Regolamento regionale 11 maggio 2006, n. 3/R.
"Regolamento regionale recante: Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e Agenzie Regionali, degli Enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) (Codice in materia di protezione dei dati personali)".
(B.U. 15 maggio 2006 3° suppl. al n. 19)
Modificato da:
D.P.G.R. 14/R 2006 (B.U. 7 dicembre 2006, 2° supplemento al n. 49).
Art. 1. (Oggetto)
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione Piemonte, nonche' da parte delle aziende sanitarie e organismi sanitari pubblici della Regione Piemonte, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o piu' regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari:
a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate dalla Parte seconda del d.lgs. 196/2003;
b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalita' di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
Art. 2. (Disposizioni generali)
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato ed e' compiuto quando, per lo svolgimento delle finalita' di interesse pubblico, non e' possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3. (Tipi di dati e di operazioni eseguibili)
1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalita' di interesse pubblico perseguite, nonche' le operazioni eseguibili sono individuati per i soggetti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede allegate al presente regolamento.
Art. 4. (Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet)
1. Il presente regolamento e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed e' reso disponibile in Internet, nel sito WEB della Giunta e del Consiglio regionale.
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza)
1. Il presente regolamento e' dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27, comma 7 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato A. (Schede da A1 a A33)
Giunta regionale Enti strumentali, ausiliari o comunque vigilati della Regione Piemonte:
- Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- Agenzia regionale per i servizi sanitari;
- Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
- Agenzia Piemonte Lavoro;
- Ente per il Diritto allo studio universitario;
- Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte;
- Agenzie territoriali per la casa;
- Enti parco e riserve naturali,
- IPAB e aziende pubbliche di servizi alla persona;
- Agenzia regionale per le adozioni internazionali;
- Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES);
- Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po
OMISSIS
Allegato B. * (Schede da B1 a B41)
Aziende unita' sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale
OMISSIS
Allegato C (Schede da C1 a C14)
Consiglio regionale
OMISSIS
* Si veda allegato B ripubblicato con D.P.G.R. 14/R 2006 sul B.U. 7 dicembre 2006, 2° supplemento al n. 49.