Regolamento 1 luglio 1992, n. 4 (D.C.R. 347/1992 - D.P.G.R. 2906/1992). Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque
del Lago d'Orta - Abrogazione Regolamento approvato con deliberazione del 21
maggio 1991, n. 2 (D.C.R. n. 183/1991) ed approvazione nuovo testo. (B.U. 8 luglio 1992, n. 28) Modificato da: r. 14/2001 (B.U. 21 novembre 2001, n. 47). 1. Il presente Regolamento disciplina la navigazione sulle acque
del Lago d'Orta onde garantire la sicurezza della navigazione e della
balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere
lo sviluppo socio economico delle Comunita' locali, favorendo il turismo in
forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali. 1. E' vietata la navigazione e lo stazionamento a tutte le unita'
da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una larghezza
superiore a 3,50 metri, fatta eccezione per le unita' in servizio di trasporto
pubblico, appositamente autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e
Pianificazione Infrastrutture. 2. E' vietata la residenza a bordo delle unita' da diporto. 3. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unita' nelle
zone a canneto ed in quelle a rilevanza archeologica o naturalistica nonche'
nella fascia ad esse esterna di metri 100. 4. E' vietata la navigazione con motore in moto, nello specchio
d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa;
l'attraversamento di tale zona deve essere effettuato a remi. 5. Sono vietati l'ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di
altri tipi di aeromobili, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico. 1=> 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 4, nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva,
la navigazione e' consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle
tavole a vela, alle unita' intente alla pesca professionale e dilettantistica.
Tali unita' a motore devono essere condotte ad una velocita' consona
all'esercizio della pesca alla traina. 2=> 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 4, alle unita' a motore e' consentito l'attraversamento della fascia
lacuale di cui all'articolo 2, comma 4, per la via piu' breve
(perpendicolarmente alla costa) ad una velocita' non superiore a 7 Km/h (4 nodi
circa). 3.3-> 4. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4°, ai residenti
dell'Isola di S. Giulio e' consentita la navigazione a motore nello specchio
d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda orientale del Lago ad una
velocita' non superiore ai 4 nodi (7 km./h.) nella fascia lacuale compresa tra
la costa ed i 100 metri dalla stessa, fatti salvi i limiti di velocita'
previsti all'art. 4, comma 2°. 1. Al di fuori dello specchio d'acqua, di cui all'art. 2, comma
4°, e' obbligo dei conducenti delle unita' di navigazione regolare la velocita'
in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unita'. 2. In ogni caso la velocita' non puo' superare il limite massimo
di 20 nodi (37 km./h.) nelle ore diurne e di 4 nodi (7 km./h.) nelle notturne,
fatto salvo le unita' in servizio di trasporto pubblico di linea nonche' le
unita' in prova o in collaudo debitamente autorizzate dalla Regione Piemonte,
Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture. 3. La velocita' dei mezzi pubblici nello specchio d'acqua del lago
compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa deve essere non superiore a 4
nodi. 1. Le disposizioni di cui agli artt 2, 3 e 4, non si applicano
alle unita' di vigilanza, soccorso nonche' unita' operative appositamente
autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione
Infrastrutture. 2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2°, non si applicano,
alle unita' adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo
svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l'obbligo,
per tali unita', di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo
per le persone e per le altre unita'. 3. Le deroghe di cui al comma 1°, del presente articolo, non si
applicano alle unità in servizio pubblico nelle zone di cui all'art. 2, comma
3°. 1. Le fasce oggetto di divieto e di limiti alla navigazione, di
cui agli articoli precedenti, sono opportunamente delimitate da boe
galleggianti. 2. Le boe vengono cosi distinte: - boa cilindrica di colore giallo Segnala tutte le zone vietate e regolamentate; - boa cilindrica di colore rosso Segnala la delimitazione dei campi di sci nautico; - boa rossa (sferica, biconica o cilindrica) sormontata da
bandierina rossa Segnala la presenza di un subacqueo in immersione. 1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unita': a) unita' adibite al servizio pubblico di linea; b) unita' addette ai servizi di pronto soccorso di ordine pubblico
e di vigilanza; c) unita' impegnate in operazioni di pesca professionale; 2. Le unita' a motore ed a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno
ad 80 metri dalle unita' adibite al pubblico servizio di linea e dalle unita'
