Regolamento regionale 5 Marzo 2001, n. 4/R. Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei procedimenti
di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque
che hanno assunto natura pubblica '. (B.U. 7 marzo 2001, n. 10) Modificato da: r. 1/R 2004 (B.U. 27 febbraio 2004, 2° suppl. al n. 8). 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge
regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del
decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque), i
procedimenti per il rilascio delle concessioni preferenziali e di
riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque di cui
all'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio
1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche). 2. Entro il 30 giugno 2001 possono richiedere la concessione
preferenziale, limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata
e con esclusione di qualunque concorrente, coloro che, al di fuori delle
ipotesi di cui al comma 3, utilizzavano al 10 agosto 1999 acque non iscritte
negli elenchi delle acque pubbliche. 3. Entro il 30 giugno 2001 possono richiedere il riconoscimento di
antico diritto, con esclusione di qualunque concorrente: a) coloro che possiedono un titolo di derivazione attribuito da
atti o fatti validi secondo le leggi del tempo e del luogo in cui erano stati
posti in essere prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle
opere pubbliche; b) gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio
anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884 n. 2644 (Legge
concernente le derivazioni di acque pubbliche), hanno derivato e utilizzato
acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice
effettivamente utilizzata durante il predetto trentennio. 4. Sono esclusi dall'obbligo di richiedere la concessione
preferenziale o il riconoscimento di antico diritto coloro che effettuano un
utilizzo di acque che la legge e gli atti attuativi della medesima consentono
di usare liberamente ed in particolare coloro che ai sensi dell'articolo 28, commi
3 e 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse
idriche) effettuano la raccolta delle acque piovane in invasi e cisterne al
servizio di fondi agricoli o di singoli edifici ovvero l'uso domestico delle
acque sotterranee. 1. Le istanze di concessione preferenziale di cui al presente
articolo, in regola con l'imposta di bollo, sono procedibili solo se pervenute
all'autorita' competente entro il termine stabilito dalla legge e se corredate
dalle informazioni minime di cui all'Allegato A, Parte I. 2. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'ufficio istruttore
invita il richiedente a integrare le informazioni mancanti, assegnando a tal
fine un termine perentorio di sessanta giorni. Qualora l'istanza non sia
integrata entro il termine stabilito, l'amministrazione dichiara improcedibile
la domanda di concessione preferenziale con atto espresso notificato al
richiedente. Con analogo atto, adottato anche per piu' istanze, sono dichiarate
improcedibili le domande pervenute fuori termine. 3. L'amministrazione procedente predispone un elenco
informatizzato delle istanze pervenute e risultate procedibili, suddiviso su
base comunale e contenente le informazioni di cui all'Allegato A, Parte II
relative a ciascuna istanza, la quantificazione provvisoria del canone di
concessione ed il codice identificativo univoco previsto dalla legge regionale
9 agosto 1999 n. 22 (Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle
opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge
regionale 29 novembre 1996, n. 88). Qualora dall'indicazione del solo numero
del foglio di mappa e della particella catastale su cui insiste la derivazione
emerga la coincidenza con altri punti di prelievo, l'autorita' procedente,
prima di attribuire il codice, richiede la localizzazione delle opere di presa
sulla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, assegnando a tal fine un
termine perentorio di sessanta giorni. Qualora l'istanza non sia integrata
entro il termine stabilito, l'amministrazione procedente rigetta la domanda di
concessione preferenziale con atto espresso notificato al richiedente. 4. Espletate le attivita' di cui ai commi 2 e 3, l'autorita'
procedente, con unico provvedimento, autorizza in via provvisoria la
continuazione delle derivazioni d'acqua comprese nell'elenco di cui al comma 3
nei limiti e secondo le modalita' dichiarate dagli istanti e ne da'
comunicazione ai medesimi tramite la pubblicazione di detto atto e relativo
elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Detta pubblicazione,
corredata degli elementi di cui all'articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto
1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi), costituisce altresi' comunicazione di
avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 8, comma 3 della l. 241/1990. 5. Al fine della riscossione del canone demaniale provvisorio,
decorrente dal 10 agosto 1999, il provvedimento di cui al comma 4, comprensivo
del relativo elenco, e' trasmesso alla Regione, entro trenta giorni dalla sua
adozione, sia in forma cartacea, sia su supporto informatizzato secondo le
specifiche tecniche stabilite dalla Amministrazione regionale. 6. Il provvedimento di cui al comma 4, comprensivo del relativo
elenco, e' quindi inviato all'Autorita' di Bacino del fiume Po per il parere
inerente l'equilibrio del bilancio idrico e, per le derivazioni che insistono
in comuni inclusi nelle aree protette, al relativo ente gestore per il parere
previsto dall'articolo 25, comma 2 della l. 36/1994 e sue successive modifiche
e integrazioni. L'ente gestore dell'area protetta esprime il parere richiesto
nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione dell'elenco; decorso il
predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si
intende espresso in senso favorevole. 7. Richiesti i pareri di cui al comma 6, l'amministrazione
procedente ordina la pubblicazione per trenta giorni consecutivi dell'elenco
allegato al provvedimento di cui al comma 4 all'albo pretorio dei Comuni nel
cui territorio ricadono le opere di presa. Alla scadenza del termine di
affissione i Comuni trasmettono all'amministrazione procedente il relativo
referto di pubblicazione. 8. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di
pubblicazione all'albo pretorio possono essere presentate all'autorita'
procedente, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, opposizioni e
osservazioni in ordine alle singole istanze di concessione preferenziale. 9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 in caso di istanze
concernenti anche prelievi da acque sotterranee tramite pozzo al servizio di
un'unica utenza, l'autorita' procedente redige il disciplinare di concessione
sulla base dei disciplinari-tipo di cui all'Allegato B e tenuto conto dei
pareri formulati dalla Autorita' di bacino del fiume Po e dall'ente gestore
dell'area protetta, ove richiesto. 10. In presenza di osservazioni o opposizioni all'istanza di
concessione preferenziale, ove non riscontri la lesione di diritti di terzi,
l'amministrazione procede secondo le disposizioni di cui al comma 9, motivando
il rigetto delle opposizioni e delle osservazioni. Allorquando riscontri la
lesione di diritti di terzi non superabili tramite prescrizioni o limitazioni
dell'uso richiesto, l'amministrazione, con atto espresso, rigetta l'istanza di
concessione preferenziale, liquida le spese di istruttoria quantificate in
conformita' ai criteri di cui all'Allegato C e tenuto conto degli eventuali
acconti gia' introitati e notifica il provvedimento al richiedente. 11. Il disciplinare di concessione preferenziale e' trasmesso per
la sottoscrizione al richiedente, tramite raccomandata con avviso di ritorno.
