Regolamento 3 giugno 1982, n. 2 (D.C.R. 293/1982).
Regolamento recante le modalita' per lo svolgimento dei concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione Regionale (B.U. 11 agosto 1982, n. 32) Agli impieghi regionali, nei livelli funzionali previsti dagli artt. 2-4-5-6-7-8-9-10 della L.R. 17-12-1979, n. 74, si accede mediante concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie, indetto con deliberazione della Giunta Regionale. Le condizioni e le modalita' dei concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi nella Regione Piemonte sono stabilite dalla Giunta Regionale, nella deliberazione con la quale vengono approvati i bandi di concorso, sulla base delle norme contenute nel presente regolamento. Il bando di concorso determina i requisiti ed i titoli di ammissione specifici richiesti per il concorso stesso in conformita' alle disposizioni di cui alla L.R. 17-12-1979, n. 74 (artt. dal 3 al 10). Il bando deve indicare:
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all'art. 13 della L.R. 74/79 e successive modifiche.
Le domande di ammissione ai concorsi debbono pervenire entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.
Le Commissioni Giudicatrici di ciascun concorso vengono nominate con deliberazione della Giunta Regionale, a norma della L.R. 19-1-1981, n. 3 e sono costituite come segue:
La Commissione Giudicatrice decide, previa verifica da parte della Giunta Regionale - tramite i componenti servizi del Personale - dei criteri di omogeneita', circa:
Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati di comunicare tra loro.
Di tutte le decisioni d'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione Giudicatrice, anche nel valutare i singoli lavori, si redige un processo verbale sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario.
Ai titoli è riservato un punteggio non inferiore a 1/4 e non superiore alla meta' rispetto al punteggio complessivo delle prove scritte, da articolarsi a secondo dei livelli relativi ai posti messi a concorso.
La Commissione Giudicatrice in base al criterio di cui all'art. 11 u.c. formula la graduatoria di merito con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenze a parita' di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie, nonche' delle riserve agli interni previste dalla L.R. 17-12-1979, n. 74.
Al fine di sveltire le procedure concorsuali e per utilizzare metodi moderni di selezione meccanizzata, per i concorsi per i quali si verifica la partecipazione di un rilevante numero di candidati - esclusi comunque, per la fase della valutazione delle prove, i concorsi per i livelli dirigenziali ovvero direttivi e per particolari professionalita'- la Giunta Regionale su richiesta della Commissione Giudicatrice del concorso, puo' autorizzare la stessa ad avvalersi di strutture, sistemi e procedure meccanizzate.
a) il numero dei posti o il posto messo a concorso ed i servizi regionali presso cui il posto o i posti sono vacanti;
b) i requisiti generali di ammissione e quelli specifici in ordine al posto messo a concorso;
c) i documenti da allegare alla domanda;
d) i termini di presentazione della domanda di ammissione, con i relativi documenti e le certificazioni di eventuali titoli specifici in ordine al posto messo a concorso;
e) il programma e le materie degli esami;
f) la retribuzione stabilita per livello funzionale per cui è indetto il concorso;
g) la sede o le sedi di servizio;
h) le percentuali dei posti eventualmente riservate alle categorie protette ed ai dipendenti regionali.
Il bando è corredato di fac-simile di domanda di partecipazione al concorso.
Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unita' superiore, è riservato ai dipendenti regionali di ruolo di livello immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso ed in possesso del titolo di studio richiesto dal bando. Compatibilmente con le caratteristiche dei posti a concorso possono fruire di tale riserva i dipendenti di ruolo in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto unitamente ad una anzianita' di servizio di almeno cinque anni nel livello immediatamente inferiore a quello messo a concorso.
Ai concorsi per posti di III e IV livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianita' complessiva nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore.
Per l'ammissibilita' a concorsi pubblici, ai sensi della L.R. 13-5-1980, n. 40, del personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi dell'art. 53 della L.R. 74/79 e successive modifiche ed integrazioni l'anzianita' di servizio maturata nel livello regionale si somma a quella maturata nell'Ente di provenienza, se corrispondente al livello d'inquadramento in base alla tabella "C" di cui all'art. 53 della L.R. 74/79.
La riserva non opera se il posto a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva sono attribuiti ai non riservatari. Gli arrotondamenti in relazione al calcolo delle percentuali di riserva vengono effettuati per eccesso.
Il diario e la sede delle prove sono pubblicate sul bando di concorso, oppure vengono comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata di ammissione.
Nel primo caso i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni stabiliti nel modo sopra indicato.
La mancata presentazione nei termini su indicati costituisce causa di esclusione dal concorso.
Il diario e la sede della eventuale seconda prova, qualora non indicata sul bando e del colloquio saranno comunicate agli interessati almeno n. 10 giorni prima dell'inizio delle stesse.