impegnate in operazioni di pesca professionale. 3. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unita' in
servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto e di attracco
nonche' ostacolare le unita' impegnate in operazioni di pesca professionale. 4. E' vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a
80 metri, le unita' trainanti sciatori nautici. 1. Lo sci nautico e' consentito dalle ore otto alle ore venti, con
tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 100 metri dalla
costa escluso lo specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda
orientale del lago stesso ove lo sci nautico e' comunque vietato. 2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti
norme: a) i conduttori di unita' sono assistiti da persona esperta nel
nuoto; b) la partenza dello sciatore, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 1°, avviene in acque libere da bagnanti, da unita' di navigazione od
entro gli eventuali corridoi di navigazione debitamente delimitati ed
autorizzati dagli organi competenti; c) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e
le altre unita' deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino; d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e
lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri; e) le unita' adibite allo sci nautico devono essere munite di
dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore
nonche' essere dotate delle dotazioni di bordo previste dalle normative
vigenti; f) e' vietato con tali unita' trasportare altre persone oltre al
conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto nonche' eseguire il rimorchio
contemporaneo di due o piu' sciatori; g) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio. 3. Durante l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di
velocita' previsto dall'art. 4, comma 2°, e' consentito alle unita' di
raggiungere la velocita' massima di 25 nodi (46 km./h.). 4. Per le scuole di sci nautico, Enti ed Associazioni sportive,
legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e
delimitate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione
Infrastrutture valgono le norme previste dai Regolamenti sportivi. 1. La navigazione con tavole a vela e' consentita solo di giorno e
con buona visibilita', da un'ora dopo l'alba sino al tramonto. 2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare
situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione. 3. E' obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di
salvataggio. 4. E' vietato l'impiego delle tavole a vela: a) sulla rotta delle unita' di servizio pubblico di linea; b) nei porti ed in prossimita' dei loro accessi; c) nelle zone riservate alla balneazione; d) nelle zone protette di cui all'art. 2, comma 3°; e) nei corridoi di lancio dello sci nautico. 1. E' vietato praticare la balneazione nelle zone portuali ed in
quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, negli specchi d'acqua
antistanti gli attracchi delle unita' in servizio pubblico di linea, nelle aree
di manovra delle stesse nei corridoi di navigazione nonche' nelle aree protette
di cui all'art. 2, comma 3°. 2. E' fatto obbligo l'uso di calotta di colore rosso per tutti
coloro che intendono praticare la balneazione oltre i 100 metri dalla costa. 1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti a segnalare la
propria presenza mediante boa di cui all'art. 6, comma 2°, ed essere assistiti
da una unita' d'appoggio. 2. E' vietato praticare immersioni: a) sulla rotta delle unita' in servizio pubblico di linea; b) nei porti ed in prossimita' dei loro accessi; c) nelle zone riservate alla balneazione; d) nelle aree protette di cui all'art. 2, comma 3°; e) nei corridoi di lancio dello sci nautico. 3. I divieti, di cui al comma 2°, non si applicano in caso di
soccorso, nell'esercizio dei compiti propri delle Forze dell'Ordine nonche'
nell'esercizio di attivita' professionali e di ricerca scientifica debitamente
autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione
Infrastrutture. 1. Sono vietate qualsiasi tipo di manifestazioni sul lago, senza
la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte, Settore
Trasporti e Pianificazione Infrastrutture. 1. E' vietato provocare sul lago rumori superiori a 70 decibel
misurati a 25 metri di distanza. 1. E' vietato: a) impegnare ed accedere per usi privati, compresa la pesca, i
pontili, i moli e le strutture di attracco delle unita' in servizio pubblico; b) ostacolare od intralciare in qualsiasi modo il transito
pedonale sui pontili e sui moli pubblici. 1. E' fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori
di tutte le unita' di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio. 2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere
effettuate in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio,
carburanti o altre sostanze inquinanti, adottando mezzi od attrezzature idonee.
