Regolamento 4 aprile 1995, n. 2 (D.C.R. 974/1995 - D.P.G.R. 1522/1995).

Regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

(B.U. 12 aprile 1995, n. 15)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Titolo I. Norme di carattere generale

Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalita' degli interventi)

Il presente Regolamento disciplina l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata finalizzati alla realizzazione, alla manutenzione o al recupero di alloggi da assegnare in locazione ai sensi della normativa regionale in materia di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Le norme di cui al presente Regolamento si applicano anche agli interventi localizzati precedentemente alla sua entrata in vigore, fatti salvi i Q.T.E. gia' approvati per i quali valgono le norme previste dai precedenti Regolamenti.

Art. 2.
(Responsabilita' tecnicoamministrativa della stazione appaltante)

La stazione appaltante provvede a compiere tutte le operazioni tecnico-amministrative e legali occorrenti alla realizzazione dei programmi d'intervento, nel rispetto delle modalita' e dei tempi previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti; inoltre, a norma dell'articolo 58 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, assume piena ed incondizionata responsabilita' circa la corretta osservanza della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia di opere pubbliche ed in particolare di edilizia residenziale pubblica.

Art. 3.
(Delega dei Comuni all'Agenzia Territoriale per la Casa A.T.C.)

I Comuni beneficiari di finanziamenti per il recupero di edifici di loro proprieta', qualora non intendano attuarli direttamente, possono delegare all'A.T.C. l'attuazione. Tale delega e' conferita ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 26 aprile 1993, n. 11 ed e' disciplinata mediante apposita convenzione.

Art. 4.
(Contributi e rimborsi spese)

1. Nelle spese tecniche e generali sono inclusi, per ciascun intervento, i contributi ed i rimborsi spese, da calcolare sul costo di realizzazione tecnica definito ai sensi del D.M. 5 agosto 1994, per gli interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione, secondo il riparto di seguito indicato ed espresso in aliquote percentuali:
a) alla A.T.C. competente per territorio, per il funzionamento delle Commissioni preposte all'assegnazione degli alloggi, per l'espletamento delle funzioni di Tesoreria dei fondi assegnati ai Comuni, nonche' per il funzionamento della Commissione Tecnica Consultiva il 2,2%;
b) alla stazione appaltante, per le spese di progettazione, gestione dell'appalto, direzione lavori, collaudo e verifiche tecniche, le aliquote massime ammissibili sono le seguenti:
- nuove costruzioni: l'11.5% per importi di lavori inferiori ai 1.000 milioni, l'11% per importi di lavori compresi fra i 1.000 e 2.000 milioni, il 10,5% per importi superiori;
- recupero e manutenzione straordinaria: il 13,5% per importi di lavori inferiori ai 300 milioni, il 12,75% per importi compresi fra 300 e 1.000 milioni, il 12,5% per importi superiori.
Per le nuove costruzioni, in aggiunta agli oneri per le spese tecniche, sono finanziabili le spese per le prospezioni geognostiche, geologiche-geotecniche nonche' le spese per i rilievi plano-altimetrici e se del caso per le indagini archeologiche, fino ad un massimo del 2% del costo di realizzazione tecnica. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono finanziabili le spese per rilievi ed indagini preliminari fino ad un massimo del 2% dei costi di realizzazione tecnica del recupero primario.
Le spese per i rilievi e le indagini preliminari sugli immobili da assoggettare ad interventi di recupero sono ammissibili a finanziamento, nei limiti di cui al precedente comma, sulla base della documentazione analitica, delle prove effettuate e dei relativi costi sostenuti.
Per gli interventi finanziati a valere sul piano decennale e per quelli finanziati sui bienni successivi, il calcolo delle spese tecniche e' effettuato con riferimento alle norme contenute nei disciplinari dei singoli bienni.

Art. 5.
(Indirizzi alla Commissione Tecnica Consultiva C.T.C. per l'esame dei programmi.)