(Requisiti generali per l'ammissione)
In particolare, in riferimento al limite massimo di eta' elevabile a 40 anni per i posti di VIII livello regionale, in base alle vigenti norme dello Stato per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarant'anni. Resta valido il limite di quarantacinque anni per i mutilati o gli invalidi di guerra o per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.
(Domanda di ammissione)
I candidati, a pena di esclusione, debbono indicare nella domanda:
1) il proprio nome e cognome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale l'Ente dovra' inviare le comunicazioni;
4) lo specifico possesso dei titoli di studio prescritti dal bando con l'indicazione della scuola in cui sono stati conseguiti e dell'anno relativo a seconda della professionalita' prevista dal bando;
5) la cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;
6) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) l'immunita' da condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
I candidati debbono allegare alla domanda i seguenti documenti:
a) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di eta';
b) gli eventuali titoli che danno luogo all'applicazione delle norme di legge in materia di preferenze a parita' di merito e di precedenza a favore di particolari categorie;
c) gli eventuali titoli di merito richiesti dal bando nel caso di concorso per titoli ed esami.
La firma in calce della domanda deve essere autenticata da un notaio o da un Segretario comunale, per coloro che si trovano all'estero dall'autorita' Consolare (ai sensi degli articoli 20 e 17 della legge 4-1-1968, n. 15 e successive modifiche).
Per i militari alle armi e' sufficiente il visto di autenticazione del Comandante di Compagnia o di unita' equiparata.
Per i dipendenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei loro Consorzi, degli Enti Pubblici anche economici, e' sufficiente l'autenticazione da parte del capo dell'Ufficio presso cui prestano servizio.
Criteri di esclusione.
Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, perverranno all'Ente oltre il termine di presentazione stabilito dal bando medesimo.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata fara' fede il timbro postale, purche' pervengano almeno entro la data di spedizione degli avvisi di convocazione agli ammessi alle prove. L'Amministrazione non e' responsabile di eventuali disguidi postali.
Non saranno accolte, altresi', le domande non complete delle dichiarazioni ai fini dell'ammissibilita' prescritte dal bando e quelle mancanti dell'autenticazione della firma, o quelle alle quali non siano allegati i documenti richiesti con le modalita' precisate.
Non saranno ammessi i candidati non in regola con i requisiti di eta' e quelli che avranno dichiarato il possesso di un titolo di studio diverso da quello prescritto dal bando.
Non saranno, inoltre, ammessi i candidati che avranno dichiarato il possesso di un titolo di studio superiore qualora il bando sia per una professionalita' specifica e richieda uno o piu' titoli di studio specifici.
Nel caso in cui il bando richieda un titolo di studio generico non verra' escluso il candidato che dichiari il possesso del titolo di studio superiore. Il bando dovra' precisare quando e' tassativamente escluso il candidato che dichiari il possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto.
Coloro che hanno conseguito titolo di studio all'estero dovranno attestare di essere in possesso di una dichiarazione di equipollenza col titolo di studio prescritto dal bando rilasciata dalla competente autorita'.
- dal Presidente della Giunta oppure da un Consigliere regionale da lui delegato con funzione di Presidente;
- da 2 Consiglieri regionali designati dall'Ufficio di Presidenza, di cui uno di minoranza;
- da 2 Esperti della materia oggetto d'esame, di cui uno puo' essere dipendente della Regione di livello non inferiore a quello messo a concorso;
- da un rappresentante del personale scelto su terne proposte dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
In caso di assenza o impedimento di un componente della Commissione, che si protragga per due sedute consecutive, la Giunta Regionale provvede alla sua immediata sostituzione.
La sostituzione di uno o piu' componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali gia' acquisite.
Le funzioni di Segretario della Commissione Giudicatrice sono espletate da un dipendente regionale di livello non inferiore a quello messo a concorso.
Le sedute di Commissione devono essere convocate per iscritto dal segretario su decisione del Presidente della Commissione Giudicatrice, salvo casi di particolare urgenza.
(Adempimenti della Commissione Giudicatrice)
- l'ammissione od esclusione dei candidati;
- criteri per la valutazione dei titoli, attribuendo ad essi il relativo punteggio;
- le modalita' di svolgimento delle prove d'esame.
La Commissione Giudicatrice, prima dell'ora fissata per l'inizio delle prove scritte o pratiche o questionari, prepara terne di argomenti relativi alla prova o mette a disposizione una serie di questionari, li chiude in buste sigillate e stabilisce il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove.
All'inizio della sessione di prova, la Commissione Giudicatrice, fatta constatare l'integrita' della chiusura dei pieghi contenenti gli argomenti di prova, fa sorteggiare da uno dei candidati fra le terne predisposte quello che deve essere svolto.
