Regolamento 29 aprile 1985, n. 8 (D.P.G.R. 3792/1985).

Regolamento attuazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 54, concernente disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, dei Comuni e dei loro Consorzi

(B.U. 3 maggio 1985, n. 19)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Titolo I. Scopi e campo di applicazione

Art. 1.
(Finalita')

Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti "barriere architettoniche", che sono di ostacolo alla vita di relazione delle persone con ridotte o impedite capacita' motorie e/o visive permanenti o temporanee, e non consentono una completa fruizione del complesso insediativo e dell'ambiente abitativo.
La fruibilita' di cui al comma precedente deve essere assicurata a tutti i portatori di handicap, sia a coloro che debbono utilizzare la carrozzella o le stampelle per gli spostamenti, sia alle persone con equilibrio instabile, sia ai ciechi ed agli ipovedenti.
L'eliminazione delle barriere architettoniche deve essere attuata in modo da limitare nella misura massima possibile i pericoli di infortunio.
Le presenti norme si riferiscono ai programmi di intervento realizzati dagli I.A.C.P., dai Comuni e dai loro Consorzi riguardanti la nuova costruzione e la ristrutturazione di edifici di E.R.P., riguardano l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni interne ed esterne dell'organismo abitativo, e dettano norme sul dimensionamento degli spazi interni degli alloggi, al fine di permetterne l'utilizzo, mediante interventi di modesta entita', anche da parte di utenti con impedite o ridotte capacita' motorie permanenti o temporanee.

Art. 2.
(Segnaletica)

Gli edifici e le strutture, adeguate alle presenti norme, devono recare, in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilita' secondo il modello di cui all'allegato A del D.P.R. 384/78.

Titolo II. Strutture esterne

Art. 3.
(Percorsi pedonali)

Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con i percorsi veicolari e le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali interni ai lotti devono presentare un andamento quanto piu' possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.
E' necessario evitare andamenti irregolari, strozzature che riducano la larghezza utile a meno di m. 1,50 arredi, pali o elementi sporgenti dagli edifici (tabelle, balconi, ecc.) che potrebbero, se non opportunamente ubicati, costituire pericolo di urti accidentali, o griglie metalliche poste a copertura di intercapedini o altro con elementi troppo distanziati, poste lungo il percorso. Dovranno essere inoltre previsti accorgimenti atti a consentire un agevole uso da parte dei non vedenti.
Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti e' di cm 2; non deve comunque superare i 15 cm.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o e' interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15 per cento.
La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%.
Tale pendenza puo' essere elevata fino ad un massimo dell'8% solo quando siano previste:
a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di m. 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;
b) un cordolo sopraelevato di 10 cm. da entrambi i lati del percorso pedonale;
c) un corrimano posto ad una altezza di 0,90 m., e prolungato per 0,50 m. nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale.
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al moto.
I cigli del percorso pedonale, devono essere realizzati in modo da assicurarne l'immediata percezione.

Art. 4.
(Parcheggi posti macchina autorimesse)