1. Su tutto il lago, sulle sponde, su banchine, moli e pontili, e'
vietato svuotare e riversare le acque di sentina nonche' lasciare rifiuti
solidi e liquidi di qualsiasi genere. 2. E' altresi' vietato scaricare in acqua residui di combustione
di olii lubrificanti, acqua di lavaggio ed ogni sostanza pericolosa o
inquinante. 3. I rifiuti solidi o liquidi vanno raccolti esclusivamente in
adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte
a terra dagli organi competenti ivi comprese le Amministrazioni Comunali. 1. E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o
rendere inefficienti le boe di segnalazione, cartelli monitori ed i dispositivi
di segnalamento diurni e notturni. 2. Nelle zone portuali e' vietato: a) lasciare in sosta veicoli od unita' di navigazione, salvo negli
eventuali spazi autorizzati; b) occupare i corridoi di accesso e di uscita; c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e
di sistemazione. 3. E' comunque vietato ormeggiare unita' di navigazione, salvo
negli appositi spazi autorizzati, nonche' abbandonare relitti delle medesime in
qualsiasi parte della sponda del lago. 1. La locazione delle unita' di navigazione a motore, esente da
patente, e' vietata a tutte le persone di eta' inferiore ad anni 16. 2. La locazione delle unita' di navigazione a vela e' vietata a
tutte le persone di eta' inferiore ad anni 14. 3. I locatari di unita' da diporto sono tenuti ad informare gli
utenti delle regole generali di navigazione nonche' delle disposizioni sulla
navigazione vigenti sul lago. 4. I locatari sono tenuti a contrarre una assicurazione di
responsabilita' civile, ai sensi delle normative vigenti in materia. 1. Il presente Regolamento e' affisso presso le Autorita'
competenti in materia di navigazione, gli Albi Pretori dei Comuni rivieraschi,
le aree portuali pubbliche nonche' presso i luoghi di balneazione e di
attivita' nautiche pubbliche e private. 2. E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle
acque del Lago d'Orta, tenere a bordo dell'unita' di navigazione, copia del
presente Regolamento ed esporre in luogo visibile la sintesi dello stesso come
predisposta dal Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture della Regione
Piemonte. 3. E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle
acque del Lago d'Orta, tenere a bordo dell'unita' di navigazione, l'apposita
"scheda censuaria" distribuita annualmente gratuitamente presso le
strutture preposte individuate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e
Pianificazione Infrastrutture. 1. La vigilanza ai fini del rispetto del presente Regolamento e'
effettuata dagli organismi preposti secondo la normativa vigente. 1. Chiunque non rispetti quanto disposto dal presente Regolamento
incorre nelle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia. 1. La Regione Piemonte, tramite il Settore Trasporti e
Pianificazione Infrastrutture, si riserva di determinare orari di navigazione
piu' ridotti e/o limitazioni stagionali rispetto a quanto stabilito dal
presente Regolamento. 1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si
applicano le norme in materia di navigazione interna.
(Finalita')
(Divieti di navigazione)
(Protezione della fascia costiera)
(Limitazioni alla velocita' delle unita' di navigazione)
(Ambito di applicazione)
(Segnalazione dello specchio d'acqua)
(Norme di comportamento in navigazione)
(Sci nautico)
(Impiego delle tavole a vela)
(Balneazione)
(Immersioni)
(Manifestazioni)
(Rumori molesti)
(Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali)
(Manutenzioni e rifornimenti)
(Scarico rifiuti)
(Norme di comportamento degli utenti)
(Natanti ed imbarcazioni in locazione)
(Informazione)
(Vigilanza)
(Sanzioni)
(Disposizioni generali)
(Norma di rinvio)