Contestualmente l'amministrazione procedente chiede all'istante, tenuto conto
degli eventuali acconti gia' introitati, il versamento in un'unica soluzione
delle spese di procedimento, costituite dalle spese di istruttoria quantificate
in conformita' ai criteri di cui all'Allegato C e dagli oneri di pubblicazione,
di imposta di bollo e di registrazione del disciplinare, nonche' il versamento
della cauzione, incamerata dall'amministrazione stessa, pari al 50 per cento
del canone annuo e comunque non inferiore a lire 100 mila, allegando a tal fine
i relativi moduli di pagamento. 12. Il disciplinare firmato dal richiedente per l'accettazione
delle condizioni d'uso dell'acqua e la copia delle ricevute di versamento delle
spese di procedimento e della cauzione devono essere restituiti all'autorita'
procedente, tramite raccomandata con avviso di ritorno o consegna diretta,
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento. In
caso di mancato rispetto del termine,
l'amministrazione procedente rigetta la domanda di concessione preferenziale
con atto espresso notificato al richiedente. La firma del disciplinare deve
essere autenticata ovvero apposta davanti al funzionario ricevente ovvero
ancora accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identita' del
richiedente. 13. Acquisita la certificazione antimafia nei casi e secondo le
modalita' previste dalla legge ed accertato l'avvenuto pagamento dei canoni
dovuti, l'autorita' procedente adotta il provvedimento di concessione
preferenziale e provvede: a) alla trasmissione del provvedimento alla Regione per la
riscossione del canone determinato in via definitiva dal disciplinare; b) alla registrazione fiscale del disciplinare presso il
competente Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze; c) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del
provvedimento con invito a ritirarne copia presso l'amministrazione procedente; d) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte comprensivo delle eventuali
condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi e dell'indicazione che dalla
data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per
l'impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale
superiore delle acque secondo le rispettive competenze; e) all'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche. 1. Il procedimento di concessione preferenziale di acque
sotterranee estratte mediante pozzo e' regolato dalle disposizioni di cui
all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. A seguito della pubblicazione di cui
all'articolo 2, comma 7, l'amministrazione procedente individua d'ufficio le
istanze che contemplano prelievi da pozzi potenzialmente intercettanti le 1=> falde profonde. 3. In tali casi l'amministrazione procedente richiede le
integrazioni tecniche, effettua le verifiche e adotta i provvedimenti del caso
in conformita' all'Allegato D. Riconosciuti conformi o correttamente ricondizionati
i pozzi di cui al comma 2, si procede secondo le modalita' descritte
all'articolo 2, commi 9, 10, 11, 12 e 13, redigendo un unico disciplinare per
tutti i prelievi al servizio di un'unica utenza. 4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge, la concessione preferenziale e la regolarizzazione dei pozzi costruiti
in territori soggetti alla tutela della pubblica amministrazione e sprovvisti
di regolare autorizzazione alla ricerca avvengono contestualmente secondo le
modalita' del presente articolo e, in caso di interferenza, nel rispetto delle
utenze regolarmente autorizzate. 1. Le istanze di concessione riconoscimento di cui al presente
articolo, in regola con l'imposta di bollo, sono procedibili solo se pervenute
all'autorita' competente entro il termine stabilito dalla legge e se corredate
dalle informazioni minime di cui all'Allegato A, nonche' dal titolo legittimo o
dai documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore alla
pubblicazione della l. 2644/1884. 2. Espletate le attivita' di cui all'articolo 2, commi da 2 a 8,
eventualmente disponendo che si omettano le formalita' di pubblicazione nel
caso in cui la domanda riguardi una derivazione di lieve entita', l'autorita'
competente richiede all'istante, tenuto conto degli eventuali acconti gia'
introitati, il versamento in un'unica soluzione delle spese di istruttoria
quantificate in conformita' ai criteri di cui all'Allegato C e degli oneri di
pubblicazione, nonche' il versamento della cauzione pari al 50 per cento del
canone annuo e comunque non inferiore a lire 100 mila, allegando a tal fine i
relativi moduli di pagamento. 3. Copia delle ricevute di versamento delle spese di procedimento
e della cauzione devono essere restituite all'autorita' procedente, tramite
raccomandata o consegna diretta, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del
termine, l'amministrazione procedente rigetta la domanda di riconoscimento di
antico diritto con atto espresso notificato al richiedente. 4. Accertato l'avvenuto pagamento dei canoni dovuti, acquisita la
certificazione antimafia nei casi e secondo le modalita' previste dalla legge e
tenuto conto dei pareri formulati dalla Autorita' di bacino del fiume Po e
dall'ente gestore dell'area protetta, ove richiesto, l'autorita' procedente
adotta il provvedimento di riconoscimento di antico diritto contenente gli
elementi essenziali e le modalita' di esercizio della derivazione e provvede: a) alla trasmissione del provvedimento alla Regione per la
riscossione del canone determinato in via definitiva dal provvedimento stesso; b) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del