a) I parcheggi o posti macchina devono essere previsti in aderenza ad un percorso pedonale avente comunicazione diretta con gli accessi principali all'edificio e coperti ove normativamente possibile.
Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari o su piani diversi con un dislivello massimo di 2 cm.
Le due zone devono essere chiaramente individuabili.
La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5 per cento.
Lo schema distributivo deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio.
In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio, dimensionata in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture di minorati fisici e ad esse riservate.
L'area parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 m. suddivisa in due aree di utilizzazione:
la prima di larghezza di 1,70 relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda di larghezza minima di 1,30 m. necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.
La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e connessa zona di libero movimento devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2 cm.
Dette zone devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche (zebre).
Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali o adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2 cm. con il piano carrabile.
b) autorimesse singole.
Al fine di renderle praticabili devono essere previsti in aderenza a un percorso pedonale avente comunicazione diretta con gli accessi principali all'edificio.
La larghezza dell'autorimessa singola riservata ad autovetture adibite al trasporto degli handicappati motori, deve consentire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso uno spazio di libero movimento; quindi deve avere una larghezza minima di 3,30 m. suddivisa in due teoriche zone di utilizzazione: la prima di larghezza di mt. 2,00 relativa all'ingombro della autovettura, la seconda di larghezza di mt. 1,30, necessaria al libero movimento dell'handicappato nella fase di trasferimento.
La porta di chiusura dell'autorimessa riservata ad una autovettura adibita al trasporto di handicappato motorio deve essere di dimensione appropriata atta a consentire il passaggio di sedia a rotelle in presenza dell'ingombro dell'autovettura. Deve essere di tipo basculante utilizzando i modelli che piu' risultano confacenti al particolare tipo di utenza, ed il cui comando possa essere elettrificato con dispositivi di manovra posizionati ad una altezza compresa fra cm. 80 e cm. 90.
Per quanto attiene all'impianto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 13.
Le autorimesse devono essere collegate agli accessi di cui all'art. 6 mediante percorsi o collegamenti privi di barriere architettoniche.
La percentuale di spazi di parcheggio o posti macchina o autorimesse da dimensionare secondo quanto prescritto non deve essere inferiore al 5% del numero complessivo e comunque non inferiore ad 1.

Art. 5.
(Accessibilita' agli edifici)

Il collegamento dei percorsi pedonali con gli accessi degli edifici dev'essere privo di barriere architettoniche. Qualora avvenga mediante l'utilizzo di rampe, le stesse dovranno essere possibilmente coperte e rispettare le seguenti norme:
La larghezza minima deve essere di 1,20 m.
La pendenza massima non deve superare il 5 per cento.
La rampa deve presentare ogni 10 m. di sviluppo lineare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m. e deve essere protetta mediante un mancorrente ed un cordolo laterale.
La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole.
E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte purche' corrispondano ai requisiti di cui all'art. 10 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m. ciascuno.
Nel caso di utilizzo di apparecchiature tecniche di sollevamento dovra' prevedersi un idoneo spazio per la collocazione dell'apparecchiatura stessa che non comporti ingombri nei collegamenti verticali ed orizzontali.

Titolo III. Strutture interne comuni all'organismo abitativo

Art. 6.
(Accessi)

Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia e' necessario prevedere parchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.
Gli accessi devono avere una luce netta minima di 0,90 m.
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona, per una profondita' di 1,50 m.
Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2 cm.
La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondita' minima di 1,50 m.
Nel caso di porte esterne, che devono essere sempre di facile manovrabilita', gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno.

Art. 7.
(Piattaforma di distribuzione)

Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.
Il lato minore della piattaforma di distribuzione non deve essere inferiore a 2,00 m.
Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti (ascensori), ed il vano scala deve essere disposto in modo da evitare la possibilita' di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori.

Art. 8.
(Scale)

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.
Ove questo non risulti possibile e' necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.
La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.
I gradini delle scale devono avere:
pedata minima cm. 29.
alzata massima cm. 17.
Le scale devono essere opportunamente protette da parapetto o ringhiera e corrimano posto ad un'altezza di mt. 0,90. Il corrimano non deve presentare soluzioni di continuita' nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.
La distanza fra gli elementi verticali della ringhiera non dev'essere superiore a 12 cm. In ogni caso non dovranno prevedersi ringhiere con elementi che facilitano lo scavalcamento.

Art. 9.
(Corridoi)

Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto piu' possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.
La larghezza minima libera dei corridoi e dei passaggi deve essere di mt. 1,50.
I corridoi e i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe adeguate alle prescrizioni di cui al precedente art. 5.

Art. 10.
(Porte)

Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilita' anche da parte di persone a ridotte o impedite capacita' fisiche.
Le porte devono avere una luce netta minima di mt. 0,85.
Nel caso di porte a due o piu' battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con una luce netta minima di 0,85 m. realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica.
In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le stesse, di almeno 1,50 m. oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.
Le maniglie devono consentire una facile manovra, in genere e' preferibile l'uso di maniglie a leva.
L'asse della maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di 0,90 cm.