La C.T.C. esprime il parere di propria competenza ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma. Tale termine puo' essere interrotto una sola volta al fine di consentire all'Ente attuatore di integrare la documentazione trasmessa.
La Commissione esprime il parere conclusivo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa e nei successivi venti giorni trasmette il parere espresso agli uffici regionali competenti, e il relativo quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) in caso di parere favorevole.
La Commissione, oltre a svolgere le funzioni consultive gia' attribuite alle Commissioni di cui all'articolo 63 della legge 865/71, dai provvedimenti legislativi e amministrativi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica, esprime parere obbligatorio e vincolante per gli aspetti seguenti:
- sugli atti tecnici, progettuali ed economici, relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, realizzati dai Comuni;
- sulla congruita' economica dei singoli programmi d'intervento e sulla corretta applicazione delle percentuali di incremento con riferimento ai massimali di costo vigenti alla data di stesura del progetto o di aggiudicazione dei lavori;
- sulle perizie di variante e suppletive;
- sul rispetto della vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- sulla definitiva chiusura dei conti dell'intervento, di cui al successivo articolo 14.
Il parere espresso dalla C.T.C. e' determinante ai fini delle risoluzioni spettanti alla Giunta Regionale in presenza di Q.T.E. che comportano il superamento dei massimali di costo o necessitano di integrazione finanziaria; in tal caso nel parere della Commissione devono essere puntualmente esposte le motivazioni in ordine alla conduzione dei lavori, alle caratteristiche delle opere, ai tempi di esecuzione ed a quant'altro e' stato considerato per l'espressione del parere.
La Commissione tecnica si esprime infine sugli interventi finanziati con leggi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 6.
(Competenze regionali)

Ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 26 maggio 1993, n. 11, spetta alla Giunta Regionale autorizzare il superamento dei massimali di costo e concedere il superamento dei massimali di costo e concedere le integrazioni finanziarie richieste dagli Enti attuatori, fermo restando quanto disciplinato dal successivo articolo 16.
Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma precedente per le verifiche tecniche in ordine al rispetto delle vigenti norme sui LL.PP. e specifiche dell'E.R.P.S., saranno utilizzati i pareri espressi dalla C.T.C. di cui all'articolo 5. Il provvedimento regionale potra' quindi essere assunto solo a seguito dell'acquisizione del parere favorevole della C.T.C.

Titolo II. Procedure preliminari all'appalto lavori

Art. 7.
(Localizzazione degli interventi)

Le richieste di finanziamento sono formulate sulle apposite schede predisposte dai competenti uffici regionali ed approvate con deliberazione del comune e dell'A.T.C. competente per territorio, qualora l'Agenzia attui l'intervento.
La localizzazione dei finanziamenti e' effettuata con provvedimento regionale sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Regionale nella delibera di ripartizione dei fondi di edilizia residenziale pubblica di ciascun programma annuale o pluriennale.

Art. 8.
(Programma di intervento)

Per ogni singola localizzazione l'Ente attuatore trasmette i progetti esecutivi all'esame della C.T.C. competente per territorio entro cinque mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della delibera regionale di concessione del finanziamento. La lettera di trasmissione degli atti alla C.T.C. e' inviata, per conoscenza, agli uffici regionali competenti.
Se entro otto mesi il progetto esecutivo non perviene all'esame della C.T.C. la Giunta Regionale puo' rilocalizzare il finanziamento.

Art. 9.
(Progetto esecutivo)

