repliche;
e) numero di spettatori agli spettacoli propri;
f) numero di spettatori agli spettacoli ospiti;
g) altre attivita' (laboratori, convegni, attivita' editoriali, rassegne e festival);
h) uscite articolate in voci di spesa relative alla gestione della Compagnia e della sala teatrale, all'allestimento degli spettacoli, all'ospitalita' e ad altre attivita' complementari;
i) entrate articolate in contributi e incassi.
3. La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' dei dati forniti, la regolarita' dei bilanci e l'avvenuta realizzazione dell'attivita' teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario.
4. Qualora nel primo o nel secondo anno del triennio si rilevi una minore attivita' o una minore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto, la quota annuale viene liquidata se il soggetto beneficiario si impegna a recuperare l'attivita' non effettuata nella parte residua del triennio.
5. Salvi i casi di errore materiale, non e' consentito il riesame del provvedimento di cui al comma 1 o l'assegnazione di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta.

Art. 4.
(Decadenza e sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 11, terzo comma della l.r. 68/1980, e' disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la revoca o la riduzione del contributo assegnato nell'ultimo anno del triennio considerato, in proporzione all'eventuale riduzione delle attivita' e dei costi previsti complessivamente nel progetto triennale.
2. E' altresi' disposta la decadenza dal contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme gia' versate nel periodo in corso:
a) in mancanza delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 2;
b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2 o di bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza che le stesse siano state previamente comunicate e motivate all'amministrazione regionale e da questa accolte.
3. L'avvio del procedimento di decadenza e' comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Sono esclusi dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.

Capo II. Settori teatrali

Art. 5.
(Attivita' teatrale stabile)

1. Per attivita' teatrale stabile si intende l'attivita' di interesse pubblico, cosi' come definita e articolata agli articoli 12, 13, 14 e 15 del d.m. 470/1999, contraddistinta da una progettualita' integrata di produzione, ricerca, attivita' formativa, promozione e ospitalita' e da specifiche finalita' artistiche, culturali e sociali.
2. Fermo restando il perseguimento di obiettivi di carattere generale, quali:
a) la promozione della cultura teatrale intesa sia come linguaggio specifico che come elemento di interconnessione con altre forme di espressione artistica;
b) lo sviluppo di un organico sistema di rapporti e di scambi con qualificate realta' teatrali e culturali regionali, nazionali e internazionali;
c) un'equilibrata diffusione delle attivita' di promozione della cultura teatrale sull'intero territorio, in collaborazione con le altre strutture piemontesi, con particolare riferimento alle aree nelle quali si rileva una inadeguata presenza di iniziative;
i teatri stabili, ciascuno secondo la propria specificita' e il proprio ambito di intervento, devono operare riservando la necessaria attenzione alla realta' teatrale piemontese, alle sue esigenze di crescita e di sviluppo, ai soggetti che vi operano, anche stimolando e favorendo comuni progettualita' con organismi professionali e singoli artisti.
3. A tal fine si ritiene opportuno che i piani di intervento elaborati dai teatri stabili prevedano tra l'altro:
a) collaborazioni produttive con soggetti teatrali piemontesi;
b) messa a disposizione di spazi per prove e rappresentazioni e fornitura di supporti e assistenza tecnica per le compagnie e gli artisti piemontesi;
c) realizzazione di attivita' indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
d) creazione di stabili rapporti con l'Universita' e le istituzioni scolastiche, e in particolare con quelle che, per le proprie finalita', costituiscono necessari e qualificati punti di riferimento, quali il Dipartimento per le Arti, la Musica e lo Spettacolo (DAMS), il Centro regionale universitario per il teatro (CRUT), l'IRRE Piemonte;
e) valorizzazione del patrimonio di storia e di cultura della Regione;
f) attenzione ai processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.

Art. 6.
(Compagnie teatrali)

1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo rivestito dalle Compagnie all'interno del sistema teatrale piemontese, volto alla valorizzazione e al rinnovamento del repertorio teatrale italiano, alla diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, nonche' allo sviluppo professionale e produttivo del settore.
2. La Regione sostiene le Compagnie teatrali la cui attivita' e' improntata a criteri di professionalita' artistica e gestionale, di continuita' del nucleo artistico nonche' a modalita' operative basate su articolati e organici progetti culturali che contemplino la presenza di attivita' di produzione teatrale propria, aggiornamento e perfezionamento professionale, diffusione della cultura teatrale.
3. Il sostegno della Regione Piemonte si articola sulla base delle seguenti fasce contributive:
fascia a)
contributi a Compagnie teatrali che abbiano effettuato, nell'anno precedente al triennio per il quale viene richiesto il finanziamento regionale, un minimo di 600 giornate lavorative; in via transitoria, nell'anno 2002 vengono ammesse le Compagnie che nel 2001 hanno effettuato almeno 500 giornate lavorative;
fascia b)
contributi a Compagnie teatrali che abbiano effettuato, nell'anno precedente al triennio per il quale viene richiesto il finanziamento regionale, un minimo di 300 giornate lavorative; in via transitoria, nell'anno 2002 vengono ammesse le Compagnie che nel 2001 hanno effettuato almeno 250 giornate lavorative.
4. Al fine di incentivare lo sviluppo di qualificati progetti di promozione della cultura teatrale e di programmi di ospitalita', anche a carattere multidisciplinare, viene assegnata una quota ulteriore, non superiore al 20 per cento del contributo assegnato per l'attivita' ordinaria. Per cio' che concerne l'attivita' di ospitalita' la quota ulteriore viene assegnata alle Compagnie comprese nella fascia a) che dispongano di una sede teatrale in gestione esclusiva e permanente, nella quale realizzino direttamente una stagione teatrale coerente con gli indirizzi generali individuati nel progetto artistico.
5. Il programma di ospitalita' deve prevedere una presenza non inferiore al 20 per cento di nuovi allestimenti e comunque un numero di spettacoli che costituiscano novita' per la citta' in cui e' ubicata la sede teatrale che sia pari ad almeno la meta' della programmazione complessiva in cui si articola la stagione considerata.
6. Dai benefici di cui al comma 4 sono escluse le attivita' svolte dalle Compagnie nell'ambito delle residenze multidisciplinari riconosciute ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7.
(Circuiti teatrali regionali)