Art. 11.
(Pavimenti)

Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni di livello.
Nei percorsi aventi caratteristiche di continuita' la qualita' dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea al fine di evitare possibili ostacoli al moto.
Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarita' del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosita', scheggiature, connessioni o fessurazioni.

Art. 12.
(Ascensori)

In tutti gli edifici di nuova costruzione con piu' di un piano fuori terra, dev'essere garantita l'eliminazione delle barriere architettoniche per l'accesso agli alloggi. Qualora gli alloggi siano ubicati al di sopra del piano terreno o rialzato rispetto al livello dei percorsi pedonali esterni, dovra' prevedersi un ascensore, che per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su sedie a ruote, deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) avere una cabina di dimensioni minime interne di 1,30 m. di lunghezza e 0,95 m. di larghezza;
b) avere la porta della cabina di luce libera minima pari a mt. 0,90 posizionata sul lato minore della stessa;
c) avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di tali dispositivi, essere sottoposto oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;
d) avere le porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico.
Il sistema di apertura porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse, in caso di ostruzione del vano porta.
Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi.
Le bottoniere di comando interna ed esterna devono essere poste in una fascia compresa fra mt. 0,90 e mt. 1,20.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, lettere d) ed e) della legge 457/78 le norme di cui al precedente comma devono applicarsi quando sia possibile la collocazione dell'impianto nella tromba delle scale o all'esterno dell'edificio o qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) che l'intervento preveda sostanziali rinnovi degli elementi strutturali e di distribuzione verticale;
b) che l'impianto di ascensore sia a servizio di almeno 6 alloggi.

Art. 13.
(Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione ed attrezzature di servizio)

Tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli d'allarme, salva vita, devono essere posti ad una altezza compresa tra cm. 80 e cm. 90 dal pavimento.
Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, ecc.) ed azionabili mediante leggera pressione.
Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva.
I dispositivi di apertura delle cassette postali e quelli di ascolto di eventuali citofoni non dovranno essere posti ad altezza superiore a mt. 1,20.

Art. 14.
(Locali a servizio della residenza)

In tutti i locali a servizio della residenza di uso singolo o collettivo (cantine, locali riunioni, ecc.) con esclusione dei locali tecnici, devono essere osservate le norme di cui ai precedenti articoli, atte all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Titolo IV. Strutture interne agli alloggi

Art. 15.
(Fruibilita' degli spazi e attrezzature interne)

All'interno di tutti gli alloggi di nuova costruzione e di quelli ristrutturati, di cui al 4° comma del precedente art. 12, dovranno essere garantite le condizioni minime di accessibilita' nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) Gli accessi all'alloggio, ai locali di soggiorno ed al locale igienico di cui al punto b) dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 10.
b) Almeno uno dei locali igienici attrezzato, water, bidet, lavabo, vasca/doccia, dovra' avere dimensioni tali da consentire il movimento di una sedia a rotelle attraverso opportuni spazi di rotazione o percorsi antistanti gli apparecchi igienici di larghezza non inferiore a 90 cm. Dovra' essere dimostrato inoltre con apposita soluzione progettuale la possibilita' di prevedere i necessari spazi di avvicinamento (90 cm. a lato del water e del bidet) mediante spostamenti degli apparecchi igienici compatibili con la rete di adduzione e scarico.
c) I locali di soggiorno, dotati dell'arredo tipo proposto in sede progettuale, dovranno prevedere uno spazio libero di rotazione del diametro di mt. 1,50.
d) I pavimenti interni degli spazi di soggiorno e del locale igienico di cui al punto b), oltre ai relativi disimpegni non dovranno presentare variazioni di livello.
e) Gli apparecchi elettrici di comando e segnalazione dovranno essere adeguati alle prescrizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, 1° e 3° comma.
Una quota non inferiore al 10% degli alloggi previsti, opportunamente distribuiti in diversi edifici ed in ogni caso almeno un alloggio per gli interventi su piu' di 4 alloggi, dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti aggiuntivi:
a) uno dei locali igienici dovra' avere le caratteristiche previste dal successivo art. 16 del presente regolamento.
b) Le attrezzature e gli impianti di cucina dovranno essere disposti in modo da consentirne l'utilizzo da parte di invalidi motori su sedie a rotelle, e prevedere uno sviluppo di parete attrezzabile non inferiore a mt. 5,20, con opportuni spazi di rotazione;
c) tutti i locali di abitazione, dotati di arredo tipo, dovranno consentire uno spazio di rotazione di mt. 1,50; nelle camere da letto tale spazio di rotazione dovra' essere previsto a lato del letto.
d) Tutte le porte interne, ivi comprese quelle per accedere a logge e balconi, dovranno essere conformi all'art. 10; l'asse delle maniglie delle finestre dovra' essere ad un'altezza massima dal piano di pavimento di m. 1,20.