provvedimento con invito a ritirarne copia presso l'amministrazione procedente; c) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte comprensivo delle eventuali
condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi e dell'indicazione che dalla
data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per
l'impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale
superiore delle acque secondo le rispettive competenze; d) all'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche. 5. In presenza di osservazioni o opposizioni all'istanza di
riconoscimento di antico diritto l'amministrazione, ove non riscontri la
lesione di diritti di terzi, procede secondo le disposizioni di cui al comma 4,
motivando il rigetto delle opposizioni e delle osservazioni. Allorquando
riscontri la lesione di diritti di terzi non superabili tramite prescrizioni o
limitazioni dell'uso richiesto l'amministrazione, con atto espresso, rigetta
l'istanza, liquida le spese di istruttoria, quantificate in conformita' ai
criteri di cui all'Allegato C e tenuto conto degli eventuali acconti gia'
introitati, e notifica il provvedimento al richiedente. 1. L'amministrazione procedente, contestualmente alla
dichiarazione di improcedibilita' della domanda, al rigetto della stessa ovvero
alla presa d'atto della rinuncia dell'istante alla concessione preferenziale o
al riconoscimento di antico diritto, dispone la cessazione del prelievo e l'esecuzione
degli adempimenti di cui all'Allegato E nei tempi stabiliti
dall'amministrazione stessa. 2. Nei provvedimenti di dichiarazione di improcedibilita' della
domanda o di rigetto della medesima di cui all'articolo 2, comma 3 ovvero di
presa d'atto della rinuncia dell'istante alla concessione o al riconoscimento
di antico diritto intervenuta prima dell'autorizzazione provvisoria di cui
all'articolo 2, comma 4 sono altresi' definiti i canoni demaniali arretrati da
versare all'Amministrazione statale per il periodo intercorrente tra il 10
agosto 1999 e il 31 dicembre 2000 ed i canoni demaniali arretrati da
corrispondere alla Regione per il periodo successivo fino alla cessazione del
prelievo. 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l.r. 61/2000, dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione
nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di
concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto. 2. L'articolo 11 della l.r. 22/1996 e' abrogato. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare. Data a Torino, addi' 5 marzo 2001 Enzo Ghigo Allegato A. (Artt. 2, 3 e 4) PARTE I: CONTENUTI MINIMI DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE PREFERENZIALE O DI
RICONOSCIMENTO DI ANTICO DIRITTO
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE: - PERSONE FISICHE - cognome e nome, data e luogo di nascita,
Codice Fiscale, residenza; - PERSONE GIURIDICHE: ragione sociale, sede legale, partita IVA,
Codice Fiscale; cognome, nome, data e
luogo di nascita del legale rappresentante. INFORMAZIONI GENERALI: - provvedimento richiesto: concessione preferenziale o
riconoscimento di antico diritto; - tipo di prelievo: da acqua superficiale, da sorgente, da
fontanile, da trincea drenante, da acqua sotterranea tramite pozzo; - numero di prese utilizzate, suddivise per tipo di prelievo; uso/i dell'acqua per ciascun punto di prelievo (con riferimento
alle tipologie di uso elencate in calce al presente allegato); - portata massima derivata espressa in l/sec e volume medio annuo
espresso in mc per ciascun punto di prelievo, ad esclusione delle derivazioni
ad uso irriguo a bocca non tassata; - volume medio annuo espresso in mc per ciascun uso o, in
alternativa, la superficie irrigua espressa in ettari per l'uso irriguo a bocca
non tassata ovvero la potenza nominale media annua espressa in Kw per l'uso idroelettrico. INFORMAZIONI RELATIVE AD OGNI SINGOLA OPERA DI PRESA: da acque superficiali - tipologia (corso d'acqua naturale, canale, lago, invaso
artificiale) e denominazione del corpo idrico alimentatore; - Comune in cui e' ubicata la presa, numero del foglio di mappa e
relativa particella; - eventuale presenza di sbarramenti fissi e relativa altezza. da sorgenti, fontanili e
trincee drenanti tipologia di captazione: sorgente, fontanile o trincea drenante; - Comune in cui e' ubicata la presa, numero del foglio di mappa e
relativa particella. da pozzi - profondita' del pozzo espressa in metri; - Comune in cui e' ubicato il pozzo, numero del foglio di mappa e
relativa particella; - annotazione circa la sussistenza dell'obbligo di denuncia ai
sensi dell'articolo 10 del d.lgs 275/1993 e, in caso affermativo, gli estremi
della stessa (denunciante e data); - estremi dell'eventuale autorizzazione alla ricerca (data del
provvedimento e soggetto che l'ha rilasciato) e annotazione circa l'esecuzione
della trivellazione in data successiva al 5 maggio 1994. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RESTITUZIONE - eventuale esistenza della restituzione puntuale e, in caso
affermativo, denominazione del corpo idrico recettore. ALLEGATI - estratto della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con
localizzazione delle prese ovvero, nel caso di prelievi ad uso irriguo a bocca
non tassata, numero del foglio di mappa e della particella catastale su cui
insistono le prese; - relazione tecnica generale e stato di consistenza delle opere nel
solo caso di derivazioni da acque superficiali che non rientrano nella
categoria dei prelievi di lieve entita' (con riferimento alle soglie indicate