1. La Regione Piemonte promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, intesi come elemento rilevante per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attivita' teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonche' per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale piemontese.
2. A tal fine l'attivita' dei Circuiti teatrali regionali deve essere finalizzata ad una precisa progettualita', indirizzata:
a) alla creazione di relazioni salde e costruttive con i diversi referenti territoriali;
b) alla definizione di articolate programmazioni che contemplino un'equilibrata presenza delle diverse forme di espressivita' teatrale;
c) alla interazione con le realta' e le esperienze esistenti;
d) allo sviluppo di proficui rapporti di collaborazione con le strutture produttive piemontesi.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 gli organismi cui afferisce la gestione dei Circuiti teatrali regionali sono tenuti a elaborare e presentare alla Regione Piemonte documenti programmatici triennali con l'individuazione di linee di indirizzo e di intervento volte a:
a) instaurare rapporti funzionali con le diverse realta' locali (enti locali, istituzioni scolastiche e culturali) per la definizione di linee guida secondo le quali orientare il programma artistico, nonche' per la messa a disposizione, ove necessario, di idonei supporti tecnici necessari a consentire una efficiente gestione degli spazi teatrali;
b) prevedere, all'interno delle singole programmazioni, un'adeguata presenza di produzioni realizzate da soggetti teatrali piemontesi, anche al fine di consentire una piu' approfondita conoscenza della realta' teatrale regionale da parte del pubblico;
c) promuovere, nella definizione delle stagioni, la conoscenza dei linguaggi teatrali, intesi nella loro piu' ampia accezione e con un'adeguata attenzione per le esperienze di carattere multidisciplinare;
d) prevedere la realizzazione di attivita' collaterali quali, a titolo esemplificativo, conferenze e incontri con gli artisti, prove aperte, attivita' di laboratorio, indirizzate alla promozione della cultura teatrale, in particolare nei confronti delle giovani generazioni.

Art. 8.
(Residenze multidisciplinari)

1. Al fine di favorire una equilibrata diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio piemontese nonche' di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscano realta' pubbliche e private, la Regione Piemonte promuove e sostiene la diffusione e il radicamento di residenze multidisciplinari.
2. Per residenza multidisciplinare si intende la permanenza di un soggetto teatrale professionale, riconosciuto ai sensi della l.r.. 68/1980, con esclusione dei Teatri Stabili cosi' come definiti all'articolo 12, comma 2 del d.m. 470/1999, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o piu' Comuni, il cui rapporto con l'ente locale sia regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio e rinnovabile, che preveda:
a) la disponibilita', da parte dell'ente locale, di uno o piu' spazi idonei allo svolgimento di attivita' di spettacolo aperti al pubblico;
b) la disponibilita', da parte del soggetto teatrale, di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;
c) la realizzazione di un qualificato progetto che si diversifichi dall'attivita' ordinaria svolta dal soggetto teatrale richiedente e che sia atto a rispondere alle necessita' di crescita' sociale e culturale della comunita' locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realta' territoriale interessata, dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressivita' artistica, che comprenda:
1) l'allestimento di almeno una produzione all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;
2) l'organizzazione di un'articolata e qualificata attivita' di ospitalita', che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari; nel caso in cui nel territorio interessato esista gia' una stagione di ospitalita' consolidata, questa non viene considerata parte del progetto, se non nel caso in cui sia, per contenuto e articolazione, strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi della residenza;
3) l'individuazione di forme di collaborazione e/o coordinamento con progetti di diffusione delle attivita' di spettacolo, gia' in corso di attuazione sul territorio considerato, quali ad esempio i circuiti regionali dello spettacolo;
4) la realizzazione di attivita' indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
5) la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;
6) l'attenzione al patrimonio culturale locale;
7) l'attenzione ai processi di integrazione culturale;
8) la definizione dei reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti per il periodo oggetto della convenzione.
3. L'istanza di sostegno regionale dei progetti di residenza deve essere presentata dal soggetto teatrale, ai sensi dell'articolo 2, unitamente alla convenzione che regola i rapporti con gli enti locali interessati.
4. La Regione Piemonte, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le residenze multidisciplinari, assegnando ai soggetti teatrali un contributo complessivo congruo in rapporto a quanto stanziato dagli enti locali, da erogarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3.
5. Coerentemente con l'obiettivo di favorire un'equilibrata diffusione territoriale delle attivita' teatrali e tenuto conto che la parte prevalente delle Compagnie teatrali professionali ha sede legale e operativa nel capoluogo piemontese, il contributo regionale interviene in misura percentualmente maggiore sui progetti di residenza multidisciplinare realizzati al di fuori di tale ambito.

Art. 9.
(Centro regionale universitario per il teatro CRUT)

1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 3 della l.r. 68/1980, la Regione Piemonte collabora con la Facolta' di Scienze della Formazione dell'Universita' degli Studi di Torino per il funzionamento del Centro regionale universitario per il teatro, al fine di promuovere iniziative e attivita' di documentazione, ricerca, studio e collaborazioni drammaturgiche.
2. I rapporti fra la Regione Piemonte e la Facolta' di Scienze della Formazione relativi al Centro regionale universitario per il teatro sono regolati da apposita convenzione avente validita' triennale, nel rispetto delle norme stabilite al Capo I.