La stazione appaltante in conformita' alla normativa sui lavori pubblici vigente alla data di presentazione del progetto alla C.T.C., provvede alla redazione del progetto esecutivo che deve essere costituito, di norma, almeno dai seguenti elaborati:
- capitolato speciale d'appalto con allegato elenco dei prezzi e relative analisi;
- prospezioni geognostiche e relazione geologica redatta da geologo abilitato;
- rilievi ed indagini preliminari;
- computo metrico estimativo;
- estratto del P.R.G. e dello strumento urbanistico esecutivo vigente relativo all'intervento;
- planimetria, in scala 1:500, con quote altimetriche e planimetriche, nella quale risulti chiaramente determinata la posizione dell'edificio rispetto ai confini di proprieta' e rispetto al terreno prima della sistemazione e a sistemazione avvenuta, con eventuali profili, sezioni illustrative, ubicazione e natura delle piantumazioni e alberature;
- piante di tutti i piani diversi e delle coperture con quote al finito, in scala 1:50;
- prospetti di tutti i fronti, in scala 1:50;
- particolari costruttivi in scala 1:20;
- piante dotate di arredo tipo degli alloggi, al fine della verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- sezioni nel numero necessario ad illustrare perfettamente l'edificio, in scala 1:50;
- schemi degli impianti idrico-sanitario, di riscaldamento, elettrico, con indicazione dei dati tecnici caratteristici;
e' facolta' della C.T.C. richiedere, per interventi complessi, la presentazione dei progetti esecutivi degli impianti;
- computi analitici delle superfici utili residenziali e non delle singole unita' abitative e delle pertinenze comuni;
- documentazione fotografica, per gli interventi di recupero.

Art. 10.
(Pareri ed approvazioni preliminari all'appalto lavori)

A completamento della fase preliminare, la stazione appaltante dovra' acquisire:
1) il parere della Commissione Igienico-Edilizia (CIE) ai fini del rilascio della autorizzazione o della concessione ad edificare o della relazione di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora la stazione appaltante sia l'A.T.C., questa dovra' avere avuto notifica del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione;
2) il parere della Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, qualora richiesto ai sensi della legge 1° marzo 1939, n. 1089;
3) il parere della Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 91 bis della L.R. 56/77, per gli edifici e le aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 o individuati dal P.R.G.C. a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'articolo 24 della L.R. 56/77;
4) ogni altro parere previsto dalle vigenti normative regionali o statali conseguenti alle caratteristiche dell'area o dell'edificio (vincolo idrogeologico, sismico, archeologico, ecc.);
5) il parere della Commissione Tecnica Consultiva di cui all'articolo 21 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11.
Successivamente, la stazione appaltante approva il programma di intervento ed il progetto esecutivo con propria deliberazione, che deve altresi' indicare le modalita' dell'appalto e il sistema di aggiudicazione. Detta deliberazione dovra' essere trasmessa agli uffici regionali competenti.
L'esperimento della gara di appalto e' subordinato inoltre all'accertamento da parte della stazione appaltante e sotto la sua responsabilita':
- della libera disponibilita' del suolo edificato o dell'immobile da risanare;
- dell'avvenuta assegnazione dell'area e della convenzione, per la nuova edificazione.

Titolo III. Attuazione degli interventi

Art. 11.
(Affidamento dei lavori ed esecuzione degli interventi)

Per l'affidamento dei lavori si applicano le procedure previste dalle norme nazionali vigenti in materia di appalto di opere pubbliche.
La stazione appaltante entro dieci giorni dalla data di espletamento della gara dovra' comunicare agli uffici regionali competenti i risultati della medesima e trasmettere copia del verbale di gara. Successivamente dovra' essere trasmesso il verbale di consegna lavori ed apertura del cantiere.
I rapporti tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, la direzione lavori, la contabilita' ed il collaudo delle opere, devono rispettare la normativa vigente in materia di opere pubbliche.
In ogni cantiere dovra' essere esposto un cartello che dovra' contenere, oltre a quanto prescritto dai Regolamenti edilizi comunali, la seguente dicitura:
"Programma regionale ai sensi della legge .... delibera del Consiglio Regionale n. ...... del .......".
Tale dicitura dovra' essere riportata su ogni altro documento.

