Regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 2/R.

Modifiche agli articoli 4 e 12 del regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

(B.U. 19 aprile 2000, n. 16)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 4 del regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, è inserito il seguente:
"Per gli interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria, per i quali risultano espletati gli appalti per l'affidamento dei lavori, ovvero il riappalto dei lavori necessari al completamento dell'opera, a decorrere dal 1° febbraio 1997, con progetti conformi ai disposti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216 e 18 novembre 1998, n. 415, sono riconosciute, su parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica consultiva, le seguenti aliquote percentuali:
a1) alla A.T.C. competente per territorio, per il funzionamento delle Commissioni preposte all'assegnazione degli alloggi, per l'espletamento delle funzioni di Tesoreria dei fondi assegnati ai Comuni, nonché per il funzionamento della Commissione tecnica consultiva:
- per importi di lavori fino a 3.000 milioni il 3%;
- per importi di lavori superiori a 3.000 milioni il 2,2%;
b1) alla stazione appaltante, per le spese di progettazione, gestione dell'appalto, direzione lavori, sicurezza, collaudo e verifiche tecniche, le aliquote massime ammissibili sono le seguenti:
- nuove costruzioni: il 17% per importi di lavori inferiori a 1.000 milioni, il 15,5% per importi di lavori compresi fra 1.000 e 2.000 milioni, il 13% per importi superiori;
- recupero e manutenzione straordinaria: il 19% per importi di lavori inferiori a 300 milioni, il 16,5% per importi compresi fra 300 e 1.000 milioni, il 15,5% per importi superiori;
c1) alla A.T.C. competente per territorio, per l'espletamento delle funzioni di Tesoreria dei finanziamenti assegnati ai Comuni per gli investimenti non residenziali nell'ambito dei Programmi di recupero urbano (PRU), lo 0,3 % dell'importo dei lavori".

Art. 2.

1. Il primo capoverso del decimo comma dell'articolo 12 del regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, è sostituito dal seguente:
"Le spese tecniche riconosciute alla stazione appaltante, di cui all'articolo 4, relative agli interventi già localizzati ovvero al riappalto dei lavori necessari al completamento dell'opera sono calcolate una sola volta con riferimento all'importo risultante dal Q.T.E. n. 1 di progetto e rimangono invariate con la compilazione dei quadri economici successivi. I pagamenti relativi ai contributi e rimborsi spese di cui all'articolo 4 avvengono con la seguente cadenza:".
2. Al secondo capoverso del decimo comma dell'articolo 12 del regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, le parole: "alla lettera a) 1° comma del precedente articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "per l'A.T.C. provinciale dall'articolo 4;"