Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 568.

Istituzione dell'Albo regionale dei musicisti, dei gruppi teatrali e delle corali amatoriali



Con l'istituzione dell'"Albo regionale dei musicisti, dei gruppi amatoriali e delle corali amatoriali", la Regione, in ottemperanza all'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, mira a preservare il patrimonio rappresentato dal dilettantismo musicale, teatrale e corale cui si riconosce una funzione sociale e culturale nell'ambito delle comunita' locali.

I lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (cantanti, musicisti di musica leggera, orchestrali, disc jockey) per essere ingaggiati devono trovarsi in possesso del certificato di agibilita', previsto dall'art. 10 del d.l.c.p.s. 16/7/47 n. 708. Il certificato di agibilita', che deve essere richiesto all' ENPALS (dall' ENPALS , Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo: un fondo pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall' INPS ), condiziona il rilascio del nullaosta di agibilita' ministeriale, che e' un documento indispensabile perche' il locale o il gruppo artistico possano svolgere l'attivita'.

L'entrata in vigore della Circolare ENPALS n. 21 del 4 giugno 2002 ha disciplinato anche lo status delle "Formazioni dilettantistiche o amatoriali", non richiedendo il possesso del certificato di agibilita' (non vi e' obbligo contributivo) per le "manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l'arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario".
La Circolare ha pero' escluso da tale eccezione (ribadendo cosi' l'obbligo del certificato di agibilita') gli "Intrattenimenti musicali o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di "incasso da pubblico pagante" e l'esibizione sia configurabile come prestazione d'opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria (Cass. 6 aprile 1999, n. 3304), dal carattere della onerosita'".

Per la "rigorosa prova contraria" non e' pero' considerata sufficiente la semplice certificazione da parte del gestore o del musicista, del gruppo teatrale o della corale della gratuita' della prestazione. Essa, pertanto, non bastando a superare la presunzione di onerosita', non esonera il musicista amatoriale che si esibisca "in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti" (pub, discobar, birrerie) dagli obblighi ENPALS .

Occorre pertanto dotare le formazioni dilettantistiche ed amatoriali piemontesi di uno strumento idoneo ad integrare la "rigorosa prova contraria", slegando queste - laddove ricorrano stringenti condizioni - dagli obblighi contributivi ENPALS , anche quando si esibiscono in "locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti" . Cio' in ossequio alla peculiarita', riconosciuta dalla stessa Circolare ENPAS , del musicista amatoriale che, a differenza del collega "professionista", si esibisce in "locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti" per poche eventi l'anno, essenzialmente allo scopo di divertimento.

A tale fine soccorre l'"Albo Regionale dei Musicisti, dei Gruppi Teatrali e delle Corali Amatoriali" istituito dalla Regione Piemonte e disciplinato dalla presente proposta di legge.

Per quanto riguarda la titolarita' della potesta' legislativa, se prima della riforma del Titolo V della Costituzione tutta la materia dello spettacolo era di competenza statale, non rientrando in alcuna delle materie di cui al vecchio testo dell'articolo 117 della Costituzione, la riforma ha riservato allo Stato la "tutela" dei beni culturali (lett. s art. 117), mentre alle Regioni, nel rispetto dei principi statali, la loro "valorizzazione", nonche' la "promozione e l'organizzazione di attivita' culturali". Mancando poi ogni riferimento alla materia "spettacolo", e dato che alcune leggi (tra cui Dlgs. 112/98 e Dlgs. 300/99) talvolta distinguono lo spettacolo dalle attivita' culturali, alcune interpretazioni dottrinarie propendono per l'inserimento dello spettacolo nelle materie residuali. In tal senso si e' espresso anche il coordinamento degli assessori regionali allo spettacolo a seguito della riunione del 17 aprile 2002, tenutasi a Roma.
Considerato poi che lo spettacolo non puo' propriamente definirsi sempre bene culturale, cioe' "patrimonio artistico della nazione", la cui tutela e' riservata allo Stato, ma piuttosto attivita' culturale, cioe' "attivita' diretta alla promozione e diffusione di espressioni di cultura", tra cui rientrano senza dubbio le esibizioni dilettantistiche amatoriali di cui alla presente proposta di legge, allora e' non solo la riforma del titolo V ma anche il bagaglio normativo precedente a deporre per l'inquadramento della materia tra quelle di legislazione concorrente.