in calce al presente allegato); - titolo legittimo rilasciato prima dell'entrata in vigore della
legislazione italiana sulle opere pubbliche ovvero documenti atti a provare
l'uso per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della l. 2644/1884
per i riconoscimenti di antico diritto. PRELIEVI DI LIEVE ENTITA' Ai fini del presente regolamento, si considerano di lieve entita'
i seguenti prelievi di acque superficiali, di sorgente, di fontanili o di
trincee drenanti: - derivazioni con portata massima istantanea complessiva inferiore
o uguale a 15 l/sec e con portata media annua inferiore o uguale a 10 l/sec; - derivazioni ad uso di produzione di energia di potenza nominale
media inferiore o uguale a 30 Kw e aventi le portate di cui al punto
precedente; - derivazioni ad uso irriguo a bocca non tassata a servizio di una
superficie irrigua inferiore o uguale a 15 ha, elevabili a 30 ha nel caso di
utilizzo di tecniche irrigue a basso consumo di risorsa. E' comunque facolta' dell'Amministrazione procedente, in
considerazione di particolari situazioni locali, chiedere all'istante di
integrare la documentazione prodotta entro i limiti della documentazione
prevista dal presente allegato. USO DELL'ACQUA Tipologie di uso dell'acqua e relative assimilazioni ai fini della
quantificazione del canone demaniale ai sensi dell'articolo 18 della legge 5
gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche). Tipologia di uso da riportare nella richiesta di concessione Assimilazione dell'uso ai fini della quantificazione dei canoni
dovuti - potabile tramite acquedotto - potabile con approvvigionamento consumo umano - autonomo, escluso il domestico - irrigazione - antibrina - abbeveraggio bestiame irriguo - irrigazione - antibrina - abbeveraggio bestiame irriguo a bocca non tassata - idroelettrico - forza motrice idroelettrico - uso di processo ivi compreso l'industriale - alimentare - raffreddamento - altri usi assimilabili all'industriale industriale - pescicoltura - irrigazione attrezzature sportive - irrigazione aree a verde pubblico pescicoltura - igienico sanitario - antincendio - autolavaggio igienico - lavaggio strade - innevamento artificiale - altro: PARTE II: CONTENUTI DEGLI ELENCHI INFORMATIZZATI INFORMAZIONI GENERALI: - PERSONE FISICHE - cognome e nome, data e luogo di nascita,
Codice Fiscale, residenza; - PERSONE GIURIDICHE: ragione sociale, sede legale, partita IVA,
Codice Fiscale; cognome, nome, data e luogo di nascita del legale
rappresentante; provvedimento richiesto: concessione preferenziale o
riconoscimento di antico diritto. - INFORMAZIONI RELATIVE AD OGNI SINGOLA OPERA DI PRESA: da acque superficiali - codice univoco; - tipologia e denominazione del corpo idrico alimentatore; - Comune e, se nota, la localita' in cui e' ubicata la presa; - uso/i dell'acqua; - portata massima derivata espressa in l/sec e volume medio annuo
espresso in mc, ad esclusione delle derivazioni ad uso irriguo a bocca non
tassata; - eventuale presenza di sbarramenti fissi e relativa altezza; - eventuale restituzione puntuale e denominazione del corpo idrico
ricettore da sorgenti, fontanili e
trincee drenanti - codice univoco; - tipologia di captazione: sorgente, fontanile o trincea drenante; - Comune e, se nota, la localita' in cui e' ubicata la presa: - uso/i dell'acqua; - portata massima derivata espressa in l/sec e volume medio annuo
espresso in mc, ad esclusione delle derivazioni ad uso irriguo a bocca non
tassata; - eventuale restituzione puntuale e denominazione del corpo idrico
ricettore da pozzi - codice univoco; - profondita' del pozzo espressa in metri; - Comune e, se nota, la localita' in cui e' ubicata la presa; - uso/i dell'acqua; - portata massima derivata espressa in l/sec e volume medio annuo
espresso in mc, ad esclusione delle derivazioni ad uso irriguo a bocca non
tassata; - eventuale restituzione puntuale e denominazione del corpo idrico
ricettore. Allegato B. (Artt. 2 e 3) DISCIPLINARI TIPO DISCIPLINARE TIPO PER DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI, DI
SORGENTE, DI FONTANILI O DI TRINCEE DRENANTI N. ...... di repertorio Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovra'
essere vincolata la concessione preferenziale di1 ................ derivazione
d'acqua da2 ........... in Comune di3 .................., ad uso4 ...........
chiesta da5 ....... ...... ............ CF/partita IVA ................. con
istanza in data ....................................... Art. 1 - QUANTITA' DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI PRESA da utilizzare nel caso di presa singola La quantita' d'acqua concessa, derivabile dal ................ in
Comune di ................................., codice univoco ................,
e' fissata in ....... (...............6) l/sec massimi e .......
(................) l/sec medi. da utilizzare nel caso di prese plurime La quantita' complessiva d'acqua concessa e' fissata in .......
(...............) l/sec massimi e ....... (................) l/sec medi, di
cui: 7 ....... (.............) l/sec massimi derivabili da
............... in localita' ................. del Comune di
....................... codice univoco ............; ....... (............) l/sec massimi derivabili da ............ in
localita' ............. del Comune di .................. codice univoco
.............. . Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA L'acqua derivata e' utilizzata per uso8 ................ . da utilizzare per l'uso irriguo L'acqua derivata e' utilizzata per irrigare ............................
