Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 627.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per il 2004



Con il presente intervento normativo si provvede a disciplinare alcuni aspetti che hanno indirettamente riflessi sul bilancio e piu' in generale sulla manovra finanziaria non prevedibili nella legge finanziaria per l'anno 2004.
Si coglie altresi' l'occasione per procedere alla regolamentazione di specifici interventi in tema di semplificazione amministrativa.
Si passa ora ad un esame piu' analitico dei singoli articoli:

Capo I. (Disposizioni in materia di concessioni e di consorzi)
Art. 1: a decorrere dal 1°gennaio 2001 e' divenuto effettivo per la Regione Piemonte il trasferimento di funzioni relativamente alla gestione del demanio idrico ai sensi dell'articolo 86 del d.lgs. n. 112/98.
Per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo delle pertinenze idrauliche, ovverosia gli utilizzi che hanno per oggetto porzioni di aree appartenenti al demanio fluviale, con o senza realizzazione di opere ed escluse le aree relative ai corsi d'acqua navigabili, i competenti uffici regionali hanno provveduto ad una gestione provvisoria dei relativi procedimenti, sulla base di indicazioni fornite con provvedimenti della Giunta regionale, che, nelle more della regolamentazione regionale della materia, disponevano di continuare ad applicare le norme fino ad ora applicate dallo Stato e conseguentemente i medesimi canoni. Con l'articolo 13 della l.r. n. 20/2002 si delegava la Giunta regionale a disciplinare con proprio regolamento l'esercizio di dette funzioni nonche' la determinazione dei canoni. Al fine di consentire agli uffici regionali competenti di procedere al rilascio dei provvedimenti di concessione definitivi, anche in sanatoria, e di fornire alla Giunta regionale i criteri in base ai quali adottare il regolamento, si ritiene opportuno stabilire i canoni ai quali assoggettare le predette concessioni e tracciare le linee fondamentali per lo svolgimento dei relativi procedimenti.

Capo II. (Norme in materia di politiche del lavoro)
Nel corso dell'anno 2003 sono state introdotte da norme statali, quali la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. Legge Biagi) e dal suo primo provvedimento attuativo il Dlgs 297/03, nonche' da provvedimenti della Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province Autonome, Province, Comuni e Comunita' Montane di cui alla legge 281/97, importanti innovazioni, delle previgenti norme in materia di mercato del lavoro e servizi per l'impiego.
Considerata la necessita' di recepire nell'ordinamento Regionale gli indirizzi previsti dalle predette norme ed emanare sollecitamente le relative disposizioni amministrative si ritiene, a titolo di stralcio di provvedimenti legislativi organici da approvare successivamente, di introdurre nella legge finanziaria per l'esercizio dell'anno 2004 alcune norme a carattere d'urgenza.

Le predette norme riguardano:
a) la disciplina delle procedure di accesso alla Pubblica Amministrazione ivi compresi i parametri di selezione.
Le relative norme erano precedentemente dettate dalla l. 56/87, che il decreto legislativo 297/2003, modificativo del decreto 181/2002, ha implicitamente abrogato lasciando un vuoto normativo che le Regioni devono colmare, nell'ambito dell'art. 1 dello stesso decreto, operando ai sensi della nuova potesta' in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento. Detta prerogativa regionale, essendo tipica della legislazione concorrente, e' stata definita dalla Conferenza Unificata a seguito di accordo sancito in data 10 dicembre 2003;
b) la regolazione dei rapporti fra le Agenzie del Lavoro di cui all'art. 4 del d.lgs 276/2003 e gli altri soggetti pubblici operanti nei servizi per l'impiego.

Si rende necessario stabilire le modalita' di raccordo tra soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e gli altri soggetti pubblici operanti nel governo o nella gestione dei servizi per l'impiego, quale misura di incentivazione del raccordo pubblico-privato, previsto dalla L 30/2003, al fine del raggiungimento di efficaci politiche di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, come previsto dall'art. 13 dello stesso decreto. A tale scopo per garantire la necessaria uniformita' degli interventi su tutto il territorio regionale viene previsto che la Giunta regionale disciplini in via sperimentale con proprio atto i rapporti fra le Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e altri soggetti pubblici indicati nell'art. 13 del d.lgs. 276/03.
c) le modalita' di accreditamento all'esercizio dei nuovi servizi unificati per il lavoro, cosi come previsto dall'art. 2 del d.lgs 276/2003.

A tale scopo nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale che dovra' regolare tutta la materia dei servizi per il lavoro, e' previsto che la Giunta regionale disciplini con proprio atto in via transitoria le procedure per l'accreditamento dei soggetti.
E' inoltre necessario provvedere urgentemente ad alcune modifiche ed integrazioni della legge regionale 18/10/1984, n. 55 prescrivendo che il progetto di cantiere debba contenere anche il piano di sicurezza a favore dei lavoratori. Inoltre viene previsto il mantenimento del trattamento economico nei giorni di assenza per infortunio e il numero minimo di soggetti utilizzabili viene ridotto da 10 unita' a 3.
Infine si coglie l'occasione per apportare alcune modifiche alle leggi regionali 67/94 e 22/97 specie per quanto riguarda il requisito dell'iscrizione nelle liste di collocamento che come e' noto sono state soppresse dai provvedimenti legislativi statali e tale requisito viene sostituito dallo "stato di disoccupazione" come definito dal decreto legislativo 297/2002.