Art. 12.
(Accredito dei fondi e relativi pagamenti)

L'accredito dei fondi alle A.T.C. per gli interventi di edilizia pubblica sovvenzionata, realizzati dalle A.T.C. stesse o attuati dai Comuni o loro Consorzi e' disciplinato dalle circolari C.E.R. n. 8728 del 16 luglio 1979, n. 90/c del 7 aprile 1983 e n. 93/c del 31 maggio 1983 e dal D.I. n. 1542/ag in data 22 giugno 1987.
Le A.T.C. ed i Comuni sotto la propria responsabilita' e con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente sul contenuto degli atti trasmessi, sono tenuti a fornire agli uffici regionali i dati inerenti la situazione di cassa e le previsioni di avanzamento lavori relative al 2° trimestre successivo, entro le date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
Gli uffici regionali a seguito delle richieste avanzate dagli Enti attuatori e previa verifica dell'avvenuta trasmissione degli atti e dei relativi Q.T.E. che ne impegnano la spesa, provvedono a richiedere al Ministero dei LL.PP., sulla base dei modelli predisposti dal C.E.R., l'accredito trimestrale alle A.T.C. dei finanziamenti.
Nel caso in cui gli Enti attuatori non provvedano a trasmettere gli atti e i relativi Q.T.E., cosi' come previsto dal presente Regolamento, o qualora gli uffici regionali, a seguito di verifiche riscontrino incongruenze tra quanto dichiarato ed il reale stato di avanzamento dei lavori, per tali interventi potranno non dare corso alle richieste di accredito.
La stazione appaltante non potra' procedere ad alcun pagamento prima dell'approvazione di ogni Q.T.E., da parte della C.T.C. o della Regione, che ne impegna la spesa.
Le emissioni dei mandati sulle Tesorerie Provinciali dello Stato avvengono secondo i disposti delle circolari ministeriali 90/c del 7 aprile 1983 e 93/c del 31 maggio 1983.
A seguito della localizzazione da parte della Giunta Regionale dei singoli programmi costruttivi e fino all'approvazione del Q.T.E. di progetto, l'Ente attuatore potra' effettuare, a titolo di anticipazione, pagamenti relativi a indagini preliminari e spese tecniche in misura non superiore all'1% del finanziamento attribuito; l'A.T.C. potra' inoltre effettuare pagamenti anche per l'acquisizione delle aree ed i relativi oneri di urbanizzazione.
A titolo di anticipazione, potranno inoltre essere effettuati pagamenti in esecuzione di sentenze o in conseguenza di provvedimenti amministrativi provenienti da soggetti della Pubblica Amministrazione, anche per interventi finanziati con leggi antecedenti alla 457/78.
Tutti i pagamenti, di cui ai precedenti commi, in assenza di approvazione del Q.T.E. da parte della C.T.C. che ne impegna la spesa, sono eseguiti sotto la piena responsabilita' dell'Ente attuatore. In caso di mancata approvazione del Q.T.E., l'Ente attuatore dovra' assumere a carico del proprio bilancio le somme anticipate.
I pagamenti relativi ai contributi e rimborsi spese di cui al precedente articolo 4 avvengono con la seguente cadenza:
- a seguito dell'approvazione del programma di intervento e del Q.T.E. di progetto da parte della Commissione Tecnica Consultiva di cui all'articolo 21 della L.R. 11/93 e' attribuito il 20% delle competenze spettanti alla stazione appaltante e l'intero ammontare del contributo previsto alla lettera a) 1° comma del precedente articolo 4;
- ad avvenuta aggiudicazione dei lavori e' attribuito un ulteriore 30% delle competenze spettanti alla stazione appaltante;
- ad avanzamento dei lavori non inferiore al 30% effettivo, un ulteriore 20% delle competenze spettanti alla stazione appaltante;
- ad avanzamento dei lavori non inferiore al 60% effettivo, un ulteriore 20% delle competenze spettanti alla stazione appaltante;
- ad approvazione' del quadro a consuntivo dei lavori da parte della C.T.C. e all'approvazione del Certificato di Chiusura Conti da parte dell'Ente attuatore il restante 10% delle competenze spettanti alla stazione appaltante.