ha di terreno. da utilizzare per l'uso produzione di energia L'acqua derivata e' utilizzata per produrre la potenza nominale
media annua di ........ Kw. Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E' CONSENTITO La derivazione puo' essere esercitata9 ............., entro i
limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare. Art. 4 - MODO DI PRESA DELL'ACQUA Le opere di presa dell'acqua dal10............. consistono in
11................. Art. 5 - REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA da inserire con riferimento a tutte le derivazioni, escluse quelle
a bocca non tassata Affinche' la portata di concessione non possa essere superata e
non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantita' d'acqua
maggiore di quella concessa, l'Autorita' concedente si riserva la facolta' di
imporre opportune opere limitatrici. Tali opere, ove richieste, dovranno
risultare da un apposito progetto da presentarsi per l'approvazione
all'Autorita' concedente entro due mesi dalla richiesta ed essere eseguite a
cura e spese del Concessionario nel perentorio termine che sara' assegnato
dall'Amministrazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del d.lgs 152/1999, il
Concessionario dovra' installare, su prescrizione dell'Autorita' concedente, e
mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle
portate e dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere
trasmessi all'Autorita' concedente secondo tempi e modalita' da questa
definite. Art. 6 - LUOGO DI SCARICO DELLE ACQUE da inserire solo nel caso di scarico puntuale Dopo l'uso le acque sono convogliate nel12 ........... . Art. 7 - CESSIONE E DECADENZA La cessione dell'utenza a terzi e' subordinata al nulla osta
dell'Autorita' concedente. Con riferimento alle utenze irrigue e' richiesta la
sola comunicazione scritta. L'Amministrazione concedente ha facolta' di dichiarare la
decadenza della concessione per: - cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua; - non uso durante un triennio consecutivo; abituale negligenza e inosservanza delle disposizioni legislative
e regolamentari in vigore, ivi compresa la cessione a terzi in difformita' da
quanto prescritto al primo capoverso del presente articolo; - inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e
dell'utilizzazione; - mancato pagamento di tre annualita' di canone. Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA
DERIVAZIONE Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire
liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sara'
stabilito dall'Autorita' concedente in applicazione dell'articolo 22 del d.lgs.
152/1999 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli
obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti
sanzionatori a carico del titolare della concessione. L'Autorita' condente si
riserva la facolta' di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da
renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico del Concessionario saranno
eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprieta' e
del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne
l'Autorita' concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose
nonche' da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il
fatto della presente concessione. Esso e' tenuto a consentire l'accesso da
parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare
accertamenti e/o misure. Art. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione e'
accordata per un periodo di anni
............ successivi e continui decorrenti dalla data del
provvedimento di concessione. In caso di mancato rinnovo della concessione e
nei casi di decadenza o rinuncia si applicano le disposizioni di cui
all'Allegato E del Regolamento regionale ............., n. ...........
(Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento
delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica). Art. 10 - CANONE Il Concessionario corrispondera' alla Regione Piemonte di anno in
anno anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno il canone di legge
aggiornato con le modalita' e secondo la periodicita' definite dalla stessa. Art. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario
ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato
il versamento a favore dell'Autorita' concedente della somma di Lire ........
pari a ................ come da quietanza n. ............ in data ........ a
titolo di cauzione, somma che sara', ove nulla osti, restituita al termine
della concessione medesima. Art. 12 - COMUNI RIVIERASCHI da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso idroelettrico di
potenza nominale media superiore a 220 Kw Con la stessa cadenza temporale prevista per il pagamento del
canone, il Concessionario corrispondera' a13 ........... il sovracanone annuo
di lire ......... pari a
.................., in ragione di ........... L/Kw pari a
................./Kw, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicita'
definite dalla legge. Art. 13 - BACINI IMBRIFERI MONTANI da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso idroelettrico di
potenza nominale media superiore a 220 Kw e a condizione che le opere della
derivazione ricadano nell'ambito del comprensorio di un bacino imbrifero
montano Considerato che le opere di presa della derivazione in oggetto
ricadono nel bacino imbrifero montano del ........... delimitato a norma della
legge 27 dicembre 1952 n. 959, il Concessionario e' tenuto a corrispondere, con
la stessa cadenza temporale del canone, il sovracanone annuo di lire ........
pari a € .................., in ragione di ........... L/Kw pari a
........... /Kw, aggiornabile con le
modalita' e secondo la periodicita' definite dalla legge. Art. 14 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il
Concessionario e' tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le
disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Art. 15 - FORO COMPETENTE Per ogni controversia, le parti convengono che il Foro competente
sara' quello di ............. luogo e data firma del Concessionario, per accettazione DISCIPLINARE TIPO PER DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE ESTRATTE
MEDIANTE POZZO N. .......... di repertorio Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovra'
essere vincolata la concessione preferenziale di14 .......... derivazione
d'acqua da15.................. ubicato/i in/nei Comune/i di16 ..........., ad
uso17 ........... chiesta da18.................. CF/partita IVA ..............
con istanza in data ........... Art. 1 - QUANTITA' DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI PRESA da utilizzare nel caso di presa singola La quantita' d'acqua concessa, derivabile dal pozzo ubicato in
Comune di ....................., codice univoco .........................., e'
fissata in .........
(......................19) l/sec massimi e .........
(......................) l/sec medi. da utilizzare nel caso di prese plurime La quantita' complessiva d'acqua concessa e' fissata in .........
(......................) l/sec massimi e .........
(......................) l/sec medi, di
cui: 20 ......... (......................) l/sec massimi derivabili dal
pozzo ubicato in Comune di ..................................., codice univoco
.........................; ......... (......................) l/sec massimi derivabili dal
pozzo ubicato in Comune di ..................................., codice univoco
......................... . da utilizzare nel caso di prelievo ad uso irriguo a bocca non
tassata La presente concessione
riguarda l'acqua prelevabile dal/i pozzo/i ubicato/i nel/i Comune/i di
............................., codice univoco21 .................. . Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per un solo uso
dell'acqua L'acqua derivata e' utilizzata per uso22
................................ . da utilizzare per l'uso irriguo
L'acqua derivata e' utilizzata per irrigare
............................ ha di terreno. da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per usi plurimi dell'acqua Dell'acqua complessivamente derivata: .......... (......................) l/sec sono destinati all'uso
.................................; .......... (......................) l/sec sono destinati all'uso
.................................23. Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E' CONSENTITO La derivazione puo' essere esercitata24 ................., entro i
limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare. 2=> Art. 4. - Modo di presa dell'acqua Da utilizzare nel caso di pozzi che
intercettano la sola falda freatica. L'opera di presa dell'acqua
consiste in un pozzo di profondita' pari a m ............. . Da utilizzare nel caso di pozzi che
intercettano le sole falde profonde. L'opera di presa dell'acqua
consiste in un pozzo di profondita' pari a m ........, costituito da una
colonna di diametro pari a 25 .............. mm, dotata di26 ........ filtri
del tipo ............................. compresi rispettivamente tra 27 .......
