Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 554.

Proposta di legge elettorale: Un altro futuro e' possibile



La nuova legge elettorale proposta per la Regione Piemonte tiene conto dei risultati dell'esperienza sin qui svolta a seguito dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale secondo le norme vigenti.
Essa si propone di riequilibrare i rapporti tra il Presidente ed il Consiglio valorizzando quest'ultimo e di dare rappresentativita' alle forze politiche presenti sul territorio regionale.
Appaiono evidenti i non positivi risultati derivanti dalla elezione diretta del Presidente. In questi anni si e' trascurato da parte del Presidente un rapporto adeguato di informazione, di relazione, di confronto di contenuti con il Consiglio regionale, investendo con questa trascuratezza non solo i rapporti con l'opposizione ma anche quelli con vasti settori della sua maggioranza.
Assenze reiterate, comportamenti d'aula di scarsa attenzione, costante assenza dai confronti sulle leggi e deliberazioni proposte che hanno visto il Presidente totalmente assente dall'importante lavoro di costruzione delle normative con la discussione che si sviluppa in aula per rendere i provvedimenti chiari, efficaci, comprensibili, sintetici, attuali. Una emarginazione dalle funzioni ispettive dei consiglieri, attraverso lo strumento delle interrogazioni e delle interpellanze.
Una assenza che si accompagna all'assenza di un programma votato dal Consiglio regionale, che le attuali norme consentono.
Si tratta di storture che devono essere superate da una modifica alle normative e forme di elezione.
Appare utile consegnare al Consiglio regionale eletto il potere-dovere di confermare l'adesione che il Presidente del Governo regionale e di approvare il suo Programma di Governo e la Lista degli Assessori proposti e di affiancare alla nomina elettorale e alla conferma del Presidente, un Vice Presidente.
Questo consente di costruire quel rapporto di reciproca fiducia e rispetto e di fattiva continua, collaborazione, e di congruenti e convergenti controlli che in questi anni sono mancati con gravi danni alle casse ed all'immagine della Regione, come lo scandalo della sanita' ha evidenziato.
Una nuova normativa si rende necessaria anche per quanto riguarda la garanzia di una stabilita' di governo che dia la continuita' della legislatura anche in presenza di impedimenti o di colpi di testa e scostamenti programmatici da parte del Presidente. In questo caso al Presidente subentrerebbe il Vicepresidente con gli stessi poteri del primo.
Si ritiene opportuno, non essendoci orientamenti concreti per una riduzione del numero dei componenti del Parlamento, aspetto connesso ad una reale attuazione del federalismo anche con la istituzione del "Senato Federale" in sostituzione di una delle due Camere, confermare il numero di 60 Consiglieri gia' di per se pletorico se rapportato alla mole di lavoro effettivamente svolta, piu' ridotta che nel passato non presidenzialista, tenendo anche conto delle numerosissime mancanze di numero legale dovute a endemiche assenze dall'aula che statisticamente delibera troppo spesso con voti che non raggiungono neppure la maggioranza assoluta dei voti assegnati. Viene anche prevista la riduzione del premio di maggioranza da 12 a 9 (che costituisce il 15% dei componenti l'assemblea regionale), valore piu' che sufficiente a garantire i numeri per governare, obbligando pero' ad una maggiore attenzione alla presenza da parte dei consiglieri di maggioranza, inoltre viene eliminato "il listino", una invenzione discutibile per sostenere il presidenzialismo.
Un incremento dei Consiglieri andrebbe a gravare, trascinando anche costi indotti, sulle casse della Regione proprio nel momento in cui il peso della fiscalita' regionale continua ad aumentare in assenza di un significativo miglioramento dei servizi fondamentali, a partire dalla sanita', che la regione deve garantire e promuovere al meglio.
L'articolo uno stabilisce le modalita' di elezione dei Consiglieri regionali, la possibilita' per liste concorrenti di accorparsi fra loro, la contrapposizione di gruppi di liste coalizzate che designano un proprio candidato alla Presidenza della Giunta regionale ed uno alla Vice Presidenza.
L'articolo due garantisce ai candidati indicati dalla coalizione vincente e ai suoi primi diretti rivali l'elezione a Consiglieri regionali in quota alle coalizioni di appartenenza.
L'articolo tre fissa un unico voto ad una lista e all'espressione di due preferenze nelle Circoscrizioni con piu' di tre candidati una maschile e una femminile.
L'articolo quattro assegna l'attribuzione dei seggi con un riparto proporzionale nelle singole circoscrizioni con il recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
L'articolo cinque fissa in 60 il numero dei Consiglieri regionali eletti, 51 attribuiti alle liste concorrenti, 9 assegnati come premio di maggioranza alle liste concorrenti della coalizione vincente in ragione proporzionale attingendo, a partire dai primi esclusi, dalle liste della coalizione vincente.
L'articolo sei fissa la ripartizione dei seggi tra le province della Regione stabilendo il numero minimo di seggi assegnati alle province.
L'articolo sette attribuisce al Consiglio regionale la convalida dell'elezione dei propri membri, definisce la modalita' di elezione del Presidente della Giunta e del Vice Presidente previa l'approvazione in aula del Programma di governo, l'elezione della Giunta proposta dal Presidente. Il Presidente puo' proporre altresi' al voto del Consiglio non piu' di quattro Assessori esterni che non hanno diritto di voto.
L'articolo otto stabilisce le procedure per garantire la governabilita' della Regione qualora Presidente e Vice Presidente della Giunta incorressero in impedimenti di varia natura o qualora il Presidente della Giunta rassegnasse le dimissioni.