Art. 13.
(Perizie suppletive e di variante)

Qualsiasi perizia che comporti modifiche al quadro economico con impegno degli imprevisti, dei ribassi d'asta e delle eventuali economie o varianti al progetto, dal punto di vista architettonico o strutturale, dovra' essere approvata dall'organo deliberante della stazione appaltante, acquisito il preventivo parere della C.T.C.
Non possono di norma essere ammesse a finanziamento perizie eccedenti complessivamente il 30% dell'importo contrattuale originario, ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131.
Qualora le perizie richiedano un'integrazione del finanziamento concesso con la localizzazione dell'intervento o comportino costi unitari superiori ai limiti fissati dai massimali in vigore alla data di aggiudicazione dei lavori valgono le procedure stabilite dal precedente articolo 6.

Art. 14.
(Chiusura dei conti e adempimenti relativi)

Per la definitiva chiusura dei conti la stazione appaltante trasmette alla C.T.C. i seguenti documenti:
a) copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere, approvato dall'A.T.C. o dal Comune;
b) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente attuatore nella quale si attesti che:
1) e' stato rilasciato il certificato di abitabilita';
2) i contratti di assegnazione in locazione degli alloggi sono stati stipulati, precisandone la data di stipula;
3) nessuna altra spesa si rende necessaria per la perfetta idoneita' degli edifici e degli spazi esterni all'uso cui sono destinati e per la loro agibilita';
4) non ci sono pendenze per quanto riguarda l'acquisizione o la disponibilita' dell'area o dell'immobile.
La dichiarazione di cui al punto b) del precedente comma non e' dovuta per gli interventi di manutenzione straordinaria.
Tali documenti ed il Q.T.E. di collaudo sono trasmessi all'esame della C.T.C.; a seguito di parere favorevole l'Ente attuatore approva il certificato di chiusura conti, atto a precisare l'importo definitivo del programma. d'intervento.
Il parere espresso dalla C.T.C., il Q.T.E. e la delibera di approvazione del certificato di chiusura conti sono trasmessi, entro venti giorni, agli uffici regionali competenti, che provvedono ad attestare l'avvenuta chiusura conti. Ai fini della costituzione dell'anagrafe regionale del patrimonio e dell'utenza, i Comuni finanziati superiori a 10.000 abitanti, che non intendono delegare alle A.T.C. la gestione del patrimonio, e le A.T.C. devono allegare al Q.T.E. i dati richiesti con circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2382-650 dell'1 giugno 1994, Allegato 2.

Art. 15.
(Assegnazione degli alloggi e custodia degli stessi fino alla consegna)

Almeno sei mesi prima della presunta data di ultimazione lavori l'Ente attuatore da' notizia al Comune del numero e della tipologia degli alloggi che si renderanno disponibili e della data della loro disponibilita'.
L'assegnazione degli alloggi e' disciplinata dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare, dalla legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 e successive modificazioni.
E' compito dell'Ente appaltante custodire le opere eseguite fino alla consegna delle stesse agli assegnatari, fermo restando che fino al certificato di collaudo a norma dell'articolo 16 del Capitolato Generale delle opere pubbliche detto onere sara' a carico dell'impresa appaltatrice.

Titolo IV. Norme transitorie e finali

Art. 16.
(Utilizzo dei fondi accantonati a favore delle A.T.C. con la D.G.R. n. 6313141 del 2 marzo 1992 e con la D.G.R. n. 5116159 del 22 giugno 1992)