- ....... m e cementazione con 28 .................................. realizzata
tra ....... - ....... m, dotato di pompa
29....................................... . La testa del pozzo e' collocata a
........ m al di sopra del piano di campagna <=2 . Art. 5 - MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del d.lgs 152/1999, il
Concessionario dovra' installare, su prescrizione dell'Autorita' concedente, e
mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate
e dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi
all'Autorita' concedente secondo tempi e modalita' da questa definite. Art. 6 - LUOGO DI SCARICO DELLE ACQUE da inserire solo nel caso di scarico puntuale Dopo l'uso le acque sono convogliate nel30 .............................................
. Art. 7 - CESSIONE E DECADENZA La cessione dell'utenza a terzi e' subordinata al nulla osta
dell'Autorita' condente. Con riferimento alle utenze irrigue e' richiesta la
sola comunicazione scritta. L'Amministrazione concedente ha facolta' di dichiarare la
decadenza della concessione per: - cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua; - abituale negligenza e inosservanza delle disposizioni
legislative e regolamentari in vigore, nonche' di quelle contenute nel presente
disciplinare; - cessione a terzi in difformita' da quanto prescritto al primo
capoverso del presente articolo; - inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e
dell'utilizzazione; - mancato pagamento di tre annualita' di canone; - mancata installazione, nei termini stabiliti, dei dispositivi di
misura delle portate richiesti dall'Autorita' competente. Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE La concessione e' accordata a condizione che vengano osservate,
sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovra' interferire con
altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata
interferenza l'Amministrazione si riserva la facolta' di introdurre limitazione
temporali e/o quantitative, senza che cio' possa dare luogo a corresponsione di
indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di
concessione; - e' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere
alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonche'
infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne
l'Autorita' concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose,
nonche' da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il
fatto della presente concessione. Esso e' tenuto a consentire l'accesso da
parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare
accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali
dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della
falda. Art. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione e'
accordata per un periodo di anni ............................. successivi e
continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione. In caso di
mancato rinnovo della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si
applicano le disposizioni di cui all'Allegato E del Regolamento regionale
.............................., n. ...... (Disciplina dei procedimenti di
concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che
hanno assunto natura pubblica). Art. 10 - CANONE Il Concessionario corrispondera' alla Regione Piemonte di anno in
anno anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno il canone di legge
aggiornato con le modalita' e secondo la periodicita' definite dalla stessa. Art. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario
ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato
il versamento a favore dell'Autorita' concedente della somma di Lire
........................ pari a
................ come da quietanza n. ................. in data
................. a titolo di cauzione, somma che sara', ove nulla osti,
restituita al termine della concessione medesima. Art. 12 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il
Concessionario e' tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le
disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Art. 15 - FORO COMPETENTE Per ogni controversia, le parti convengono che il Foro competente
sara' quello di ........................... luogo e data firma del Concessionario, per accettazione. Allegato C. (Artt. 2, 3 e 4) SPESE DI ISTRUTTORIA Le spese di istruttoria sono rapportate alla complessita'
dell'attivita' richiesta alla Pubblica Amministrazione per il rilascio del
provvedimento e devono comunque essere comprese nei valori di seguito
riportati: importo in lire
tipologia 50.000 - 100.000
derivazioni di lieve entita' (come definite in calce all'Allegato A) 200.000 - 500.000 derivazioni di acque sotterranee estratte mediante pozzi che
potenzialmente intercettano le 3=> falde profonde. 100.000 - 300.000
derivazioni che non rientrano nella categorie precedenti Fermo restando il minimo di lire 50.000, l'importo delle spese di
istruttoria delle istanze di riconoscimento e' ridotto al 50%. Allegato D. (Art. 3, comma 3) PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI COMPATIBILITA'
TECNICO-COSTRUTTIVA DEI POZZI CHE INTERCETTANO POTENZIALMENTE LE
4=> FALDE PROFONDE. I. Campo di applicazione e criteri generali A. Le disposizioni del presente allegato si
applicano ai pozzi che, in base alle valutazioni compiute ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 del presente regolamento, intercettano potenzialmente
le 5=> falde profonde. 6 > .... C. In applicazione dell'articolo 2, comma 6
della legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, i pozzi che consentono la
comunicazione tra la falda freatica e le
7=> falde profonde, devono essere ricondizionati o chiusi a spese del
titolare secondo le modalita' previste dal presente allegato. II. Verifica di compatibilita'
tecnico-costruttiva dei pozzi che potenzialmente intercettano le 8=> falde profonde. 9=> A. L'amministrazione procedente, identificati
d'ufficio i pozzi che potenzialmente intercettano le falde profonde e
verificata la compatibilita' delle captazioni con le altre utenze in presenza
di osservazioni o opposizioni, per gli stessi richiede agli interessati la
verifica dello stato di consistenza dell'opera di presa di cui al punto 4 del
presente allegato, assegnando a tal fine congruo termine. Fatte salve eventuali
proroghe rilasciate su motivata richiesta dell'istante, decorso inutilmente il
termine, l'amministrazione, con atto espresso, rigetta l'istanza di concessione
preferenziale e notifica il provvedimento al richiedente. B. Entro il termine di cui al punto precedente, il richiedente: a) puo' contestare la classificazione operata
d'ufficio, fornendo all'autorita' procedente lo studio di assetto idrogeologico
locale di cui al punto 3 del presente allegato attraverso il quale si dimostra
che il pozzo non intercetta la 10=> falda profonda; b) trasmette la documentazione comprovante la corretta esecuzione
del pozzo nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui al successivo punto
4, lo stesso risulti conforme ai principi dell'articolo 2, comma 6 della l.r.
