Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R. Regolamento regionale recante: Designazione delle zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione.
(B.U. 24 ottobre 2002, 2° suppl. al n. 43) Modificato da: r. 2/R 2004 (B.U. 18 marzo 2004, n. 11). 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29
dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque) e della
deliberazione del Consiglio regionale n. 219-2992 del 29 gennaio 2002, designa
le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e definisce il relativo
programma d'azione. 1. Sono designati zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
i territori di cui all'Allegato A del presente regolamento. 1. A far data dal 1° gennaio 2003, nelle zone vulnerabili di cui
all'articolo 2 sono di obbligatoria applicazione le misure di cui all'Allegato
B del presente regolamento e, per quanto non disciplinato dallo stesso, le
indicazioni del Codice di buona pratica agricola approvato con decreto del
Ministro per le Politiche agricole del 19 aprile 1999. 2. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento,
le attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici nelle zone
vulnerabili di cui all'articolo 2 sono effettuate secondo le disposizioni
vigenti in materia. 1. Ove piu' restrittive, restano ferme le disposizioni relative
alle operazioni di fertilizzazione effettuate nelle aree di salvaguardia delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ricomprese nelle
zone vulnerabili di cui all'articolo 2. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare. Data a Torino, addi' 18 ottobre 2002 Enzo Ghigo 1 > Allegato A. Tabella 1 - Fogli di mappa e relativi Comuni di appartenenza
comprendenti territori con livello di vulnerazione areale alto (LV1) e medio
alto (LV2) (Art. 1 comma 1) OMISSIS Allegato B. Programma d'azione di obbligatoria applicazione nelle zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola (art. 3) OMISSIS
(Ambito di applicazione)
(Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
(Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
(Fertilizzazione nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo
umano)