Art. 16.
(Locali igienici)

Al fine di consentirne l'utilizzazione, i locali igienici degli alloggi in cui e' prevista la totale eliminazione delle barriere architettoniche, devono essere dimensionati al fine di permettere l'attrezzatura dei medesimi mediante minime opere di adeguamento.
Le porte di accesso devono avere una luce netta minima di 0,85 mt. e devono essere sempre apribili verso l'esterno, entro uno spazio libero non inferiore a m. 1,50 oltre l'ingombro della porta.
Il locale igienico deve essere attrezzato con:
vaso e bidet, lavabo, vasca o doccia; deve essere inoltre previsto un collegamento elettrico per l'installazione di un campanello di segnalazione.
La vasca da bagno o l'eventuale doccia deve avere un'area libera di accesso laterale di m. 0,80 x 1,25.
L'altezza del bordo superiore della vasca non dev'essere superiore a m. 0,50.
L'asse della tazza deve essere previsto ad una distanza dalla pareti laterali non inferiore a m. 0,40 ed il suo bordo anteriore a mt. 0,80 dalla parete di fronte.
Devono essere previsti sui lati della tazza wc spazi liberi atti a consentire il trasferimento laterale obliquo, del disabile.
Il lavabo deve essere a mensola con il piano superiore ad un'altezza di circa mt. 0,80 ed uno spazio libero anteriore di profondita' non inferiore a mt. 0,90.
Il sifone deve essere arretrato il piu' possibile verso il muro per consentire un approccio ravvicinato.
In ogni caso, oltre allo spazio di rotazione di mt. 1,50, occorre prevedere uno spazio di transito di fronte a tutti gli apparecchi di almeno m. 0,90 di larghezza.
Per agevolare l'uso degli apparecchi deve essere possibile l'installazione di apposite maniglie fisse o barre di sostegno da collocare secondo le esigenze.
Deve essere prevista una regolazione termica dell'acqua.

Art. 17.
(Applicazione)

Il presente regolamento si applica a tutti gli interventi di E.R.P., per i quali non si sia ancora pervenuti all'approvazione del progetto da parte della Commissione ex art. 63/865, al momento dell'entrata in vigore.
Al fine di consentire la ricerca e la sperimentazione di tipologie di alloggio e di organismo abitativo orientate alle norme del presente regolamento ed alle esigenze dei portatori di handicaps motori e visivi, ed al fine di rendere possibili verifiche di carattere tecnico ed economico, anche in relazione ai costi di gestione fino al 31 dicembre 1986 per i soli edifici con non piu' di 3 piani fuori terra, è consentito limitare l'applicazione del presente regolamento ad una quota non inferiore al 30% degli interventi realizzati, negli stessi nell'ambito dei programmi ordinari e straordinari di E.R.P..
Il compito di verificare in sede progettuale l'applicazione delle norme di cui al presente regolamento e' demandato alla Commissione ex art. 63/685 costituita presso gli I.A.C.P. il cui parere viene acquisito agli atti della Commissione igienica edilizia e deve essere citato nella concessione di edificare.
Ai sensi dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la vigilanza sull'esecuzione delle costruzioni conforme a concessione è esercitata dal Sindaco.