22/1996; c) in caso contrario, trasmette un progetto di ricondizionamento
del pozzo redatto secondo le modalita' di cui al punto 5 ovvero la rinuncia
alla concessione preferenziale e relativo progetto di chiusura del pozzo
redatto secondo le modalita' di cui all'Allegato E. 11=> C. In caso di ricondizionamento del pozzo, l'amministrazione procedente
fissa il termine entro cui devono essere realizzati i lavori previsti e
trasmessa all'autorita' procedente la relazione finale di cui al punto 6. Fatte
salve eventuali proroghe rilasciate su motivata richiesta dell'istante, decorso
inutilmente il termine, l'amministrazione, con atto espresso, rigetta l'istanza
di concessione preferenziale e notifica il provvedimento al richiedente. 12+> C bis. I termini sopra indicati sono definiti in coerenza alle priorita'
dettate in merito dal Piano regionale di tutela delle acque, fermo restando il
complessivo completamento degli interventi di ricondizionamento previsti nel
territorio provinciale entro il termine ultimo del 31.12.2016. D. In caso di rinuncia alla concessione preferenziale, l'istante
puo' continuare il prelievo in forza dell'autorizzazione provvisoria di cui
all'articolo 2, comma 4 del presente regolamento fino al rilascio del
provvedimento per un nuovo approvvigionamento idrico, a condizione che della presentazione
della relativa istanza sia data prova all'amministrazione procedente
contestualmente alla rinuncia alla concessione preferenziale. III. Studio di assetto idrogeologico locale A. L'assetto idrogeologico locale di cui al punto 2.2. lettera a)
deve essere documentato da professionista abilitato con riferimento: a) al profilo stratigrafico del pozzo; b) alle modalita' di effettuazione ed ai risultati della prova di
pompaggio finalizzata alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero
interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del
sistema messo in pompaggio, nonche' volta alla individuazione di eventuali
limiti (impermeabili o alimentanti) presenti nell'area di influenza della
prova; c) al regime ed al movimento naturale della falda captata, ove
possibile; d) alla struttura idrogeologica interessata dal pozzo,
schematizzata tramite sezioni. IV. Verifica dello stato di consistenza dei
pozzi che intercettano la 13=> falda profonda. A. La verifica dello stato di consistenza del pozzo di cui al
punto 2.1. deve permettere di risalire alle caratteristiche tecniche dell'opera
e deve essere eseguita da professionista abilitato. A tal fine devono essere
forniti i risultati dell'esame del pozzo con la rilevazione delle
caratteristiche dell'opera di presa, della posizione delle finestrature
drenanti, del tipo di filtri, della posizione della cementazione, dei drenaggi,
del sigillo e dei riempimenti, nonche' della profondita' del pozzo, della quota
della testa del pozzo e il profilo stratigrafico. B. Il professionista incaricato deve sottoporre la documentazione
tecnica ad un'analisi critica mirante in particolare alla valutazione della
qualita' dei dati litostratigrafici disponibili in relazione al metodo di
perforazione adottato e al contesto idrogeologico dell'area, all'accertamento
della collocazione dei tratti filtranti, nonche' alla presenza o meno di
dispositivi di sicurezza passiva del pozzo quali la cementazione e i
tamponamenti della colonna in opera. C. Qualora dai dati acquisiti non sia possibile risalire alla
effettiva consistenza dell'opera, si dovra' procedere alla esecuzione di
indagini e prove in pozzo. D. Al termine dell'attivita' di cui sopra, il professionista
incaricato redige una relazione con allegato giudizio di compatibilita'
dell'opera con i principi di tutela e salvaguardia delle acque sotterranee di
cui alla articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996. V. Ricondizionamento dei pozzi intercettanti
sia la falda freatica sia le 14=> falde profonde. A. Il progetto di ricondizionamento di cui al punto 2.2. lettera
c), a firma di professionista abilitato, deve essere preceduto da una indagine
finalizzata a definire l'esatto completamento dell'opera e deve contenere: a) la successione litostratigrafica di riferimento; b) lo schema di completamento attuale del pozzo; c) la descrizione degli interventi di separazione degli acquiferi
con indicazione delle profondita' di azione, delle modalita' di esecuzione dei
lavori e dei materiali impiegati; d) lo schema di completamento finale; e) le prove di pompaggio da eseguire al fine di dimostrare
l'avvenuta separazione delle falde. VI. Relazione finale A. Eseguiti i lavori di ricondizionamento dei
pozzi intercettanti sia la falda freatica sia le 15=> falde profonde, il
professionista incaricato redige una relazione finale contenente: a) la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle
metodologie e delle attrezzature utilizzate; b) l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche
qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente
impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosita' di
dette sostanze; c) le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali; d) l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono
state eseguite senza soluzione di continuita' e dall'interno della tubazione di
rivestimento del pozzo; e) i risultati delle prove di pompaggio eseguite al fine di
dimostrare l'avvenuta separazione delle
falde; f) la dichiarazione attestante la conformita' dei lavori al
progetto e la loro regolare esecuzione. Allegato E. (Art. 5) ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CESSAZIONE DEL PRELIEVO I. Oggetto e ambito di applicazione A. Il presente allegato detta le procedure da porre in atto e gli
adempimenti posti in capo ai titolari delle derivazioni idriche per le quali e'