I fondi accantonati a favore di ciascuna A.T.C. sono destinati agli interventi in corso d'attuazione e precisamente:
- i fondi accantonati con D.G.R. n. 63-13141 del 2 marzo 1992 sono utilizzati per le necessita' di integrazione finanziaria degli interventi localizzati dalla Regione a favore delle A.T.C. con il piano decennale e con il VI biennio e VI biennio integrativo. Tale fondo e' incrementato dalle eventuali economie derivanti dalla chiusura dei conti degli interventi relativi ai medesimi bienni finanziari;
- i fondi accantonati con D.G.R. n. 51-16159 del 22 giugno 1992 sono destinati alle necessita' di integrazione finanziaria degli interventi localizzati dalla Regione a favore delle A.T.C. con il VII progetto biennale. Le eventuali economie derivanti dalla chiusura dei conti di tali programmi andra' ad incrementare il fondo costituito con la citata D.G.R. n. 51-16159 del 22 giugno 1992.
I fondi accantonati con le citate D.G.R. sono destinati alle necessita' di integrazione finanziaria dovute ad aumenti d'asta, perizie di variante e suppletive fermo restando quindi gli obiettivi fisici programmati dalla Regione con la localizzazione dell'intervento.
L'utilizzo dei fondi accantonati e' subordinato alla approvazione da parte della C.T.C. del Q.T.E. che ne impegna la spesa. Di detto utilizzo o dell'incameramento delle economie derivanti dalla chiusura dei conti, dovra' essere fatto esplicito riferimento sia nel parere della C.T.C. che nel Q.T.E. approvato.

Art. 17.
(Interventi finanziati con leggi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457)

La Commissione Tecnica Consultiva svolge le funzioni attribuite alle Commissioni Tecniche di cui all'articolo 63 della legge 865/71 dai provvedimenti legislativi ed amministrativi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica, anche per i programmi costruttivi finanziati con leggi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
Il parere espresso dalla C.T.C., la delibera del C.d.A. di approvazione degli atti unitamente a tutta la documentazione tecnico-amministrativa, sono trasmessi entro venti giorni agli uffici regionali competenti, che provvedono ad inviarla al Ministero dei LL.PP.
Qualora l'intervento necessiti di integrazione finanziaria, la Giunta Regionale delibera, sulla base del parere favorevole espresso dalla C.T.C., la richiesta al Ministero dei LL.PP. di integrazione e di messa a disposizione dei fondi, ai sensi della circolare ministeriale n. 127/c del 23 aprile 1985.

Art. 18.
(Compensi spettanti al disciolto Consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi Case Popolari C.R.I.A.C.P.)

A seguito dello scioglimento del C.R.I.A.C.P. avvenuto l'1° giugno 1993 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 11/93 le somme ad esso spettanti, ai sensi del 1° comma, lettera a) dell'articolo 5 del Regolamento di Attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato con D.C.R. 727-4119 del 24 marzo 1988, si intendono contabilizzate nella misura pagata all'1 giugno 1993, senza piu' conguagli positivi o negativi.

Art. 19.
(Interventi non esaminati dalla Commissione Regionale Verifica Programmi C.R.V.P.)

I Q.T.E. ed i relativi atti trasmessi all'esame della C.R.V.P. nelle more di costituzione delle C.T.C., previste dall'articolo 21 della L.R. n. 11/93, e non esaminate, sono restituiti agli Enti attuatori.
Gli Enti attuatori provvederanno a trasmettere detta documentazione alla C.T.C. per l'esame di competenza ai sensi della L.R. n. 11/93 e del presente Regolamento.

Art. 20.
(Sistema informativo regionale)

I Comuni e le Aziende Territoriali per la Casa sono tenuti a trasmettere e ad aggiornare i dati del sistema informativo regionale, secondo le indicazioni ed i protocolli stabiliti, di volta in volta, con lettera del Presidente della Giunta Regionale.
In assenza di disposizioni di cui al punto precedente i dati richiesti dal presente Regolamento sono trasmessi su supporto cartaceo.

Art. 21.
(Inosservanze degli Enti attuatori)

Gli interventi edilizi appaltati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento e realizzati in difformita' dalle procedure previste, non potranno essere riconosciuti a carico del finanziamento regionale ma dovranno essere finanziati con fondi di bilancio della stazione appaltante che ne ha disposto la realizzazione.
Gli interventi edilizi appaltati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento che evidenziano inadempienze procedurali alle norme stabilite nei precedenti Regolamenti regionali attuativi dei programmi di E.R.P.S., possono essere ammessi, in sanatoria, a finanziamento regionale.
La verifica dell'ammissibilita' a finanziamento regionale dell'intervento e' effettuata dalla C.T.C. in conformita' agli indirizzi di cui al precedente articolo 5.