#ESTR Regolamento regionale 11 maggio 2006, n. 3/R.

 

 "Regolamento regionale recante: Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e Agenzie Regionali, degli Enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) (Codice in materia di protezione dei dati personali)". #

 

#BUR (B.U. 15 maggio 2006 3° suppl. al n. 19) #

 

#FONT

 Modificato da:

 D.P.G.R. 14/R 2006 (B.U. 7 dicembre 2006, 2° supplemento al n. 49). #

 

#ART Art. 1. (Oggetto)

 

 1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione Piemonte, nonche' da parte delle aziende sanitarie e organismi sanitari pubblici della Regione Piemonte, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o piu' regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari:

 a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate dalla Parte seconda del d.lgs. 196/2003;

 b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalita' di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili. #

 

#ART Art. 2. (Disposizioni generali)

 

 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

 2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato ed e' compiuto quando, per lo svolgimento delle finalita' di interesse pubblico, non e' possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari. #

 

#ART Art. 3. (Tipi di dati e di operazioni eseguibili)

 

 1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalita' di interesse pubblico perseguite, nonche' le operazioni eseguibili sono individuati per i soggetti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede allegate al presente regolamento. #

 

#ART Art. 4. (Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet)

 

 1. Il presente regolamento e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed e' reso disponibile in Internet, nel sito WEB della Giunta e del Consiglio regionale. #

 

#ART Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza)

 

 1. Il presente regolamento e' dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27, comma 7 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. #

 

#ALL Allegato A. (Schede da A1 a A33)

 

 Giunta regionale Enti strumentali, ausiliari o comunque vigilati della Regione Piemonte:

- Agenzia regionale per la protezione ambientale;

- Agenzia regionale per i servizi sanitari;

- Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

- Agenzia Piemonte Lavoro;

- Ente per il Diritto allo studio universitario;

- Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte;

- Agenzie territoriali per la casa;

- Enti parco e riserve naturali,

- IPAB e aziende pubbliche di servizi alla persona;

- Agenzia regionale per le adozioni internazionali;

- Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES);

- Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po

 OMISSIS #

 

#ALL Allegato B.  * (Schede da B1 a B41)

 

 Aziende unita' sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale

 OMISSIS #

 

#ALL Allegato C (Schede da C1 a C14)

 

 Consiglio regionale

 OMISSIS #

 

 

 



*    Si veda allegato B ripubblicato con D.P.G.R. 14/R 2006 sul B.U. 7 dicembre 2006, 2° supplemento al n. 49.