stata richiesta la concessione preferenziale o il riconoscimento nel caso in
cui si verifichi una delle fattispecie previste dall'articolo 5 del presente
regolamento, fatto salvo - ove ne ricorrano i presupposti - quanto previsto
dall'articolo 17, comma 1, sesto capoverso del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni. II. Derivazioni da corpo idrico superficiale, da sorgente o da
trincea drenante A. Al verificarsi di una delle fattispecie previste dall'articolo
5 del presente regolamento, il titolare della derivazione e' tenuto a rimuovere
gli eventuali dispositivi utilizzati per la medesima e ad eseguire, a sua cura
e spese, i lavori di ripristino dello stato dei luoghi nei tempi e nei modi
stabiliti dall'amministrazione procedente. B. Nel caso di opere ubicate in aree protette le modalita' di
ripristino dei luoghi sono definite dall'autorita' procedente, sentito l'ente
gestore dell'area protetta interessata. C. E' fatta salva la facolta' per l'amministrazione procedente di
ritenere senza compenso le opere di presa, ove queste siano giudicate
indispensabili dall'autorita' idraulica per mantenere un corretto assetto
idrogeologico del corso d'acqua. III. Pozzi che non consentono la miscelazione
delle acque della falda freatica con quelle delle sottostanti 16=> falde profonde. A. Al verificarsi di una delle fattispecie
previste dall'articolo 5 del presente regolamento, i titolari di pozzi che non
consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quelle delle
sottostanti 17=> falde profonde, sono tenuti a rimuovere, a proprie cura e spese, i
dispositivi utilizzati per il prelievo nei tempi e nei modi stabiliti
dall'amministrazione procedente. IV. Pozzi che consentono la miscelazione
delle acque della falda freatica con quelle delle sottostanti 18=> falde profonde. A. Al verificarsi di una delle fattispecie
previste dall'articolo 5 del presente regolamento, i titolari di pozzi che
consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quelle delle
sottostanti 19=> falde profonde sono tenuti a procedere, a proprie cura e spese, alla
chiusura del pozzo nei tempi e nei modi stabiliti dall'amministrazione
procedente tenuto conto di quanto di seguito indicato. B. La chiusura del pozzo avviene sulla base
di un progetto per la messa in sicurezza delle falda. Obiettivo dell'intervento
e' la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine
esistente tra essa e la parete del foro in modo tale che l'opera non possa
rappresentare una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento
dalla falda libera a quelle sottostanti
20=> profonda, ovvero provocare la
depressurizzazione dell'acquifero profondo. C. Il progetto, redatto da professionista abilitato, deve
contenere: a) la successione litostratigrafica di riferimento; b) lo schema di completamento attuale del pozzo; c) la descrizione delle operazioni di preparazione del pozzo
all'intervento, con indicazione delle quote di sfondamento della tubazione di
rivestimento del pozzo; d) il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria; e) le modalita' di iniezione; f) le modalita' di finitura dell'opera a intervento concluso. D. La boiacca deve essere iniettata esclusivamente dal fondo a
risalire, nonche' dall'interno della tubazione di rivestimento senza soluzione
di continuita'. L'operazione dovra' essere immediatamente completata con la
messa in pressione. Qualora venissero utilizzate modalita' di abbandono e messa
in sicurezza delle falde diverse da quelle tradizionali impieganti boiacche
cementizie, tale scelta progettuale dovra' essere dettagliatamente descritta
sul piano tecnico e comunque dovra' fornire adeguate garanzie di riuscita
dell'intervento attestate dal professionista incaricato. E. Eseguiti i lavori di chiusura del pozzo, il professionista
incaricato redige una relazione finale contenente: a) la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle
metodologie e delle attrezzature utilizzate; b) l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche
qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente
impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosita' di
dette sostanze; c) le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali; d) l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono
state eseguite senza soluzione di continuita' e dall'interno della tubazione di
rivestimento del pozzo; e) la dichiarazione attestante la conformita' dei lavori al
progetto e la loro regolare esecuzione. 1=> Sostituito dall'art. 1 del regolamento 1/2004 2=> Sostituito dall'art. 2 del regolamento 1/2004 3=> Sostituito dall'art. 3 del regolamento 1/2004 4=> Sostituito dall'art. 4 del regolamento 1/2004 5=> Sostituito dall'art. 4 del regolamento 1/2004 6 > Articolo abrogato dall'art. 4 del regolamento
1/2004 7=> Sostituito dall'art. 4 del regolamento 1/2004 8=> Sostituito dall'art. 4 del regolamento 1/2004 9=> Sostituito dall'art. 4 del regolamento 1/2004 10=> Sostituito dall'art. 4 del regolamento
1/2004 11=> Sostituito dall'art. 4 del regolamento 1/2004 12+> Aggiunto dall'art. 4 del regolamento
1/2004 13=> Sostituito dall'art. 4 del regolamento
1/2004 14=> Sostituito dall'art. 4 del regolamento
1/2004 15=>Sostituito dall'art. 4 del regolamento 1/2004 16=> Sostituito dall'art. 5 del regolamento
1/2004 17=>Sostituito dall'art. 5 del regolamento 1/2004 18=> Sostituito dall'art. 5 del regolamento
1/2004 19=> Sostituito dall'art. 5 del regolamento
1/2004 20=> Sostituito dall'art. 5 del regolamento
1/2004
(Ambito di applicazione)
(Concessione preferenziale di acque superficiali, di sorgente, di fontanili o
di trincee drenanti)
(Concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo)
(Riconoscimenti di antico diritto)
(Cessazione dei prelievi e definizione dei canoni demaniali arretrati)
(Disposizione finale)