Quanto invece ai profili di utilita': il certificato di agibilita' rappresenta, un onere non indifferente, specie per le formazioni amatoriali che si esibiscono, al massimo, in una decina di concerti l'anno. Occorrono ben 120 versamenti (ossia 120 esibizioni) per vedersi riconosciuto un solo anno di anzianita' contributiva Enpals: tetto assolutamente irraggiungibile per chi non si esibisce con continuita'.
D i regola, poi, le formazioni amatoriali - che, come tali, non annoverano professionisti - sono composte da lavoratori (dipendenti o autonomi) che gia' dispongono di una propria posizione previdenziale, oppure da studenti.

Le incongruenze della nuova disciplina introdotta dalla Circolare Enpals n. 21 del 4 giugno 2002 in relazione all'attivita' dei musicisti amatoriali sono state oggetto anche di Interpellanza Urgente (n. 2-00689) presentata dall'On. Ce' e dall'On. Davide Caparini, il 25 marzo scorso. Nella risposta, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, On. Viespoli, ha confermato "L'impegno del Governo (...) ad una iniziativa utile per tentare di risolvere alcuni nodi che attengono alla liberta' di espressione artistica ed alle potenzialita' di ordine aggregativo (occasioni di incontro e di socializzazione)".

Con la presente proposta di legge, che si inserisce nel quadro della competenza legislativa regionale, la Regione mira a tutelare la categoria dei musicisti, dei gruppi teatrali e delle corali amatoriali che si esibiscono in "locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti" con l'unico scopo di mantenere, preservare, valorizzare, accrescere il patrimonio culturale e sociale rappresentato dalle attivita' amatoriali e dilettantistiche presenti sul territorio piemontese. Costoro costituiscono un vivace substrato culturale presente in tutto il Piemonte. Una stima empirica ne oltre oltre 30 mila in tutta la Regione.

Il presente progetto, nell'articolo 1, enuncia le finalita' della legge, che sono quelle esposte nella prima parte della relazione; l'articolo 2 prevede la costituzione dell'Albo che raggruppa tutti i musicisti, i gruppi teatrali e le corali presenti sul territorio piemontese che svolgano, in qualsiasi ambito, incluso quello dei "locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti" (bar, birrerie, pub) l'attivita' con carattere amatoriale.
I requisiti, che dovranno essere autocertificati dall'interessato all'atto dell'iscrizione, sono meglio specificati nell'articolo 3: il musicista, il gruppo teatrale e le corali amatoriali deve certificare di non aver sostenuto piu' di 10 esibizioni musicali nel corso dell'ultimo anno solare.
I musicisti, i gruppi teatrali o le corali amatoriali non percepiscono proventi per l'attivita' svolta, salvo la possibilita' di presentare giustificato rimborso spese a pie' di lista.

L'Articolo 5 disciplina gli effetti dell'iscrizione rispetto agli obblighi ENPALS , statuendo che "Il possesso di certificato di agibilita' di cui alla Circolare ENPALS n. 21 del 4 giugno 2002 non e' richiesto e non vi e' obbligo contributivo per gli iscritti all'albo di cui all'art. 2, anche quando questi si esibiscono in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti".

Restano salve le disposizioni di legge attualmente previste in modo dettagliato dalla Circolare ENPALS nel caso di singolo evento a scopo benefico (a condizione che i ricavi siano destinati interamente a tale finalita'), in cui l' ENPALS rilascia una agibilita' gratuita ad hoc, e nel caso delle formazioni dilettantistiche ed amatoriali (tra cui anche le corali, i cortei storici) che - per divertimento o per tramandare le tradizioni, il folklore, la cultura musicale legata, ad esempio, ad un genere, musicale, ad un territorio - si esibiscano in pubblico senza retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese, in occasione di eventi organizzati da enti pubblici locali o pro-loco.