In particolare, per quanto riguarda la l.r. 67/94
Art. 6: Si sostituisce il punto 4 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 67/1994 con il seguente "4) soggetti che alla data della loro associazione nella cooperativa, si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n, 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144) e/o "tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di domanda ed offerta di lavoro".
Si integra la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 67/1994 con le seguenti parole "e/o l'inserimento di persone svantaggiate cosi' come definite dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche ed integrazioni" tenuto conto delle richieste del movimento cooperativo di comprendere tra gli inserimenti occupazionali previsti dalla legge regionale anche i soggetti svantaggiati in quanto le cooperative sociali di tipologia b) per mantenere la loro connotazione sociale devono avere a libro paga soggetti svantaggiati nella misura del 30% degli occupati.
Si sostituisce il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 67/1994 con il seguente "Le cooperative di cui al presente articolo devono ispirarsi inoltre ai principi di mutualita' di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni e al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366)" in quanto dal 1° gennaio 2004 e' entrato in vigore il nuovo diritto societario che comporta una riforma organica della disciplina delle societa' cooperative.

Per quanto riguarda la l.r. 28/93, come modificata dalla l.r. 22/97:
Art. 7: si sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/1993, come sostituito dalla l.r. 22/97, con la seguente: "d) soggetti in stato di disoccupazione da almeno sei mesi ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144);" tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di domanda ed offerta di lavoro.
Si sostituisce il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 22/1997 con il seguente: "I soggetti di cui al comma 1, lettera a),b),c),d),e) devono essere residenti in Piemonte da almeno sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda" poiche' si ritiene troppo rigida la norma originaria alla luce delle nuove esigenze di flessibilita' del mercato del lavoro.
Infine viene, con apposita norma, istituito un fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile:

Art. 8: L'accesso al credito rappresenta l'ostacolo piu' difficile per un imprenditore e soprattutto per le imprenditrici.
Nessuna agevolazione, ancorche' pubblica, e' efficace se non si affianca ad essa un Fondo di Garanzia, tale strumento favorisce l'accesso al credito delle imprese che non hanno alcun appoggio creditizio, ne' familiare, ne' personale.
Il Fondo di Garanzia e' quindi uno strumento specifico che ha come obiettivo l'abbattimento degli ostacoli che creano difficolta' all'accesso al credito da parte delle imprese femminili e quindi e' necessario istituirlo dove non esiste e potenziarlo dove e' gia' istituito.
Cio' stante, con la presente norma, si intende costituire tale strumento, affinche' con nuovi accordi gli Istituti di credito convenzionati per il sostegno della creazione d'impresa diano condizioni piu' favorevoli per l'accesso al credito delle iniziative imprenditoriali femminili soprattutto che sia utilizzato dalle microimprese per richieste modeste di aiuto (dai 5.000,00 ai 20.000,00 Euro di finanziamento da garantire) relative all'acquisizione di investimenti, a problemi contingenti di liquidita' e a spese di ristrutturazione aziendale, richieste che non possono essere accolte dagli strumenti di sostegno alle imprese attualmente in vigore. La concessione delle garanzie sara' subordinata all'esame delle richieste e delle allegate documentazioni da parte di un gruppo di valutazione, costituito da rappresentanti della Regione Piemonte, di Finpiemonte e della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita'. Il fondo di garanzia sopra delineato risponde alla necessita' di attivare progetti piu' adatti alle microimprese, dimensione caratteristica di molte realta' imprenditoriali femminili, le quali hanno bisogno di strumenti meno burocratizzati e che rispondano velocemente alle loro necessita' finanziarie.

L'art. 9: prevede la sottoscrizione, da parte della Regione, di una quota dell'aumento di capitale deliberato dalla "Terme di Acqui S.p.A. " e da Monterosa 2000 S.p.A. per fare fronte all'esigenza di incremento delle risorse finanziarie disponibili e necessarie per la realizzazione, del programma relativo alla realizzazione delle opere di accompagnamento all'evento olimpico "Torino 2006".

Art. 10: La disposizione, consentendo altresi' un tempestivo adeguamento alle previsioni dettate in materia dalla contrattazione collettiva ed in particolare per quanto concerne gli accessori (gradi e mostrine) delle divise della polizia locale, attraverso un operazione di delegificazione, conferisce alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la potesta' per la regolazione relativa alla uniformita' delle attrezzatura ed alle divise del corpo di polizia locale. Le indicazioni fornite dall'esecutivo riguardano esclusivamente gli aspetti tecnico-procedurali dei mezzi di cui i servizi di Polizia locale debbono essere dotati; definisce il tipo, i colori ed il modello di tutti i capi della divisa, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari. La norma coglie l'occasione anche per adeguare i disposti del vecchio articolo 17 della l.r. 58/1997 alle attuali esigenze provvedendo alla soppressione di disposizioni non piu' operanti.