(Comportamento dei candidati durante le prove scritte e adempimenti della Commissione Giudicatrice)
I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su carta o su stampati recanti il timbro d'ufficio e la firma del Presidente della Commissione Giudicatrice o di un altro componente della Commissione da lui delegato.
I candidati non possono utilizzare appunti o manoscritti; possono consultare esclusivamente i testi di legge non commentati i dizionari e le altre pubblicazioni consentite dal bando di concorso e indicati nella eventuale lettera di convocazione.
La Commissione Giudicatrice adotta i provvedimenti necessari al corretto svolgimento delle prove e cura la osservanza delle disposizioni previste dai commi precedenti; il candidato che contravviene a dette disposizioni è escluso dal concorso.
Nel caso che le prove scritte dei concorsi abbiano luogo in piu' aule, in considerazione dell'elevato numero dei partecipanti, l'Amministrazione mette a disposizione delle Commissioni Giudicatrici il personale regionale necessario per la vigilanza dei candidati in relazione alla loro dislocazione.
La Commissione Giudicatrice puo' affidare a tale personale tutti gli adempimenti relativi al corretto svolgimento delle prove scritte impartendo le direttive e le istruzioni necessarie e restando, comunque, riservata alla sua esclusiva competenza la definizione di eventuali contestazioni o controversie.
Durante lo svolgimento delle prove scritte, nel caso che le stesse abbiano luogo in piu' aule, la vigilanza delle aule stesse è assicurata dalla presenza di due componenti della Commissione Giudicatrice o da almeno due dipendenti come sopra messi a disposizione dall'Amministrazione.
Al fine di consentire la partecipazione alle prove orali di candidati che, per gravi motivi, debitamente documentati, non potessero presentarsi alla data indicata dalla lettera di convocazione, la Commissione Giudicatrice puo' spostare il turno del candidato nell'arco del calendario fissato per le prove orali.
(Processo verbale delle operazioni d'esame)
La Commissione Giudicatrice esaurisce la correzione degli elaborati entro trenta giorni dalla data in cui ha avuto luogo la prova medesima, o al massimo 60 giorni a seconda del tipo di prova o del numero di candidati.
(Ripartizione punteggio)
I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, indicato nel bando di concorso.
Sono valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio, i seguenti titoli:
a) titoli di servizio:
- intendendosi per essi quelli attinenti al servizio comunque prestato c/o Pubbliche Amministrazioni;
b) titoli di studio:
- intendendosi per essi quelli superiori al titolo di studio minimo per l'accesso al concorso ovvero diplomi di specializzazione o qualifiche o ulteriore diploma di istruzione secondaria di II grado o abilitazioni professionali post-universitarie o post-diploma o ulteriore diploma di laurea, oltre quello richiesto per l'ammissione, se equipollenti o, comunque, ritenuti attinenti alla professionalita' propria del posto messo a concorso;
c) titoli vari o diversi dalle categorie precedenti:
- sono valutabili in questa categoria i titoli relativi a:
1) pubblicazioni riguardanti materie attinenti la professionalita' richiesta dal posto messo a concorso;
2) incarichi professionali o consulenze conferiti da Enti Pubblici attinenti al posto messo a concorso;
3) servizi, sempre inerenti il posto messo a concorso, svolti presso Aziende private;
4) idoneita' conseguite in concorsi presso Pubbliche Amministrazioni in carriera o livello corrispondente o equipollente o superiore a quella del posto messo a concorso purche' attinenti alle professionalita' richieste dal bando;
5) titoli conseguiti in corsi, con esami finali, di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, riconosciuti o autorizzati dalla competente autorita' scolastica.
I criteri per la valutazione dei titoli devono essere stabiliti prima delle prove scritte.
Il bando potra' anche precisare l'eventuale ripartizione del punteggio da attribuire alle prove e ai titoli di merito.
I punteggi complessivi relativi a ciascuna prova d'esame sono espressi in sessantesimi.
Saranno dichiarati idonei coloro che avranno riportato i punteggi minimi richiesti dal bando sia nelle prove scritte, sia nelle prove pratiche, sia nel colloquio.
Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punti assegnati nella valutazione dei titoli e di quelli riportati in ciascuna delle prove scritte o pratiche, e nel colloquio.
(Graduatoria)
La graduatoria ha validita' di un anno dalla data di approvazione della stessa.
Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili, salvo quelli derivanti dall'aumento di organico, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, utilizzando, secondo l'ordine la graduatoria medesima.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza, dimissioni, o decesso dei vincitori, la Giunta Regionale ha facolta' di procedere nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.
(Norma finale)
Tali sistemi potranno essere utilizzati, in particolare, per le operazioni di spoglio delle domande, per le convocazioni dei candidati, per la stesura di prove d'esame decise dalla Commissione, per la correzione degli elaborati e per la compilazione della graduatoria.